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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 62/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Carioli, per parte ricorrente, e per l' l'avv. Vestini. CP_2
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
L'avv. Carioli ribadisce che la domanda di riconoscimento di titolarità della quota è con decorrenza dal
01.09.2018; dà atto che vi è stata corresponsione della prestazione spettante alla ricorrente ma alla madre di questa, con esclusione delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2020.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 9 Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 62/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARIOLI Parte_1 C.F._1
IVAN, elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER, N.6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 3 di 9 ha promosso ricorso all'intestato Tribunale al fine di sentire accertare il Parte_1
proprio diritto al riconoscimento alla pensione di reversibilità derivante dalla posizione contributiva del padre , con decorrenza dall'1/09/2018, in contitolarità con la madre Persona_1
e con la sorella per la propria quota del 20 % e quindi per Controparte_3 CP_4
sentire condannare l'istituto resistente a corrisponderle la suddetta quota di pensione indiretta di reversibilità dall'1/08/2018 limitatamente ai ratei maturati dall'1/08/2019, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sui singoli ratei dalla rispettiva maturazione al saldo, con vittoria di spese.
La ricorrente, premettendo di essere la figlia dell'assicurato, ha dedotto che alla data della morte del padre (27/08/2018) era studentessa e dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nella sessione d'esami al termine di un regolare corso di studi di scuola media superiore si era iscritta ad un corso di laurea universitaria per l'anno accademico 2019/2020 e per i successivi anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 conseguendo il diploma di laurea il 28/11/2022 ed iscrivendosi poi al corso di laurea specialistica biennale per l'anno 2022/2023; ha poi dedotto di avere svolto, durante il periodo estivo, dall'1/6/2018 al 30/9/2018, attività lavorativa per reddito lordo di € 4.123,24 (come attestato dalla C.U. 2019 e dal mod. 730.2019).
Ha quindi dedotto che con lettera datata 27/3/2020 l'Istituto aveva comunicato alla signora madre dell'odierna ricorrente, che nel periodo dall'1/9/2018 al 31/7/2019 le avrebbe CP_3
pagato € 3.017,36 in più del dovuto sulla sua pensione ai superstiti n.35114014 Cat.SOART, per
"Revoca quota figlia per redditi da lavoro superiori a quelli previsti dalla norma Parte_1
alla data del decesso del padre"1, e che avrebbe proceduto al recupero delle somme da lei asseritamente dovute mediante trattenuta per 36 rate mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile. Contro il suddetto provvedimento di riliquidazione la sig.ra aveva CP_3
proposto istanza di riesame in data 17/4/2020, rigettata dall'istituto; contro tale decisione di rigetto aveva quindi proposto ricorso al Comitato Provinciale anch'esso rigettato, onde la sig.ra CP_2
si era determinata ad agire giudizialmente per l'accertamento del diritto alla CP_3
corresponsione della pensione comprensiva anche della quota della figlia Parte_1 pagina 4 di 9 accertamento operato dal giudice del lavoro del Tribunale di Forlì con sentenza n. 164/2022 del
6/7/2022, con la quale, ritenuto che il reddito da lavoro di € 4.268,00 lordi non escludesse la vivenza della figlia studente a carico della madre, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti in regime di contitolarità anche con la figlia anche per il Parte_1
periodo dall'1.9.2018 al 31.7.2019 e l'illegittimità della riliquidazione della pensione di reversibilità operata dall' per il periodo suindicato con esclusione della contitolare non CP_2 Parte_1
sussistendo l'indebito di € 3.017,36.
A seguito ed in ottemperanza a detta sentenza, con nota del 22/8/2022, avrebbe CP_2
comunicato alla SI.ra di avere proceduto alla riliquidazione della pensione con CP_3
riconoscimento della quota spettante alla figlia dal settembre 2018 al luglio 2019. Parte_1
Al contempo la ricorrente ha dedotto di avere proposto in data 24/3/2021 Parte_1
autonomo ricorso al Comitato Provinciale contro la soppressione della sua quota di CP_2
pensione, del quale avrebbe comunicato l'asserita irricevibilità, assumendo che si sarebbe CP_2
trattato di duplicato di quello già proposto con le identiche motivazioni in data 15/7/2020 dalla madre Preso atto, a seguito della suindicata comunicazione del 2/8/2022 Controparte_3
dell' alla madre, della limitazione del riconoscimento della sua quota al luglio 2019, essa ha CP_2
riproposto ricorso al Comitato Provinciale in data 21/12/2022 (doc.15). CP_2
Allegando di avere svolto attività lavorativa anche negli anni successivi al 2018, traendo da queste modesti proventi di misura annua inferiore al trattamento minimo maggiorato del CP_2
30%, che non inciderebbero sul diritto alla corresponsione della sua quota di pensione ai superstiti
(segnatamente, nel 2019 alle dipendenze di “UCI Recupero e Sviluppo S.p.A.”, conseguendo un reddito annuo di € 2.058,89 comprensivo delle prestazioni nel 2020 alle dipendenze di CP_2
“Sun Beach S.r.l.”, “UCI Recupero e Sviluppo S.p.A.” e , conseguendo un Controparte_5
reddito annuo complessivo di € 5.520,89 comprensivo delle prestazioni nel 2021 alle CP_2
dipendenze dell' , conseguendo un reddito Controparte_6
annuo complessivo di € 333,30) nel presente giudizio la ricorrente ha rivendicato il proprio diritto all'attribuzione della quota di pensione (20% per la contitolarità con la madre e la sorella minore) pagina 5 di 9 prevista dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 R.D.L. n.636/1939, per i figli superstiti dell'assicurato deceduto a carico del genitore al momento del decesso che frequentino un regolare corso statale o avente pieno valore per lo Stato o l'università e non prestino lavoro retribuito.
Come sintetizzato da parte ricorrente, ha escluso il diritto della SI.ra CP_2 Parte_1
alla quota di contitolarità della pensione ai superstiti con la sorella avendo ritenuto
[...] CP_4
che essa avesse conseguito, già nel 2018, un reddito personale superiore al limite di legge per il diritto alla pensione.
Tale esclusione sarebbe stata mantenuta dall'istituto anche successivamente al riconoscimento del diritto della ricorrente alla quota suddetta operato da questo Tribunale con la citata sentenza n. 164/2022 del 6/7/2022 (pronunciata nel giudizio promosso dalla madre alla quale sono state versate anche le quote di spettanza delle figlie), che ha Controparte_3
affermato la compatibilità di detta prestazione previdenziale con la percezione, da parte della figlia studentessa, di un reddito annuo inferiore al limite di legge (trattamento minimo CP_2
maggiorato del 30%), essendovi stato un riconoscimento dell'istituto soltanto fino al 31.07.2019.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati dall'1.08.2019.
2.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto, previo accertamento dell'avvenuto CP_2
riconoscimento del diritto a pensione di reversibilità in capo a parte ricorrente per il periodo richiesto in ricorso successivo all'1/09/2018, di rilevare la carenza di interesse e conseguentemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, asserendo di avere riconosciuto il diritto azionato dalla ricorrente per il periodo dall'1/9/2018 al 31/7/2019 in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Forlì n. 164/22 avente ad oggetto il precedente contenzioso, e per il periodo successivo all'1/8/2019 fino a ottobre 2023 in virtù di proprio provvedimento assunto in data
16/1/23 su istanza della ricorrente del 30/9/2022.
