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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 78/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanna Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 78/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] Controparte_1 con l'avv. Olmo Francesca
RICORRENTE nato a [...] il [...] Controparte_2 con l'avv. Piletta Antonella
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: modifiche delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo parziale all'udienza del 30.9.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: in punto affidamento, permanenza e interventi a sostegno del minore e del nucleo: come da verbale del
30.9.2025; in punto mantenimento del minore: parte ricorrente: in conseguenza della modifica dei termini di visita padre/figlio, disporre un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 300 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie coma da protocollo approvata dal Tribunale di Vercelli. Parte convenuta: disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della madre per il minore Persona_1 in ragione della maggiore capacità economica della madre rispetto a quella del padre ed in considerazione dell'affidamento paritetico del minore;
disporre la restituzione delle somme già versate dal a titolo di assegno di mantenimento per il minore dalla data del deposito del CP_2 Per_1 ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con accordo di negoziazione assistita del 25.1.2024 è stato pronunciato il divorzio tra le parti, che sono genitori del minore ). Persona_2
Con ricorso depositato in data 17.1.2025 ha chiesto la modifica delle condizioni Controparte_1 contenute nell'accordo, chiedendo l'affido esclusivo del figlio minore, la modifica del calendario di permanenza presso il padre e il pagamento da parte di questi di un assegno di mantenimento indiretto pari a euro 300 mensili.
Con comparsa di costituzione il convenuto si è opposto alla domanda e ha chiesto Controparte_2 il rigetto del ricorso per assenza dei presupposti della modifica del regime di affidamento, ed in vi riconvenzionale ha chiesto un ampliamento della permanenza del minore presso di sé e la revoca dell'assegno di mantenimento del minore.
All'udienza celebrata in data 27.3.2025 sono comparse le parti ma non è stato possibile pervenire ad un accordo;
la causa è stata istruita attraverso CTU psico diagnostica sul nucleo.
pagina 2 di 5 Licenziata e depositata la CTU, le parti comparse all'udienza del 30.9.2025 su invito alla conciliazione del Giudice relatore hanno raggiunto un accordo parziale sull'affidamento e la permanenza del minore nonché sull'attivazione di interventi a sostegno del minore e del nucleo;
hanno discusso la causa e richiamato le rispettive conclusioni per quanto attiene la richiesta di revoca delle statuizioni economiche.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
Deve essere confermato l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori. Tale regime -su cui hanno concordato le parti- è stato ritenuto al momento nel best interest di anche dalla CTU Per_1 licenziata in corso di causa, a patto che i genitori intraprendano dei percorsi di sostegno1.
Alla luce dell'accordo parziale raggiunto dalle parti e dell'esito della CTU si ritiene superfluo procedere all'assunzione delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza istruttoria (peraltro un solo capitolo di parte convenuta).
All'udienza del 30.9.2025 le parti -inizialmente riluttanti- hanno concordato sui seguenti percorsi indicati dalla CTU: avvio di un percorso di sostegno psicologico del minore con un professionista da scegliere di comune accordo;
avvio di un percorso di Coordinazione Genitoriale presso l'Ente pubblico.
Il Tribunale ritiene altresì necessario -vista la reiterata sfiducia reciproca nelle altrui capacità genitoriali, tenuto conto delle difficoltà di comunicazione e della tendenza a inserire nel loro Per_1 conflitto- mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali, anche al fine di verificare la tenuta degli impegni presi (data l'iniziale riluttanza di entrambe le parti).
Qualora, in particolare, non fosse avviato il percorso di sostegno psicologico in favore del minore in un tempo ragionevole (periodo che si può ipotizzare in tre mesi) viene sin da ora disposta la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia presso l'ASL competente.
Quanto all'attivazione del percorso di Co.Ge. il Collegio invita le parti a intraprenderlo e mantenerlo per un periodo sufficiente (cfr. Cass. n. 11842/2019 secondo la quale tale monito deve ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla 1 La Ctu ritiene che date le criticità evidenziate i signori abbiano bisogno, per poter esercitare in maniera tutelante e condivisa la loro responsabilità genitoriale, di aiuti da parte di terze figure che li sostengano in una prima fase (che potrebbe durare circa un anno, ma questo potrà essere valutato dai professionisti coinvolti), così come esplicitato nel punto successivo (cfr. CTU pag. 40). pagina 3 di 5 quale tuttavia è possibile incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di percorsi di supporto); diversamente, come indicato dalla CTU, si aprirebbero spazi, a garanzia delle esigenze del bambino, per un affidamento temporaneo all'Ente.
Quanto alla permanenza presso ciascun genitore le parti hanno concordato di mantenere l'attuale calendario stabilito in divorzio.
Permane dissidio sul regime di mantenimento del minore, stabilito nell'accordo di negoziazione nei termini che seguono: il sig. si impegna a versare alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 quale contributo spese per il figlio l'importo di euro 150 mensili, oltre al 50% per le spese Per_1 straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli.
In particolare, la ricorrente chiede un aumento ad euro 300 mensili, mentre il convenuto chiede la revoca dell'assegno di mantenimento.
Tenuto conto che oggetto del giudizio di modifica/revoca del mantenimento è l'allegazione e la prova di circostanze sopravvenute (Cass. 2338 del 2006) il Collegio osserva che entrambe le domande risultano infondate.
Nessuna delle parti ha allegato alcuna sopravvenienza che giustifichi la revisione di un assegno concordato e stabilito nel 2024 in sede di divorzio. Non la ricorrente, che ne ancora la richiesta alla riduzione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, che, per accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, rimangono immutati;
a ciò si aggiunga che essendo trascorso solo un anno dal divorzio, il lasso temporale non appare insufficiente nemmeno per ravvisare un aumento significativo delle esigenze correlate all'età. Nemmeno sono mutati in maniera significativa i tempi stabiliti in separazione, trascorrendo il ragazzo, ora come allora, la totalità del tempo con la madre.
Il convenuto che allega un peggioramento delle proprie condizioni economiche, allegazione non supportata da idonea di prova documentale.
È pacifico inoltre che non sia intervenuto, per entrambe le parti, dal 2024 ad oggi, alcun sostanziale mutamento della propria situazione lavorativa.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante l'accordo parziale raggiunto e a reciproca soccombenza nelle domande di modifica del regime di mantenimento del minore. Le spese pagina 4 di 5 della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
78/2025, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita di divorzio del 25.1.2024,
DISPONE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO, contenute nella sentenza del Tribunale di Vercelli n. 31/2023 secondo le seguenti CONDIZIONI:
1) Dispone l'avvio di un percorso di sostegno psicologico del minore con il professionista individuato dalle parti;
qualora non fosse avviato il percorso di sostegno psicologico in favore del minore sarà preso in carico dal Servizio di Psicologia presso l'ASL competente.
2) Dispone l'avvio di un percorso di Coordinazione Genitoriale presso l'Ente pubblico di competenza.
3) Dispone il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di zona (Ciss Chivasso).
4) Conferma per il resto.
5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi ai Servizi Sociali delegati (Ciss Chivasso).
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 30.9.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanna Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 78/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] Controparte_1 con l'avv. Olmo Francesca
RICORRENTE nato a [...] il [...] Controparte_2 con l'avv. Piletta Antonella
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: modifiche delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo parziale all'udienza del 30.9.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: in punto affidamento, permanenza e interventi a sostegno del minore e del nucleo: come da verbale del
30.9.2025; in punto mantenimento del minore: parte ricorrente: in conseguenza della modifica dei termini di visita padre/figlio, disporre un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 300 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie coma da protocollo approvata dal Tribunale di Vercelli. Parte convenuta: disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della madre per il minore Persona_1 in ragione della maggiore capacità economica della madre rispetto a quella del padre ed in considerazione dell'affidamento paritetico del minore;
disporre la restituzione delle somme già versate dal a titolo di assegno di mantenimento per il minore dalla data del deposito del CP_2 Per_1 ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con accordo di negoziazione assistita del 25.1.2024 è stato pronunciato il divorzio tra le parti, che sono genitori del minore ). Persona_2
Con ricorso depositato in data 17.1.2025 ha chiesto la modifica delle condizioni Controparte_1 contenute nell'accordo, chiedendo l'affido esclusivo del figlio minore, la modifica del calendario di permanenza presso il padre e il pagamento da parte di questi di un assegno di mantenimento indiretto pari a euro 300 mensili.
Con comparsa di costituzione il convenuto si è opposto alla domanda e ha chiesto Controparte_2 il rigetto del ricorso per assenza dei presupposti della modifica del regime di affidamento, ed in vi riconvenzionale ha chiesto un ampliamento della permanenza del minore presso di sé e la revoca dell'assegno di mantenimento del minore.
All'udienza celebrata in data 27.3.2025 sono comparse le parti ma non è stato possibile pervenire ad un accordo;
la causa è stata istruita attraverso CTU psico diagnostica sul nucleo.
pagina 2 di 5 Licenziata e depositata la CTU, le parti comparse all'udienza del 30.9.2025 su invito alla conciliazione del Giudice relatore hanno raggiunto un accordo parziale sull'affidamento e la permanenza del minore nonché sull'attivazione di interventi a sostegno del minore e del nucleo;
hanno discusso la causa e richiamato le rispettive conclusioni per quanto attiene la richiesta di revoca delle statuizioni economiche.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
Deve essere confermato l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori. Tale regime -su cui hanno concordato le parti- è stato ritenuto al momento nel best interest di anche dalla CTU Per_1 licenziata in corso di causa, a patto che i genitori intraprendano dei percorsi di sostegno1.
