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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1732 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Messina in via San Riccardo n. 142, elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille n. 243, presso lo studio dell'Avv. Carolina Stroscio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Principessa IO n.3 Vill. elettivamente domiciliata in Messina, via Della Zecca Parte_2
n.85, presso lo studio dell'Avv. Alessia Giorgianni, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 24.04.2024, nato a [...] il [...], premetteva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con nata a Messina in [...] [...], in [...] CP_1
15.09.1994 nel Comune di Messina;
- che dall'unione erano nati in data 23.10.1993 il figlio e in data 04.03.1996 il figlio Per_1
; Per_2
- che con decreto di omologa n. 15484/22 del 4.10.2022 reso nell'ambito del procedimento 962/22
R.G., venivano omologate le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3 ottobre 2022, ossia: “a) Il provvederà integralmente al mantenimento del figlio detenuto Parte_1 Per_1 con un assegno mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
b) Le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite in ragione del 70% a carico del e del 30% a carico della Per_1 Parte_1
c) Il verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 150,00 entro giorno 30 di ogni mese CP_1 Parte_1 CP_1 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
d) La casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra
e) La sig.ra rinunci alla domanda di addebito.”; CP_1 CP_1
-che il era dipendente presso l' e percepiva una Parte_1 Controparte_2 retribuzione mensile netta di circa € 1.000,00;
-che, dall'epoca dell'accordo di separazione, le condizioni economiche e personali della invece erano mutate, atteso che la predetta, oltre a svolgere attività lavorativa irregolare, CP_1 era proprietaria di un immobile sito in San Saba adibito a casa vacanze che gestiva in via esclusiva;
inoltre aveva intrapreso una convivenza more uxorio con;
Controparte_3
-che il figlio era maggiorenne ed economicamente autosufficiente, mentre il figlio Per_2 era ristretto presso la Casa Circondariale di “Rebibbia” a Roma;
Per_1
-che il , oltre ai contributi economici previsti in sede di separazione, doveva Parte_1 sopportare un canone di locazione mensile pari ad € 320,00;
-che la casa ove risiedeva la , sebbene formalmente di sua proprietà, era stata acquistata CP_1 in realtà con i proventi dell'attività lavorativa del;
Parte_1
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedeva che venisse disposto un assegno di CP_1 mantenimento per il figlio in capo ad entrambi i coniugi pari ad € 125,00 ciascuno, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
chiedeva altresì che le spese straordinarie fossero ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di CP_1
Il ricorso veniva trasmesso al pubblico ministero, che rendeva il proprio parere il 06.06.2024.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale aderiva alla CP_1 domanda di divorzio, mentre contestava le altre domande proposte dal , evidenziando Parte_1 che il rapporto coniugale era cessato a causa delle condotte violente del marito, per le quali questi era stato condannato a seguito di rito abbreviato;
che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la non svolgeva alcuna attività lavorativa e l'immobile sito in San Saba era in comproprietà CP_1 con il fratello, era totalmente gestito da quest'ultimo e i proventi dell'attività, al netto delle spese necessarie per la manutenzione dell'immobile, erano sì divisi tra i fratelli ma non tali da costituire una fonte reddituale utile a soddisfare i bisogni personali;
in ogni caso tale situazione era già nota al ricorrente in sede di separazione;
evidenziava inoltre che sebbene frequentasse non Controparte_3 aveva intrapreso alcuna convivenza more uxorio con quest'ultimo; rappresentava, infine, che la casa coniugale era stata acquistata dai genitori della e non dal;
chiedeva, dunque, CP_1 Parte_1 il rigetto delle domande di cui al ricorso;
chiedeva, inoltre, che fosse riconosciuto alla resistente un assegno divorzile pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
Alla prima udienza celebrata il 7 ottobre 2024, il Giudice sentiva le parti e, fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione.
Con ordinanza a scioglimento della riserva, il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalla resistente, rinviava la causa per il loro espletamento all'udienza del 5 dicembre 2024 e rimetteva le parti all'udienza del 5 maggio 2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 2.08.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio.