Da ciò conseguirebbe l'intervenuta carenza di uno specifico interesse della ricorrente a coltivare il presente giudizio e pertanto l'intervenuta cessazione della materia del contendere. pagina 6 di 9 A fronte delle allegazioni dell'istituto, la ricorrente, per il tramite del proprio difensore – che ha preliminarmente precisato di avere richiesto la dichiarazione di sussistenza della propria titolarità a percepire la quota di pensione dal settembre 2018, posto che la sentenza del Tribunale di Forlì aveva riconosciuto il diritto in capo alla madre alla corresponsione a Controparte_3
proprio favore anche della quota spettante alla figlia odierna ricorrente – ha precisato che la corresponsione dei ratei per il periodo successivo al 31.07.2019 era avvenuto con provvedimento dell' del 16/1/2023 comunicato alla ricorrente solo dopo il deposito del ricorso CP_2
introduttivo del presente giudizio ed ha evidenziato che, comunque, non le erano stati versati i ratei relativi al mese di gennaio e febbraio 2020, mesi durante i quali la ricorrente aveva prestato attività lavorativa retribuita. Conseguentemente la domanda di condanna è stata limitata a tali due mensilità.
3.
Occorre anzitutto rilevare come la materia del contendere fra le parti non sia cessata, essendo in contestazione il diritto della ricorrente a percepire le somme dovute a titolo di pensione superstiti per i mesi di gennaio e febbraio 2020.
È incontestato che in tale lasso di tempo la ricorrente abbia svolto attività lavorativa per la quale ha percepito emolumenti che dai prospetti paga relativi, prodotti dalla stessa ricorrente, ammontano complessivamente ad € 1.232,81, quindi ad un sensibilmente inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%
(€ 8.704,68 annui per il 2020), che costituisce il limite reddituale previsto per il diritto alla quota della pensione ai superstiti.
Si verte quindi in ipotesi di prestazione lavorativa saltuaria svolta da una studentessa che ha ritenuto di impiegare utilmente il proprio tempo libero dagli studi lavorando, percependo peraltro un reddito minimo, evidentemente nemmeno astrattamente sufficiente per il suo mantenimento ordinario, che non può essere equiparato alle prestazioni lavorative ordinarie, così venendo meno in radice i presupposti invocati da a fondamento del rigetto della prestazione richiesta dalla CP_2
ricorrente. pagina 7 di 9 Vanno allora richiamate sul punto le considerazioni svolte da Cass., n. 21707/2016, per cui
“il diritto al trattamento pensionistico, previsto dall'art. 22, comma 3, della l. n. 903 del 1965 in favore dei figli superstiti studenti, si collega all'impossibilità dell'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi, sicché, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 1999), il riferimento della norma alla prestazione di un "lavoro retribuito" come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo le quali l'orfano non perde la sua prevalente qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione”. Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che la prestazione di un'attività lavorativa per sole 18 ore settimanali, e con una retribuzione netta di € 500,00 mensili, determinasse la perdita della qualità di studente e del conseguente diritto del figlio superstite alla pensione indiretta.
Tanto può affermarsi anche nel caso in esame, posto che il reddito mensile lordo percepito dalla ricorrente era di circa di € 600,00, situazione del tutto assimilabile a quella esaminata in sede di legittimità.
Occorre allora dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti in regime di contitolarità anche con la madre e con la sorella minore con Controparte_3 CP_4
conseguente condanna di a corrisponderle la pensione di reversibilità derivante dalla CP_2
posizione contributiva del padre , in regime di contitolarità nella misura di legge Persona_1
comprensiva degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti, dall'1.08.2018, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT settore industria ed interessi legali sui singoli importi nel frattempo eventualmente trattenuti, dalla rispettiva trattenuta al saldo.
4.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n.
