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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 31180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 31180/2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. VENTISETTE CRISTIAN, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, ope legis domiciliato in Roma, Controparte_1
via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato premesso di avere prestato, durante la detenzione Parte_1
nelle case circondariali, le seguenti attività lavorative equiparate, ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975 (recante norme sull'ordinamento penitenziario), al lavoro subordinato: a) scopino e porta vitto (servizio 2, cat. C), aiuto agricolture (servizio 16 cat. C) e ortolano qualificato (servizio 16, cat.A) nel periodo da giugno 2014 a novembre 2021, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il lamentando di aver ricevuto compensi Controparte_1
inferiori rispetto a quelli dovutigli sulla base corrispondente livello del
CCNL applicabile al rapporto, con riferimento alle retribuzioni ed al trattamento di fine rapporto.
Limitando la domanda al periodo di lavoro tra giugno 2014 e settembre
2017 chiedeva quindi la condanna del al pagamento in suo CP_1
favore, per i detti titoli, della complessiva somma di € 4.293,72 oltre accessori e vinte le spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il
[...]
deducendo l'integrale pagamento del compenso a Controparte_1
seguito dell'adeguamento degli importi da ottobre 2017, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e triennale, deducendo di non aver ricevuto alcuna diffida e chiedendo il rigetto.
2 Con provvedimento del 06.11.2024, ritenuto che la difesa ricorrente dovesse essere invitata a fornire chiarimenti in ordine all'indirizzo al quale fu a suo tempo inviata la lettera interruttiva, la causa veniva rinviata per la discussione sul punto ex 127 ter c.p.c., al 20.01.2025.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto affermata la competenza territoriale del giudice adito, alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n.
12205 dell'8.5.19; ordinanza n.18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma,
c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato.
“Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il
[...]
, il quale per il tramite del Dipartimento Controparte_1
dell'Amministrazione Penitenziaria, esercita il ruolo fondamentale su
3 rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art.
413 secondo coma, c.p.c. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di
Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice”.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione, avanzata dal convenuto . CP_1
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In realtà la
S.C. è intervenuta (peraltro nel confermare i sovraesposti princìpi) ad affermare il principio di diritto per cui, in assenza di specifiche
4 disposizioni, la sospensione del termine prescrizionale opererebbe non già fino al termine dello stato di detenzione, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 2696/2015). Il recepimento di tale principio di diritto non appare, peraltro, poter recare incidenza nella fattispecie, a prescindere dalla difficoltà teorica di individuare eventi estintivi del rapporto di lavoro carcerario, in ragione delle sue caratteristiche peculiari. Il lavoro penitenziario, invero, intanto, per i condannati, è obbligatorio (art. 20, co.4, legge n.354/75 e s.m.). Come tale non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro”(art.20, co.6 legge cit.; art. 47 DPR n. 230/2000) che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in una apposita graduatoria (art.20, co.7 ). Le stesse assegnazioni al lavoro sono del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili, come fatto palese dall'art. 47, co.10, del DPR n.
230/2000, che prevede che “I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, esterne servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale”.
Nessuna disciplina risulta esistere quanto alla cessazione del “rapporto di lavoro” interno. Il lavoratore detenuto può essere “escluso
5 dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla
(art. 53 DPR), o escluso dalle attività in comune per motivi disciplinari
(art.77, che peraltro non si riferisce specificamente al lavoro come tale). Ne segue, con chiara evidenza, che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare, l'altra quello di retribuire, e tali obblighi persistono fino a quando una delle parti recede. I detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario. Poiché il lavoro, in quanto disponibile, è un diritto ed un dovere, non sono ipotizzabili dimissioni né licenziamenti. La recente circolare del 19/11/2018 ha chiarito, richiamando Cass. pen.
18505/2006, e le indicazioni del Ministero del Lavoro e dell'INPS, che ai detenuti lavoratori inframurari l'indennità di disoccupazione non spetta perché i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione non sono equiparabili a licenziamento. Non è dunque chiaro, né d'altronde la Corte spiega, quando, in una condizione stabile di detenzione, cesserebbe il “rapporto di lavoro”, non essendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono reciprocamente tenute se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da fare in carcere. In ogni caso, l'esistenza di
6 fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, va provata da chi l'adduce.
Essa non può essere tratta dalla discontinuità delle buste paga prodotte, che, anche in quanto in ipotesi riflettenti interruzioni dell'attività lavorativa (peraltro non dimostrate) non necessariamente implicano cessazioni di rapporto;
tanto più che il ricorrente ha limitato la domanda ai periodi che era in grado di documentare. Ma neppure può essere tratta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura col , e non con CP_1
l'Istituto di pena (Cass. 18309/2009), sicchè il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto.
Ciò premesso, nella fattispecie, la richiesta di differenze retributive viene limitata dal ricorrente al periodo giugno 2014 - settembre 2017 ma si allega che ha lavorato fino a novembre 2021 (è infatti stata prodotta busta paga relativa al mese di novembre 2021); pertanto non è maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
considerato che
l'ultimo rapporto di lavoro è cessato nel novembre
2021 e solo da tale momento decorrono i termini di prescrizione alla luce della richiamata giurisprudenza (ciò anche per i precedenti rapporti di lavoro, i cui termini sono sospesi durante lo svolgimento dei successivi rapporti).
7 Resta quindi superata ed assorbita anche la questione della validità dell'atto interruttivo del 13.04.2021 indirizzato alla pec
(per inciso va anche evidenziato Email_1
che in difetto di una contestazione tempestiva e specifica da parte del in ordine alla ricezione della detta pec e di ogni valida CP_1
argomentazione contraria da parte del resistente CP_1
relativamente alla validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata non avendo il neppure indicato l'indirizzo pec al quale CP_1
doveva essere inoltrata la diffida, la pec in questione andava considerata “valido” atto interruttivo della prescrizione).
Le eccezioni sollevate con riferimento agli artt. 2955 e 2956 c.c. vanno invece respinte ai sensi dell'art. 2959 c.c., perché il convenuto contesta la pretesa attorea nel merito, ossia che il diritto azionato sia sorto, e tale contestazione è incompatibile con la presunzione di pagamento di quanto preteso dall'attore nella quale si sostanzia la prescrizione presuntiva (Cass. 2977/2016, 26986/2013, 12771/2012).
Nel merito va evidenziato che stati allegati prospetti contabili nei quali sono stati specificati, per ciascun periodo di lavoro, mansioni, qualifica, inquadramento, CCNL di settore ed orario di lavoro. Le circostanze di fatto indicate nel ricorso introduttivo del giudizio
(attraverso il richiamo alle puntuali indicazioni contenute nel conteggio allegato al ricorso e notificato alla controparte) non sono state specificamente contestate da parte del , che nel Controparte_1
8 costituirsi, non ha dedotto alcunché di specifico sugli orari rispettati, sulle mansioni svolte, sul mancato adeguamento dei minimi retributivi.
In ogni caso le richieste avanzate nell'atto introduttivo si fondano su circostanze che trovano conferma nella documentazione allegata, con particolare riferimento alle copie degli estratti mercede ed ai cedolini paga, tutta non espressamente e specificamente contestata da parte del convenuto. CP_1
Va poi ricordato che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22, L. n. 354/75, che testualmente recita: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2
per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
9 In mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge:
Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione).
E' stata prodotta copia del provvedimento del D.A.P. in data
10/11/1993 prot. 889518, relativo alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento. Dalla lettura del documento emerge innanzitutto che per la quantificazione della mercede spettante ai detenuti assegnati, come il ricorrente, ai servizi di istituto sono state utilizzate le tabelle retributive del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi – Alberghi e Mense, per quelli assegnati alle mansioni di apprendista falegname, quelle del CCNL
10 Legno, Piccole e Medie Imprese, ed infine per quelli assegnati alle mansioni di giardiniere quelle del CCNL Edilizia Industria, applicabili e richiamati nei conteggi in atti, giacché si tratta dei contratti collettivi sulla base dei quali sino all'anno 1993 la retribuzione è stata quantificata.
