Sentenza 2 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 02/03/2015, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 91/2014, proposto da ND, TA e NN EC nonché da AN CA, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Maccaferri e Dalle Mule, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, via Grazioli 27;
contro
l’Amministrazione della giustizia, in persona del ministro pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege ;
per l'ottemperanza
del giudicato, di cui al decreto della Corte di appello di Trento, n. 680 Cron. e n. 520 Rep. depositato il 24.6.2013, emesso in giudizio per equa riparazione, a’ sensi degli artt. 2 segg. l. 24 marzo 2001, n. 89.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Corte d’appello di Trento, con il provvedimento in epigrafe, emesso a conclusione d’un giudizio promosso a’ sensi degli artt. 2 segg. l. 24 marzo 2001, n. 89, ha condannato l’Amministrazione della giustizia a corrispondere, in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, la somma di € 3.600,00 oltre agli interessi legali; ha altresì condannato la stessa Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 600,00.
2. La decisione non è stata impugnata, passando così in giudicato, ma l’Amministrazione resistente, pur intimata, non aveva ancora versato le somme dovute, quando la parte creditrice ha proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto che questo giudice:
a) dichiari, in esecuzione del predetto provvedimento della Corte d’appello, l’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme dovute, assegnando un termine per adempiere;
b) disponga sin d’ora che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta ;
c) condanni l’Amministrazione alle spese di lite per il presente giudizio.
3. Dopo il deposito del ricorso, l’Amministrazione resistente ha dichiarato di aver corrisposto le somme stabilite dal titolo, ed ha chiesto che sia perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. A sua volta, parte ricorrente ha riconosciuto che tale pagamento è avvenuto: per cui non resta al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso in esame quanto alle domande sub a) e b).
5. Quanto invece alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata, secondo il principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
P.Q.M.
il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/ Südtirol , sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
a) dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla domanda di ottemperanza della decisione in epigrafe, essendo state integralmente pagate le somme stabilite in essa;
b) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 400,00 per compensi, oltre iva e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 26 febbraio 2015 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2015
IL SEGRETARIO