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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3821/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Comune 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024 2141 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Sogert spa ed al Comune di Maddaloni con pec del 18/9/2025 e pervenuto in
Corte in data 19/9/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 (Banca_1 della filiale Torre del Greco) n. MAPG6020250003345, avuto notificato in data 09/16 settembre 2025 dalla Sogert spa, afferente ad un presunto omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 2024/2141 identificativo: 2680 di importo di euro 1.690, assunto notificato in data 14/2/2015, relativo alla Tares/Tari anno d'imposta 2015.
Assumeva che l'indicato avviso di accertamento, atto prodromico al pignoramento presso terzi, non le era stato mai notificato sicchè, avuto riguardo all'annualità risalente al 2015, si era prescritta la pretesa per il decorso del termine quinquennale alla data del 9/16.9.2025, in cui aveva ricevuto l'atto impugnato, con cui, per la prima volta, era venuta a conoscenza della pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato nullo l'atto impugnato per difetto di titolo esecutivo e prescritto il diritto alla riscossione con la condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario
Le parti resistenti, regolarmente citate, non si costituivano.
All'odierna pubblica udienza, assente anche la parte ricorrente, questo Presidente, nelle funzioni di organo monocratico, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Giudice riconosce la propria giurisdizione sulla base delle recenti pronunzie delle SS. UU., che, componendo il contrasto in atto, hanno stabilito che: “In tema di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo e art. 19 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario”.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto necessario in materia suddividere la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione specifica, per cui si ha: a) giurisdizione tributaria, se è richiesto in sede di ricorso introduttivo l'annullamento dell'atto presupposto o meglio dell'atto prodromico rispetto al pignoramento mobiliare;
b) giurisdizione ordinaria se nel ricorso introduttivo è richiesta dal ricorrente la dichiarazione di nullità del pignoramento quale vizio proprio dell'atto stesso (cfr. Cass. SSUU
n.13973 del 05/06/2017).
Nella specie, si versa nell'ipotesi sub a), poiché, come ampiamente riportato in parte narrativa, la ricorrente eccepisce, in via principale, la nullità del pignoramento per non essere supportato dalla notifica degli atti presupposti tanto da essersi la pretesa tributaria anche prescritta.
Sempre in via preliminare, questo giudice reputa opportuno segnalare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, il Comune di Maddaloni e dell'Agenzia della riscossione, la Sogert spa. A tal riguardo si osserva quanto segue.
Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto all'art. 14, comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, il principio, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Con la sentenza n. 8906/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal citato D.lgs. n. 220/2023 in vigore dal 4 gennaio 2024, nel senso che “la citata disposizione impone il litisconsorzio necessario nei casi in cui il ricorso riguardi atti emessi da soggetti diversi da quello che ha emesso l'atto impugnato, prevedendo che l'impugnazione debba essere proposta contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti (ente impositore e concessionario)”. Per la verità, la Corte di Napoli è andata oltre nel senso di ritenere che vi sia un onere preciso per il contribuente: costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso. In questo ultimo dictum questa Corte non si ritrova, nel senso che ritiene possibile, qualora il ricorso sia stato notificato ad uno solo dei soggetti interessati, disporre d'ufficio la chiamata in causa dell'altro, a meno che a tanto non abbia provveduto di propria iniziativa il resistente citato.
Passando al merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che in parte narrativa sono stati ricostruiti, in maniera compiuta ed esaustiva, i termini della vicenda, dirimente è la circostanza che le parti resistenti, pur regolarmente citate, sono rimaste assenti dal giudizio, così non provvedendo a contrastare l'eccezione di parte ricorrente di nullità del pignoramento perché non supportato da un titolo esecutivo, che avrebbe dovuto essere costituito dal preteso avviso di accertamento Tari 2015, assunto notificato in data 14/2/2015 (cfr. indicazione contenuta nell'atto di pignoramento impugnato) e ritenuto definitivo per pretesa omessa impugnazione.
Soltanto la prova del presunto titolo esecutivo avrebbe potuto rendere legittima l'intrapresa azione esecutiva, di cui, in difetto, deve essere rilevata l'illegittimità con il conseguente obbligo di esaminare la pretesa sotto il profilo della denunziata prescrizione. Ed invero, trattandosi di presunta Tari/Tasi 2015, per la quale la prescrizione quinquennale veniva a scadere, anche per la proroga covid, il 26/3/2021, appare evidente che, in assenza di atti interruttivi, essa prescrizione deve ritenersi ampiamente maturata alla data del 9.16/9/2025, in cui la ricorrente con la notifica del pignoramento ha avuto per la prima volta conoscenza del preteso credito Tari.
Conclusivamente, il pignoramento va annullato e, nel contempo, dichiarato estinto per prescrizione il credito Tari 2015.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il pignoramento e dichiara estinto il credito per prescrizione.
