TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15062/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 15062/2024
TRA
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Marrazzo Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità all'esito del quale il C.T.U. nominato, dott. , non Persona_1
riconosceva la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità).
1 Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
28.11.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 31.10.2024, e del decreto di fissazione dei termini del 04.10.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, ritenuto generico ed incompleto.
Per In particolare, parte ricorrente deduce che il CTU nominato in sede di ATP, dott. , non avrebbe adeguatamente valutato le patologie di cui soffre il ricorrente.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
A bene vedere, infatti, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica prodotta nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, all'esito anche della visita peritale espletata sulla persona del ricorrente, ed è giunto a conclusioni logiche e coerenti con gli atti di causa, che pertanto si condividono e fanno proprie.
In dettaglio, il CTU ha rilevato che parte ricorrente è affetta da: “Esiti di prostatectomia radicale robot-assistita (26/07/2018) per adenocarcinoma prostatico gleason 7 (4+3) pT3b R1 pN0, con residua incontinenza urinaria e disfunzione erettile poco responsiva alla terapia farmacologica.
Ø Riferita lombalgia cronica. Ø Esiti di riferita appendicectomia ed ernioplastica inguinale bilaterale.”
2 Secondo il ctu “…sono ormai trascorsi 6 anni dalla diagnosi e dall'intervento chirurgico di prostatectomiaradicale robot-assistita per adenocarcinoma prostatico, per il quale il ricorrente è tuttora in follow-upclinico-strumentale, ma negativo per ripresa di malattia. E', quindi, riferita, e certificata, una disfunzione erettile poco responsiva alla terapia farmacologica, e una incontinenza urinaria da ritenersi però di grado modesto, tenuto conto che il ricorrente non indossa costantemente presidi per l'incontinenza e, infatti, all'atto della visita medica ne era privo.”
Quanto poi con riferimento in particolare alla lombalgia cronica, il ctu ha precisato che:
“verosimilmente, da incipiente spondilodiscoartrosi, non sono presenti in Atti certificati medici probanti, ovvero esami diagnostici dell'apparato locomotore (rx-tac-rmn) e, comunque, l'obiettività clinica odierna è francamente negativa per patologie significative.” Per Il dott. , con riguardo all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha evidenziato che il ricorrente, barista, svolge un'attività che richiede soprattutto una prolungata permanenza in stazione eretta, e una buona validità nell'uso degli arti superiori, e che, allo stato, le buone condizioni dell'apparato osteoarticolare del ricorrente non riducono la capacità di lavoro in attività confacenti. Allo stesso modo, la patologia neoplastica, per la quale è stato originariamente riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, non inficia la capacità lavorativa del ricorrente secondo quanto richiesto dalla l. 222/84.
Il ctu ha inoltre rilevato che il ricorrente ha ormai una prognosi più favorevole, tenuto conto che sono trascorsi 6 anni dall'iniziale diagnosi, senza una ripresa di malattia.
In definitiva, il ctu ha quindi ritenuto di poter concordare con il provvedimento dell' del CP_1
07/02/2024, ritenendo che il complessivo quadro patologico da cui è affetto il ricorrente non determini una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Secondo il ctu, quindi, lo , nonostante le sue infermità, può con sufficiente continuità ed Parte_1
efficienza dedicarsi a quelle mansioni che rientrano fra le occupazioni confacenti le sue attitudini.
Ha concluso ritenendo che nel caso del ricorrente, non risultino infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 Legge 222/1984).
Infine, quanto alla censura relativa alla mancata valutazione della artrosi multipla da parte del ctu nominato nella fase atp, osserva il Tribunale che trattasi di una patologia non menzionata in ricorso né risultante dall'esame della documentazione medica in atti. Per Tutto ciò esposto, devono quindi confermarsi le risultanze della perizia redatta dal ctu dott. , in quanto dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di
3 violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3718/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, lì 07.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 15062/2024
TRA
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Marrazzo Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità all'esito del quale il C.T.U. nominato, dott. , non Persona_1
riconosceva la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (assegno ordinario di invalidità).
