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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI AR, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3066/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 NT Resistente 2 & C S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
1 e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005350333000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 153/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo il 16.01.2023, depositata in segreteria in data 25.01.2023, non notificata, che ha definito il giudizio iscritto al n. 1444/2022 R.G.R., pendente tra le odierne parti, così statuendo: "la Corte dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere, nei limiti di cui in motivazione. Accoglie il ricorso relativamente al residuo carico fiscale derivante dalle cartelle n. 29620060069346561000,
29620070004559411000, 29620100014119449000, 29620110020351038000 e 29620120009011586000, ed annulla, pro parte, l'atto impugnato. Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa tra le parti, in ragione di una metà, le spese di lite e pone la restante metà, che liquida in euro 1.000,00, oltre ad oneri, a carico della parte resistente".
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto appello avverso la "NT NT Resistente _2 e C."
s.n.c. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo:
-preliminarmente, di ritenere e dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, annullate ex lege;
-accogliere per la forma il presente appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, annullare con qualsiasi statuizione l'opposizione promossa in primo grado perché illegittima e infondata per i motivi tutti di cui in narrativa;
-disporre l'eventuale rimborso di tutte le somme che l'appellante fosse costretta a corrispondere per motivi di giustizia nelle more della definizione del presente giudizio;
-con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La "NT NT IS e C." s.n.c. in liquidazione non si è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 24 marzo 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo ADER fa presente che si è realizzata una parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege (cfr. documento n.4).
2. Con il primo motivo di appello lamenta il vizio di motivazione - difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale ex art. 2310 c.C.
Nelle controdeduzioni regolarmente depositate in primo grado Agente della Riscossione aveva, in via preliminare rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale del signor IS, nella qualità di socio amministratore della società ricorrente. Infatti, nonostante la società ricorrente fosse stata posta in liquidazione in data 20.04.2010 (come si evince dalla visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 28.07.2022, regolarmente agli atti del fascicolo di ADER), e con atto di nomina del 26.03.2010, iscritto nel Registro delle Imprese il 20.04.2010, la signora Nominativo_1 (CF_1) fosse stata nominata liquidatrice a tempo indeterminato della società ricorrente, il ricorso era stato proposto in nome e per conto della "NT di Resistente 2 e C. s.n.c., c.f. P.IVA_1, dal suo legale rappresentante sig. IS" (cfr. documento n. 1 del fascicolo di primo grado); soggetto, quest'ultimo, che aveva provveduto pure a firmare la relativa procura alle liti (cfr. documento n. 2 del fascicolo di primo grado).
Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe errato rigettando l'eccezione formulata in sede di controdeduzioni ritenendo “riconosciuta la legittimazione attiva di IS che, quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore della Sigma (società di persone), è portatore di un interesse, legittimo, attuale e diretto, al riconoscimento della illegittimità della pretesa tributaria. Ciò a maggiore ragione, tenuto conto che, come incontestatamente dichiarato in ricorso, la liquidatrice della società, signora Nominativo_1, era deceduta in epoca antecedente alla notifica dell'atto impugnato (del resto, l'avvenuto decesso della moglie di Nominativo 2 costituisce fatto notorio)".
Inoltre, lo stesso Giudice ha rilevato che, come risulta dalla relata prodotta in giudizio, l'atto impositivo oggetto della impugnazione era stato notificato "personalmente al contribuente" individuato in "IS".
Orbene, a parere di ADER quanto statuito non può essere ritenuto condivisibile e chiede, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata sul punto .
A norma dell'art. 2310 c.c., infatti, "dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori". L'intervenuto decesso della signora Nominativo_1, quale liquidatore della società, non comporta una reviviscenza dei poteri in capo al legale rappresentante della NT (id est del signor IS ), con conseguente legittimazione processuale in capo allo stesso, ma rende necessaria la nomina di un nuovo liquidatore.
Ad abundantiam, non risponde al vero il fatto che l'atto impositivo - come erroneamente ritenuto dal primo
Giudice - sia stato notificato personalmente al contribuente "individuato in IS", poiché, in realtà, l'intimazione di pagamento impugnata era stata correttamente notificata a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri (Email_3).
Conseguentemente, a parere di ADER, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva e rappresentanza processuale del signor IS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2310 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo le previsioni di legge, la nomina del liquidatore implica l'attribuzione allo stesso di tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci.
Tuttavia, la morte del liquidatore implica certamente l'incombenza di procedere - quale passaggio obbligato - all'eventuale nomina di un nuovo liquidatore e rappresentante pro tempore, ma considerati i tempi ristretti dell'impugnazione e considerato che per opinione giurisprudenziale consolidata "il soggetto
- -
indefettibilmente intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, è e rimane la società", addirittura anche nel caso in cui sia cancellata dal registro delle imprese (cfr. Cass., Sent. n. 21905 del 02/08/2024), risulta legittima la tempestiva impugnazione proposta dal socio, IS, quale socio illimitatamente responsabile e amministratore della Sigma, società in nome collettivo.
3. Con il secondo motivo di appello ADER lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in considerazione della piena legittimità della procedura di riscossione.A parere di ADER, infatti, la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado avrebbe errato nella parte in cui ha accolto il ricorso promosso dalla contribuente ritenendo maturata la prescrizione decennale delle pretese fiscali portate dalle cartelle n. 29620060069346561000, n. 29620070004559411000, n. 29620100014119449000, stante che parte resistente non ha in alcun modo comprovato di aver notificato alla contribuente un atto interruttivo della prescrizione in data antecedente alla notifica della intimazione di pagamento, oggi impugnata, avvenuta il 6 maggio 2022.
L'Agente della Riscossione afferma, invece, che a seguito della notifica delle suddette cartelle, realizzata rispettivamente nelle date del 04.05.2006, 02.05.2007 e 10.05.2010, è stato notificato alla società, in data
05.04.2011, il preavviso di fermo amministrativo n. 29680201100007847/000 (cfr. documento n. 5).
Inoltre, sempre a parere di ADER, non deve trarre in inganno la circostanza che l'intimazione di pagamento impugnata sia stata notificata soltanto in data 06.05.2022 (quindi oltre i dieci anni decorrenti dalla citata ultima notifica del preavviso di fermo amministrativo del 05.04.2011), stante che ciò è dipeso esclusivamente dalla vigenza della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020), dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Ne consegue che, anche alla luce di quanto espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Di conseguenza, la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione di ADER è andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Il motivo è infondato.
ADER ha prodotto in giudizio soltanto una copia del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati del tutto priva di documentazione che ne attesti la data della notificazione e l'effettiva realizzazione della stessa.
Di conseguenza, non essendo stata data prova dell'avvenuta notifica di un atto interruttivo, la prescrizione delle cartelle n. 29620060069346561000, n.29620070004559411000 e n. 29620100014119449000, notificate rispettivamente nelle date del 04.05.2006, 02.05.2007 e 10.05.2010, risulta pienamente maturata alla data di notifica dell' intimazione di pagamento, oggi impugnata, avvenuta il 6 maggio 2022. D'altronde, non risulta determinante a tal proposito nemmeno il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020), dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
La Corte, pertanto, prende atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'appellata, nulla dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, così statuisce:
-prende atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege;
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Palermo il 7 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI AR, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3066/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 NT Resistente 2 & C S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
1 e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005350333000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 153/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo il 16.01.2023, depositata in segreteria in data 25.01.2023, non notificata, che ha definito il giudizio iscritto al n. 1444/2022 R.G.R., pendente tra le odierne parti, così statuendo: "la Corte dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere, nei limiti di cui in motivazione. Accoglie il ricorso relativamente al residuo carico fiscale derivante dalle cartelle n. 29620060069346561000,
29620070004559411000, 29620100014119449000, 29620110020351038000 e 29620120009011586000, ed annulla, pro parte, l'atto impugnato. Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa tra le parti, in ragione di una metà, le spese di lite e pone la restante metà, che liquida in euro 1.000,00, oltre ad oneri, a carico della parte resistente".
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto appello avverso la "NT NT Resistente _2 e C."
s.n.c. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo:
-preliminarmente, di ritenere e dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, annullate ex lege;
-accogliere per la forma il presente appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, annullare con qualsiasi statuizione l'opposizione promossa in primo grado perché illegittima e infondata per i motivi tutti di cui in narrativa;
-disporre l'eventuale rimborso di tutte le somme che l'appellante fosse costretta a corrispondere per motivi di giustizia nelle more della definizione del presente giudizio;
-con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La "NT NT IS e C." s.n.c. in liquidazione non si è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 24 marzo 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo ADER fa presente che si è realizzata una parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege (cfr. documento n.4).
2. Con il primo motivo di appello lamenta il vizio di motivazione - difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale ex art. 2310 c.C.
Nelle controdeduzioni regolarmente depositate in primo grado Agente della Riscossione aveva, in via preliminare rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale del signor IS, nella qualità di socio amministratore della società ricorrente. Infatti, nonostante la società ricorrente fosse stata posta in liquidazione in data 20.04.2010 (come si evince dalla visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 28.07.2022, regolarmente agli atti del fascicolo di ADER), e con atto di nomina del 26.03.2010, iscritto nel Registro delle Imprese il 20.04.2010, la signora Nominativo_1 (CF_1) fosse stata nominata liquidatrice a tempo indeterminato della società ricorrente, il ricorso era stato proposto in nome e per conto della "NT di Resistente 2 e C. s.n.c., c.f. P.IVA_1, dal suo legale rappresentante sig. IS" (cfr. documento n. 1 del fascicolo di primo grado); soggetto, quest'ultimo, che aveva provveduto pure a firmare la relativa procura alle liti (cfr. documento n. 2 del fascicolo di primo grado).
Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe errato rigettando l'eccezione formulata in sede di controdeduzioni ritenendo “riconosciuta la legittimazione attiva di IS che, quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore della Sigma (società di persone), è portatore di un interesse, legittimo, attuale e diretto, al riconoscimento della illegittimità della pretesa tributaria. Ciò a maggiore ragione, tenuto conto che, come incontestatamente dichiarato in ricorso, la liquidatrice della società, signora Nominativo_1, era deceduta in epoca antecedente alla notifica dell'atto impugnato (del resto, l'avvenuto decesso della moglie di Nominativo 2 costituisce fatto notorio)".
Inoltre, lo stesso Giudice ha rilevato che, come risulta dalla relata prodotta in giudizio, l'atto impositivo oggetto della impugnazione era stato notificato "personalmente al contribuente" individuato in "IS".
Orbene, a parere di ADER quanto statuito non può essere ritenuto condivisibile e chiede, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata sul punto .
A norma dell'art. 2310 c.c., infatti, "dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori". L'intervenuto decesso della signora Nominativo_1, quale liquidatore della società, non comporta una reviviscenza dei poteri in capo al legale rappresentante della NT (id est del signor IS ), con conseguente legittimazione processuale in capo allo stesso, ma rende necessaria la nomina di un nuovo liquidatore.
Ad abundantiam, non risponde al vero il fatto che l'atto impositivo - come erroneamente ritenuto dal primo
Giudice - sia stato notificato personalmente al contribuente "individuato in IS", poiché, in realtà, l'intimazione di pagamento impugnata era stata correttamente notificata a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri (Email_3).
Conseguentemente, a parere di ADER, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva e rappresentanza processuale del signor IS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2310 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo le previsioni di legge, la nomina del liquidatore implica l'attribuzione allo stesso di tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci.
Tuttavia, la morte del liquidatore implica certamente l'incombenza di procedere - quale passaggio obbligato - all'eventuale nomina di un nuovo liquidatore e rappresentante pro tempore, ma considerati i tempi ristretti dell'impugnazione e considerato che per opinione giurisprudenziale consolidata "il soggetto
- -
indefettibilmente intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, è e rimane la società", addirittura anche nel caso in cui sia cancellata dal registro delle imprese (cfr. Cass., Sent. n. 21905 del 02/08/2024), risulta legittima la tempestiva impugnazione proposta dal socio, IS, quale socio illimitatamente responsabile e amministratore della Sigma, società in nome collettivo.
3. Con il secondo motivo di appello ADER lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in considerazione della piena legittimità della procedura di riscossione.A parere di ADER, infatti, la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado avrebbe errato nella parte in cui ha accolto il ricorso promosso dalla contribuente ritenendo maturata la prescrizione decennale delle pretese fiscali portate dalle cartelle n. 29620060069346561000, n. 29620070004559411000, n. 29620100014119449000, stante che parte resistente non ha in alcun modo comprovato di aver notificato alla contribuente un atto interruttivo della prescrizione in data antecedente alla notifica della intimazione di pagamento, oggi impugnata, avvenuta il 6 maggio 2022.
L'Agente della Riscossione afferma, invece, che a seguito della notifica delle suddette cartelle, realizzata rispettivamente nelle date del 04.05.2006, 02.05.2007 e 10.05.2010, è stato notificato alla società, in data
05.04.2011, il preavviso di fermo amministrativo n. 29680201100007847/000 (cfr. documento n. 5).
Inoltre, sempre a parere di ADER, non deve trarre in inganno la circostanza che l'intimazione di pagamento impugnata sia stata notificata soltanto in data 06.05.2022 (quindi oltre i dieci anni decorrenti dalla citata ultima notifica del preavviso di fermo amministrativo del 05.04.2011), stante che ciò è dipeso esclusivamente dalla vigenza della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020), dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Ne consegue che, anche alla luce di quanto espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Di conseguenza, la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione di ADER è andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Il motivo è infondato.
ADER ha prodotto in giudizio soltanto una copia del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati del tutto priva di documentazione che ne attesti la data della notificazione e l'effettiva realizzazione della stessa.
Di conseguenza, non essendo stata data prova dell'avvenuta notifica di un atto interruttivo, la prescrizione delle cartelle n. 29620060069346561000, n.29620070004559411000 e n. 29620100014119449000, notificate rispettivamente nelle date del 04.05.2006, 02.05.2007 e 10.05.2010, risulta pienamente maturata alla data di notifica dell' intimazione di pagamento, oggi impugnata, avvenuta il 6 maggio 2022. D'altronde, non risulta determinante a tal proposito nemmeno il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020), dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
La Corte, pertanto, prende atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'appellata, nulla dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, così statuisce:
-prende atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege;
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Palermo il 7 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella