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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6287/2025 promossa da:
ss. avv. DANILO LEVA e avv. FRANCESCO SIRAVO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O ss. Controparte_1 Controparte_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. con decreto ingiuntivo n. 903/2025 del 9/5/2025 il tribunale di Torino-sezione lavoro ha ingiunto alla di pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 lorda di euro 7272, 50, di cui euro 4973, 61 a titolo di contributi dovuti al fondo di previdenza complementare FOPEN ed euro 2298, 89 lordi a titolo di superminimo, oltre accessori come per legge e oltre alle spese della procedura di ingiunzione;
2. entrambi gli emolumenti oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono relativi al periodo da luglio 2023 a febbraio 2025;
3. la con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2025 chiedendone la revoca/annullamento;
4. si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;
5. in corso di causa, come confermato da entrambe le parti all'udienza del
18/11/2025, la per quanto di interesse nel presente giudizio, ha Parte_1
1 versato al l'importo di euro 4973, 61 oggetto del provvedimento Parte_2 impugnato e ha altresì pagato le spese del procedimento di ingiunzione;
6. come concordemente richiesto dalle parti, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al credito azionato in via monitoria avente ad oggetto i contributi dovuti al per il periodo Parte_2 luglio 2023-febbraio 2025;
7. oggetto del presente giudizio di opposizione resta la pretesa dell'attuale resistente avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 2298, 89 lordi a titolo di superminimo relativo al periodo luglio 2023-febbraio 2025;
8. ora, è provato, risultando dalle buste paga versata in atti, che al lavoratore, nel predetto periodo, a titolo di superminimo, siano stati pagati, in luogo dell'importo di euro 400 mensili preteso dal lavoratore, i minori importi riportati nella tabella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio;
9. seconda parte opponente, il superminimo riconosciuto al lavoratore con l'accordo individuale sottoscritto in data 27/11/2018 si sarebbe ridotto a seguito dei successivi incrementi contrattuali;
10. secondo il resistente, invece, l'unilaterale riduzione di tale emolumento sarebbe illegittima violando il principio di irriducibilità della retribuzione;
11. il resistente, inoltre, sostiene che il proprio diritto al pagamento di euro 400 lordi mensili a titolo di superminimo sarebbe stato accertato definitivamente con il decreto ingiuntivo n. 1110/2020, emesso da questo stesso Tribunale e non opposto;
secondo tale tesi difensiva, dunque, il precedente decreto ingiuntivo, passato in giudicato, spiegherebbe effetto preclusivo ai sensi dell'art. 2909 c.c. non solo in ordine al petitum allora fatto valere, ma anche rispetto a tutte le questioni costituenti presupposto logico-giuridico della decisione;
12. l'invocato giudicato esterno nel caso di specie è insussistente: secondo consolidato orientamento della Cassazione, infatti, al giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto si applica al principio generale secondo cui "il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le
2 ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento” (Cass. n. 30.838/2018 e n. 12.111/2020);
13. applicando tale principio al caso di specie, atteso che il precedente decreto ingiuntivo passato in giudicato per effetto di mancata opposizione recava la condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità (il credito avente ad oggetto superminimo), l'opponente certo non può più contestare il proprio obbligo relativo al periodo oggetto del precedente ricorso per decreto ingiuntivo, ma, in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio, non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive;
14. respinta, dunque, l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal resistente, deve essere affrontato il merito della sua pretesa avente ad oggetto il pagamento del superminimo nell'importo originariamente concordato di euro
400 lordi mensili;
15. le parti con l'accordo del 27/11/2018 hanno previsto che a far data dal
1/6/2018 il lavoratore sarebbe stato adibito alle mansioni elencate al punto 2 e che tali mansioni non avrebbero comportato alcuna variazione della retribuzione già riconosciuta, pari ad euro 2712, 93 mensili lordi per lavoro ordinario, “con superminimo assorbibile (attualmente pari a euro 400 mensili) da futuri incrementi contrattuali dovuti a seguito di rinnovi del C.C.N.L. elettrici
18/2/2013" ((doc. 3 parte opponente);
16. secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il superminimo, che
è l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari pattuita tra lavoratore e datore di lavoro, di norma è soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina contrattuale collettiva, salvo che sia stato da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore (Cass.
