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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU SC, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1935/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 523/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.raZuccarelllo Nominativo_1 è insorta col ricorso in epigrafe avverso l'avviso di accertamento n. 523 del 24.10.23, notificatole l'8.12.2023, relativo ad IMU dell'anno 2018 dovuta al Comune di Motta S. Anastasia, per l'importo di euro 2.205,00, limitatamente alla parte in cui detto avviso contempla la particella 124 (oggi frazionata nella 389 e 390).
Con unico motivo, la ricorrente assume che la citata particella catastale risulta destinata ad agrumeto, mentre in realtà si tratterebbe di terreno coltivato a “seminativo irriguo”. Per far valere tale diversa qualificazione agraria, è stata presentata in data 20.07.2002 istanza di variazione colturale mediante Mod. 14T all'Agenzia delle Entrate, nonché richiesta di rettifica in autotutela avanzata al Comune di Motta S. Anastasia;
ma entrambe le istanze sono rimaste inevase.
Alla luce di quanto rappresentato, la ricorrente ha chiesto l'annullamento in parte qua dell'avviso di accertamento IMU impugnato, previa sospensione in via cautelare.
Il Comune di Motta S. Anastasia non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 2420/2024 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta palesemente infondato e va respinto.
E' noto che l'imposizione a titolo di IMU sui terreni agricoli avviene tenendo conto della rendita catastale posseduta dal cespite;
questa, a sua volta, viene determinata dagli uffici del Catasto in base alla qualità e classe attribuita alla singola particella. Ne consegue che: (i) legittimamente l'ente locale adotta i propri provvedimenti impositivi in materia di IMU basandosi esclusivamente sulla rendita catastale attribuita al terreno dall'amministrazione statale;
(ii) fintanto che la rendita non è modificata dal competente ufficio erariale risultano irrilevanti, ai fini della determinazione dell'IMU, le eventuali osservazioni/doglianze del privato proprietario che siano rimaste inascoltate, o respinte, e non abbiano quidi prodotto alcuna modifica della rendita.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU SC, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1935/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 523/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.raZuccarelllo Nominativo_1 è insorta col ricorso in epigrafe avverso l'avviso di accertamento n. 523 del 24.10.23, notificatole l'8.12.2023, relativo ad IMU dell'anno 2018 dovuta al Comune di Motta S. Anastasia, per l'importo di euro 2.205,00, limitatamente alla parte in cui detto avviso contempla la particella 124 (oggi frazionata nella 389 e 390).
Con unico motivo, la ricorrente assume che la citata particella catastale risulta destinata ad agrumeto, mentre in realtà si tratterebbe di terreno coltivato a “seminativo irriguo”. Per far valere tale diversa qualificazione agraria, è stata presentata in data 20.07.2002 istanza di variazione colturale mediante Mod. 14T all'Agenzia delle Entrate, nonché richiesta di rettifica in autotutela avanzata al Comune di Motta S. Anastasia;
ma entrambe le istanze sono rimaste inevase.
Alla luce di quanto rappresentato, la ricorrente ha chiesto l'annullamento in parte qua dell'avviso di accertamento IMU impugnato, previa sospensione in via cautelare.
Il Comune di Motta S. Anastasia non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 2420/2024 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta palesemente infondato e va respinto.
E' noto che l'imposizione a titolo di IMU sui terreni agricoli avviene tenendo conto della rendita catastale posseduta dal cespite;
questa, a sua volta, viene determinata dagli uffici del Catasto in base alla qualità e classe attribuita alla singola particella. Ne consegue che: (i) legittimamente l'ente locale adotta i propri provvedimenti impositivi in materia di IMU basandosi esclusivamente sulla rendita catastale attribuita al terreno dall'amministrazione statale;
(ii) fintanto che la rendita non è modificata dal competente ufficio erariale risultano irrilevanti, ai fini della determinazione dell'IMU, le eventuali osservazioni/doglianze del privato proprietario che siano rimaste inascoltate, o respinte, e non abbiano quidi prodotto alcuna modifica della rendita.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.