Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4599/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
, in persona del presidente del CdA e Parte_1 legale rappresentante Sig. con sede in Cava Parte_2 dei Tirreni alla via F. Rispoli snc, P.IVA , P.IVA_1
nato a [...] l'[...] e residente in Parte_2
Cava dei Tirreni alla via Flaminio Rispoli CF , C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in Cava Parte_3 dei Tirreni alla Via Martiri della Resistenza CF C.F._2
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_4
Cava dei Tirreni alla via A. D'Amico, 17 CF , C.F._3 tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Marco Del Vecchio, del foro di Salerno, CF e dall'avv. CodiceFiscale_4
Pasquale Adinolfi, del foro di Nocera Inferiore, CF C.F._5
, con poteri congiunti e disgiunti, che dichiarano di voler
[...] ricevere le comunicazioni a mezzo mail agli indirizzi di posta E certificata .salerno e Email_1 CP_1
.salerno.it ovvero a mezzo Email_3 CP_1 fax ai nr. 089.8429034 e 089.8429061 ATTORE E
già Controparte_2 Controparte_3
(appartenente al gruppo bancario e derivante dal Controparte_4 conferimento di ramo d'azienda da parte del “ CP_5
”, oggi - per atto di fusione per
[...] Controparte_6 incorporazione per Notar di Torino rep. 109.563 racc. Per_1
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 1
[...] Per_1
a rogito per Notar di del 30 giugno 2003, rep. Per_2 CP_2
50429, racc. 7599, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli il 3 Luglio 2003 - iscritto all'Albo delle Banche al n. 5555) nonché già derivante dalla fusione per Controparte_6 CP_7 incorporazione di in avvenuta Controparte_8 Controparte_9 con atto per Notar del 28/12/06 rep. 109563, racc. 17118 Per_1 reg. 02/01/07 ed iscritto nel registro delle imprese di Torino e Milano nel 29/12/06) anche per gli effetti di cui alla sottoscrizione di aumento di capitale e conferimento per Notar rep. Per_2
52317, racc. 8518 del 29/10/08 reg. il 30/10/08 al n. 16819/T, con sede sociale in Via Toledo n.177, P.IVA , CP_2 P.IVA_2 in persona dell'avv. Gino Bacca, nella sua qualità di procuratore, in virtù di atto di procura speciale del 26.02.2014 per Notar
[...]
rep. 4482 racc. 2644, rappresentato e difeso dall'avv. Per_3
Marco DE FELICE (c.f.: ) del Foro di CodiceFiscale_6
Salerno, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Gerardo Ranucci, alla Via Roma n. 43, Nocera Inferiore;
CONVENUTO NONCHÉ
Società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_10 costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro delle imprese di Treviso - Belluno , P.IVA_3 iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1, rappresentata – giusta Procura in autentica del 14.12.2020 per Notar di Milano, rep 30.310, Persona_4 racc. 13.001, registrata il 16.12.2020 al 90604 serie 1T presso l' di Milano da Controparte_11 CP_12 CP_13
(già giusta atto 01.12.2018 di variazione
[...] CP_14 denominazione sociale a rogito Notaio Rep. 14763 Persona_5
Racc. 7869) con sede in Milano, Via Galileo Galilei n. 7, capitale sociale euro 600.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi
, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società P.IVA_4
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 2 esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del procuratore avv. Gino Bacca, nato a [...]8 agosto CP_2
1967, a tanto autorizzato in forza di procura conferita dal Consigliere Delegato con atto del 17 dicembre Persona_6
2020 per notaio di Milano, rep 5.924, racc. 1.663 Persona_7
(registrata il 18.12.2020 al 102786 presso l' Controparte_11 di Milano – DP II), rappresentata e difesa, giusta procura
[...] in calce all'atto di intervento, dall'Avv. Marco De Felice (c.f.
[...]
) del Foro di Salerno, con Studio in Salerno alla C.F._6
Via Fieravecchia n. 3, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Veronica Avella, al Viale Croce n. 48, Nocera Superiore
TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 CPC
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue:
- la sottoscriveva nell'anno 1995 con la Parte_1
– Filiale di Cava dei Tirreni CP_7 Parte_5
- il contratto di conto corrente ordinario n. 518541/01/78;
- nel novembre 2008, a seguito di fusioni ed incorporazioni della predetta Banca, il predetto rapporto bancario veniva trasferito al , acquisendo il numero Controparte_2 identificativo 0051/85410178;
- in data 27 ottobre 2004, sempre presso la filiale di Cava dei Tirreni del , la società attrice accendeva Controparte_2 un altro contratto di conto corrente contraddistinto dal n. 1000/1079, poi estinto in data 4 maggio 2006;
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 3 - nell'ottobre del 2005, inoltre, apriva presso la CP_9
, filiale di Cava dei Tirreni, il conto corrente ordinario n.