D'altro canto dal raffronto fra le tabelle allegate al richiamato provvedimento ed i cedolini in atti si evince che per tutto l'arco temporale che qui interessa la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nella richiamata tabella, senza essere mai aggiornata. Il , quindi, non ha adempiuto all'obbligo di CP_1
procedere agli aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede, con la conseguenza che è fondata la pretesa del ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo.
Con riferimento, poi, alla 13^ mensilità va rilevato che il relativo rateo
è stato mensilmente erogato con la mercede e conglobato in essa;
tale circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976 e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta che la sopra indicata aveva stabilito che la mercede per CP_3
la giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità di
11 anzianità. Peraltro detto conglobamento non esclude che anche la quota spettante a titolo di 13^ mensilità dovesse essere determinata sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie si osserva che il diritto alla fruizione di ferie retributive si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n.158/2001, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.20, sedicesimo comma, della L.354/75 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto, in assenza di una espressa regolamentazione di tale istituto, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le sue concrete modalità temporali, deve riconoscersi al lavoratore detenuto il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto.
Infine, va riconosciuto – sulle base delle argomentazioni sin qui svolte- anche il diritto del ricorrente al TFR, che risulta conglobato nella mercede mensile, al pari della 13^ mensilità, e che, come quest'ultima, doveva essere quantificato in misura proporzionale alla retribuzione aggiornata sulla base della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.
Ciò posto, i conteggi allegati al ricorso introduttivo non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione, onde gli stessi possono
12 ritenersi correttamente effettuati conformemente alle tabelle innanzi richiamate. Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. (Cass. n. 4051/2011).
Le somme dovute al ricorrente tuttavia devono essere maggiorate solo di interessi legali. Si richiama sul punto la sentenza della Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 17869 del 11/08/2014: “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della
Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.”
13 Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, con condanna del convenuto al pagamento della CP_1
somma richiesta, oltre interessi legali ulteriori dalle scadenze al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento, CP_1
in favore del ricorrente, della somma di € 4.293,72 oltre interessi legali ulteriori fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate CP_1
in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 31180/2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. VENTISETTE CRISTIAN, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, ope legis domiciliato in Roma, Controparte_1
via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato premesso di avere prestato, durante la detenzione Parte_1
nelle case circondariali, le seguenti attività lavorative equiparate, ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975 (recante norme sull'ordinamento penitenziario), al lavoro subordinato: a) scopino e porta vitto (servizio 2, cat. C), aiuto agricolture (servizio 16 cat. C) e ortolano qualificato (servizio 16, cat.A) nel periodo da giugno 2014 a novembre 2021, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il lamentando di aver ricevuto compensi Controparte_1
inferiori rispetto a quelli dovutigli sulla base corrispondente livello del
CCNL applicabile al rapporto, con riferimento alle retribuzioni ed al trattamento di fine rapporto.
Limitando la domanda al periodo di lavoro tra giugno 2014 e settembre
2017 chiedeva quindi la condanna del al pagamento in suo CP_1
favore, per i detti titoli, della complessiva somma di € 4.293,72 oltre accessori e vinte le spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il
[...]
deducendo l'integrale pagamento del compenso a Controparte_1
seguito dell'adeguamento degli importi da ottobre 2017, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e triennale, deducendo di non aver ricevuto alcuna diffida e chiedendo il rigetto.
2 Con provvedimento del 06.11.2024, ritenuto che la difesa ricorrente dovesse essere invitata a fornire chiarimenti in ordine all'indirizzo al quale fu a suo tempo inviata la lettera interruttiva, la causa veniva rinviata per la discussione sul punto ex 127 ter c.p.c., al 20.01.2025.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto affermata la competenza territoriale del giudice adito, alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n.
12205 dell'8.5.19; ordinanza n.18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma,
c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato.
“Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il
[...]
, il quale per il tramite del Dipartimento Controparte_1
dell'Amministrazione Penitenziaria, esercita il ruolo fondamentale su
3 rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art.
