Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 294
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Cessazione materia del contendere per annullamento ex lege

    La Corte prende atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620110020351038000 e 29620120009011586000, integralmente annullate ex lege.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la morte del liquidatore, la nomina di un nuovo liquidatore non fosse obbligatoria in considerazione dei tempi ristretti e della giurisprudenza consolidata che considera la società come destinataria degli atti impositivi anche se cancellata. Pertanto, il socio illimitatamente responsabile e amministratore era legittimato a proporre impugnazione.

  • Rigettato
    Legittimità della procedura di riscossione e prescrizione decennale

    La Corte ha rigettato questo motivo poiché l'Agente della Riscossione non ha fornito prova della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione delle cartelle è quindi maturata. Il periodo di sospensione dovuto alla pandemia non è risultato determinante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 294
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 294
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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