n. 19.750/2008, n. 13.038/2025 e n. 10.945/2016);
17. nelle sopra richiamate sentenze la Suprema Corte ha altresì chiarito che resta a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo nell'importo originariamente concordato, escludendone l'assorbimento;
3 18. nel caso di specie, come reso evidente dall'accordo individuale sottoscritto dalle parti il cui contenuto è stato sopra riportato, il superminimo riconosciuto al resistente è stato espressamente qualificato come "assorbibile" in eventuali futuri aumenti dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. applicato al suo rapporto di lavoro, e, inoltre, non è emersa l'esistenza di particolari meriti cui ricollegare "ad personam" l'emolumento accessorio;
19. né il diritto del lavoratore al superminimo può farsi discendere dalla configurazione dello stesso in termini di diritto quesito, come tale, intangibile: come chiarito dalla Cassazione, infatti, il principio di intangibilità della posizione economica acquisita dal lavoratore postula la spettanza per legge o per contratto del trattamento rivendicato e pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive come il superminimo, che, pertanto, entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente dalle parti come "non assorbibile" o quando sia ricollegabile alle peculiarità del lavoratore al quale è riconosciuto e non solo per il fatto che attribuito una volta lo si sia attribuito per sempre (Cass. n. 19.750/2008);
20. in applicazione dei suesposti principi, la domanda avente ad oggetto il pagamento del superminimo mensile nell'importo di euro 400 lordi mensili per il periodo luglio 2023-luglio 2024 deve essere respinta, in quanto legittimamente parte convenuta ha assorbito parte dell'emolumento individualmente pattuito nei successivi incrementi contrattuali dei minimi retributivi, la cui esistenza non è stata contestata dal resistente;
21. in conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato, in quanto una parte dell'importo oggetto dell'ingiunzione è stata pagata in corso di causa e l'altra parte è risultata non dovuta all'attuale resistente;
22. ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca (infatti la società opponente è virtualmente soccombente con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo di euro 4973, 61 e il resistente è soccombente con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo di euro 2298, 89), la società opponente è tenuta a rimborsare al resistente la metà delle spese del presente giudizio, liquidate per intero come da dispositivo in calce ai sensi del
D.M. 55/2014), con compensazione della residua metà delle spese medesime;
4 23. deve essere respinta, infine, la domanda di condanna della società opponente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non essendo emersi elementi che consentano di affermare che la stessa abbia agito in giudizio in malafede o con colpa grave;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 cc, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 903/2025e messo dal Tribunale di Torino-sezione lavoro in data 9/5/2025; condanna la società opponente a rimborsare al resistente la metà delle spese di lite che liquida, per intero, in euro 4216 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa; compensa la residua metà delle spese di lite.
Torino, 04/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
5
ss. avv. DANILO LEVA e avv. FRANCESCO SIRAVO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O ss. Controparte_1 Controparte_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. con decreto ingiuntivo n. 903/2025 del 9/5/2025 il tribunale di Torino-sezione lavoro ha ingiunto alla di pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 lorda di euro 7272, 50, di cui euro 4973, 61 a titolo di contributi dovuti al fondo di previdenza complementare FOPEN ed euro 2298, 89 lordi a titolo di superminimo, oltre accessori come per legge e oltre alle spese della procedura di ingiunzione;
2. entrambi gli emolumenti oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono relativi al periodo da luglio 2023 a febbraio 2025;
3. la con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2025 chiedendone la revoca/annullamento;
4. si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento di un'ulteriore somma per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;
5. in corso di causa, come confermato da entrambe le parti all'udienza del
18/11/2025, la per quanto di interesse nel presente giudizio, ha Parte_1
1 versato al l'importo di euro 4973, 61 oggetto del provvedimento Parte_2 impugnato e ha altresì pagato le spese del procedimento di ingiunzione;
6. come concordemente richiesto dalle parti, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al credito azionato in via monitoria avente ad oggetto i contributi dovuti al per il periodo Parte_2 luglio 2023-febbraio 2025;
7. oggetto del presente giudizio di opposizione resta la pretesa dell'attuale resistente avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 2298, 89 lordi a titolo di superminimo relativo al periodo luglio 2023-febbraio 2025;
8. ora, è provato, risultando dalle buste paga versata in atti, che al lavoratore, nel predetto periodo, a titolo di superminimo, siano stati pagati, in luogo dell'importo di euro 400 mensili preteso dal lavoratore, i minori importi riportati nella tabella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio;
9. seconda parte opponente, il superminimo riconosciuto al lavoratore con l'accordo individuale sottoscritto in data 27/11/2018 si sarebbe ridotto a seguito dei successivi incrementi contrattuali;
10. secondo il resistente, invece, l'unilaterale riduzione di tale emolumento sarebbe illegittima violando il principio di irriducibilità della retribuzione;