413 secondo coma, c.p.c. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di
Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice”.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione, avanzata dal convenuto . CP_1
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In realtà la
S.C. è intervenuta (peraltro nel confermare i sovraesposti princìpi) ad affermare il principio di diritto per cui, in assenza di specifiche
4 disposizioni, la sospensione del termine prescrizionale opererebbe non già fino al termine dello stato di detenzione, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 2696/2015). Il recepimento di tale principio di diritto non appare, peraltro, poter recare incidenza nella fattispecie, a prescindere dalla difficoltà teorica di individuare eventi estintivi del rapporto di lavoro carcerario, in ragione delle sue caratteristiche peculiari. Il lavoro penitenziario, invero, intanto, per i condannati, è obbligatorio (art. 20, co.4, legge n.354/75 e s.m.). Come tale non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro”(art.20, co.6 legge cit.; art. 47 DPR n. 230/2000) che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in una apposita graduatoria (art.20, co.7 ). Le stesse assegnazioni al lavoro sono del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili, come fatto palese dall'art. 47, co.10, del DPR n.
230/2000, che prevede che “I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, esterne servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale”.
Nessuna disciplina risulta esistere quanto alla cessazione del “rapporto di lavoro” interno. Il lavoratore detenuto può essere “escluso
5 dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla
(art. 53 DPR), o escluso dalle attività in comune per motivi disciplinari
(art.77, che peraltro non si riferisce specificamente al lavoro come tale). Ne segue, con chiara evidenza, che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare, l'altra quello di retribuire, e tali obblighi persistono fino a quando una delle parti recede. I detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario. Poiché il lavoro, in quanto disponibile, è un diritto ed un dovere, non sono ipotizzabili dimissioni né licenziamenti. La recente circolare del 19/11/2018 ha chiarito, richiamando Cass. pen.
18505/2006, e le indicazioni del Ministero del Lavoro e dell'INPS, che ai detenuti lavoratori inframurari l'indennità di disoccupazione non spetta perché i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione non sono equiparabili a licenziamento. Non è dunque chiaro, né d'altronde la Corte spiega, quando, in una condizione stabile di detenzione, cesserebbe il “rapporto di lavoro”, non essendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono reciprocamente tenute se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da fare in carcere. In ogni caso, l'esistenza di
6 fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, va provata da chi l'adduce.
Essa non può essere tratta dalla discontinuità delle buste paga prodotte, che, anche in quanto in ipotesi riflettenti interruzioni dell'attività lavorativa (peraltro non dimostrate) non necessariamente implicano cessazioni di rapporto;
tanto più che il ricorrente ha limitato la domanda ai periodi che era in grado di documentare. Ma neppure può essere tratta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura col , e non con CP_1
l'Istituto di pena (Cass. 18309/2009), sicchè il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto.
Ciò premesso, nella fattispecie, la richiesta di differenze retributive viene limitata dal ricorrente al periodo giugno 2014 - settembre 2017 ma si allega che ha lavorato fino a novembre 2021 (è infatti stata prodotta busta paga relativa al mese di novembre 2021); pertanto non è maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
considerato che
l'ultimo rapporto di lavoro è cessato nel novembre
2021 e solo da tale momento decorrono i termini di prescrizione alla luce della richiamata giurisprudenza (ciò anche per i precedenti rapporti di lavoro, i cui termini sono sospesi durante lo svolgimento dei successivi rapporti).
7 Resta quindi superata ed assorbita anche la questione della validità dell'atto interruttivo del 13.04.2021 indirizzato alla pec
(per inciso va anche evidenziato Email_1
che in difetto di una contestazione tempestiva e specifica da parte del in ordine alla ricezione della detta pec e di ogni valida CP_1
argomentazione contraria da parte del resistente CP_1
relativamente alla validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata non avendo il neppure indicato l'indirizzo pec al quale CP_1
doveva essere inoltrata la diffida, la pec in questione andava considerata “valido” atto interruttivo della prescrizione).
