Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Martina Carraretto.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Carraretto.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
b) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, ma collocati presso la madre nella casa coniugale, sita in Fiumicino (RM) alla Via Alessandro Botticelli, n. 7E, la quale, pertanto, sarà assegnata alla Sig.ra
Pt_1 c) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, pertanto le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
d) le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono adottate dal genitore con il quale i minori verranno, di volta in volta, a trovarsi, con ciò intendendosi espressamente tutte le decisioni che non espongano i minori a modifiche sensibili delle proprie abitudini e/o l'esposizione a pericolo, e previa
o e-mail); e) il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Fiumicino (RM) alla Via Alessandro Botticelli, n. 7E ed intestato ad entrambi i coniugi al 50% continuerà ad essere corrisposto da entrambi nella misura del 50% ciascuno sino al termine previsto nel mese di dicembre 2026; f) i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
g) il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra a titolo di mantenimento per Controparte_1 Parte_1 entrambi i figli minori, entro il 28 (ventotto) di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...]; - l'importo di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00) sino al mese di dicembre 2026 compreso (termine del mutuo); - l'importo di € 550,00 (€ cinquecentocinquanta/00) dal mese di gennaio 2027 in poi;
h) il Sig. corrisponderà, inoltre, alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Parte_1 relative a i) quanto alle modalità di frequentazione dei figli, il Sig. potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e comp mpegni lavorativi di entrambi i coniugi e con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e comunque, in caso di disaccordo: - un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola sino alla sera, quando li riporterà presso l'abitazione familiare non oltre le ore 21:30; - a fine settimana alterni: li andrà a prendere a scuola il venerdì e li riporterà presso l'abitazione familiare la domenica sera non oltre le ore 21:30; nell'ipotesi in cui il Sig. abbia CP_1 particolari esigenze lavorative, in alternativa al fine settimana previsto, trascorrerà con i figli 2 giorni (con 2 pernottamenti) nell'arco del resto della settimana, da concordare sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e con gli impegni dei ragazzi;
- per le vacanze di Natale, con cadenza settimanale, una con il padre e la successiva con la madre, aventi carattere alterno di anno in anno;
- per le vacanze pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza genitoriale: i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
- per le vacanze estive, trascorreranno con il padre 2 settimane anche non consecutive da concordare in relazione alle esigenze lavorative dello stesso. Entro la fine di giugno il padre darà comunicazione alla madre del periodo prescelto. Le vacanze con la madre restano libere, e saranno comunicate al padre sempre entro la fine di giugno. Sarà libera la possibilità di modificare, previo accordo tra i genitori, i giorni e gli orari per intervenuti problemi di lavoro o comunque per altre esigenze aventi causa di forza maggiore. j) In caso di nuova relazione da parte di entrambi i coniugi gli stessi si impegnano alla frequentazione con i minori in maniera graduale e progressiva cercando di non turbare gli stessi;
k) I ricorrenti si prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso