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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8449 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 17.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Polla (SA), via Campo San Parte_1 Giovanni, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mossuto che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore rappresentati e difesi, dall'avv. Vincenza Di Martino presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Roma alla Via Pompeo Magno n.23/a RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Granata per delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 la ricorrente, premettendo di avere svolto la professione di Operatore Socio Sanitario Categoria Bs in forza di contratto a tempo indeterminato dal 30 aprile 2019 al 31 maggio 2020 presso l'Azienda USL di Bologna (BO), che dal I° giugno 2020 era stata assunta a seguito di mobilità con contratto a tempo indeterminato presso gli
[...]
sempre con mansioni di Operatore Socio Sanitario Categoria Bs e che il Controparte_1 rapporto era cessato il 31 agosto 2021 per dimissioni, lamentava che la pratica di liquidazione del T.F.R. in favore di essa esponente era stata rigettata in quanto l'ente
[...]
- aveva trasmesso all' Filiale Metropolitana ROMA EUR l'Ultimo Controparte_1 CP_2 Miglio TFR contenente dati errati nella parte relativa alla causa di cessazione del rapporto (scadenza
1 del termine anziché dimissioni) e che nonostante le richieste di evasione degli adempimenti necessari per la quantificazione e liquidazione del T.F.R. non era pervenuto alcun positivo riscontro Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 1.549,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di T.F.R. e per l'effetto di condannare l'Ente Istituti Fisioterapici Ospitalieri a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della suddetta prestazione prestazione e l' a corrispondere tutte le CP_2 somme dovute a titolo di T.F.R.. Si costituivano tempestivamente (d'ora Controparte_1 Co innanzi anche ) che contestavano la ammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire CP_ avendo provveduto a inserire nella posizione della lavoratrice le informazioni amministrative necessarie di rito e poi a seguito di diffida a modificare i dati già inseriti;
che al momento del CP_ deposito della memoria di costituzione in giudizio dal sito dell' si poteva constatare che il
“motivo di cessazione” del rapporto di lavoro era quello esatto e cioè dimissioni volontarie;
che dunque non sussistevano errori compiuti dalla resistente e che non era fondato qualsivoglia addebito di negligenza;
che non era mai stato contestato il diritto della a ricevere il T.F.R.. Pt_1 Concludevano chiedendo l'estromissione dal giudizio. CP_ Si costituiva tardivamente in giudizio l' eccependo la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza perché la pratica di non poteva Pt_2 Co essere liquidata in quanto in data 18.12.2024 gli avevano inserito l per il Parte_3 periodo dal 01/06/2020 al 30/04/2021 inserendo come tipo di impiego "contratto a tempo indeterminato (tempo pieno)" e come motivo di cessazione "fine incarico" e dunque elementi Co incongruenti e che per tale motivo si era provveduto a segnalare l'incongruenza sia agli che all'ASL di Bologna i quali non avevano riscontrato le PEC inoltrate, mentre l'ASL di Bologna aveva inserito in data 28.4.2025 l' per il periodo di propria competenza che non Parte_3 poteva però essere lavorato fin quando gli IFO non avessero provveduto ad inserire l' per il Pt_4 periodo di loro competenza. Contestava altresì l'importo del T.F.R. in quanto privo di idoneo conteggio. Alla prima udienza il giudice concedeva un rinvio per consentire alle parti resistenti di attivarsi per le necessarie rettifiche e dare corso alla liquidazione del T.F.R.. La causa era poi decisa con la presente sentenza, all'esito del rituale deposito delle note di trattazione scritta nelle quali parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo essendo chiari il petitum e la causa petendi. Nel merito il ricorso è fondato. Invero è incontestato e comunque documentalmente provato che la ricorrente abbia maturato il diritto a percepire il T.F.R poiché il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è terminato il 31 agosto 2021 (doc. 6 fasc. ricorrente) e sono dunque decorsi i CP_ ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto a partire dai quali, entro i successivi tre mesi, l' deve provvedere alla corresponsione del T.F.R. ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.L. n.79/1997 che statuisce che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (...). Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. Pertanto atteso che la era lavoratrice subordinata presso un organismo di diritto pubblico Pt_1 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, cessato a causa delle dimissioni esercitate il 31 agosto 2021, l'ente erogatore avrebbe dovuto corrispondere l'importo a titolo di T.F.R., oltre gli CP_ interessi dovuti, già il 1° dicembre 2023 e conseguentemente l' – quale obbligato ex lege – va condannato al pagamento nella misura di euro 1.549,08 secondo i conteggi allegati al ricorso
2 comprensivi degli interessi legali fino al 13.2.2025 (doc. 13) tenuto conto della qualifica della ricorrente e dell'inquadramento nella cat. BS, dell'orario di lavoro e della durata del rapporto, importo solo genericamente contestato dall' che non ha tuttavia svolto alcuno specifico CP_2 rilievo contabile, né proposto alcun conteggio alternativo. Sulla somma di euro 1.549,08 sono altresì dovuti gli interessi legali successivi dal 14.2.2025 al saldo. CP_ Le spese di lite tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza. Appaiono invece sussistere gravi e eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di Co lite tra la ricorrente e gli , osservandosi che infondata appare l'eccezione di difetto di interesse ad agire nei loro confronti avendo questi l'obbligo di porre in essere gli adempimenti necessari per procedere alla liquidazione del T.F.R. e avendo quindi la lavoratrice interesse alla verifica del rispetto di tale obbligo nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 1.549,08 titolo di trattamento CP_ di fine rapporto, oltre interessi legali successivi al 14.2.2025 al saldo e condanna l' a corrispondere il relativo importo in favore della ricorrente;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e Controparte_1
[...]