Condanna le parti resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate, in favore del difensore antistatario, in euro 900,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Caserta, 26/1/2026 Il Presidente G.U.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3821/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Comune 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024 2141 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Sogert spa ed al Comune di Maddaloni con pec del 18/9/2025 e pervenuto in
Corte in data 19/9/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 (Banca_1 della filiale Torre del Greco) n. MAPG6020250003345, avuto notificato in data 09/16 settembre 2025 dalla Sogert spa, afferente ad un presunto omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 2024/2141 identificativo: 2680 di importo di euro 1.690, assunto notificato in data 14/2/2015, relativo alla Tares/Tari anno d'imposta 2015.
Assumeva che l'indicato avviso di accertamento, atto prodromico al pignoramento presso terzi, non le era stato mai notificato sicchè, avuto riguardo all'annualità risalente al 2015, si era prescritta la pretesa per il decorso del termine quinquennale alla data del 9/16.9.2025, in cui aveva ricevuto l'atto impugnato, con cui, per la prima volta, era venuta a conoscenza della pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato nullo l'atto impugnato per difetto di titolo esecutivo e prescritto il diritto alla riscossione con la condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario
Le parti resistenti, regolarmente citate, non si costituivano.
All'odierna pubblica udienza, assente anche la parte ricorrente, questo Presidente, nelle funzioni di organo monocratico, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Giudice riconosce la propria giurisdizione sulla base delle recenti pronunzie delle SS. UU., che, componendo il contrasto in atto, hanno stabilito che: “In tema di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo e art. 19 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario”.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto necessario in materia suddividere la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione specifica, per cui si ha: a) giurisdizione tributaria, se è richiesto in sede di ricorso introduttivo l'annullamento dell'atto presupposto o meglio dell'atto prodromico rispetto al pignoramento mobiliare;
b) giurisdizione ordinaria se nel ricorso introduttivo è richiesta dal ricorrente la dichiarazione di nullità del pignoramento quale vizio proprio dell'atto stesso (cfr. Cass. SSUU
n.13973 del 05/06/2017).
Nella specie, si versa nell'ipotesi sub a), poiché, come ampiamente riportato in parte narrativa, la ricorrente eccepisce, in via principale, la nullità del pignoramento per non essere supportato dalla notifica degli atti presupposti tanto da essersi la pretesa tributaria anche prescritta.
Sempre in via preliminare, questo giudice reputa opportuno segnalare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, il Comune di Maddaloni e dell'Agenzia della riscossione, la Sogert spa. A tal riguardo si osserva quanto segue.
Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto all'art. 14, comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, il principio, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Con la sentenza n. 8906/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal citato D.lgs. n. 220/2023 in vigore dal 4 gennaio 2024, nel senso che “la citata disposizione impone il litisconsorzio necessario nei casi in cui il ricorso riguardi atti emessi da soggetti diversi da quello che ha emesso l'atto impugnato, prevedendo che l'impugnazione debba essere proposta contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti (ente impositore e concessionario)”. Per la verità, la Corte di Napoli è andata oltre nel senso di ritenere che vi sia un onere preciso per il contribuente: costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso. In questo ultimo dictum questa Corte non si ritrova, nel senso che ritiene possibile, qualora il ricorso sia stato notificato ad uno solo dei soggetti interessati, disporre d'ufficio la chiamata in causa dell'altro, a meno che a tanto non abbia provveduto di propria iniziativa il resistente citato.
Passando al merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che in parte narrativa sono stati ricostruiti, in maniera compiuta ed esaustiva, i termini della vicenda, dirimente è la circostanza che le parti resistenti, pur regolarmente citate, sono rimaste assenti dal giudizio, così non provvedendo a contrastare l'eccezione di parte ricorrente di nullità del pignoramento perché non supportato da un titolo esecutivo, che avrebbe dovuto essere costituito dal preteso avviso di accertamento Tari 2015, assunto notificato in data 14/2/2015 (cfr. indicazione contenuta nell'atto di pignoramento impugnato) e ritenuto definitivo per pretesa omessa impugnazione.
Soltanto la prova del presunto titolo esecutivo avrebbe potuto rendere legittima l'intrapresa azione esecutiva, di cui, in difetto, deve essere rilevata l'illegittimità con il conseguente obbligo di esaminare la pretesa sotto il profilo della denunziata prescrizione. Ed invero, trattandosi di presunta Tari/Tasi 2015, per la quale la prescrizione quinquennale veniva a scadere, anche per la proroga covid, il 26/3/2021, appare evidente che, in assenza di atti interruttivi, essa prescrizione deve ritenersi ampiamente maturata alla data del 9.16/9/2025, in cui la ricorrente con la notifica del pignoramento ha avuto per la prima volta conoscenza del preteso credito Tari.
Conclusivamente, il pignoramento va annullato e, nel contempo, dichiarato estinto per prescrizione il credito Tari 2015.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il pignoramento e dichiara estinto il credito per prescrizione.
Condanna le parti resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate, in favore del difensore antistatario, in euro 900,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Caserta, 26/1/2026 Il Presidente G.U.