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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 26/02/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3587/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1986/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
LOMBARDIA sez. 25 e pubblicata il 08/09/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200480 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200480 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200496 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200496 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: - pronunciare la revocazione della sentenza n.
1986/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia - Sezione distaccata di
Brescia, Sez. 25 per tutti i motivi esposti e ogni connesso e conseguente provvedimento;
- nel merito, accogliere le conclusioni che erano state rassegnate in appello e di seguito ritrascritte, rigettare l'iniziativa avversaria e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 70/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Cremona e, in ogni caso, confermare le conclusioni già formulate in primo grado.
Resistente: chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale che il ricorso di controparte venga dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti di legge. In subordine se ne chiede il rigetto integrale. In ogni caso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. presenta ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 1986/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione n. 25 con la quale è stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona proposto avverso il provvedimento di primo grado favorevole alla contribuente.
La vertenza riguarda due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona ai fini IRES, IRAP ed IVA per le annualità 2015 e 2016, con i quali veniva sostenuta l'indeducibilità di alcuni costi contabilizzati dalla parte. Le fatture emesse nei suoi confronti - in relazione a rapporti di appalto, prevalentemente per lavorazioni di confezionamento, etichettatura e imballaggio di cosmetici - da Società_1 erano considerate oggettivamente inesistenti, quelle emesse da Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l. erano imputate a mera somministrazione di manodopera.
La società contribuente sostiene l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado di fatti “risultanti inequivocabilmente dal materiale di causa” che richiama, quali le due sentenze penali di assoluzione (e non una sola) che hanno confermato l'esistenza delle lavorazioni oggetto anche del giudizio tributario, i capitoli di prova testimoniale dedotti, i documenti di trasporto e gli ordini di lavorazione che accompagnano le fatture, tutti gli ulteriori documenti prodotti in atti. Omissioni da imputarsi ad “errore percettivo” del giudice su “fatti inoppugnabili”, quali: le dichiarazioni rese dai dipendenti della ricorrente atte a dimostrare l'esistenza di una struttura autonoma in capo alle società appaltatrici, i contratti di appalto, i DURC di queste ultime, i contratti di locazione e noleggio di parte dei locali aziendali della ricorrente. Chiede che venga revocata la sentenza, con accoglimento delle proprie conclusioni di merito.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona eccependo che non sussiste un errore rientrante nella fattispecie di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto le censure mosse dalla ricorrente attengono a profili che hanno costituito l'oggetto della contestazione nel giudizio: questioni fattuali espressamente valutate e giudicate da parte della Corte di Giustizia di secondo grado quali questioni controverse proprio con riferimento ai motivi di impugnazione. In ogni caso, nel merito ripercorre le circostanze oggetto del contendere ed insiste per la correttezza della decisione d'appello. Chiede che il ricorso per revocazione venga dichiarato inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il 06.02.2026 la società ricorrente produce memoria, ribadendo di avere denunciato la sussistenza di un errore di fatto percettivo. Ritiene che al Giudice siano sfuggiti documenti incompatibili con l'asserito carattere inesistente delle operazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 395 n. 4 prevede l'impugnazione per revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa...”. Si tratta di un rimedio straordinario concesso non contro errori di criterio nell'estimazione del fatto, bensì contro l'errore di fatto propriamente detto ossia quando il giudice non ha conosciuto, né ha potuto esaminare gli elementi costitutivi del fatto. “Peraltro, qualora il giudice conosca i fatti, ma li abbia erroneamente interpretati confondendoli tra loro incorre in un tipico errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” (Cass. Civ., SS. UU., 1094/98). In secondo luogo, l'applicabilità della procedura della revocazione chiede che l'errore verta su un fatto la cui verità “è incontrastabilmente esclusa”.
Ai fini della delimitazione del giudizio di revocazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato - da ultimo con sentenza n. 24382/2020 - che l'errore di fatto deve “1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicché, detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione”.
I requisiti sopra indicati non ricorrono nel caso di specie, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla contribuente. L'errore nel quale è eventualmente incorso l'organo giudicante non può essere considerato mero errore materiale, quale è un semplice errore di conteggio aritmetico, né emerge chiaramente dagli atti o documenti della causa. La statuizione del giudice d'appello in ordine alla valutazione del materiale istruttorio, infatti, non deriva da un errore involontario, ma è il risultato di una deliberata scelta della Corte che, se ritenuta errata o frutto di un'errata interpretazione dei fatti, alla luce della norma e della giurisprudenza sopra citata sarebbe da impugnarsi per cassazione (come del resto avvenuto). In definitiva, la sentenza contiene una valutazione in fatto ed in diritto che, in quanto tale, esula dai casi di applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
Alla soccombenza segue, ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio revocatorio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della società. Condanna altresì la società alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00. Brescia, 19 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
IA IN LO GE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EVANGELISTA PAOLO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3587/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1986/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
LOMBARDIA sez. 25 e pubblicata il 08/09/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200480 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200480 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200496 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03D200496 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: - pronunciare la revocazione della sentenza n.
1986/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia - Sezione distaccata di
Brescia, Sez. 25 per tutti i motivi esposti e ogni connesso e conseguente provvedimento;
- nel merito, accogliere le conclusioni che erano state rassegnate in appello e di seguito ritrascritte, rigettare l'iniziativa avversaria e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 70/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Cremona e, in ogni caso, confermare le conclusioni già formulate in primo grado.
Resistente: chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale che il ricorso di controparte venga dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti di legge. In subordine se ne chiede il rigetto integrale. In ogni caso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. presenta ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 1986/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione n. 25 con la quale è stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona proposto avverso il provvedimento di primo grado favorevole alla contribuente.
La vertenza riguarda due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona ai fini IRES, IRAP ed IVA per le annualità 2015 e 2016, con i quali veniva sostenuta l'indeducibilità di alcuni costi contabilizzati dalla parte. Le fatture emesse nei suoi confronti - in relazione a rapporti di appalto, prevalentemente per lavorazioni di confezionamento, etichettatura e imballaggio di cosmetici - da Società_1 erano considerate oggettivamente inesistenti, quelle emesse da Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l. erano imputate a mera somministrazione di manodopera.
La società contribuente sostiene l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado di fatti “risultanti inequivocabilmente dal materiale di causa” che richiama, quali le due sentenze penali di assoluzione (e non una sola) che hanno confermato l'esistenza delle lavorazioni oggetto anche del giudizio tributario, i capitoli di prova testimoniale dedotti, i documenti di trasporto e gli ordini di lavorazione che accompagnano le fatture, tutti gli ulteriori documenti prodotti in atti. Omissioni da imputarsi ad “errore percettivo” del giudice su “fatti inoppugnabili”, quali: le dichiarazioni rese dai dipendenti della ricorrente atte a dimostrare l'esistenza di una struttura autonoma in capo alle società appaltatrici, i contratti di appalto, i DURC di queste ultime, i contratti di locazione e noleggio di parte dei locali aziendali della ricorrente. Chiede che venga revocata la sentenza, con accoglimento delle proprie conclusioni di merito.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona eccependo che non sussiste un errore rientrante nella fattispecie di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto le censure mosse dalla ricorrente attengono a profili che hanno costituito l'oggetto della contestazione nel giudizio: questioni fattuali espressamente valutate e giudicate da parte della Corte di Giustizia di secondo grado quali questioni controverse proprio con riferimento ai motivi di impugnazione. In ogni caso, nel merito ripercorre le circostanze oggetto del contendere ed insiste per la correttezza della decisione d'appello. Chiede che il ricorso per revocazione venga dichiarato inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il 06.02.2026 la società ricorrente produce memoria, ribadendo di avere denunciato la sussistenza di un errore di fatto percettivo. Ritiene che al Giudice siano sfuggiti documenti incompatibili con l'asserito carattere inesistente delle operazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 395 n. 4 prevede l'impugnazione per revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa...”. Si tratta di un rimedio straordinario concesso non contro errori di criterio nell'estimazione del fatto, bensì contro l'errore di fatto propriamente detto ossia quando il giudice non ha conosciuto, né ha potuto esaminare gli elementi costitutivi del fatto. “Peraltro, qualora il giudice conosca i fatti, ma li abbia erroneamente interpretati confondendoli tra loro incorre in un tipico errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” (Cass. Civ., SS. UU., 1094/98). In secondo luogo, l'applicabilità della procedura della revocazione chiede che l'errore verta su un fatto la cui verità “è incontrastabilmente esclusa”.
Ai fini della delimitazione del giudizio di revocazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato - da ultimo con sentenza n. 24382/2020 - che l'errore di fatto deve “1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicché, detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione”.
I requisiti sopra indicati non ricorrono nel caso di specie, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla contribuente. L'errore nel quale è eventualmente incorso l'organo giudicante non può essere considerato mero errore materiale, quale è un semplice errore di conteggio aritmetico, né emerge chiaramente dagli atti o documenti della causa. La statuizione del giudice d'appello in ordine alla valutazione del materiale istruttorio, infatti, non deriva da un errore involontario, ma è il risultato di una deliberata scelta della Corte che, se ritenuta errata o frutto di un'errata interpretazione dei fatti, alla luce della norma e della giurisprudenza sopra citata sarebbe da impugnarsi per cassazione (come del resto avvenuto). In definitiva, la sentenza contiene una valutazione in fatto ed in diritto che, in quanto tale, esula dai casi di applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
Alla soccombenza segue, ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio revocatorio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della società. Condanna altresì la società alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00. Brescia, 19 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
IA IN LO GE