TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8545/2021
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.01.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
8545/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Goffredo
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
1
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03.08.2021 il ricorrente conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta non si costituiva e pertanto veniva dichiarata la sua contumacia.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 10.09.2014 al 16.01.2020, formalmente a tempo parziale, di fatto a tempo pieno, inquadrato al livello A3, con la qualifica di panettiere con le mansioni di addetto alla panificazione;
di non aver ricevuto una retribuzione corrispondente
2 all'articolazione oraria svolta (segnatamente dalle ore 22 fino alle ore
6 del giorno successivo, dalla domenica sera fino al sabato) nonché al lavoro straordinario espletato.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“- accertare e dichiarare che il ricorrente è stato alle dipendenze del Controparte_1
a tempo pieno con la qualifica di panettiere e
[...]
inquadramento nel livello A3 previsto dal CCNL Settore Panificatori, dichiarare prive di effetti le sottoscrizioni apposte sulle buste paga in quanto sottoscritte per errore e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Liquidatore Sig.ra Controparte_1
, al pagamento della somma complessiva di € Parte_2
73.472,53 oltre interessi e rivalutazione per i titoli indicati;
- accertare
e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere dall' il CP_2 pagamento delle somme dovute per ANF per il periodo 01.07.2017 -
31.12.2019 e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative somme che saranno richieste con successivo ed autonomo giudizio in caso di mancato e spontaneo adempimento;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La domanda attorea è fondata.
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base
3 della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente ha intrattenuto con la società convenuta un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Invero il teste escusso ha dichiarato di essere collega di Tes_1 lavoro del ricorrente e che quest'ultimo ha prestato la propria attività lavorativa presso il , Controparte_1 dal mese di settembre 2014 fino al 16.01.2020 ovvero fino alla chiusura dell'attività, svolgendo mansioni di panificatore
“provvedendo all'impasto, al taglio della massa ed infornare le forme di pane […] dalla domenica sera, ore 22 e fino alle ore 6 del giorno successivo fino al sabato mattina”. Tanto è stato confermato anche dall'altro teste escusso il quale ha riferito di essere Testimone_2
stato collega di lavoro dell'istante, confermando le medesime modalità lavorative indicate in ricorso.
Tanto vale a confermare l'assunto difensivo di parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che, a fronte del corretto comportamento processuale del ricorrente, si deve sottolineare il comportamento ingiustificatamente assenteista del convenuto, come fonte di
“argomento di prova” che contribuisce a formare il convincimento del giudice (Cass. n. 430/99). Invero, a mente dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole, senza giustificato motivo, il Giudice,
4 valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
In ordine al quantum di cui il ricorrente risulta creditore, vale affermare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente – creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento; ma tale prova non
è stata fornita.
Orbene, non avendo il convenuto, rimasto contumace, fornito la prova del pagamento delle voci rivendicate, il ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui al ricorso per complessivi € 73.472,53 alla stregua del trattamento economico e normativo pertinente all'inquadramento contrattuale rivestito secondo il CCNL di categoria applicabile direttamente alla fattispecie de quo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la parte convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma
5 complessiva di € 73.472,53 siccome risultante dal prospetto contabile allegato al ricorso che deve stimarsi assolutamente immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito, ivi compresa la voce relativa al lavoro straordinario, atteso che entrambi i testi escussi hanno confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente per 48 ore settimanali a fronte delle 40 indicate nel CCNL versato in atti.
Sugli importi spettanti la parte convenuta dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. Att., c.p.c., (alla luce di C. Cost.
n. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.
Inoltre, stante l'accertata cessazione dell'attività del datore di lavoro e l'intervenuto esito positivo delle domande per il riconoscimento degli assegni familiari (cfr. doc. prodotto dall'ente previdenziale il
25.03.2022), l' è tenuto a corrispondere al ricorrente la somma CP_2
spettante per ANF relativamente al periodo 01.07.2017 -31.12.2019, tanto anche in linea con la nota prot. 12790/2006, con cui si CP_2
è chiarito che per i dipendenti delle aziende cessate e fallite l'ente previdenziale provvede al pagamento dell'ANF in via diretta (cfr. doc.
n.1, indice ricorrente del 02.01.2025).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza della cooperativa convenuta;
mentre sussistono giusti motivi per compensarle tra ricorrente e . CP_2
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t, a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 73.472,53, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di maturazione di ogni rata di credito sino al soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di
Assegno per il Nucleo Familiare relativamente al periodo dal
01.07.2017 al 31.12.2019;
- condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.699,00 oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- compensa per intero le spese tra ricorrente e : CP_2
Bari, 16.01.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
7
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.01.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
8545/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Goffredo
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
1
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03.08.2021 il ricorrente conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta non si costituiva e pertanto veniva dichiarata la sua contumacia.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 10.09.2014 al 16.01.2020, formalmente a tempo parziale, di fatto a tempo pieno, inquadrato al livello A3, con la qualifica di panettiere con le mansioni di addetto alla panificazione;
di non aver ricevuto una retribuzione corrispondente
2 all'articolazione oraria svolta (segnatamente dalle ore 22 fino alle ore
6 del giorno successivo, dalla domenica sera fino al sabato) nonché al lavoro straordinario espletato.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“- accertare e dichiarare che il ricorrente è stato alle dipendenze del Controparte_1
a tempo pieno con la qualifica di panettiere e
[...]
inquadramento nel livello A3 previsto dal CCNL Settore Panificatori, dichiarare prive di effetti le sottoscrizioni apposte sulle buste paga in quanto sottoscritte per errore e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del Liquidatore Sig.ra Controparte_1
, al pagamento della somma complessiva di € Parte_2
73.472,53 oltre interessi e rivalutazione per i titoli indicati;
- accertare
e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere dall' il CP_2 pagamento delle somme dovute per ANF per il periodo 01.07.2017 -
31.12.2019 e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative somme che saranno richieste con successivo ed autonomo giudizio in caso di mancato e spontaneo adempimento;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La domanda attorea è fondata.
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base
3 della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente ha intrattenuto con la società convenuta un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Invero il teste escusso ha dichiarato di essere collega di Tes_1 lavoro del ricorrente e che quest'ultimo ha prestato la propria attività lavorativa presso il , Controparte_1 dal mese di settembre 2014 fino al 16.01.2020 ovvero fino alla chiusura dell'attività, svolgendo mansioni di panificatore
“provvedendo all'impasto, al taglio della massa ed infornare le forme di pane […] dalla domenica sera, ore 22 e fino alle ore 6 del giorno successivo fino al sabato mattina”. Tanto è stato confermato anche dall'altro teste escusso il quale ha riferito di essere Testimone_2
stato collega di lavoro dell'istante, confermando le medesime modalità lavorative indicate in ricorso.
Tanto vale a confermare l'assunto difensivo di parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che, a fronte del corretto comportamento processuale del ricorrente, si deve sottolineare il comportamento ingiustificatamente assenteista del convenuto, come fonte di
“argomento di prova” che contribuisce a formare il convincimento del giudice (Cass. n. 430/99). Invero, a mente dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole, senza giustificato motivo, il Giudice,
4 valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
In ordine al quantum di cui il ricorrente risulta creditore, vale affermare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente – creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento; ma tale prova non
è stata fornita.
Orbene, non avendo il convenuto, rimasto contumace, fornito la prova del pagamento delle voci rivendicate, il ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui al ricorso per complessivi € 73.472,53 alla stregua del trattamento economico e normativo pertinente all'inquadramento contrattuale rivestito secondo il CCNL di categoria applicabile direttamente alla fattispecie de quo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la parte convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma
5 complessiva di € 73.472,53 siccome risultante dal prospetto contabile allegato al ricorso che deve stimarsi assolutamente immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito, ivi compresa la voce relativa al lavoro straordinario, atteso che entrambi i testi escussi hanno confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente per 48 ore settimanali a fronte delle 40 indicate nel CCNL versato in atti.
Sugli importi spettanti la parte convenuta dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. Att., c.p.c., (alla luce di C. Cost.
n. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.
Inoltre, stante l'accertata cessazione dell'attività del datore di lavoro e l'intervenuto esito positivo delle domande per il riconoscimento degli assegni familiari (cfr. doc. prodotto dall'ente previdenziale il
25.03.2022), l' è tenuto a corrispondere al ricorrente la somma CP_2
spettante per ANF relativamente al periodo 01.07.2017 -31.12.2019, tanto anche in linea con la nota prot. 12790/2006, con cui si CP_2
è chiarito che per i dipendenti delle aziende cessate e fallite l'ente previdenziale provvede al pagamento dell'ANF in via diretta (cfr. doc.
n.1, indice ricorrente del 02.01.2025).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza della cooperativa convenuta;
mentre sussistono giusti motivi per compensarle tra ricorrente e . CP_2
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t, a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 73.472,53, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di maturazione di ogni rata di credito sino al soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di
Assegno per il Nucleo Familiare relativamente al periodo dal
01.07.2017 al 31.12.2019;
- condanna il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.699,00 oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- compensa per intero le spese tra ricorrente e : CP_2
Bari, 16.01.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
7