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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6486/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDKTDKM000381 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDKTDKM000424 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDKTDKM000315 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180012989178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420229001200643000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata il 18.5.2022, in relazione ai prodromici avvisi di accertamento “esecutivi” ex art. 29 del D.L. n. 78/2010:
n. TDKTDKM000381 (rif. int. n. 69418014587046005000);
n. TDKTDKM000424 (rif. int. n. 69419015509929004000);
n. TDKTDKM000315 (rif. int. n. 69419016272223005000),
e alla presupposta cartella di pagamento ex D.P.R. n. 602/73: n. 09420180012989178000,
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
Successivamente il ricorrente rinunciava al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Attesa la rinuncia al ricorso il procedimento deve essere dichiarato estinto. Le spese, attesa la intervenuta rinuncia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6486/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229001200643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDKTDKM000381 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDKTDKM000424 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDKTDKM000315 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180012989178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420229001200643000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata il 18.5.2022, in relazione ai prodromici avvisi di accertamento “esecutivi” ex art. 29 del D.L. n. 78/2010:
n. TDKTDKM000381 (rif. int. n. 69418014587046005000);
n. TDKTDKM000424 (rif. int. n. 69419015509929004000);
n. TDKTDKM000315 (rif. int. n. 69419016272223005000),
e alla presupposta cartella di pagamento ex D.P.R. n. 602/73: n. 09420180012989178000,
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
Successivamente il ricorrente rinunciava al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Attesa la rinuncia al ricorso il procedimento deve essere dichiarato estinto. Le spese, attesa la intervenuta rinuncia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa integralmente le spese di giudizio.