[...]
6250/20150506;
- successivamente, a causa di temporanea assenza di liquidità, la , nonché Parte_1 Parte_2
e in data 13 gennaio Parte_4 Parte_3
2014, si vedevano costretti a sottoscrivere una lettera, predisposta dalla banca, dalla stessa accettata in data 26 febbraio 2014, contenente un riconoscimento di debito per l'importo di € 409.139,62 per esposizione sul c/c n.1784/0051/85410178 e di € 127.834,40 per esposizione sul c/c n.1784/6250/20150506 ed un piano di rientro mediante versamenti mensili in misura non inferiore ad € 4.000,00 e versamenti trimestrali in misura non inferiore ad
€ 10.000,00 a far data dal 10 marzo 2014 e per 60 mesi, applicando interessi sulla dilazione al tasso variabile dell'8,13100% determinato in relazione alla media mensile dell'Euribor 1 mese + spread di 7 punti percentuale;
- in data 15 aprile 2014, poi, il chiudeva Controparte_2 il conto corrente n.1784/0051/85410178 trasferendo, in maniera del tutto illegittima, il relativo saldo passivo, sul conto corrente n.1784/6250/20150506, per eludere eventuali eccezioni di nullità e di illegittimità delle clausole del precedente contratto;
- - la , con lettera racc. del 5 dicembre Parte_1
2014, richiedeva alla banca convenuta, ai sensi dell'art. 119 TUB, la copia dei contratti di conto corrente n. 1784/0051/85410178 e n. 1000/1079, entrambi chiusi, nonché i relativi contratti di apertura di credito, al fine di verificare la legittimità del suo operato nel corso dei predetti rapporti;
- soltanto a seguito dell'ulteriore richiesta avanzata con la lettera raccomandata del 4 maggio 2015, la Banca opposta, tenendo una condotta ed un modus operandi contrario alle regole di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., consegnava la documentazione in data 1° luglio 2015, tranne quella riguardante il c/c 1000/1079;
- in data 2 febbraio 2015 veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, prot. N. 98 innanzi all'Organismo Concilia Lex – Sede di Nocera Inferiore - ma
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 4 lo stesso non sortiva esito alcuno, in quanto la Banca non aveva aderito alle legittime richieste della società attrice, ragion per cui il Mediatore redigeva in data 24 aprile 2015 verbale negativo ex art.8 co.1 L.98/2013;
- in data 2 febbraio 2015, il comunicava Controparte_2 agli odierni attori la decadenza dal beneficio del termine, richiedendo il pagamento del debito residuo così, frustrando ogni possibilità di soluzione transattiva della vicenda, intrapresa con la chiesta mediazione;
- nel corso dei predetti rapporti la ha applicato interessi CP_7 debitori non pattuiti ed in alcuni casi superiori al tasso soglia per l'usura, nonché spese e commissioni di massimo scoperto prive del requisito di determinatezza o determinabilità ed, in ogni caso, non concordate, oltre alla illegittima capitalizzazione trimestrale operata sui rapporti stessi.
Ciò premesso, la , agì in giudizio per ottenere Parte_1 la rettifica del saldo passivo, mediante accertamento negativo del credito della Banca dallo stesso risultante, relativamente al conto corrente n. 6250/20150506 ancora in essere, nonché la restituzione degli importi illegittimamente addebitati sui conti correnti n. 0051/85410178 e n.1000/1079, chiuso rispettivamente in data 15 aprile 2014 e in data 4 maggio 2006. In particolare, parte attrice eccepiva: a) la nullità della clausola di determinazione pattizia degli interessi ultralegali, evidenziando che, per l'intera durata dei rapporti ed in assenza di idonea pattuizione, la banca aveva applicato alla società correntista un tasso di interesse ultralegale, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 1346 c.c.; più in particolare, evidenziava che la pattuizione del tasso di interesse ultralegale che faccia riferimento, per la sua determinazione, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto, in tal modo, la banca di fatto si riserva di determinare il tasso di interesse in modo unilaterale e potestativo senza ancorarlo ad alcun criterio certo, obiettivo e predeterminato. Il riferimento del contratto alle condizioni usualmente praticate dalla banca era, secondo parte attrice, da ritenersi del tutto generico e,
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 5 conseguentemente, non idoneo a costituire valida pattuizione degli interessi ultralegali. Aggiungeva che la dedotta nullità non viene meno nemmeno in virtù delle variazioni contrattuali susseguitesi nel tempo ed a cui la era legittimata in considerazione dello ius variandi alla CP_7 stessa attribuito in quanto, una variazione legittima di un tasso di interesse presuppone la validità dell'originario tasso di interesse previsto nei contratti di durata oggetto della variazione. b) La illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, con la conseguenza che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione evidenziando che, in tutti i contratti di conto corrente, non risultavano pattuite le condizioni economiche da applicare al correntista e per, l'intera sua durata, l'Istituto di credito, aveva illegittimamente capitalizzato trimestralmente gli interessi, con conseguente nullità di tale pattuizione, per violazione dell'art.1283 c.c., che vieta la previsione di interessi anatocistici e per violazione del d.lgs 4 agosto 1999 n. 342 che, con l'art. 25, ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 TUB, conferendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso, che venisse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con conseguente illegittimità, secondo quanto disposto dall'art. 120 co. 2 TUB, introdotto dall'art. 25 co. 2 DLGS 342/1999 delle clausole anatocistiche contenute nei predetti contratti. In mancanza di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto poteva, pertanto essere riconosciuta alla banca, dal momento che, sebbene il conto corrente n. 0051/85410178 fosse stato acceso anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, i conti correnti n. 1000/1079 e n. 6250/20150506, successivi a tale delibera, non avevano rispettato le condizioni formali e sostanziali ivi contenute, evidenziando, altresì che la non aveva Parte_1
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 6 giammai specificamente approvato per iscritto le clausole vessatorie relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, né in relazione al contratto sorto prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR, né per quelli successivi. Con riferimento ai contratti di apertura di credito e, in genere, in presenza di affidamenti bancari, come nel caso di specie, evidenziava che la delibera CICR non potesse assolutamente trovare applicazione, in quanto trattasi di finanziamenti concessi dalle banche che non potranno produrre interessi attivi. c) La illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, da ritenersi nulla per indeterminatezza, in quanto contraria al dettato dell'art. 1346 c.c., dal momento che il criterio per il computo della commissione non risultava né determinato né determinabile, essendo stata indicata nel contratto la sola percentuale di calcolo della stessa, senza che ne fosse specificato il metodo, i criteri di applicazione e la periodicità dell'applicazione stessa. d) La illegittimità delle commissioni per scoperto di conto, commissioni di disponibilità immediata fondi (dif) e commissione istruttoria veloce (civ), in quanto mai pattuite, non potendo le stesse essere introdotte unilateralmente dalla in esercizio dello ius variandi disciplinato CP_7 dall'art.118 TUB, specificando che, nel caso di specie, il aveva addebitato la commissione di Controparte_2 messa a disposizione dei fondi sui rapporti di conto corrente indipendentemente dall'effettivo utilizzo e/o prelevamento delle somme, con conseguente eliminazione delle stesse in sede di ricalcolo. e) La illegittimità dell'addebito di altre commissioni e spese e in relazione all'applicazione della data valuta, avendo la contabilizzato commissioni e spese non CP_7 specificamente pattuite, in violazione dell'art. 118 TUB ed applicato erroneamente le valute, con incidenza sul tasso effettivo annuo globale (TAEG). f) La violazione della normativa antiusura, essendo stato riscontrato, nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente, lo sforamento del tasso soglia antiusura, con la conseguente necessità di ricalcolo ai sensi dell'art. 1815 c.c., senza la previsione di alcun interesse.