19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011), stante la non particolare complessità delle pagina 8 di 9 questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che ha diritto di percepire la pensione indiretta di Parte_1
reversibilità derivante dalla posizione contributiva del padre , con decorrenza Persona_1
dall'1/8/2018, in contitolarità con la madre e con la sorella e Controparte_3 CP_4
per la propria quota pari al 20% con integrazione al minimo di legge, e per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti intercorsi nelle more del giudizio e della conseguente limitazione della domanda, condanna all'erogazione della pensione di reversibilità limitatamente ai ratei relativi CP_2
al mese di gennaio 2020 e febbraio 2020 oltre interessi come in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che, distratte in CP_2
favore del procuratore di parte ricorrente richiedente, liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 62/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Carioli, per parte ricorrente, e per l' l'avv. Vestini. CP_2
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
L'avv. Carioli ribadisce che la domanda di riconoscimento di titolarità della quota è con decorrenza dal
01.09.2018; dà atto che vi è stata corresponsione della prestazione spettante alla ricorrente ma alla madre di questa, con esclusione delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2020.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 9 Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 62/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARIOLI Parte_1 C.F._1
IVAN, elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER, N.6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 3 di 9 ha promosso ricorso all'intestato Tribunale al fine di sentire accertare il Parte_1
proprio diritto al riconoscimento alla pensione di reversibilità derivante dalla posizione contributiva del padre , con decorrenza dall'1/09/2018, in contitolarità con la madre Persona_1
e con la sorella per la propria quota del 20 % e quindi per Controparte_3 CP_4
sentire condannare l'istituto resistente a corrisponderle la suddetta quota di pensione indiretta di reversibilità dall'1/08/2018 limitatamente ai ratei maturati dall'1/08/2019, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sui singoli ratei dalla rispettiva maturazione al saldo, con vittoria di spese.
La ricorrente, premettendo di essere la figlia dell'assicurato, ha dedotto che alla data della morte del padre (27/08/2018) era studentessa e dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nella sessione d'esami al termine di un regolare corso di studi di scuola media superiore si era iscritta ad un corso di laurea universitaria per l'anno accademico 2019/2020 e per i successivi anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 conseguendo il diploma di laurea il 28/11/2022 ed iscrivendosi poi al corso di laurea specialistica biennale per l'anno 2022/2023; ha poi dedotto di avere svolto, durante il periodo estivo, dall'1/6/2018 al 30/9/2018, attività lavorativa per reddito lordo di € 4.123,24 (come attestato dalla C.U. 2019 e dal mod. 730.2019).
Ha quindi dedotto che con lettera datata 27/3/2020 l'Istituto aveva comunicato alla signora madre dell'odierna ricorrente, che nel periodo dall'1/9/2018 al 31/7/2019 le avrebbe CP_3
pagato € 3.017,36 in più del dovuto sulla sua pensione ai superstiti n.35114014 Cat.SOART, per
"Revoca quota figlia per redditi da lavoro superiori a quelli previsti dalla norma Parte_1
alla data del decesso del padre"1, e che avrebbe proceduto al recupero delle somme da lei asseritamente dovute mediante trattenuta per 36 rate mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile. Contro il suddetto provvedimento di riliquidazione la sig.ra aveva CP_3
proposto istanza di riesame in data 17/4/2020, rigettata dall'istituto; contro tale decisione di rigetto aveva quindi proposto ricorso al Comitato Provinciale anch'esso rigettato, onde la sig.ra CP_2
si era determinata ad agire giudizialmente per l'accertamento del diritto alla CP_3
corresponsione della pensione comprensiva anche della quota della figlia Parte_1 pagina 4 di 9 accertamento operato dal giudice del lavoro del Tribunale di Forlì con sentenza n. 164/2022 del
6/7/2022, con la quale, ritenuto che il reddito da lavoro di € 4.268,00 lordi non escludesse la vivenza della figlia studente a carico della madre, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti in regime di contitolarità anche con la figlia anche per il Parte_1
periodo dall'1.9.2018 al 31.7.2019 e l'illegittimità della riliquidazione della pensione di reversibilità operata dall' per il periodo suindicato con esclusione della contitolare non CP_2 Parte_1
sussistendo l'indebito di € 3.017,36.