Le eccezioni sollevate con riferimento agli artt. 2955 e 2956 c.c. vanno invece respinte ai sensi dell'art. 2959 c.c., perché il convenuto contesta la pretesa attorea nel merito, ossia che il diritto azionato sia sorto, e tale contestazione è incompatibile con la presunzione di pagamento di quanto preteso dall'attore nella quale si sostanzia la prescrizione presuntiva (Cass. 2977/2016, 26986/2013, 12771/2012).
Nel merito va evidenziato che stati allegati prospetti contabili nei quali sono stati specificati, per ciascun periodo di lavoro, mansioni, qualifica, inquadramento, CCNL di settore ed orario di lavoro. Le circostanze di fatto indicate nel ricorso introduttivo del giudizio
(attraverso il richiamo alle puntuali indicazioni contenute nel conteggio allegato al ricorso e notificato alla controparte) non sono state specificamente contestate da parte del , che nel Controparte_1
8 costituirsi, non ha dedotto alcunché di specifico sugli orari rispettati, sulle mansioni svolte, sul mancato adeguamento dei minimi retributivi.
In ogni caso le richieste avanzate nell'atto introduttivo si fondano su circostanze che trovano conferma nella documentazione allegata, con particolare riferimento alle copie degli estratti mercede ed ai cedolini paga, tutta non espressamente e specificamente contestata da parte del convenuto. CP_1
Va poi ricordato che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22, L. n. 354/75, che testualmente recita: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2
per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
9 In mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge:
Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione).
E' stata prodotta copia del provvedimento del D.A.P. in data
10/11/1993 prot. 889518, relativo alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento. Dalla lettura del documento emerge innanzitutto che per la quantificazione della mercede spettante ai detenuti assegnati, come il ricorrente, ai servizi di istituto sono state utilizzate le tabelle retributive del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi – Alberghi e Mense, per quelli assegnati alle mansioni di apprendista falegname, quelle del CCNL
10 Legno, Piccole e Medie Imprese, ed infine per quelli assegnati alle mansioni di giardiniere quelle del CCNL Edilizia Industria, applicabili e richiamati nei conteggi in atti, giacché si tratta dei contratti collettivi sulla base dei quali sino all'anno 1993 la retribuzione è stata quantificata.
D'altro canto dal raffronto fra le tabelle allegate al richiamato provvedimento ed i cedolini in atti si evince che per tutto l'arco temporale che qui interessa la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nella richiamata tabella, senza essere mai aggiornata. Il , quindi, non ha adempiuto all'obbligo di CP_1
procedere agli aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede, con la conseguenza che è fondata la pretesa del ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo.
Con riferimento, poi, alla 13^ mensilità va rilevato che il relativo rateo
è stato mensilmente erogato con la mercede e conglobato in essa;
tale circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976 e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta che la sopra indicata aveva stabilito che la mercede per CP_3
la giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità di
11 anzianità. Peraltro detto conglobamento non esclude che anche la quota spettante a titolo di 13^ mensilità dovesse essere determinata sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie si osserva che il diritto alla fruizione di ferie retributive si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n.158/2001, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.20, sedicesimo comma, della L.354/75 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto, in assenza di una espressa regolamentazione di tale istituto, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le sue concrete modalità temporali, deve riconoscersi al lavoratore detenuto il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto.
Infine, va riconosciuto – sulle base delle argomentazioni sin qui svolte- anche il diritto del ricorrente al TFR, che risulta conglobato nella mercede mensile, al pari della 13^ mensilità, e che, come quest'ultima, doveva essere quantificato in misura proporzionale alla retribuzione aggiornata sulla base della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.
Ciò posto, i conteggi allegati al ricorso introduttivo non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione, onde gli stessi possono
12 ritenersi correttamente effettuati conformemente alle tabelle innanzi richiamate. Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. (Cass. n. 4051/2011).
Le somme dovute al ricorrente tuttavia devono essere maggiorate solo di interessi legali. Si richiama sul punto la sentenza della Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 17869 del 11/08/2014: “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della
Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.”
13 Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, con condanna del convenuto al pagamento della CP_1
somma richiesta, oltre interessi legali ulteriori dalle scadenze al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento, CP_1
in favore del ricorrente, della somma di € 4.293,72 oltre interessi legali ulteriori fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate CP_1
in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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