Sentenza 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI IU, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Zingales, GI Basile, Alessandra Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ag. Naz. Amm.ne Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1752/2023, r.g.n. 11526/2018, emessa dal Tribunale civile di Catania, sez. V, in data 24 aprile 2023 e pubblicata in data 26 aprile 2023, rep. n. 2804/2023 del 27 aprile 2023, registrata in data 26 settembre 2023 al n. 8851/2023 e notificata, via pec, in data 19 luglio 2023, alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania quale procuratore costituito e difensore dell’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, e, in data 22 dicembre 2023, a detta Agenzia e alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania quale suo procuratore costituito e difensore.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\9\2024 :
l'accertamento e la declaratoria della nullità, per violazione e/o elusione di giudicato, della nota dell’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, prot. n. 0044262 del 18/06/2024, inviata a mezzo pec in data 18 giugno 2024, e dei relativi allegati e della nota dell’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, prot. n. 0053007 del 19/07/2024, inviata a mezzo pec in data 19 luglio 2024, e dei relativi allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ag. Naz. Amm.ne Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con sentenza n. 1752/2023, r.g.n. 11526/2018, emessa in data 24 aprile 2023 e pubblicata in data 26 aprile 2023, il Tribunale civile di Catania, sez. V, così statuiva: “1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 264.650,00 oltre Iva e cpa ed agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; 2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che liquida in euro 1.250,00 per spese, euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for.”.
In data 19 luglio 2023, il ricorrente notificava a mezzo pec la sentenza (munita di relativa attestazione di conformità all’originale) alla Avvocatura Distrettuale dello Stato quale procuratore costituito e difensore dell’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC.
L’Amministrazione non ricorreva in appello, con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza n. 1752/2023.
In data 22 dicembre 2023, il ricorrente notificava a mezzo pec la sentenza (munita relativa attestazione di conformità all’originale) all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC e alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania quale suo procuratore costituito e difensore.
L’amministrazione rimaneva inerte.
Con pec del 4 marzo 2024, il dott. IU diffidava l’Amministrazione a procedere, senza ulteriori indugi, al pagamento, in proprio favore, delle somme stabilite nella sentenza n. 1752/2023.
In data 6 maggio 2024, il Tribunale di Catania rilasciava il certificato che attestava l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1752/2023.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito al pagamento.
Con ricorso notificato il 17.6.2024 e depositato il 22.6.2024, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla predetta sentenza e di nominare, in caso di persistente rifiuto, un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente, con conseguente condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
Costituitasi, la Difesa erariale per l’Amministrazione intimata ha rappresentato che il ricorrente è stato “costantemente contattato . . . al fine di eseguire la sentenza de qua; da ultimo, con nota prot. n. 0053007 del 19.7.24, nella quale si sollecita la parte ricorrente all’invio della fattura elettronica, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite di cui all’art. 23-ter D.L. n.2011/201, nonché, da ultimo, la fattura emessa dal difensore con riguardo alle spese legali”.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16.9.2024 e depositato il 18.9.2024, il ricorrente ha impugnato le note dell'Amministrazione prot. n. 0044262 del 18/06/2024, inviata a mezzo pec in data 18 giugno 2024 e prot. n. 0053007 del 19/07/2024, inviata a mezzo pec in data 19 luglio 2024, e dei relativi allegati, deducendo l’elusione del giudicato.
Con le dette note l’Amministrazione subordinava espressamente il pagamento della somma fissata in sentenza alla:
- emissione della fattura per compensi professionali da parte dei procuratori del dott. IU nel giudizio civile (avv. Basile e avv. IU) e successiva presentazione di tale fattura all’Amministrazione;
- trasmissione, da parte del dott. IU, della dichiarazione “attestante il rispetto del limite di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per l’erogazione del compenso quale coadiutore della procedura in oggetto.
Assume parte ricorrente che l’Amministrazione non può limitare il pagamento, essendo lo stesso ormai determinato in maniera immodificabile in ragione del giudicato formatosi sulla statuizione del Tribunale civile di Catania di cui si chiede l’ottemperanza, che non subordina il pagamento di quanto dovuto al ricorrente al rilascio di alcuna dichiarazione, né al mancato superamento di qualsivoglia limite massimo retributivo annuo.
Analogamente, la richiesta della trasmissione delle fatture emesse dagli avvocati per le spese legali liquidate nella sentenza emessa dal Tribunale di Catania non sarebbe supportata dalla medesima decisione.
Con memoria del 29.10.2024, l’Amministrazione ha replicato che la richiesta fatturazione dei legali è stata richiesta, al fine di evitare attività elusive sul versamento dell’IVA., se dovuta; infatti, era testualmente specificato, con riferimento ai compensi forensi, che “l’ammontare dell’IVA sarà corrisposto solo nel caso in cui non sia detraibile da parte del beneficiario”.
