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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BIASE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/003/SC/5245/001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ACCOGLIERE IL RICORSO CON SPESE.
Resistente/Appellato: RIGETTARE ILRICORSO CON SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso parte ricorrente assistito tecnicamente in giudizio impugnava tempestivamente nei confronti della Direzione Provinciale di Bari Ufficio Territoriale , l avviso di liquidazione dell'imposta- e irrogazione sanzioni n. 2024/003/SC/5245/001 per complessivi euro 6.410,00 ,emesso in sede di registrazione di una sentenza civile emessa nel giudizio bancario CLN srl in liquidazione c/ Banca_1.
La parte chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato contestandone la legittimità,sul presupposto che le somme richieste (peraltro già corrisposte dal Banca_1,debitore solidale)fossero state già inserite e pagate nel piano di concordato minore ex art. 74 CCII a cui il ricorrente era stato ammesso dal Tribunale di Bari con sentenza n. 158 del 11/10/2023 RG 50-1/2023,Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
L'ufficio resisteva alla domanda concludendo per il rigetto.
La parte depositava memorie illustrative ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 19 febbraio 2026 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Agli atti di causa è risultato provato, oltre che incontestato, che parte ricorrente sia stata ammessa – con il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari-richiamato,alla procedura di concordato minore.
Il piano veniva regolarmente eseguito e, con decreto del17/6/2025 ne veniva disposta la chiusura.
L'elenco dei creditori di cui al piano omologato includeva anche le somme indicate dal Banca_1,di cui al giudizio bancario a seguito del quale è stata emessa la sentenza di cui all'imposta di registro richiesta in pagamento con l'atto oggi impugnato
Anzi,il Banca_1 è stato ammesso per una somma superiore a quanto riconosciuto dalla sentenza civile intercorsa tra le parti,(oggetto della presente liquidazione).
Ciò risulta dall'elenco dei pagamenti eseguiti il 12/2/2025 nell'ambito della predetta procedura di concordato minore.
Ne deriva che eventuali residui importi vanno stralciati e/o in ogni caso non possono essere più richiesti.
In conclusione il ricorso va accolto.Le spese,stante la iniziale incertezza possono essere compensate integralmente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BIASE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/003/SC/5245/001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ACCOGLIERE IL RICORSO CON SPESE.
Resistente/Appellato: RIGETTARE ILRICORSO CON SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso parte ricorrente assistito tecnicamente in giudizio impugnava tempestivamente nei confronti della Direzione Provinciale di Bari Ufficio Territoriale , l avviso di liquidazione dell'imposta- e irrogazione sanzioni n. 2024/003/SC/5245/001 per complessivi euro 6.410,00 ,emesso in sede di registrazione di una sentenza civile emessa nel giudizio bancario CLN srl in liquidazione c/ Banca_1.
La parte chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato contestandone la legittimità,sul presupposto che le somme richieste (peraltro già corrisposte dal Banca_1,debitore solidale)fossero state già inserite e pagate nel piano di concordato minore ex art. 74 CCII a cui il ricorrente era stato ammesso dal Tribunale di Bari con sentenza n. 158 del 11/10/2023 RG 50-1/2023,Sezione Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
L'ufficio resisteva alla domanda concludendo per il rigetto.
La parte depositava memorie illustrative ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 19 febbraio 2026 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Agli atti di causa è risultato provato, oltre che incontestato, che parte ricorrente sia stata ammessa – con il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari-richiamato,alla procedura di concordato minore.
Il piano veniva regolarmente eseguito e, con decreto del17/6/2025 ne veniva disposta la chiusura.
L'elenco dei creditori di cui al piano omologato includeva anche le somme indicate dal Banca_1,di cui al giudizio bancario a seguito del quale è stata emessa la sentenza di cui all'imposta di registro richiesta in pagamento con l'atto oggi impugnato
Anzi,il Banca_1 è stato ammesso per una somma superiore a quanto riconosciuto dalla sentenza civile intercorsa tra le parti,(oggetto della presente liquidazione).
Ciò risulta dall'elenco dei pagamenti eseguiti il 12/2/2025 nell'ambito della predetta procedura di concordato minore.
Ne deriva che eventuali residui importi vanno stralciati e/o in ogni caso non possono essere più richiesti.
In conclusione il ricorso va accolto.Le spese,stante la iniziale incertezza possono essere compensate integralmente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese