Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 26/02/2026, n. 434
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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    La Corte ha ritenuto che i requisiti per la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non sussistono. L'errore non è materiale, né emerge chiaramente dagli atti. La valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d'appello è frutto di una deliberata scelta, e un'eventuale errata interpretazione dei fatti o delle norme andrebbe impugnata per cassazione, non per revocazione. La sentenza contiene una valutazione in fatto e in diritto che esula dai casi di applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 26/02/2026, n. 434
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 434
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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