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 7 Tanto premesso, la agiva per ottenere la Parte_1 restituzione di tutti gli interessi ultralegali e anatocistici corrisposti, nonché la restituzione di tutte le somme a titolo di commissioni varie, spese ed addebito valute, indebitamente trattenute e/o percepite in relazione ai conti correnti n. 0051/85410178 chiuso in data 15 aprile 2014 e n. 1000/1079 chiuso il 4 maggio 2006, nonché alla rettifica del saldo passivo, mediante accertamento negativo del credito della Banca dallo stesso risultante, relativamente al conto corrente n. 6250/20150506 e
Concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. tutte le clausole e/o pattuizioni contenute nei rapporti di conto corrente n. 0051/85410178 e n. 1000/1079 e nei relativi contratti di apertura di credito di cui in premessa, in relazione agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione;
- - in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della per interessi, spese, CP_7 commissioni e competenze e, comunque, di ogni previsione contrattuale che risulti concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.;
- conseguentemente, di condannare il alla Controparte_2 immediata restituzione in favore della Parte_1 di tutte le somme dallo stesso indebitamente percepite, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- di accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. tutte le clausole e/o pattuizioni contenute nel rapporto di conto corrente n. 6250/20150506 e nei relativi contratti di apertura di credito, in relazione agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 8 scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione;
- in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze e, comunque, di ogni previsione contrattuale che risultino concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie, in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.;
- di rettificare il saldo passivo, mediante accertamento negativo del credito della dallo stesso risultante, con CP_7 scorporo di tutte le somme indebitamente percepite quali risultanti a seguito di CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- di condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ex art.93 c.p.c.
In data 23/12/2015 si costituì il , eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c., non avendo l'attore indicato puntualmente le poste e l'ammontare delle somme a suo dire illecitamente percepite dalla banca o addebitate in conto, e quindi non ha provveduto a limitare, determinandolo. Eccepiva, altresì, il decorso del termine di prescrizione per tutte le somme che, genericamente, la controparte indicava come non dovute e, pertanto, ripetibili, trattandosi di rapporti sorti da più di 10 anni. Sul merito eccepiva la carenza di prova delle domande avanzate e l'avvenuto riconoscimento del debito in atto pubblico da parte della società attrice, che, in data 25/03/2014, a seguito di esplicito riconoscimento di esposizione nella misura di € 522.202,78, per saldo debitore in linea capitale al 24/03/14 del c/c 6250/20150506, oltre interessi convenzionali (all'epoca 13,59500%) ed in conseguenza di piano di rientro del 13/01/14 sottoscritto dal debitore e dai fideiussori con previsione di rientro in 60 mesi, sottoscriveva “atto di concessione di ipoteca volontaria” in favore del , a rogito per notar Controparte_2
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 9 , rep. 53.753, racc. 29.566, registrato in Salerno il Persona_8
02/04/14 al n. 3044/1T, con ipoteca iscritta presso i Registri Immobiliari di Salerno in data 03/04/2014 ai numeri 11776/1001, su due immobili di piena ed esclusiva proprietà della società correntista, cat. A10, in Cava dè Tirreni alla Via F. Rispoli, fraz. S. Lucia, in NCEU al Fol. 3, part. 994, sub 2 e sub 3. Evidenziava di aver inviato regolarmente, al domicilio del correntista, l'estratto conto particolareggiato, precisando per iscritto, il tasso di interesse applicato, le commissioni di massimo scoperto previste o applicate, le spese, nonché ogni altra informazione disponibile. In base all'art.1832 c.c., stante la mancata puntuale contestazione nei termini degli estratti conto, i conteggi erano da ritenersi approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento (art. 8 comma 3 legge 154/92, ora riprodotto nell'art.119 comma 3 del T.U.B). Evidenziava, altresì, che i tassi di interesse, pattuiti specificamente in contratto, erano stati sempre aggiornati nei vari periodi e di tali variazioni erano state comunicate al cliente, mediante l'invio degli estratti di conto corrente, mai impugnati. Anche la capitalizzazione trimestrale, sia per interessi creditori che debitori, era conforme alla delibera del CICR 9/02/2000, stante il rispetto della reciprocità. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la stessa risultava specificamente pattuita tra le parti, come anche le valute ed ogni altra spesa e commissione. Quanto alla eccepita usurarietà, contestava che i tassi applicati fossero superiori al tasso soglia, eccependo, altresì la carenza di prova dell'avversa contestazione. Proponeva altresì domanda riconvenzionale volta all'accertamento della posizione debitoria di parte attrice e la condanna, della società e dei garanti, al pagamento dei relativi importi riconosciuti.
