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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 1122/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1122/2024 R.G.A.C. TRA
quale amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l.”, Parte_1 con avv. Marco CASINI;
ATTORE-RICORRENTE E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_1 Silvana D'AMICO; CONVENUTA-RESISTENTE All'udienza del 11.12.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore-ricorrente quale Parte_1 amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l., l'avv. Marco CASINI e per la convenuta-resistente ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Luigi DE ROSA, in sostituzione dell'avv. Silvana D'AMICO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, con reciproca impugnativa di quelli di parte avversa per i quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,45.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 11.12.2025 – proc. n° 1122/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 11.12.2025, ha emesso, dando lettura del relativo dispositivo in aula e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1122/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
quale amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l.”, Parte_1
con avv. Marco CASINI;
ATTORE-RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_1
Silvana D'AMICO;
CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto:opposizione a determinazione dirigenziale n° 1089 del 27.05.2024.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata in fatto e, di poi, anche in diritto cosicché merita integrale accoglimento.
Infatti – preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta-resistente sin dalla propria Memoria di costituzione (ivi pag. 3) e ciò in quanto l'attore-ricorrente incontestatamente ha fornito contezza documentale (cfr. all. n° 11 al fascicolo di essa parte, siccome evocato nella relativa memoria del 04/05.11.2024, ivi pag. 4) dei propri poteri rappresentativi, ivi incluso quello di agire e resistere in giudizio per la propria rappresentata giacché, altrettanto incontestatamente, coobbligata in solido – con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) le indagini tecniche, operate dall'ausiliario del Giudice e che hanno condotto alle risultanze di cui alla relazione di esso C.T.U. confluita in atti
3 [“(…) esiste una possibilità concreta che la determinazione dello spessore
dello sia alterata e non corrispondente a quella reale” (cfr. C.T.U., Pt_2
ivi pag. 19); “la metodologia applicata da per la CP_2
determinazione dello spessore dello shopper risulta non conforme alla
norma ISO 4593_1993 e di conseguenza i risultati di tale verifica non
possono essere considerati attendibili al di fuori di ogni ragionenvole
dubbio” (cfr. C.T.U., ivi pag. 22); “le misurazioni effettuate da
[...]
sono non conformi alla norma ISO 4593_1993. Anche il materiale CP_2
utilizzato per la taratura del micrometro risulta non idoneo alla
misurazione effettuata” (cfr. C.T.U., ivi pag. 22); “non è possibile stabilire
quale sia l'esatta misura dello spessore degli shopper posti sotto sequestro
ed oggetto della controversia” (cfr. C.T.U., ivi pag. 23)] e dal sottoscritto giudicante pienamente condivisa e così fatta propria nelle valutazioni operate, nelle verifiche effettuate e nei risultati conclusivi raggiunti poiché
immuni da vizi di metodo o logico-giuridici di sorta), hanno ritenuto come non conformi e non attendibili, secondo la norma ISO 4593:1993 e ciò con conseguente loro inidoneità, gli accertamenti e le prove tecniche poste a base/sostegno dell'atto impugnato (oltre che, di riflesso, di tutti quelli ulteriori ad esso atto sottesi/correlati/connessi) nonché della consequenziale sanzione amministrativa irrogata;
B) alcuna nuova analisi può essere effettuata [ipotesi pur dichiaratamente emersa nel corso delle operazioni peritali (cfr. C.T.U., ivi pag. 23)] in quanto:
a) per un verso inammissibilmente concretizzante, contrariamente ragionando, un'inammissibile integrazione dell'onere probatorio che,
4 per facta concludentia ed all'esito delle sopra evocate risultanze peritali,
non risulta essere stato esaustivamente e doverosamente assolto, con pur necessario rigore, dall'organo accertatore ovvero dalla convenuta-
resistente;
b) per un altro verso esulante dai quesiti posti/assegnati al perito d'Ufficio,
nel contraddittorio delle parti e giusta inimpugnati provvedimenti resi alle udienze del 05.12.2024 e del 22.01.2025.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene accolta così imponendosi da un lato la declaratoria di nullità della determinazione dirigenziale già in principio richiamata e ciò in uno a ciascuno degli ulteriori atti ad essa determinazione sottesi/correlati/connessi e, da un altro lato, la restituzione in favore di parte attrice-ricorrente dei prodotti/beni incontestatamente sottoposti a sequestro.
5 Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico della convenuta-resistente ed in favore dell'attore-ricorrente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M.
Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia
13.08.2022 n° 147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività
concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14 cit. sugli importi medi così
calcolati).
Sempre in ragione della soccombenza così come determinatasi, le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con decreto del 01.09.2025, vengono definitivamente posti a carico della medesima convenuta-resistente con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quello di essi contraddittori sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore dello stesso consulente e siccome di competenza dell'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
,quale amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l., contro Pt_1
6 ”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1
ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) dichiara, per l'effetto, la nullità della determinazione dirigenziale n° 1089
del 27.05.2024 in uno a ciascuno degli ulteriori atti ad essa determinazione sottesi/correlati/connessi;
3) dispone, sempre per l'effetto, la restituzione in favore di parte attrice-
ricorrente dei prodotti/beni incontestatamente sottoposti a sequestro;
4) condanna, per l'ulteriore effetto, la convenuta-resistente CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in
[...]
favore dell'attore-ricorrente quale amministratore Parte_1
delegato della “LIDL ITALIA S.r.l., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.421,80 di cui Euro 125,00 per spese, Euro
382,50 per la fase di studio, Euro 382,50 per la fase introduttiva, Euro
765,90 per la fase istruttoria ed Euro 765,90 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge;
5) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente a carico della convenuta-resistente ”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese ed i compensi per la C.T.U. già liquidati con
Decreto del 01.09.2025.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 11.12.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1122/2024 R.G.A.C. TRA
quale amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l.”, Parte_1 con avv. Marco CASINI;
ATTORE-RICORRENTE E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_1 Silvana D'AMICO; CONVENUTA-RESISTENTE All'udienza del 11.12.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore-ricorrente quale Parte_1 amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l., l'avv. Marco CASINI e per la convenuta-resistente ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Luigi DE ROSA, in sostituzione dell'avv. Silvana D'AMICO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, con reciproca impugnativa di quelli di parte avversa per i quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,45.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 11.12.2025 – proc. n° 1122/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 11.12.2025, ha emesso, dando lettura del relativo dispositivo in aula e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1122/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
quale amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l.”, Parte_1
con avv. Marco CASINI;
ATTORE-RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Controparte_1
Silvana D'AMICO;
CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto:opposizione a determinazione dirigenziale n° 1089 del 27.05.2024.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata in fatto e, di poi, anche in diritto cosicché merita integrale accoglimento.
Infatti – preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta-resistente sin dalla propria Memoria di costituzione (ivi pag. 3) e ciò in quanto l'attore-ricorrente incontestatamente ha fornito contezza documentale (cfr. all. n° 11 al fascicolo di essa parte, siccome evocato nella relativa memoria del 04/05.11.2024, ivi pag. 4) dei propri poteri rappresentativi, ivi incluso quello di agire e resistere in giudizio per la propria rappresentata giacché, altrettanto incontestatamente, coobbligata in solido – con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) le indagini tecniche, operate dall'ausiliario del Giudice e che hanno condotto alle risultanze di cui alla relazione di esso C.T.U. confluita in atti
3 [“(…) esiste una possibilità concreta che la determinazione dello spessore
dello sia alterata e non corrispondente a quella reale” (cfr. C.T.U., Pt_2
ivi pag. 19); “la metodologia applicata da per la CP_2
determinazione dello spessore dello shopper risulta non conforme alla
norma ISO 4593_1993 e di conseguenza i risultati di tale verifica non
possono essere considerati attendibili al di fuori di ogni ragionenvole
dubbio” (cfr. C.T.U., ivi pag. 22); “le misurazioni effettuate da
[...]