All’Udienza camerale del 4.12.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c..
Inoltre, al momento della notifica del ricorso, era decorso, rispetto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione, il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’Amministrazione, costituitasi, ha rappresentato di aver sollecitato adempimenti in capo al ricorrente e di non poter corrispondere la somma oggetto del dictum della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza in assenza della dichiarazione del mancato superamento del limite di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e della fatturazione dei difensori di parte ricorrente.
Avverso i provvedimenti in cui tali incombenti erano richiesti parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti.
III. Lo stesso è fondato.
Va condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo il quale eventuali eccezioni, per altro ratione temporis già prospettabili sin dall’inizio del processo concluso con la decisione di cui si chiede l’esecuzione, limitatrici del quantum debeatur avrebbero dovuto trovare ingresso nel detto processo.
In ogni caso, il Giudice amministrativo, rispetto alle sentenze passate in cosa giudicata del Giudice ordinario, ai sensi del comma 2 lett. c) dell’art. 112 c.p.a. deve limitarsi a rendere possibile “l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Invero (cfr. T.A.R. Roma sez. I, 27/07/2023, n.12738) “oggetto del giudizio è l'esecuzione della sentenza ottemperanda, non potendo invero il giudice dell'ottemperanza vagliare ulteriori domande diverse da quelle fatte valere nel precedente giudizio (salvo il caso del risarcimento di cui all'art. 112, comma 3, c.p.a.) e dovendosi limitare a verificare la corretta attuazione del dictum giurisdizionale”.
Nel giudizio di ottemperanza di sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale (cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, 10/11/2022, n.6942), «il giudice dell'esecuzione deve, infatti, limitarsi ad usare i poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l'esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione (Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143).
In particolare, il giudice amministrativo, qualora gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, recupererebbe attraverso il giudizio d'ottemperanza il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego (arg. da Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561) ove difetta di giurisdizione».
Quindi, come correttamente rilevato da parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, VII, 26.7.2024, n. 6778)“nel caso in cui il giudice amministrativo debba verificare l'ottemperanza di una sentenza emessa dall'a.g.o., la sua indagine si deve arrestare al riscontro dell'esecuzione del decisum del giudice -della cognizione-, non potendosi in alcun modo sostituire ad esso nell'analisi di vicende successive, eventualmente modificative o parzialmente estintive del rapporto sostanziale o del titolo in forza del quale il creditore ha agito, poiché quanto stabilito con la decisione da eseguire copre il dedotto e il deducibile. Rimane così fermo ed insindacabile il dictum della sentenza civile, pena l'invasione di un'area in cui il g.a. non può pronunciarsi, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui, ragionando da un concorrente punto di vista, "mentre per il giudicato del giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza è un giudizio di merito, per quello del giudice civile il giudice di ottemperanza è di pura esecuzione, non potendo mettere in discussione un giudicato civile, pure se, per ipotesi, ottenuto con dolo. L'amministrazione deve attivarsi in sede civile con i rimedi che l'ordinamento consente di proporre" contro il provvedimento del giudice civile. "Il giudizio di ottemperanza, quando si tratti di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro esattamente quantificata e determinata nell'importo, assume natura di semplice giudizio esecutivo, senza che vi sia esigenza ulteriore di sostanziale contenuto cognitorio. Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso -cfr. fra le tante: Cass. civ., VI, ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3716, Consiglio di Stato, Sezione V, 22 marzo 2023, n. 2912”)».
In riferimento al pagamento IVA per le spese di giudizio, vale la pena premettere (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2818) «che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore (Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877; Cass., sez. 2, 05/05/2009, n. 10336; Cass., sez. 3, 31/03/2010, n. 7806; Cass., sez. 3, 01/04/2011, n. 7551; Cass., sez. 2, 23/02/2017, 4674; Cass., sez. 3, 13/11/2019, n. 29343; Cass., sez. 6-3, 05/11/2020, n. 24634).
3.2. È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta") (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
La questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007, rilevando che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 cod. proc. civ., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n. 4674/17, cit.).
3.3. La parte soccombente, dunque, ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.
Tuttavia, il destinatario del precetto può contrastare l'intimazione di pagamento in punto di rimborso di I.V.A. asseritamente versata al difensore non sulla base del mero presupposto che il precettante non l'abbia concretamente versata al proprio difensore, circostanza di per sé non significativa, quanto piuttosto sulla base della prospettazione di elementi di fatto che, secondo la disciplina di riferimento, rendano il versamento non dovuto.