Concludeva, pertanto, chiedendo:
- di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
- di dichiarare prescritto il credito;
- di rigettare la domanda per infondatezza in fatto e diritto, ovvero per avvenuto riconoscimento del debito;
- in via riconvenzionale, di accertare l'esposizione debitoria degli attori in favore della banca convenuta, e la condanna della società , in solido con i garanti, al Parte_1
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 10 pagamento, in favore della banca convenuta, dell'importo di
€ 493.605,06, al 24/07/15, oltre interessi dal 25/07/15 al tasso convenzionale, ovvero della diversa somma riconosciuta in giudizio, quale esposizione debitoria derivante dal rapporto bancario dedotto in giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, spese forfettarie, IVA e CAP.
In data 8/3/2021, si costituì che, nell'ambito di CP_10 un'operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti dalla (che ha incorporato per fusione il Controparte_15 [...]
giusta atto di fusione del 10/10/2018 per notar CP_2 Per_9 rep. 7.660, racc. 3.703), in forza di un contratto di
[...] cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 10 dicembre 2020 con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da tutti i crediti (per Controparte_15 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. Evidenziava che i crediti ceduti erano specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da una apposita lista in cui era indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui aveva avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com. Evidenziava di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 145 del 12 dicembre 2020 e che, per effetto della cessione, le ipoteche, le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che eventualmente assistono i crediti oggetto di cessione e tutti gli accessori ad essi relativi e ogni altro diritto spettante alla cedente, ai sensi di legge o di contratto, in relazione ai contratti bancari e alle ipoteche e alle garanzie, erano stati trasferiti mantenendo validità, efficacia e grado in capo alla dalla data di CP_10
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 11 efficacia della cessione. Specificava che, tra i crediti ceduti, vi era anche quello derivante dai rapporti di conto corrente n. 0051/85410178 e n. 1000/1079 e dai relativi contratti di apertura di credito, nonché dal rapporto di conto corrente n. 6250/20150506 e dai relativi contratti di apertura di credito, già in essere, dapprima, presso la Banca
italiana, poi pervenuti al , e Parte_5 Controparte_2 comunque derivante da tutti i rapporti oggetto del presente giudizio NRG 4599/15, accesi dalla , con Parte_1 fideiussori ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
Il terzo interventore, costituendosi in qualità di cessionaria del credito, della , successore per fusione del Controparte_15
, ne chiedeva l'estromissione dal giudizio. Controparte_2
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce del principio secondo il quale, la declaratoria di nullità della citazione, nullità che si verifica, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 12 adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, avendo parte attrice agito per la ripetizione delle somme indebitamente versare.
Deve poi, sempre preliminarmente, dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc di risultando CP_10
l'evento successorio dalla documentazione versata in atti, atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 dell'art. 111 c.p.c. consente “in ogni caso”, l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. Cass. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016). Pertanto, l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Va altresì rilevato che, perché si abbia l'estromissione del cedente, è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 13 parti all'estromissione del ne consegue che esso Controparte_2 deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale suo successore a titolo CP_10 particolare (Cass. 22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, fatti salvi i suoi effetti anche nei confronti della verrà formulata nei confronti del CP_10
Controparte_2
In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, va rilevato che le Sezioni Unite, con la sentenza n°15895/2019, hanno affermato il seguente principio di diritto " l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto , unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte". Nel caso di specie, essendo provata l'esistenza di contratti di apertura di credito, le rimesse devono ritenersi abbiano natura ripristinatoria, con conseguente decorso del termine di prescrizione dal momento della chiusura del conto. Infatti, in questa ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". A fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 14 determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n°31927/2019). L'eccezione va pertanto rigettata.
2. Sul merito. Tra le parti risultano stipulati i seguenti contratti:
- conto corrente n. 625020150506, che risulta acceso in data 05/10/2005 e fino al 20/07/2015: in tale data la banca chiude il conto dopo aver effettuato una operazione di
“giroconto” in avere per un importo pari a € 493.605,06. Risulta prodotto in atti il contratto di apertura del conto corrente datato 05/10/2005, che riporta la sottoscrizione del correntista e contiene, tra le altre, le seguenti condizioni economiche:
- tasso creditore: 0,010% 0,010%, con periodicità trimestrale
- tasso debitore: 13,750% 14,475%, con periodicità trimestrale
- commissione di massimo scoperto: 0,750% Inoltre, risulta prodotta in atti una modifica delle condizioni contrattuali del 24/12/2013 contenente ulteriori condizioni economiche.