sono non conformi alla norma ISO 4593_1993. Anche il materiale CP_2
utilizzato per la taratura del micrometro risulta non idoneo alla
misurazione effettuata” (cfr. C.T.U., ivi pag. 22); “non è possibile stabilire
quale sia l'esatta misura dello spessore degli shopper posti sotto sequestro
ed oggetto della controversia” (cfr. C.T.U., ivi pag. 23)] e dal sottoscritto giudicante pienamente condivisa e così fatta propria nelle valutazioni operate, nelle verifiche effettuate e nei risultati conclusivi raggiunti poiché
immuni da vizi di metodo o logico-giuridici di sorta), hanno ritenuto come non conformi e non attendibili, secondo la norma ISO 4593:1993 e ciò con conseguente loro inidoneità, gli accertamenti e le prove tecniche poste a base/sostegno dell'atto impugnato (oltre che, di riflesso, di tutti quelli ulteriori ad esso atto sottesi/correlati/connessi) nonché della consequenziale sanzione amministrativa irrogata;
B) alcuna nuova analisi può essere effettuata [ipotesi pur dichiaratamente emersa nel corso delle operazioni peritali (cfr. C.T.U., ivi pag. 23)] in quanto:
a) per un verso inammissibilmente concretizzante, contrariamente ragionando, un'inammissibile integrazione dell'onere probatorio che,
4 per facta concludentia ed all'esito delle sopra evocate risultanze peritali,
non risulta essere stato esaustivamente e doverosamente assolto, con pur necessario rigore, dall'organo accertatore ovvero dalla convenuta-
resistente;
b) per un altro verso esulante dai quesiti posti/assegnati al perito d'Ufficio,
nel contraddittorio delle parti e giusta inimpugnati provvedimenti resi alle udienze del 05.12.2024 e del 22.01.2025.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene accolta così imponendosi da un lato la declaratoria di nullità della determinazione dirigenziale già in principio richiamata e ciò in uno a ciascuno degli ulteriori atti ad essa determinazione sottesi/correlati/connessi e, da un altro lato, la restituzione in favore di parte attrice-ricorrente dei prodotti/beni incontestatamente sottoposti a sequestro.
5 Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico della convenuta-resistente ed in favore dell'attore-ricorrente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M.
Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia
13.08.2022 n° 147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività
concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14 cit. sugli importi medi così
calcolati).
Sempre in ragione della soccombenza così come determinatasi, le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con decreto del 01.09.2025, vengono definitivamente posti a carico della medesima convenuta-resistente con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quello di essi contraddittori sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore dello stesso consulente e siccome di competenza dell'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
,quale amministratore delegato della “LIDL ITALIA S.r.l., contro Pt_1
6 ”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1
ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) dichiara, per l'effetto, la nullità della determinazione dirigenziale n° 1089
del 27.05.2024 in uno a ciascuno degli ulteriori atti ad essa determinazione sottesi/correlati/connessi;
3) dispone, sempre per l'effetto, la restituzione in favore di parte attrice-
ricorrente dei prodotti/beni incontestatamente sottoposti a sequestro;
4) condanna, per l'ulteriore effetto, la convenuta-resistente CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in
[...]
favore dell'attore-ricorrente quale amministratore Parte_1
delegato della “LIDL ITALIA S.r.l., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.421,80 di cui Euro 125,00 per spese, Euro
382,50 per la fase di studio, Euro 382,50 per la fase introduttiva, Euro
765,90 per la fase istruttoria ed Euro 765,90 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge;
5) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente a carico della convenuta-resistente ”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese ed i compensi per la C.T.U. già liquidati con
Decreto del 01.09.2025.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 11.12.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
7