Alla luce dell'accordo parziale raggiunto dalle parti e dell'esito della CTU si ritiene superfluo procedere all'assunzione delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza istruttoria (peraltro un solo capitolo di parte convenuta).
All'udienza del 30.9.2025 le parti -inizialmente riluttanti- hanno concordato sui seguenti percorsi indicati dalla CTU: avvio di un percorso di sostegno psicologico del minore con un professionista da scegliere di comune accordo;
avvio di un percorso di Coordinazione Genitoriale presso l'Ente pubblico.
Il Tribunale ritiene altresì necessario -vista la reiterata sfiducia reciproca nelle altrui capacità genitoriali, tenuto conto delle difficoltà di comunicazione e della tendenza a inserire nel loro Per_1 conflitto- mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali, anche al fine di verificare la tenuta degli impegni presi (data l'iniziale riluttanza di entrambe le parti).
Qualora, in particolare, non fosse avviato il percorso di sostegno psicologico in favore del minore in un tempo ragionevole (periodo che si può ipotizzare in tre mesi) viene sin da ora disposta la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia presso l'ASL competente.
Quanto all'attivazione del percorso di Co.Ge. il Collegio invita le parti a intraprenderlo e mantenerlo per un periodo sufficiente (cfr. Cass. n. 11842/2019 secondo la quale tale monito deve ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla 1 La Ctu ritiene che date le criticità evidenziate i signori abbiano bisogno, per poter esercitare in maniera tutelante e condivisa la loro responsabilità genitoriale, di aiuti da parte di terze figure che li sostengano in una prima fase (che potrebbe durare circa un anno, ma questo potrà essere valutato dai professionisti coinvolti), così come esplicitato nel punto successivo (cfr. CTU pag. 40). pagina 3 di 5 quale tuttavia è possibile incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di percorsi di supporto); diversamente, come indicato dalla CTU, si aprirebbero spazi, a garanzia delle esigenze del bambino, per un affidamento temporaneo all'Ente.
Quanto alla permanenza presso ciascun genitore le parti hanno concordato di mantenere l'attuale calendario stabilito in divorzio.
Permane dissidio sul regime di mantenimento del minore, stabilito nell'accordo di negoziazione nei termini che seguono: il sig. si impegna a versare alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 quale contributo spese per il figlio l'importo di euro 150 mensili, oltre al 50% per le spese Per_1 straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vercelli.
In particolare, la ricorrente chiede un aumento ad euro 300 mensili, mentre il convenuto chiede la revoca dell'assegno di mantenimento.
Tenuto conto che oggetto del giudizio di modifica/revoca del mantenimento è l'allegazione e la prova di circostanze sopravvenute (Cass. 2338 del 2006) il Collegio osserva che entrambe le domande risultano infondate.
Nessuna delle parti ha allegato alcuna sopravvenienza che giustifichi la revisione di un assegno concordato e stabilito nel 2024 in sede di divorzio. Non la ricorrente, che ne ancora la richiesta alla riduzione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, che, per accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, rimangono immutati;
a ciò si aggiunga che essendo trascorso solo un anno dal divorzio, il lasso temporale non appare insufficiente nemmeno per ravvisare un aumento significativo delle esigenze correlate all'età. Nemmeno sono mutati in maniera significativa i tempi stabiliti in separazione, trascorrendo il ragazzo, ora come allora, la totalità del tempo con la madre.
Il convenuto che allega un peggioramento delle proprie condizioni economiche, allegazione non supportata da idonea di prova documentale.
È pacifico inoltre che non sia intervenuto, per entrambe le parti, dal 2024 ad oggi, alcun sostanziale mutamento della propria situazione lavorativa.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante l'accordo parziale raggiunto e a reciproca soccombenza nelle domande di modifica del regime di mantenimento del minore. Le spese pagina 4 di 5 della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
78/2025, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita di divorzio del 25.1.2024,
DISPONE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO, contenute nella sentenza del Tribunale di Vercelli n. 31/2023 secondo le seguenti CONDIZIONI:
1) Dispone l'avvio di un percorso di sostegno psicologico del minore con il professionista individuato dalle parti;
qualora non fosse avviato il percorso di sostegno psicologico in favore del minore sarà preso in carico dal Servizio di Psicologia presso l'ASL competente.
2) Dispone l'avvio di un percorso di Coordinazione Genitoriale presso l'Ente pubblico di competenza.
3) Dispone il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di zona (Ciss Chivasso).
4) Conferma per il resto.
5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi ai Servizi Sociali delegati (Ciss Chivasso).
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 30.9.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
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