Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 828
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Irregolarità notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha riscontrato che alcune cartelle di pagamento non risultano regolarmente notificate a causa di omissioni nelle procedure di notifica (mancanza di ricerche, irreperibilità non adeguatamente gestita, indirizzo inesatto). Inoltre, anche per le cartelle regolarmente notificate, il termine di prescrizione è maturato prima della notifica di intimazioni di pagamento valide o sono intervenute ulteriori irregolarità nelle successive intimazioni.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Il motivo è stato disatteso in quanto l'intimazione di pagamento trae motivazione dall'indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, la cui conoscenza si presume in capo al destinatario.

  • Rigettato
    Cessazione dalla carica di amministratore e illegittimità iscrizione a ruolo

    Il motivo è stato disatteso in quanto la questione di fondo riguarda la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento. Eventuali questioni relative alla legittimazione o all'iscrizione a ruolo avrebbero dovuto essere sollevate impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 828
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 828
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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