Roma, 17.7.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 17.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Polla (SA), via Campo San Parte_1 Giovanni, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mossuto che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore rappresentati e difesi, dall'avv. Vincenza Di Martino presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Roma alla Via Pompeo Magno n.23/a RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2 rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Granata per delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 la ricorrente, premettendo di avere svolto la professione di Operatore Socio Sanitario Categoria Bs in forza di contratto a tempo indeterminato dal 30 aprile 2019 al 31 maggio 2020 presso l'Azienda USL di Bologna (BO), che dal I° giugno 2020 era stata assunta a seguito di mobilità con contratto a tempo indeterminato presso gli
[...]
sempre con mansioni di Operatore Socio Sanitario Categoria Bs e che il Controparte_1 rapporto era cessato il 31 agosto 2021 per dimissioni, lamentava che la pratica di liquidazione del T.F.R. in favore di essa esponente era stata rigettata in quanto l'ente
[...]
- aveva trasmesso all' Filiale Metropolitana ROMA EUR l'Ultimo Controparte_1 CP_2 Miglio TFR contenente dati errati nella parte relativa alla causa di cessazione del rapporto (scadenza
1 del termine anziché dimissioni) e che nonostante le richieste di evasione degli adempimenti necessari per la quantificazione e liquidazione del T.F.R. non era pervenuto alcun positivo riscontro Concludeva chiedendo di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 1.549,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di T.F.R. e per l'effetto di condannare l'Ente Istituti Fisioterapici Ospitalieri a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della suddetta prestazione prestazione e l' a corrispondere tutte le CP_2 somme dovute a titolo di T.F.R.. Si costituivano tempestivamente (d'ora Controparte_1 Co innanzi anche ) che contestavano la ammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire CP_ avendo provveduto a inserire nella posizione della lavoratrice le informazioni amministrative necessarie di rito e poi a seguito di diffida a modificare i dati già inseriti;
che al momento del CP_ deposito della memoria di costituzione in giudizio dal sito dell' si poteva constatare che il
“motivo di cessazione” del rapporto di lavoro era quello esatto e cioè dimissioni volontarie;
che dunque non sussistevano errori compiuti dalla resistente e che non era fondato qualsivoglia addebito di negligenza;
che non era mai stato contestato il diritto della a ricevere il T.F.R.. Pt_1 Concludevano chiedendo l'estromissione dal giudizio. CP_ Si costituiva tardivamente in giudizio l' eccependo la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza perché la pratica di non poteva Pt_2 Co essere liquidata in quanto in data 18.12.2024 gli avevano inserito l per il Parte_3 periodo dal 01/06/2020 al 30/04/2021 inserendo come tipo di impiego "contratto a tempo indeterminato (tempo pieno)" e come motivo di cessazione "fine incarico" e dunque elementi Co incongruenti e che per tale motivo si era provveduto a segnalare l'incongruenza sia agli che all'ASL di Bologna i quali non avevano riscontrato le PEC inoltrate, mentre l'ASL di Bologna aveva inserito in data 28.4.2025 l' per il periodo di propria competenza che non Parte_3 poteva però essere lavorato fin quando gli IFO non avessero provveduto ad inserire l' per il Pt_4 periodo di loro competenza. Contestava altresì l'importo del T.F.R. in quanto privo di idoneo conteggio. Alla prima udienza il giudice concedeva un rinvio per consentire alle parti resistenti di attivarsi per le necessarie rettifiche e dare corso alla liquidazione del T.F.R.. La causa era poi decisa con la presente sentenza, all'esito del rituale deposito delle note di trattazione scritta nelle quali parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo essendo chiari il petitum e la causa petendi. Nel merito il ricorso è fondato. Invero è incontestato e comunque documentalmente provato che la ricorrente abbia maturato il diritto a percepire il T.F.R poiché il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è terminato il 31 agosto 2021 (doc. 6 fasc. ricorrente) e sono dunque decorsi i CP_ ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto a partire dai quali, entro i successivi tre mesi, l' deve provvedere alla corresponsione del T.F.R. ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.L. n.79/1997 che statuisce che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (...). Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. Pertanto atteso che la era lavoratrice subordinata presso un organismo di diritto pubblico Pt_1 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, cessato a causa delle dimissioni esercitate il 31 agosto 2021, l'ente erogatore avrebbe dovuto corrispondere l'importo a titolo di T.F.R., oltre gli CP_ interessi dovuti, già il 1° dicembre 2023 e conseguentemente l' – quale obbligato ex lege – va condannato al pagamento nella misura di euro 1.549,08 secondo i conteggi allegati al ricorso
2 comprensivi degli interessi legali fino al 13.2.2025 (doc. 13) tenuto conto della qualifica della ricorrente e dell'inquadramento nella cat. BS, dell'orario di lavoro e della durata del rapporto, importo solo genericamente contestato dall' che non ha tuttavia svolto alcuno specifico CP_2 rilievo contabile, né proposto alcun conteggio alternativo. Sulla somma di euro 1.549,08 sono altresì dovuti gli interessi legali successivi dal 14.2.2025 al saldo. CP_ Le spese di lite tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza. Appaiono invece sussistere gravi e eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di Co lite tra la ricorrente e gli , osservandosi che infondata appare l'eccezione di difetto di interesse ad agire nei loro confronti avendo questi l'obbligo di porre in essere gli adempimenti necessari per procedere alla liquidazione del T.F.R. e avendo quindi la lavoratrice interesse alla verifica del rispetto di tale obbligo nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 1.549,08 titolo di trattamento CP_ di fine rapporto, oltre interessi legali successivi al 14.2.2025 al saldo e condanna l' a corrispondere il relativo importo in favore della ricorrente;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e Controparte_1
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Roma, 17.7.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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