A seguito ed in ottemperanza a detta sentenza, con nota del 22/8/2022, avrebbe CP_2
comunicato alla SI.ra di avere proceduto alla riliquidazione della pensione con CP_3
riconoscimento della quota spettante alla figlia dal settembre 2018 al luglio 2019. Parte_1
Al contempo la ricorrente ha dedotto di avere proposto in data 24/3/2021 Parte_1
autonomo ricorso al Comitato Provinciale contro la soppressione della sua quota di CP_2
pensione, del quale avrebbe comunicato l'asserita irricevibilità, assumendo che si sarebbe CP_2
trattato di duplicato di quello già proposto con le identiche motivazioni in data 15/7/2020 dalla madre Preso atto, a seguito della suindicata comunicazione del 2/8/2022 Controparte_3
dell' alla madre, della limitazione del riconoscimento della sua quota al luglio 2019, essa ha CP_2
riproposto ricorso al Comitato Provinciale in data 21/12/2022 (doc.15). CP_2
Allegando di avere svolto attività lavorativa anche negli anni successivi al 2018, traendo da queste modesti proventi di misura annua inferiore al trattamento minimo maggiorato del CP_2
30%, che non inciderebbero sul diritto alla corresponsione della sua quota di pensione ai superstiti
(segnatamente, nel 2019 alle dipendenze di “UCI Recupero e Sviluppo S.p.A.”, conseguendo un reddito annuo di € 2.058,89 comprensivo delle prestazioni nel 2020 alle dipendenze di CP_2
“Sun Beach S.r.l.”, “UCI Recupero e Sviluppo S.p.A.” e , conseguendo un Controparte_5
reddito annuo complessivo di € 5.520,89 comprensivo delle prestazioni nel 2021 alle CP_2
dipendenze dell' , conseguendo un reddito Controparte_6
annuo complessivo di € 333,30) nel presente giudizio la ricorrente ha rivendicato il proprio diritto all'attribuzione della quota di pensione (20% per la contitolarità con la madre e la sorella minore) pagina 5 di 9 prevista dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 R.D.L. n.636/1939, per i figli superstiti dell'assicurato deceduto a carico del genitore al momento del decesso che frequentino un regolare corso statale o avente pieno valore per lo Stato o l'università e non prestino lavoro retribuito.
Come sintetizzato da parte ricorrente, ha escluso il diritto della SI.ra CP_2 Parte_1
alla quota di contitolarità della pensione ai superstiti con la sorella avendo ritenuto
[...] CP_4
che essa avesse conseguito, già nel 2018, un reddito personale superiore al limite di legge per il diritto alla pensione.
Tale esclusione sarebbe stata mantenuta dall'istituto anche successivamente al riconoscimento del diritto della ricorrente alla quota suddetta operato da questo Tribunale con la citata sentenza n. 164/2022 del 6/7/2022 (pronunciata nel giudizio promosso dalla madre alla quale sono state versate anche le quote di spettanza delle figlie), che ha Controparte_3
affermato la compatibilità di detta prestazione previdenziale con la percezione, da parte della figlia studentessa, di un reddito annuo inferiore al limite di legge (trattamento minimo CP_2
maggiorato del 30%), essendovi stato un riconoscimento dell'istituto soltanto fino al 31.07.2019.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati dall'1.08.2019.
2.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto, previo accertamento dell'avvenuto CP_2
riconoscimento del diritto a pensione di reversibilità in capo a parte ricorrente per il periodo richiesto in ricorso successivo all'1/09/2018, di rilevare la carenza di interesse e conseguentemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, asserendo di avere riconosciuto il diritto azionato dalla ricorrente per il periodo dall'1/9/2018 al 31/7/2019 in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Forlì n. 164/22 avente ad oggetto il precedente contenzioso, e per il periodo successivo all'1/8/2019 fino a ottobre 2023 in virtù di proprio provvedimento assunto in data
16/1/23 su istanza della ricorrente del 30/9/2022.
Da ciò conseguirebbe l'intervenuta carenza di uno specifico interesse della ricorrente a coltivare il presente giudizio e pertanto l'intervenuta cessazione della materia del contendere. pagina 6 di 9 A fronte delle allegazioni dell'istituto, la ricorrente, per il tramite del proprio difensore – che ha preliminarmente precisato di avere richiesto la dichiarazione di sussistenza della propria titolarità a percepire la quota di pensione dal settembre 2018, posto che la sentenza del Tribunale di Forlì aveva riconosciuto il diritto in capo alla madre alla corresponsione a Controparte_3
proprio favore anche della quota spettante alla figlia odierna ricorrente – ha precisato che la corresponsione dei ratei per il periodo successivo al 31.07.2019 era avvenuto con provvedimento dell' del 16/1/2023 comunicato alla ricorrente solo dopo il deposito del ricorso CP_2
introduttivo del presente giudizio ed ha evidenziato che, comunque, non le erano stati versati i ratei relativi al mese di gennaio e febbraio 2020, mesi durante i quali la ricorrente aveva prestato attività lavorativa retribuita. Conseguentemente la domanda di condanna è stata limitata a tali due mensilità.
3.
Occorre anzitutto rilevare come la materia del contendere fra le parti non sia cessata, essendo in contestazione il diritto della ricorrente a percepire le somme dovute a titolo di pensione superstiti per i mesi di gennaio e febbraio 2020.
È incontestato che in tale lasso di tempo la ricorrente abbia svolto attività lavorativa per la quale ha percepito emolumenti che dai prospetti paga relativi, prodotti dalla stessa ricorrente, ammontano complessivamente ad € 1.232,81, quindi ad un sensibilmente inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%
(€ 8.704,68 annui per il 2020), che costituisce il limite reddituale previsto per il diritto alla quota della pensione ai superstiti.
Si verte quindi in ipotesi di prestazione lavorativa saltuaria svolta da una studentessa che ha ritenuto di impiegare utilmente il proprio tempo libero dagli studi lavorando, percependo peraltro un reddito minimo, evidentemente nemmeno astrattamente sufficiente per il suo mantenimento ordinario, che non può essere equiparato alle prestazioni lavorative ordinarie, così venendo meno in radice i presupposti invocati da a fondamento del rigetto della prestazione richiesta dalla CP_2
ricorrente. pagina 7 di 9 Vanno allora richiamate sul punto le considerazioni svolte da Cass., n. 21707/2016, per cui
“il diritto al trattamento pensionistico, previsto dall'art. 22, comma 3, della l. n. 903 del 1965 in favore dei figli superstiti studenti, si collega all'impossibilità dell'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi, sicché, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 1999), il riferimento della norma alla prestazione di un "lavoro retribuito" come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo le quali l'orfano non perde la sua prevalente qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione”. Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che la prestazione di un'attività lavorativa per sole 18 ore settimanali, e con una retribuzione netta di € 500,00 mensili, determinasse la perdita della qualità di studente e del conseguente diritto del figlio superstite alla pensione indiretta.
Tanto può affermarsi anche nel caso in esame, posto che il reddito mensile lordo percepito dalla ricorrente era di circa di € 600,00, situazione del tutto assimilabile a quella esaminata in sede di legittimità.
Occorre allora dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti in regime di contitolarità anche con la madre e con la sorella minore con Controparte_3 CP_4
conseguente condanna di a corrisponderle la pensione di reversibilità derivante dalla CP_2
posizione contributiva del padre , in regime di contitolarità nella misura di legge Persona_1
comprensiva degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti, dall'1.08.2018, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT settore industria ed interessi legali sui singoli importi nel frattempo eventualmente trattenuti, dalla rispettiva trattenuta al saldo.
4.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum: cfr. art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n.
19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011), stante la non particolare complessità delle pagina 8 di 9 questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che ha diritto di percepire la pensione indiretta di Parte_1
reversibilità derivante dalla posizione contributiva del padre , con decorrenza Persona_1
dall'1/8/2018, in contitolarità con la madre e con la sorella e Controparte_3 CP_4
per la propria quota pari al 20% con integrazione al minimo di legge, e per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti intercorsi nelle more del giudizio e della conseguente limitazione della domanda, condanna all'erogazione della pensione di reversibilità limitatamente ai ratei relativi CP_2
al mese di gennaio 2020 e febbraio 2020 oltre interessi come in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che, distratte in CP_2
favore del procuratore di parte ricorrente richiedente, liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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