*******
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge
55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione con decreto di omologa n. 15484/22 del 4.10.2022 reso nell'ambito del procedimento 962/22 R.G. e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e ristretto in carcere, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole,
a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'attuale capacità reddituale paterna e che non sono sopravvenute nuove circostanze atte ad incidere sulla sfera economica del rispetto alle Parte_1 condizioni di separazione tali da giustificare una rideterminazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento già disposto in quella sede in favore del figlio si deve ritenere congruo Per_1
l'importo già previsto di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. Tenuto altresì conto della sperequazione dei redditi tra le parti, va mantenuta la ripartizione delle spese straordinarie oggetto di accordo, pertanto vanno poste a carico del il 70% e alla Parte_1
il 30% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio. CP_1
La resistente ha, poi, chiesto il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile da porre a carico di nella misura di € 150,00 già disposto a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento.
Sul punto, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez.
I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011; Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n.
25010 del 30.11.2007; Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre
2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge
898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato,
l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata e le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno), ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (funzione compensativa dell'assegno). Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446;
Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29
Cost.. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Nella fattispecie in esame, sussiste certamente divario nei redditi delle parti, tenuto conto del fatto che, dagli accertamenti effettuati, è emerso che il percepisce degli introiti mensili Parte_1 netti pari a circa € 1.100,00, come anche dallo stesso dichiarato in sede di audizione.
Al contrario può ritenersi provato che la non abbia un impiego lavorativo stabile, CP_1 sebbene sia proprietaria di un immobile adibito a casa vacanze, i cui ricavi sono suddivisi insieme al fratello che si occupa della gestione dell'immobile, e benché, per stessa ammissione della resistente, saltuariamente ella svolga lavori occasionali come badante.
Tuttavia, come esposto sopra, il semplice divario esistente nei redditi delle parti non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno divorzile, dovendosi verificare se sussistano i presupposti necessari per affermare la persistenza di una solidarietà post coniugale in relazione alla funzione compensativa o assistenziale dell'assegno di divorzio.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere di un apprezzabile tenore di vita grazie ai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte.
Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023; Corte di Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920).
Sennonché, nel caso in esame, la non ha neppure allegato che l'attuale squilibrio Pt_3 patrimoniale trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi, né ha dimostrato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali.
Sotto il profilo assistenziale, va rilevato che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo
2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi
è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838). Di conseguenza, richiedendo la funzione assistenziale che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, per valutare la
“autosufficienza” non può certamente essere soddisfacente sottolineare che il soggetto richiedente l'assegno percepisce un reddito, poiché bisogna considerare il contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Inoltre, la funzione assistenziale non viene meno per la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno sia dotato di capacità lavorativa, poiché occorre verificare se sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione. Infatti, la Suprema Corte ha evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità e che in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, tuttavia, ciò che viene censurato è il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La Suprema
Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione.
Nel caso di specie, non solo la non ha dimostrato che il le abbia impedito CP_1 Parte_1 di svolgere alcuna attività lavorativa durante la vita matrimoniale, ma ha altresì ammesso di svolgere, sebbene occasionalmente, attività lavorativa in tal guisa palesando dunque la sussistenza di una capacità lavorativa.
Sennonché, avuto riguardo alla complessiva condizione economica della , ritenuto che CP_1 non possa ritenersi accertato che la stessa riesca a reperire redditi tali da garantirsi il minimo indispensabile per vivere dignitosamente, si ritiene che vi siano i presupposti per riconoscere alla resistente il diritto a un assegno divorzile a carico del in ragione della natura Parte_1 assistenziale del medesimo strumento, che va quantificato in € 100,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
Non giova, invece, l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la avrebbe CP_1 instaurato una convivenza more uxorio, avendo la stessa dimostrato – a mezzo di prova testimoniale su – di avere sì un rapporto sentimentale con il , ma che tale rapporto non Controparte_3 CP_3 si è tramutato in una convivenza.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, nonché avuto riguardo all'esito del giudizio e alla soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1732/2024 R.G., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.09.1994 a Messina con atto trascritto nei registri dello Strato Civile di detto Comune al n. 185 parte 1 serie Mandamento anno
1994 da nato a [...] il [...], e nata a [...] in Parte_1 CP_1 data 04.12.1969;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) conferma l'obbligo del ricorrente di corrispondere a entro il 5 di ogni mese CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT oltre spese straordinarie al 70% a carico del ricorrente;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese un assegno divorzile dell'importo di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, 07/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.