11. il resistente, inoltre, sostiene che il proprio diritto al pagamento di euro 400 lordi mensili a titolo di superminimo sarebbe stato accertato definitivamente con il decreto ingiuntivo n. 1110/2020, emesso da questo stesso Tribunale e non opposto;
secondo tale tesi difensiva, dunque, il precedente decreto ingiuntivo, passato in giudicato, spiegherebbe effetto preclusivo ai sensi dell'art. 2909 c.c. non solo in ordine al petitum allora fatto valere, ma anche rispetto a tutte le questioni costituenti presupposto logico-giuridico della decisione;
12. l'invocato giudicato esterno nel caso di specie è insussistente: secondo consolidato orientamento della Cassazione, infatti, al giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto si applica al principio generale secondo cui "il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le
2 ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento” (Cass. n. 30.838/2018 e n. 12.111/2020);
13. applicando tale principio al caso di specie, atteso che il precedente decreto ingiuntivo passato in giudicato per effetto di mancata opposizione recava la condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità (il credito avente ad oggetto superminimo), l'opponente certo non può più contestare il proprio obbligo relativo al periodo oggetto del precedente ricorso per decreto ingiuntivo, ma, in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio, non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive;
14. respinta, dunque, l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal resistente, deve essere affrontato il merito della sua pretesa avente ad oggetto il pagamento del superminimo nell'importo originariamente concordato di euro
400 lordi mensili;
15. le parti con l'accordo del 27/11/2018 hanno previsto che a far data dal
1/6/2018 il lavoratore sarebbe stato adibito alle mansioni elencate al punto 2 e che tali mansioni non avrebbero comportato alcuna variazione della retribuzione già riconosciuta, pari ad euro 2712, 93 mensili lordi per lavoro ordinario, “con superminimo assorbibile (attualmente pari a euro 400 mensili) da futuri incrementi contrattuali dovuti a seguito di rinnovi del C.C.N.L. elettrici
18/2/2013" ((doc. 3 parte opponente);
16. secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il superminimo, che
è l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari pattuita tra lavoratore e datore di lavoro, di norma è soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina contrattuale collettiva, salvo che sia stato da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore (Cass.
n. 19.750/2008, n. 13.038/2025 e n. 10.945/2016);
17. nelle sopra richiamate sentenze la Suprema Corte ha altresì chiarito che resta a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo nell'importo originariamente concordato, escludendone l'assorbimento;
3 18. nel caso di specie, come reso evidente dall'accordo individuale sottoscritto dalle parti il cui contenuto è stato sopra riportato, il superminimo riconosciuto al resistente è stato espressamente qualificato come "assorbibile" in eventuali futuri aumenti dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. applicato al suo rapporto di lavoro, e, inoltre, non è emersa l'esistenza di particolari meriti cui ricollegare "ad personam" l'emolumento accessorio;
19. né il diritto del lavoratore al superminimo può farsi discendere dalla configurazione dello stesso in termini di diritto quesito, come tale, intangibile: come chiarito dalla Cassazione, infatti, il principio di intangibilità della posizione economica acquisita dal lavoratore postula la spettanza per legge o per contratto del trattamento rivendicato e pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive come il superminimo, che, pertanto, entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente dalle parti come "non assorbibile" o quando sia ricollegabile alle peculiarità del lavoratore al quale è riconosciuto e non solo per il fatto che attribuito una volta lo si sia attribuito per sempre (Cass. n. 19.750/2008);
20. in applicazione dei suesposti principi, la domanda avente ad oggetto il pagamento del superminimo mensile nell'importo di euro 400 lordi mensili per il periodo luglio 2023-luglio 2024 deve essere respinta, in quanto legittimamente parte convenuta ha assorbito parte dell'emolumento individualmente pattuito nei successivi incrementi contrattuali dei minimi retributivi, la cui esistenza non è stata contestata dal resistente;
21. in conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato, in quanto una parte dell'importo oggetto dell'ingiunzione è stata pagata in corso di causa e l'altra parte è risultata non dovuta all'attuale resistente;
22. ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca (infatti la società opponente è virtualmente soccombente con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo di euro 4973, 61 e il resistente è soccombente con riguardo alla domanda di pagamento dell'importo di euro 2298, 89), la società opponente è tenuta a rimborsare al resistente la metà delle spese del presente giudizio, liquidate per intero come da dispositivo in calce ai sensi del
D.M. 55/2014), con compensazione della residua metà delle spese medesime;
4 23. deve essere respinta, infine, la domanda di condanna della società opponente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non essendo emersi elementi che consentano di affermare che la stessa abbia agito in giudizio in malafede o con colpa grave;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 cc, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 903/2025e messo dal Tribunale di Torino-sezione lavoro in data 9/5/2025; condanna la società opponente a rimborsare al resistente la metà delle spese di lite che liquida, per intero, in euro 4216 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa; compensa la residua metà delle spese di lite.
Torino, 04/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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