- conto corrente n. 518541/01/78, acceso nel 1995 e chiuso in data 15/4/2014, dopo un'operazione di “giroconto per estinzione” in avere pari a € 64,59. Risultano prodotti in atti gli estratti conto scalari per il periodo dal 1996 al 2014 (con esclusione di pochi trimestri), ma non sono presenti tutti gli estratti del conto corrente;
inoltre, per l'anno 2001 gli estratti del conto corrente presenti nel fascicolo non sono del tutto leggibili
- lettera di accettazione affidamenti del 28/11/2006, con aumento fidi da € 120.000 a € 250.000, valido fino a recesso e regolabile sul c/c n. 518541/01/78, al quale risulta allegato un ulteriore documento contenente le condizioni economiche da applicare al rapporto, ossia:
- TAN = 7,750% (tasso effettivo 7,978%)
- tasso debitore in caso di sconfinamento fido: 10,750% (11,191%)
- apertura di credito in conto corrente per € 250.000 (valida
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 15 fino a revoca), regolabile sul c/c n. 518541/01/78, contenente la pattuizione, tra le altre, delle seguenti condizioni economiche:
- TAN debitore = EURIBOR 3M/365 (TAN in ingresso 3,560%,
- tasso effettivo 3,608%)
- apertura di credito in conto corrente del 19.03.2012 (apertura di c/c di € 150.000 valida fino al 31.07.2012), regolabile sul c/c n. 518541/01/78, contenente la pattuizione, tra le altre, delle seguenti condizioni economiche:
- TAN debitore: 6,305% (effettivo 6,455%):
- Tasso debitore extra-fido: 10,450%
- parametro applicato: EURIBOR 3M/365
- valuta 1 giorno lavorativo
- apertura di credito in conto corrente del 30/07/2012 (apertura di c/c di € 150.000 prorogata dal 30/01/2013 al 30/06/2013), regolabile sul c/c n. 518541/01/78, contenente la seguente pattuizione:
- proroga dal 30/01/2013 al 30/06/2013 dell'apertura in conto corrente di € 150.000;
- conto corrente n. 518541/01/78 del 25/06/2013, contenente la pattuizione, tra le altre, delle seguenti condizioni economiche:
- TAN: 5,5030%;
- tasso extra-fido: 17,0375%
- apertura di credito in c/c di € 150.000 In relazione a tale contratto di conto corrente, risulta depositato un documento del 24/12/2013, contenente la modifica delle condizioni contrattuali relative al predetto conto, contenente la pattuizione, tra le altre, delle seguenti condizioni economiche:
- TAN creditore: 2,70%;
- TAN debitore: 13,10% (oltre indicazione di ulteriori condizioni economiche da applicare agli sconfinamenti)
- conto corrente n. 1000/1079, estinto in data 04/05/2006 dopo un'operazione di giroconto in avere pari a € 109,01. In relazione a tale conto, risultano prodotti unicamente gli
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 16 estratti del conto corrente dal mese di gennaio 2004 fino a maggio 2006, nonché gli estratti del conto scalare, mentre non risultano prodotti i contratti.
In tema di conto corrente bancario, la mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto ricevuti e di tutta la documentazione informativa inerente al rapporto non costituisce piena prova del credito della relativamente alle CP_7 rappresentate movimentazioni debitorie e creditorie, laddove il correntista non li assoggetti ad alcuna specifica e circostanziata contestazione. Costituisce infatti principio di diritto ormai consolidato quello per cui nel contratto di conto corrente l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. Infatti, secondo l'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), non impedendo dunque la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass.10376/2006). Va, altresì rilevato che risulta pienamente valido il contratto di conto corrente sottoscritto solo dal correntista. Sul punto la Cassazione (Cass. 12.10.2023 n. 28500; Cass. 21.04.2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 17 comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti”.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Il Ctu ha provveduto ad esaminare i contratti di conto corrente allegati in atti ed i relativi estratti conto, evidenziando, come il saldo a debito rilevabile alla chiusura del conto corrente n. 518541/01/78, risulta confluito sul conto corrente n. 625020150506. I saldi calcolati dalla sono i seguenti: CP_7
- c/c n. 1000/1079: saldo al 04/05/2006 pari a - € 109,01;
- c/c n. 625020150506: saldo al 20/07/2015, pari a - € 493.605,06 Il saldo totale calcolato dalla banca è, pertanto pari ad € 493.714,07. Con riguardo all'eccepito anatocismo, il Ctu ha rilevato come la in tutti i rapporti di conto corrente, abbia CP_7 praticato, la capitalizzazione degli interessi, non tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1283 del c.c. Ha, pertanto proceduto a quantificare la somma che la banca ha addebitato a tale titolo al correntista, rideterminando il saldo passivo senza operare la capitalizzazione degli interessi a debito, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione sent. n. 24418/10. Avendo il Ctu accertato la capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrale, ha escluso la capitalizzazione degli interessi a debito per l'intero rapporto, provvedendo a calcolare e capitalizzare gli interessi solo a fine periodo. Con riguardo all'usura:
- in relazione al conto corrente n. 625020150506, il Ctu ha verificato che il tasso soglia vigente al momento della
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 18 pattuizione, ossia nel III trimestre 2005, era pari a 14,28% ed ha calcolato il TAE del contratto, tenuto conto anche degli effetti della capitalizzazione, pari a 14,4753%, con conseguente usurarietà dei tassi pattuiti;
- in relazione al conto corrente n. 518541/01/78, il Ctu non ha potuto rilevare l'eventuale pattuizione di tassi al di sopra della soglia di usura a causa della mancata produzione del contratto;
- in relazione al conto corrente n. 1000/1079, il Ctu non ha potuto rilevare l'eventuale pattuizione di tassi al di sopra della soglia di usura a causa della mancata produzione del contratto.