1 Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
28.11.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 31.10.2024, e del decreto di fissazione dei termini del 04.10.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, ritenuto generico ed incompleto.
Per In particolare, parte ricorrente deduce che il CTU nominato in sede di ATP, dott. , non avrebbe adeguatamente valutato le patologie di cui soffre il ricorrente.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
A bene vedere, infatti, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica prodotta nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, all'esito anche della visita peritale espletata sulla persona del ricorrente, ed è giunto a conclusioni logiche e coerenti con gli atti di causa, che pertanto si condividono e fanno proprie.
In dettaglio, il CTU ha rilevato che parte ricorrente è affetta da: “Esiti di prostatectomia radicale robot-assistita (26/07/2018) per adenocarcinoma prostatico gleason 7 (4+3) pT3b R1 pN0, con residua incontinenza urinaria e disfunzione erettile poco responsiva alla terapia farmacologica.
Ø Riferita lombalgia cronica. Ø Esiti di riferita appendicectomia ed ernioplastica inguinale bilaterale.”
2 Secondo il ctu “…sono ormai trascorsi 6 anni dalla diagnosi e dall'intervento chirurgico di prostatectomiaradicale robot-assistita per adenocarcinoma prostatico, per il quale il ricorrente è tuttora in follow-upclinico-strumentale, ma negativo per ripresa di malattia. E', quindi, riferita, e certificata, una disfunzione erettile poco responsiva alla terapia farmacologica, e una incontinenza urinaria da ritenersi però di grado modesto, tenuto conto che il ricorrente non indossa costantemente presidi per l'incontinenza e, infatti, all'atto della visita medica ne era privo.”
Quanto poi con riferimento in particolare alla lombalgia cronica, il ctu ha precisato che:
“verosimilmente, da incipiente spondilodiscoartrosi, non sono presenti in Atti certificati medici probanti, ovvero esami diagnostici dell'apparato locomotore (rx-tac-rmn) e, comunque, l'obiettività clinica odierna è francamente negativa per patologie significative.” Per Il dott. , con riguardo all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha evidenziato che il ricorrente, barista, svolge un'attività che richiede soprattutto una prolungata permanenza in stazione eretta, e una buona validità nell'uso degli arti superiori, e che, allo stato, le buone condizioni dell'apparato osteoarticolare del ricorrente non riducono la capacità di lavoro in attività confacenti. Allo stesso modo, la patologia neoplastica, per la quale è stato originariamente riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, non inficia la capacità lavorativa del ricorrente secondo quanto richiesto dalla l. 222/84.
Il ctu ha inoltre rilevato che il ricorrente ha ormai una prognosi più favorevole, tenuto conto che sono trascorsi 6 anni dall'iniziale diagnosi, senza una ripresa di malattia.
In definitiva, il ctu ha quindi ritenuto di poter concordare con il provvedimento dell' del CP_1
07/02/2024, ritenendo che il complessivo quadro patologico da cui è affetto il ricorrente non determini una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Secondo il ctu, quindi, lo , nonostante le sue infermità, può con sufficiente continuità ed Parte_1
efficienza dedicarsi a quelle mansioni che rientrano fra le occupazioni confacenti le sue attitudini.
Ha concluso ritenendo che nel caso del ricorrente, non risultino infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 Legge 222/1984).
Infine, quanto alla censura relativa alla mancata valutazione della artrosi multipla da parte del ctu nominato nella fase atp, osserva il Tribunale che trattasi di una patologia non menzionata in ricorso né risultante dall'esame della documentazione medica in atti. Per Tutto ciò esposto, devono quindi confermarsi le risultanze della perizia redatta dal ctu dott. , in quanto dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di
3 violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3718/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, lì 07.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
4