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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1545 del R.G. 2020, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati presso l'avv. Luca Donadio, dal C.F._2 quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTORI–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Antonio Cozzoli, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTO–
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._3 Parte_3
), (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
, (C.F. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Pt_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._9 Parte_9
), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._12 Parte_12
), (C.F. ), C.F._13 Parte_13 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._15 Parte_15
), (C.F. ), C.F._16 Parte_16 C.F._17 [...]
e (C.F. Pt_17 C.F._18 Parte_18
), elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonio Cozzoli, dal quale C.F._19 sono rappresentati e difesi, come da mandato allegato alla comparsa di intervento ad adiuvandum. –INTERVENUTI–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies
1 c.p.c. del 09.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. e hanno citato in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, deducendo: a) di essere proprietari dell'abitazione in Villapiana, via Nazionale n. 142,
[...] piano 1°, in catasto al fg. 36, p.lla 612, sub 14, sita all'interno del Controparte_1
b) che l'immobile presenta da anni delle estese infiltrazioni di acqua piovana;
c) di
[...] avere richiesto, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., che fosse disposto un accertamento tecnico volto ad individuare le cause di tali infiltrazioni e a quantificare i danni patiti e i costi da sostenere per i lavori necessari per porre rimedio al problema;
d) che il consulente tecnico nominato dal
Tribunale aveva concluso nel senso che le infiltrazioni erano riconducibili alla “carente tenuta agli agenti atmosferici dell'estradosso del solaio (corrispondente al piano di calpestio del soprastante terrazzo a livello, la cui pavimentazione, fratturata ed incoerente, evidenzia un'inefficace impermeabilizzazione)”, quantificando in € 13.157,00 i costi da sostenere per il ripristino dello status quo ante; e) di aver quindi diritto al risarcimento di tale danno, cui aggiungere l'ulteriore importo di € 7.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di danno emergente
(danni agli arredi ed esborsi sostenuti per rifacimento pittura) e € 6.000,00 a titolo di lucro cessante (per l'impossibilità di poter utilizzare il bene e per i danni alla salute conseguenti all'insalubrità dell'ambiente), nonché le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (€ 264,00 per contributo unificato e marca da bollo, € 3.136,00 per compenso corrisposto al c.t.u. e € 1.000,00 a titolo di spese legali).
Gli attori hanno quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “Dichiarare il
in persona dell'amministratore avv. unico Controparte_1 Controparte_3 responsabile delle infiltrazioni descritte in narrativa, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni patrimoniali subiti dagli istanti, oltre al danno emergente e lucro cessante nonché spese e onorari del precedente giudizio di ATP RG 3033/2019 Tribunale di
Castrovillari ammontanti complessivamente ad euro 25.293,00 oltre interessi e rivalutazione
2 dal fatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
2. Il si è costituito in giudizio, deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Preliminarmente - accogliere le preliminari eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento sia della mediazione obbligatoria sia della obbligatoria negoziazione assistita, adottando gli opportuni provvedimenti giudiziari per l'eventuale prosieguo;
Nel merito - rigettare l'azione proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
- comunque rigettare
l'azione proposta perché ascrivibile alla responsabilità esclusiva degli attori, nonché contenente richieste economiche non dovute, anche in ragione dell'eccepita prescrizione;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accertamento dei danni e della loro origine e natura condominiale, escludere, oppure alternativamente, ridurre fortemente la somma risarcitoria richiesta dagli attori, ponendo comunque a carico della parte attrice i costi delle opere per il ripristino dei danni in ragione della responsabilità esclusiva attorea e/o del dedotto concorso colposo dei creditori nella causazione del danno;
- gradatamente, accertare
l'esosità della domanda proposta ex adverso, dichiarando l'esatto ammontare a risarcirsi in favore degli odierni attori da parte dei condomini facenti pare della c.d. , anche in C.F._20 ragione della vetustà della loro unità immobiliare posta al primo piano della c.d. , e CP_4 del relativo cattivo stato di conservazione/manutenzione, dichiarando, comunque, l'obbligo attoreo alla compartecipazione pro quota in millesimi di proprietà, giacché facenti parte del
, c.d. ; In ogni caso, comunque, con vittoria di Controparte_1 CP_4 spese e compenso di lite, oltre agli accessori di legge, anche in ragione del mancato esperimento ante causam dei rimedi obbligatori per la composizione stragiudiziale della controversia”.
3. Sono poi intervenuti, al fine di sostenere le ragioni del condominio, i condomini
[...]
, , , CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Pt_7 Parte_9 Parte_8 Parte_10 Parte_11
, , , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e , i quali hanno rassegnato conclusioni identiche a Parte_17 Parte_18 quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto.
4. Rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, poiché superflue, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del
3 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
5. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 ovvero, in subordine, del procedimento di negoziazione assistita previsto dall'art. 3 D.L. n.132/2014.
Si osserva, sul punto, che l'azione proposta dagli attori esula dalla materia condominiale, trattandosi, evidentemente, di una domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, la quale, come è noto, non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, riguardante solo le domande di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
La domanda in questione è invece certamente soggetta al procedimento di negoziazione assistita, poiché ha ad oggetto il pagamento di somme non eccedenti il limite di € 50.000,00.
Per tale ragione, il Tribunale, con provvedimento del 08.01.2021, ha concesso agli attori, ai sensi dell'art. 3, co. 1, 6° periodo, D.L. n. 132/2014, termine di giorni quindici per invitare il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Gli attori, entro il termine loro assegnato, hanno trasmesso il predetto invito al convenuto, così rendendo la domanda senz'altro procedibile.
6. Passando alla trattazione del merito, si rileva che il consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, eseguito il sopralluogo presso l'abitazione degli attori, ha riscontrato i seguenti ammaloramenti: “macchie e alterazioni cromatiche localizzate sulla superficie delle pareti perimetrali e all'intradosso del solaio soprastante, che manifestano le variazioni della tinta, riflettendo l'alternarsi della chiarezza a seconda della saturazione idrica;
decoesione caratterizzata dal distacco dei disgregati e decomposti materiali di finitura paramentale per effetto delle reazioni indotte dall'eccessiva idratazione;
efflorescenze determinate dalla formazione di sostanze di colore biancastro e di aspetto cristallino, pulvirulento e/o filamentoso, conseguenti alla pressione di cristallizzazione dei sali;
in riferimento alle sub-efflorescenze o cripto-efflorescenze, il distacco delle parti più superficiali non esclude fenomeni di efflorescenze saline all'interno del materiale;
evidenti scagliature ed esfoliazioni riflettenti la degradazione di uno o più strati superficiali subparalleli tra loro dell'intonaco e della tinteggiatura, che si manifestano
4 con il distacco, spesso seguito dalla caduta di parte dei materiali;
distacchi e soluzioni di continuità tra gli strati superficiali del materiale, sia tra loro che rispetto al substrato che, generalmente, preludono l'espulsione e la caduta degli strati stessi;
appurata stratificazione e polverizzazione derivante dalla decoesione, seguita dalla caduta spontanea del materiale sotto forma di sfoglie, polvere e granuli”.
Il consulente tecnico, con ragionamento esente da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, ha quindi affermato che tali ammaloramenti sono “gli effetti della carente tenuta agli agenti atmosferici dall'estradosso del solaio (corrispondente al piano di calpestio del soprastante terrazzo a livello, la cui pavimentazione, fratturata e incoerente, evidenzia un'inefficace impermeabilizzazione), causativamente correlabile ad infiltrazioni interstiziali facilitate dal carente isolamento igrotermico dell'involucro edilizio”, evidenziando, altresì, che “non si ravvisa la sussistenza di concause delle infiltrazioni medesime, seppure la precaria tenuta dell'involucro e degli infissi, nonché l'insufficiente ventilazione (naturale o meccanica) influisca nella formazione di umidità da condensazione superficiale nella misura percentuale approssimativamente pari al 25% circa”.
Il consulente tecnico ha infine individuato i lavori da eseguire al fine di porre rimedio alle infiltrazioni e ha quantificato con precisione il costo di ciascuno di essi, pari, complessivamente, a € 13.157,00.
7. Ciò detto, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale, è dunque innegabile che le infiltrazioni presenti all'interno dell'abitazione degli attori siano causalmente riconducibili alle condizioni del terrazzo e che, conseguentemente, i danni patiti dagli attori CP_5 medesimi per effetto di tali infiltrazioni debbano essere risarciti dal convenuto. CP_1
Tali danni non possono tuttavia essere quantificati nell'importo di € 13.157,00, dovendosi a tal proposito distinguere tra lavorazioni da eseguire sul terrazzo condominiale e lavorazioni da eseguire, invece, presso l'abitazione degli attori.
Le prime sono quelle contraddistinte nel computo metrico allegato all'elaborato peritale con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 e presentano un costo complessivo di € 9.430,27.
Le seconde sono invece quelle contraddistinte nel predetto computo metrico con i nn. 7, 13,
14, 15, 16, 18 e 19 e presentano un costo complessivo di € 3.726,73.
In altri termini, l'importo di € 9.430,27 rappresenta il costo dei lavori da eseguire sul terrazzo condominiale al fine di porre rimedio al problema delle infiltrazioni, mentre l'importo di €
3.726,73 identifica il costo dei lavori da eseguire all'interno dell'abitazione degli attori al fine
5 di ripristinare lo status quo ante, eliminando gli effetti di tali infiltrazioni.
Non v'è chi non veda, pertanto, come il danno risarcibile in favore degli attori non possa che essere determinato esclusivamente nell'importo di € 3.726,73, pari al costo dei lavori che gli stessi dovrebbero eseguire presso l'immobile di loro proprietà per l'eliminazione degli ammaloramenti ivi riscontrati dal consulente tecnico.
Viceversa, non può a tal fine tenersi conto dei costi relativi ai lavori riguardanti il terrazzo, trattandosi, evidentemente, di costi che il convenuto avrebbe dovuto affrontare CP_1 laddove gli attori avessero richiesto la condanna di quest'ultimo all'esecuzione dei predetti lavori.
Nella quantificazione del danno non può inoltre tenersi conto delle ulteriori voci relative al danno emergente e al lucro cessante di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento.
Ed invero, quanto al danno emergente, non risultano adeguatamente documentati né i danni agli arredi né gli esborsi sostenuti per il rifacimento della pittura né, peraltro, vi è alcuna prova che le condizioni di salute in cui versa siano, sia pure in parte, Parte_1 causalmente riconducibili all'insalubrità dell'ambiente in cui vive.
Quanto, invece, al lucro cessante, si osserva che, secondo la Suprema Corte, “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cass. Civ., Sez. III , ordinanza n. 8758 del 02.04.2025).
Orbene, nel caso di specie, gli attori si sono limitati a dolersi, in modo estremamente generico, dell'impossibilità di poter utilizzare il bene, senza tuttavia neppure indicare lo specifico pregiudizio subito (ad esempio, sotto il profilo, della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), ragion per cui, come anticipato, anche tale voce di danno non può essere riconosciuta.
8. Occorre ora soffermarsi sulle difese spiegate dal convenuto e dagli intervenuti.
8.1. Priva di pregio appare, innanzitutto, l'eccezione di estinzione del credito per prescrizione, dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé
e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla
6 verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per
l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 4677 del 15.02.2023).
8.2. Ininfluente, poi, risulta l'eventuale inadempimento, da parte degli attori, all'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali e ciò se solo si considera che il convenuto CP_1 non ha eccepito la compensazione del credito vantato dagli attori a titolo di risarcimento del danno con il proprio controcredito riveniente dall'omesso versamento dei predetti oneri.
8.3. Quanto, da ultimo, all'eccezione in base alla quale i condomini della scala B non dovrebbero concorrere al risarcimento, in favore degli attori, del danno da questi ultimi subito, che dovrebbe gravare solo sui condomini della scala A, compresi gli attori medesimi, trattasi di questione che, afferendo alla ripartizione fra i condomini delle spese condominiali,
è destinata ad essere affrontata e risolta, al di fuori del presente giudizio, sulla base dei criteri previsti dagli artt. 1223 e ss. c.c.
9. In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda avanzata dagli attori nei confronti del convenuto va parzialmente accolta, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento, in favore dei primi, del danno, quantificato in € 3.726,73, oltre rivalutazione monetaria dal 15.06.2020 (data di deposito dell'elaborato peritale) e interessi al tasso legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno.
10. La circostanza che la domanda risarcitoria sia stata accolta con riferimento ad un importo
(€ 3.726,73) notevolmente inferiore rispetto a quello (€ 25.293,00) indicato in citazione rappresenta un giustificato motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
11. Con riferimento, infine, alle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve trovare applicazione il principio, costantemente affermato dalla Suprema
7 Corte, in base al quale tali spese “devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n.
15492 del 07.06.2019).
Alla luce di quanto poc'anzi osservato in ordine alle spese del presente procedimento, appare congruo che anche le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1
nei confronti del , condanna il Parte_2 Parte_2 Controparte_1 [...]
al risarcimento, in favore di e , del CP_1 Parte_1 Parte_2 danno, quantificato in € 3.726,73, oltre rivalutazione monetaria dal 15.06.2020 e interessi al tasso legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle del presente giudizio.
Castrovillari, 10.12.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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