In relazione all'usura a seguito delle variazioni contrattuali:
- con riguardo al conto corrente n. 625020150506, il Ctu ha rilevato pattuizioni parziali al di sopra della soglia di usura;
- con riguardo al conto corrente n. 518541/01/78, il Ctu ha rilevato pattuizioni parziali al di sopra della soglia di usura;
- con riguardo al conto corrente n. 518541/01/78, il Ctu ha rilevato come, per tale conto risulti superato il tasso soglia nei seguenti periodi: II trimestre 1999, III trimestre 1999;
- con riguardo al conto corrente n. 1000/1079, il Ctu ha rilevato come per tale conto risulti superato il tasso soglia nei seguenti periodi: I – II – III e IV trimestre 2004, II e III trimestre 2005. Il Ctu ha quindi provveduto ad eliminare gli interessi in tutti i trimestri nei quali è stato rilevato il superamento della soglia usura.
Il Ctu ha poi rilevato come, nei contratti analizzati, risulti pattuitala commissione di massimo scoperto in ordine al “tasso da applicare”; nulla, invece, è evidenziato in merito alle modalità di calcolo ed applicazione della stessa che, pertanto, risulta indeterminata. Pertanto, nell'effettuare la ricostruzione, il Ctu ha azzerato tutte le voci relative a “Commissioni di Massimo Scoperto”, “Commissione per disponibilità fondi” e “Commissioni per istruttoria veloce”.
Il Ctu ha quindi proceduto al ricalcolo delle somme dovute:
- con riguardo al conto corrente n. 6250201506, ha ricostruito il saldo al 20/7/2015 in – 405.779,82;
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 19 - con riguardo al conto corrente n. 518541/01/78, ha ricostruito il saldo al 15/4/2014 in + € 73.920,28;
- con riguardo al conto corrente n. 1000/1079, ha ricostruito il saldo al 4/05/06 in € 6513,00. Risulta, pertanto, un credito della banca pari ad € 325.346,52.
In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, va ritenuta dovuta la minor somma di € 325.346,52, che, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, andrà corrisposta alla convenuta dalla Società, in solido con i fideiussori che, in data 25/03/2014 sottoscrivevano fideiussione in favore della
[...]
, a garanzia delle obbligazioni del correntista, sino Parte_1 alla concorrenza di € 524.000,00.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate tra le parti. Le spese di CTU vengono poste definitivamente, per metà a carico degli attori e per metà a carico di convenuto e terzo interventore, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4599/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente tra Parte_6 [...]
, CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e ogni contraria istanza disattesa così
[...] CP_10 provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di parte attrice;
2. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali in motivazione, la domanda riconvenzionale;
3. condanna , Parte_6 Controparte_2
Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del
[...]
, della somma di € 325.346,52 oltre Controparte_2 interessi al tasso legale dal 24/7/2015 al soddisfo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente le spese di Ctu, per metà a carico degli attori e per metà a carico del convenuto e del terzo interventore, in solido tra loro.
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 20 Così deciso in Nocera Inferiore, il 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4599/2015 - G.M. TT.SS UC ES 21