CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17950/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077455361 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente:
annullamento dell'atto impugnato
Resistente:
- Agenzia delle entrate-riscossione: difetto di legittimazione passiva e rigetto del ricorso;
- Camera di commercio di Roma: difetto di legittimazione passiva e rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 09720249077455361/000 notificata in data 13.09.2024, con la quale ha avuto notizia delle pretese di cui alle cartelle di pagamento n.
09720110100643946001; 09720120069664013001; 09720130157935750001; 09720130343327412001;
09720160029961631001; 09720170029281502001; 09720180019595531000; 09720190083452344000 aventi a oggetto crediti per diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2008-2011 e 2013-2016.
Il ricorso è stato proposto, in primo luogo, per illegittimità della pretesa relativa alle cartelle di pagamento per gli anni 2008-2011, in quanto dalla visura allegata si evincerebbe che il ricorrente sarebbe cessato dalla carica di amministratore della società Società_1 srl il 20.05.2011.
Inoltre, parte ricorrente ha proposto ulteriori motivi di ricorso: mancata redazione e sottoscrizione del ruolo e “asserita” notificata della cartella dopo il decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo;
omessa notifica delle cartelle di pagamento, con onere di produzione dell'originale delle cartelle di pagamento di cui si intende provare la notifica;
intervenuta prescrizione e decadenza;
illegittimità delle maggiorazioni indicate;
difetto di motivazione dell'atto notificato.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-riscossione che ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva circa i motivi di ricorso relativi all'illegittima iscrizione a ruolo, da parte dell'Ente Impositore, delle somme oggetto delle cartelle di pagamento, alla illegittimità delle maggiorazioni, all'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate, con riferimento al periodo antecedente la notifica delle cartelle di pagamento, nonché all'omessa redazione e sottoscrizione dei ruoli.
Con riferimento, poi, al motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, deduce che, invece, le stesse sarebbero state regolarmente notificate e produce la relativa documentazione. Inoltre, sarebbe infondato anche il motivo di ricorso relativo alla intervenuta prescrizione e decadenza, attesi successivi atti interruttivi quali, in particolare, le seguenti intimazioni di pagamento: n.
09720169014492788000, n. 09720179006531264000, n. 09720229014976480000, n. 09720169061371967000.
Evidenzia, inoltre, che dovrebbe tenersi conto sia della sospensione dei termini di prescrizione dall'1 gennaio
2014 al 15 giugno 2014 prevista dalla legge n. 147 del 2014, ai commi 618-623 e dal successivo d.l. n. 16 del 2014, sia della sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposto a causa dell'emergenza
Covid-19.
Infine, controdeduce circa il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.
Si è altresì costituita la Camera di commercio di Roma che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva circa l'attività di riscossione e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha quindi depositato memoria con la quale ha contestato le argomentazioni difensive delle resistenti. In particolare, svolge osservazioni circa la prova documentazione delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento.
Anche l'Agenzia delle entrate-riscossione ha depositato memoria con la quale insiste per la valenza dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va disatteso, per ragioni di ordine logico-sistematiche, il motivo di ricorso che attiene al difetto di motivazione dell'atto impugnato. Invero, trattandosi di intimazione di pagamento, la sua motivazione deriva dall'indicazione delle cartelle di pagamento in esso specificamente indicate e che, nella postulazione della loro notifica, si assume siano conosciute dal destinatario.
Va altresì disatteso il motivo di ricorso che attiene al fatto che il ricorrente sarebbe cessato dalla carica di amministratore della società Società_1 srl il 20.05.2011 nonché ai profili che attengono alla regolare e tempestiva iscrizione a ruolo.
Infatti, la questione di fondo del presente giudizio riguarda se l'intimazione di pagamento sia stata preceduta da cartelle di pagamento regolarmente notificate. La eventuale verifica della regolarità delle notifiche esclude che si possano fa valere ragioni che avrebbero dovuto, invece, essere prospettate impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento.
Ciò precisato, circa il motivo che ha riguardo alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, va osservato che non tutte risultano regolarmente notificate.
In particolare, la cartella n. 09720110100643946001 risulta notificata a mezzo del servizio postale, e, riscontrata l'assenza del destinatario in data 9 marzo 2012, si è notificata la raccomandata informativa il 14 aprile 2012, ma il destinatario è risultato irreperibile. Non risulta, tuttavia, che il notificatore, ai fini della validità della notifica informativa, abbia provveduto a compiere le necessarie ricerche che legittimassero la notifica.
Analogamente deve dirsi per la successiva cartella di pagamento n. 09720120069664013001. Infatti, dopo la notifica del 9 ottobre 2012, in cui il destinatario era risultato assente, la successiva notifica del 19 aprile
2012 è avvenuta nei confronti di destinatario sconosciuto, senza, tuttavia, svolgere le necessarie verifiche circa la correttezza del domicilio.
Circa la cartella di pagamento n. 09720130157935750001, la stessa risulta notificata il 9 aprile 2014 con consegna a mani del fratello del destinatario. La notifica è regolare, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, sicchè non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (dal ultimo, ordinanza n. 13349 del 2025).
Le cartelle di pagamento n. 09720130343327412001, n. 09720160029961631001, n. 09720170029281502001 risultano notificate (rispettivamente il 22 giugno 2015, il 2 agosto 2016 e il 17 ottobre 2017) ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con successiva notifica della raccomandata informativa da cui risulta che il destinatario è stato avvisato (rispettivamente il 6 agosto 2015, 24 agosto 2016 e il 16 novembre 2017).
La cartella di pagamento n. 09720180019595531000 risulta regolarmente notificata, in quanto ricevuta personalmente dal destinatario il 9 ottobre 2018.
Infine, la cartella n. 09720190083452344000 risulta notificata il 16 giugno 2022 ma a un indirizzo inesatto, sicchè la stessa non si è perfezionata regolarmente, atteso proprio l'accertamento della inesattezza del domicilio di destinazione.
In sostanza, sono da considerare regolari unicamente le notifiche delle cartelle di pagamento n.
09720130157935750001, n. 09720130343327412001, n. 09720160029961631001, n. 09720170029281502001
e n. 09720180019595531000.
Va, tuttavia, tenuto conto delle successive notifiche delle intimazioni di pagamento.
Ciò, al duplice fine di verificare non solo se avverso le stesse il contribuente ha provveduto, ove regolarmente notificate, a proporre impugnazione, ma anche di stabilire se sia maturato il termine di prescrizione.
Con riferimento al primo profilo, va considerato che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di cassazione, «in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 6436 del 2025, che richiama, tra le più recenti, sentenza n. 22108 del 2024 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
La Corte ha altresì precisato che l'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – rientra tra gli atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.) che, pertanto, costituisce un atto tipico, obbligatoriamente impugnabile.
Se ne è fatto derivare che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vedi Cassazione, sentenza n. 22108 del 2024 e Cassazione, sentenza n. 10736 del 2024.
Va quindi considerato che l'intimazione di pagamento n. 09720229014976480000, relativa a tutte le cartelle di pagamento di cui al presente ricorso, salvo per quella n. 09720190083452344000 (per la quale, tuttavia, se ne è già accertata l'irregolare notifica) risulta notificata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. il 15 novembre
2022, senza, tuttavia, che il notificatore risulti avere compiuto le necessarie verifiche circa la correttezza della domiciliazione in relazione alla certificazione anagrafica del contribuente.
La stessa, quindi, non può valere né ai fini della cristallizzazione del credito per le cartelle di pagamento per le quali è stata riscontrata l'illegittimità della notifica, né ai fini interruttivi della prescrizione.
Il precedente avviso di intimazione di pagamento n. 09720179006531264000, relativo, però, alle sole cartelle di pagamento n. 09720110100643946001, n. 09720120069664013001 e n. 09720130157935750001, risulta regolarmente notificato, in quanto, dopo una prima notifica in cui il destinatario era risultato assente, si è provveduto alla successiva notifica della raccomandata informativa, con avviso fatto il 16 novembre 2017.
Tuttavia, da quest'ultima data, considerato che i diritti camerali si prescrivono in cinque anni, il termine di prescrizione è scaduto nell'anno 2022, pertanto l'intimazione di pagamento è stata notificata tardivamente. Per quanto riguarda le altre cartelle di pagamento, in particolare quelle di cui si è riscontrata la regolarità della notifica, cioè quelle di cui ai numeri 09720130157935750001, 09720130343327412001,
09720160029961631001, 09720170029281502001 e n. 09720180019595531000, anche ove si tenesse conto dell'intimazione di pagamento n. 09720169014492788000, di cui risulta che, a seguito di assenza del destinatario, è stato poi lasciato avviso il 24 agosto 2016, tuttavia in data successiva a questa notifica, per come visto, non è dato riscontrare ulteriori atti interruttivi prima della notifica dell'odierna intimazione di pagamento.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n. 09720249077455361/000 è invalido nella parte in cui riporta quale pretesa impositiva quella di cui alle cartelle di pagamento numeri 09720110100643946001 -
09720120069664013001 - 09720130157935750001 - 09720130343327412001 - 09720160029961631001 -
09720170029281502001 - 09720180019595531000 – 09720190083452344000.
Ai fini delle spese, la circostanza che diverse cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate comporta la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato nella parte in cui indica le cartelle di pagamento numeri 09720110100643946001 -
09720120069664013001 - 09720130157935750001 - 09720130343327412001 - 09720160029961631001 -
09720170029281502001 - 09720180019595531000 – 09720190083452344000.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17950/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077455361 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente:
annullamento dell'atto impugnato
Resistente:
- Agenzia delle entrate-riscossione: difetto di legittimazione passiva e rigetto del ricorso;
- Camera di commercio di Roma: difetto di legittimazione passiva e rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 09720249077455361/000 notificata in data 13.09.2024, con la quale ha avuto notizia delle pretese di cui alle cartelle di pagamento n.
09720110100643946001; 09720120069664013001; 09720130157935750001; 09720130343327412001;
09720160029961631001; 09720170029281502001; 09720180019595531000; 09720190083452344000 aventi a oggetto crediti per diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2008-2011 e 2013-2016.
Il ricorso è stato proposto, in primo luogo, per illegittimità della pretesa relativa alle cartelle di pagamento per gli anni 2008-2011, in quanto dalla visura allegata si evincerebbe che il ricorrente sarebbe cessato dalla carica di amministratore della società Società_1 srl il 20.05.2011.
Inoltre, parte ricorrente ha proposto ulteriori motivi di ricorso: mancata redazione e sottoscrizione del ruolo e “asserita” notificata della cartella dopo il decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo;
omessa notifica delle cartelle di pagamento, con onere di produzione dell'originale delle cartelle di pagamento di cui si intende provare la notifica;
intervenuta prescrizione e decadenza;
illegittimità delle maggiorazioni indicate;
difetto di motivazione dell'atto notificato.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate-riscossione che ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva circa i motivi di ricorso relativi all'illegittima iscrizione a ruolo, da parte dell'Ente Impositore, delle somme oggetto delle cartelle di pagamento, alla illegittimità delle maggiorazioni, all'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate, con riferimento al periodo antecedente la notifica delle cartelle di pagamento, nonché all'omessa redazione e sottoscrizione dei ruoli.
Con riferimento, poi, al motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, deduce che, invece, le stesse sarebbero state regolarmente notificate e produce la relativa documentazione. Inoltre, sarebbe infondato anche il motivo di ricorso relativo alla intervenuta prescrizione e decadenza, attesi successivi atti interruttivi quali, in particolare, le seguenti intimazioni di pagamento: n.
09720169014492788000, n. 09720179006531264000, n. 09720229014976480000, n. 09720169061371967000.
Evidenzia, inoltre, che dovrebbe tenersi conto sia della sospensione dei termini di prescrizione dall'1 gennaio
2014 al 15 giugno 2014 prevista dalla legge n. 147 del 2014, ai commi 618-623 e dal successivo d.l. n. 16 del 2014, sia della sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposto a causa dell'emergenza
Covid-19.
Infine, controdeduce circa il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.
Si è altresì costituita la Camera di commercio di Roma che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva circa l'attività di riscossione e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha quindi depositato memoria con la quale ha contestato le argomentazioni difensive delle resistenti. In particolare, svolge osservazioni circa la prova documentazione delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento.
Anche l'Agenzia delle entrate-riscossione ha depositato memoria con la quale insiste per la valenza dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va disatteso, per ragioni di ordine logico-sistematiche, il motivo di ricorso che attiene al difetto di motivazione dell'atto impugnato. Invero, trattandosi di intimazione di pagamento, la sua motivazione deriva dall'indicazione delle cartelle di pagamento in esso specificamente indicate e che, nella postulazione della loro notifica, si assume siano conosciute dal destinatario.
Va altresì disatteso il motivo di ricorso che attiene al fatto che il ricorrente sarebbe cessato dalla carica di amministratore della società Società_1 srl il 20.05.2011 nonché ai profili che attengono alla regolare e tempestiva iscrizione a ruolo.
Infatti, la questione di fondo del presente giudizio riguarda se l'intimazione di pagamento sia stata preceduta da cartelle di pagamento regolarmente notificate. La eventuale verifica della regolarità delle notifiche esclude che si possano fa valere ragioni che avrebbero dovuto, invece, essere prospettate impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento.
Ciò precisato, circa il motivo che ha riguardo alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, va osservato che non tutte risultano regolarmente notificate.
In particolare, la cartella n. 09720110100643946001 risulta notificata a mezzo del servizio postale, e, riscontrata l'assenza del destinatario in data 9 marzo 2012, si è notificata la raccomandata informativa il 14 aprile 2012, ma il destinatario è risultato irreperibile. Non risulta, tuttavia, che il notificatore, ai fini della validità della notifica informativa, abbia provveduto a compiere le necessarie ricerche che legittimassero la notifica.
Analogamente deve dirsi per la successiva cartella di pagamento n. 09720120069664013001. Infatti, dopo la notifica del 9 ottobre 2012, in cui il destinatario era risultato assente, la successiva notifica del 19 aprile
2012 è avvenuta nei confronti di destinatario sconosciuto, senza, tuttavia, svolgere le necessarie verifiche circa la correttezza del domicilio.
Circa la cartella di pagamento n. 09720130157935750001, la stessa risulta notificata il 9 aprile 2014 con consegna a mani del fratello del destinatario. La notifica è regolare, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, sicchè non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (dal ultimo, ordinanza n. 13349 del 2025).
Le cartelle di pagamento n. 09720130343327412001, n. 09720160029961631001, n. 09720170029281502001 risultano notificate (rispettivamente il 22 giugno 2015, il 2 agosto 2016 e il 17 ottobre 2017) ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con successiva notifica della raccomandata informativa da cui risulta che il destinatario è stato avvisato (rispettivamente il 6 agosto 2015, 24 agosto 2016 e il 16 novembre 2017).
La cartella di pagamento n. 09720180019595531000 risulta regolarmente notificata, in quanto ricevuta personalmente dal destinatario il 9 ottobre 2018.
Infine, la cartella n. 09720190083452344000 risulta notificata il 16 giugno 2022 ma a un indirizzo inesatto, sicchè la stessa non si è perfezionata regolarmente, atteso proprio l'accertamento della inesattezza del domicilio di destinazione.
In sostanza, sono da considerare regolari unicamente le notifiche delle cartelle di pagamento n.
09720130157935750001, n. 09720130343327412001, n. 09720160029961631001, n. 09720170029281502001
e n. 09720180019595531000.
Va, tuttavia, tenuto conto delle successive notifiche delle intimazioni di pagamento.
Ciò, al duplice fine di verificare non solo se avverso le stesse il contribuente ha provveduto, ove regolarmente notificate, a proporre impugnazione, ma anche di stabilire se sia maturato il termine di prescrizione.
Con riferimento al primo profilo, va considerato che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di cassazione, «in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 6436 del 2025, che richiama, tra le più recenti, sentenza n. 22108 del 2024 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
La Corte ha altresì precisato che l'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – rientra tra gli atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.) che, pertanto, costituisce un atto tipico, obbligatoriamente impugnabile.
Se ne è fatto derivare che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vedi Cassazione, sentenza n. 22108 del 2024 e Cassazione, sentenza n. 10736 del 2024.
Va quindi considerato che l'intimazione di pagamento n. 09720229014976480000, relativa a tutte le cartelle di pagamento di cui al presente ricorso, salvo per quella n. 09720190083452344000 (per la quale, tuttavia, se ne è già accertata l'irregolare notifica) risulta notificata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. il 15 novembre
2022, senza, tuttavia, che il notificatore risulti avere compiuto le necessarie verifiche circa la correttezza della domiciliazione in relazione alla certificazione anagrafica del contribuente.
La stessa, quindi, non può valere né ai fini della cristallizzazione del credito per le cartelle di pagamento per le quali è stata riscontrata l'illegittimità della notifica, né ai fini interruttivi della prescrizione.
Il precedente avviso di intimazione di pagamento n. 09720179006531264000, relativo, però, alle sole cartelle di pagamento n. 09720110100643946001, n. 09720120069664013001 e n. 09720130157935750001, risulta regolarmente notificato, in quanto, dopo una prima notifica in cui il destinatario era risultato assente, si è provveduto alla successiva notifica della raccomandata informativa, con avviso fatto il 16 novembre 2017.
Tuttavia, da quest'ultima data, considerato che i diritti camerali si prescrivono in cinque anni, il termine di prescrizione è scaduto nell'anno 2022, pertanto l'intimazione di pagamento è stata notificata tardivamente. Per quanto riguarda le altre cartelle di pagamento, in particolare quelle di cui si è riscontrata la regolarità della notifica, cioè quelle di cui ai numeri 09720130157935750001, 09720130343327412001,
09720160029961631001, 09720170029281502001 e n. 09720180019595531000, anche ove si tenesse conto dell'intimazione di pagamento n. 09720169014492788000, di cui risulta che, a seguito di assenza del destinatario, è stato poi lasciato avviso il 24 agosto 2016, tuttavia in data successiva a questa notifica, per come visto, non è dato riscontrare ulteriori atti interruttivi prima della notifica dell'odierna intimazione di pagamento.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n. 09720249077455361/000 è invalido nella parte in cui riporta quale pretesa impositiva quella di cui alle cartelle di pagamento numeri 09720110100643946001 -
09720120069664013001 - 09720130157935750001 - 09720130343327412001 - 09720160029961631001 -
09720170029281502001 - 09720180019595531000 – 09720190083452344000.
Ai fini delle spese, la circostanza che diverse cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate comporta la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato nella parte in cui indica le cartelle di pagamento numeri 09720110100643946001 -
09720120069664013001 - 09720130157935750001 - 09720130343327412001 - 09720160029961631001 -
09720170029281502001 - 09720180019595531000 – 09720190083452344000.
Compensa le spese di lite.