In tal senso si è espressa Cass. sez. 1, 29/05/1990, n. 5027, che ha precisato che "la parte vittoriosa nel giudizio, la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell'I.V.A. versata al difensore - quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l'imposta - non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che non si verte in tema di cessione di beni o prestazioni di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo" (in senso conforme, Cass., n. 11877/2007, cit.; Cass., sez. 3, 31/03/2010, n. 7805). Le medesime conclusioni valgono anche con riguardo alla C.P.A. (Cass., sez. 2, 02/05/1996, n. 4023; Cass., sez. 1, 21/04/1997, n. 3412; Cass., sez. 3, 01/02/2000, n. 1073; Cass., sez. 2, 02/04/2001, n. 4806; Cass., sez. 1, 04/07/2003, n. 10571).
3.4. Al riguardo, è utile anche rammentare che, ai fini I.V.A., il professionista che abbia prestato la propria opera al cliente è tenuto a corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633 del 1972).
Dal citato art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina il rapporto tra avvocato e cliente, deriva, ai sensi del successivo art. 21, l'obbligo, a carico del professionista, di emettere la fattura, che deve essere rilasciata in favore del cliente quale committente del servizio, in difetto di un rapporto tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente.
Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario; di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa (si veda, nello stesso senso, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Affari Giuridici del 6/12/1994, n. 203; Cass., sez. 3, 13/9/2018, n. 22279 afferma che l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'I.V.A. che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla; ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro - in tal senso anche Cass., 21/02/2012, n. 2474).
Il diverso regime sopra delineato si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
3.5. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte, non può che ribadirsi che grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta (Cass., n. 7551/2011, cit.; Cass., sez. 6-2, 10/07/2018, n. 18192; Cass., sez. 3, 02/05/2023, n. 11352); in difetto di tale prova, la spettanza del rimborso dell'I.V.A. discende dal titolo azionato, ossia la sentenza di condanna, cosicché il rimborso dell'imposta si atteggia quale "onere accessorio degli onorari di difesa", da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (Cass., sez. 1, 29/05/1990, n. 5027). Conseguentemente, solo se il soccombente dimostra o la stessa parte vittoriosa riconosca di essere un soggetto I.V.A., nel senso che per la sua qualità personale, possa a sua volta rivalersi del tributo in questione, attraverso la detrazione di cui all'art. 19 d.P.R. 633/1972, questo non rientra più tra le spese rimborsabili ex art. 91 cod. proc. civ.
In altri termini, spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (Cass., sez. 3, 27/10/2014, n. 22789): dimostrazione che non può, tuttavia, consistere nella mera affermazione di non debenza dell'imposta.
3.6. Applicando i superiori principi al caso in esame, deve ritenersi che, non avendo l'odierna parte ricorrente assolto l'onere di dimostrare che sussistano condizioni per effetto delle quali i controricorrenti, pacificamente non titolari di partita I.V.A., possano in concreto recuperare l'imposta dovuta al difensore che li ha rappresentati in giudizio, le contestazioni mosse con la doglianza in esame restano sfornite del necessario supporto probatorio e, pertanto, non possono ritenersi idonee a superare le argomentazioni che il giudice d'appello ha posto a fondamento della decisione qui impugnata: dovendosi, peraltro, escludere, per le ragioni sopra evidenziate, che il rimborso di I.V.A. e di C.P.A., da parte della soccombente, possa comportare una indebita locupletazione a favore dei controricorrenti».
Nel caso di specie, l’amministrazione resistente si è limitata a richiamare nelle proprie difese a quanto contenuto nell’impugnata nota del 18.6.2024, con la quale si era chiarito che “In merito alle spese legali liquidate, si precisa che saranno corrisposte solo dopo l’emissione della fattura da parte del difensore nei confronti della S.V. e previa presentazione della medesima presso quest’Ufficio. Inoltre, l’ammontare dell’IVA sarà corrisposto solo nel caso in cui non sia detraibile da parte del beneficiario”.
Nessuna diversa prova o considerazione circa la detraibilità da parte del ricorrente è stata trasfusa in giudizio, sicché anche detta eccezione, ben possibile nella fase esecutiva, per come appena chiarito, non può essere ritenuta fondata.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale residua sia per gli interessi, che vanno liquidati così come disposto nella decisione di cui si chiede l’esecuzione, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, o Funzionario da questi delegato, il quale, su istanza di parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del commissario, nel caso di insediamento, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita relazione con la quale si dia prova dell’avvenuta esecuzione e di nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare anche in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, o Funzionario da questi delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente come indicato in motivazione;
- condanna parte resistente alle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni GI Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO