TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. LU SC Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 812 /2025 promossa tra le parti:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZETTI BIANCA Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RT TI, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti
Per le parti congiuntamente: “a) Riguardo ai tempi di frequentazione fra il padre ed i figli minori e il sig. otrà vedere i figli quando vuole, previo preavviso e previo accordo Per_1 Per_2 CP_1 con la sig.ra e, comunque, secondo i seguenti turni di visita: Parte_1
b) per un weekend, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre fino alla domenica pomeriggio alle ore 16.00 quando li accompagnerà presso l'abitazione familiare o 1 altro luogo specificato preventivamente dalla madre;
al riguardo, il sig. si impegna a CP_1 rispettare gli orari concordati salvo imprevisti di viaggio, posto che le parti potranno, di volta in volta, concordare gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
c) le parti concordano altresì che un week end ogni tre di spettanza del padre, ovvero un week end ogni sei settimane di calendario, il provvederà a prendere con sé i figli dal venerdì CP_1 pomeriggio alle ore 16.00, quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre, fino alla domenica pomeriggio alle ore 16.00, quando li accompagnerà presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre alle ore 16.00; al riguardo, il sig. si impegna a rispettare gli orari concordati salvo CP_1 imprevisti di viaggio, posto che le parti potranno, di volta in volta, concordare gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
d) i mancati giorni di frequentazione potranno essere successivamente recuperati, senza tuttavia che ciò determini alcun ulteriore diritto circa il contributo al mantenimento dei figli minori;
d) periodo natalizio: i figli minori potranno stare con il padre, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre compresi ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio compresi, posto che le parti potranno, di anno in anno, concordare il periodo di spettanza del padre sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
e) periodo pasquale: a Pasqua i figli passeranno la settimana coincidente con la chiusura scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore, concordando gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
f) periodo estivo: per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per la durata di 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, concordando gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
g) Ponti e altre festività: i figli potranno stare con il padre ad anni alterni ovvero, previo accordo, secondo il calendario dei fine settimana di rispettiva spettanza, concordando gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
h) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, preso atto dell'avvenuto trasferimento del sig. ad Ostia, confermare che il padre versi alla madre, laddove quest'ultima svolga Controparte_1 attività lavorativa, la somma di Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) mensili a titolo di mantenimento complessivamente per entrambi i figli e con assegno unico al 50%, Per_2 Per_1 mentre laddove la madre non dovesse svolgere alcuna occupazione lavorativa, disporre che il padre versi Euro 450,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli, percependo quest'ultimo, in tale ipotesi, il 100% dell'assegno unico, previa modifica sul portale telematico INPS.
2 i) Per tutto quanto non modificato dal presente accordo, confermare quanto già disposto con la sentenza n. 87/2024 pubblicata in data 15.7.2024 nel procedimento V.G.N. 576/2024 del Tribunale
Ordinario di Prato.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 15/12/2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 e ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Parte_1
Prato per sentir dichiarare la modifica delle modalità di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e nati dall'unione con Persona_3 Persona_4 [...]
come disciplinate nella sentenza n. 87/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Prato – CP_1
Sezione Civile nel procedimento RGVG 576/2024, pubblicata in data 15.7.2024.
A sostegno della domanda la ha allegato: 1) che dalla relazione more uxorio intrattenuta con il Pt_1 sono nati i figli a Firenze il 27.4.2010, e a Firenze il CP_1 Persona_3 Persona_4
6.12.2013; 2) che essendo la convivenza divenuta intollerabile le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di Prato di regolamentare le modalità di affidamento condiviso ed il mantenimento dei figli, nonché ogni altro aspetto inerente i rapporti patrimoniali in essere tra i predetti;
3) che il
Tribunale, con sentenza n.87/2024, ha omologato l'accordo raggiunto tra le parti, alle seguenti condizioni: “1) i figli minori e aranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile di cui al punto B1) delle presenti condizioni, con utenze interamente a carico della sig.ra ; 2) la sig.ra acconsente Parte_1 Parte_1 che il sig. proceda alla vendita dell'abitazione familiare corrente in Poggio a Controparte_1
IA (PO) in via Le Torri n. 33 int. 1 e che il relativo prezzo venga incassato da quest'ultimo e si impegna a liberare l'immobile entro la data del rogito che verrà stipulato con la parte acquirente subordinatamente alla stipula di un accordo scritto (proposta irrevocabile di acquisto o contratto preliminare di compravendita), da parte del sig. per il nuovo immobile di cui al punto B1) CP_1 delle presenti condizioni;
3) riguardo ai tempi di frequentazione fra il padre ed i figli minori Per_1
e il sig. potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi ogni settimana, ovvero il Per_2 CP_1 mercoledì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 21:30, e per un weekend, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato, quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare di cui al punto B1), fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
le parti concordano altresì che un week end ogni quattro di spettanza del padre, ovvero un week end ogni otto settimane di calendario, il sig. provvederà a prendere con sé i figli dal venerdì pomeriggio alle ore 15:00, quando li andrà CP_1
a prendere presso l'abitazione familiare di cui al punto B1), fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
qualora il padre dovesse essere “aggregato” fuori sede per ragioni di lavoro, i mancati giorni di frequentazione potranno essere successivamente recuperati, senza tuttavia
3 che ciò determini alcun ulteriore diritto circa il contributo al mantenimento dei figli minori;
i figli minori potranno stare con il padre, ad anni alterni, per la vigilia di Natale o per il S. Natale;
inoltre, potranno frequentare il padre alternativamente dal giorno 26.12 al 31.12 ovvero dall'1.01 al 6.01 compresi;
del pari, passeranno con il padre, ad anni alterni, i giorni di Pasqua o Pasquetta;
per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per la durata di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
4) il sig. si Controparte_1 impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 275,00 da corrispondere direttamente alla sig.ra entro il giorno 25 del mese di scadenza, con Parte_1 bonifico da effettuarsi sul c/c bancario IBAN n. [...]; tuttavia, finché la sig.ra non avrà trovato un'occupazione lavorativa, il sig. si impegna a riscuotere per Pt_1 CP_1 intero gli assegni familiare ed a versare alla sig.ra la somma, a titolo di mantenimento, pari ad Pt_1
€ 450,00 mensili;
a questa dovrà eventualmente aggiungersi quella di cui al punto B1) delle presenti condizioni per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di acquistare altra abitazione familiare decorsi i 90 giorni dalla vendita dell'abitazione familiare;
5) le spese straordinarie dei figli minori (a titolo esemplificativo: spese sportive, universitarie, mediche, ecc.), come da protocollo del
Tribunale di Prato, saranno ripartite per il 50% ciascuno;
6) gli assegni familiari saranno riscossi dai sig.ri e al 50% ciascuno;
il sig. si obbliga a percepirli integralmente CP_1 Pt_1 CP_1 finché la sig.ra non avrà trovato una stabile occupazione lavorativa che le permetta di Pt_1 richiedere la sua quota-parte; B) prende atto delle seguenti condizioni: 1) il sig. Controparte_1 procederà personalmente all'acquisto di nuova abitazione, da individuarsi possibilmente nel
Comune di Poggio a IA o nei Comuni limitrofi, per un prezzo massimo di Euro 150.000,00, immobile che verrà intestato al sig. il quale provvederà altresì ad arredarlo a proprie CP_1 spese;
a tal proposito il sig. si obbliga a cedere il suddetto immobile a titolo gratuito, CP_1 mediante sottoscrizione di regolare contratto di comodato a tempo indeterminato, alla sig.ra , Pt_1 che accetta e si impegna a sottoscrivere il suddetto contratto, la quale vi si trasferirà unitamente ai figli e rovvedendo ad intestarsi le utenze che rimarranno a carico della stessa come Per_1 Per_2 indicato al punto I. In particolare, quanto alla durata, la sig.ra unitamente ai figli e Pt_1 Per_1 potrà permanere a titolo gratuito all'interno di tale immobile sino a quando, anche in via Per_2 alternativa: a) i figli non diventeranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) oppure quando, sul punto, sia disposta una modifica delle condizioni da parte della competente autorità giudiziaria o venga disposta una diversa collocazione dei figli e c) ovvero la sig.ra Per_1 Per_2
, unitamente ai figli, si trasferisca altrove o comunque più non abiti stabilmente ed in maniera Pt_1 effettiva all'interno dell'immobile del sig. Il Sig. si obbliga ad acquistare tale CP_1 CP_1 alloggio e provvedere al disbrigo delle pratiche necessarie per ottenere il rilascio del mutuo
4 ipotecario in modo da assicurare che i figli vi si possano trasferire entro 90 giorni dal momento stesso in cui saranno costretti a lasciare l'attuale abitazione familiare all'acquirente; nel predetto periodo di 90 giorni la sig.ra unitamente ai figli si trasferirà, solo momentaneamente, presso Pt_1
l'abitazione dei propri familiari. Nel caso il Sig. si renda inadempiente all'obbligo di CP_1 acquistare un'altra abitazione familiare per i figli minori e a stipulare il predetto contratto di comodato entro il termine di 90 giorni dalla vendita dell'immobile posto in Poggio a IA in via le Torri n. 33 int. 1, lo stesso provvederà a versare mensilmente e per ogni mese di ritardo la complessiva somma di € 700,00 a mani della sig.ra , da destinare obbligatoriamente al Pt_1 reperimento di altro alloggio, arredato, da adibire ad abitazione per i figli il prezzo della nuova abitazione verrà corrisposto anche a mezzo di mutuo bancario che il sig. si impegna Controparte_1 ad onorare con il versamento integrale delle rate mensili che rimarranno interamente a suo carico, così come rimarrà a lui integralmente intestata la piena proprietà; 2) l'autovettura Ford Puma targata GJ844NZ intestata al sig. con contratto di leasing per privati a lungo termine verrà CP_1 restituita, ed il sig. si impegna al versamento di € 3.000,00 alla sig.ra quale CP_1 Pt_1 contributo, una tantum, all'acquisto di una nuova vettura;
3) gli animali da compagnia (cane, criceto e tartaruga) di proprietà della sig.ra rimarranno in carico alla medesima la quale provvederà Pt_1
a sostenere ogni relativa spesa;
4) i ricorrenti procederanno alla chiusura del C/C cointestato n.
0000040226549 acceso presso banca Credit Agricole filiale di Prato, riaddebitando le rispettive spese ivi domiciliate sui propri conti correnti. Con l'adempimento di quanto innanzi indicato, i ricorrenti dichiarano di aver compiutamente definito le reciproche questioni economiche così che ciascuno non avrà più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione nei confronti dell'altro; 5) Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti;
C) nulla sulle spese”;(4) che le parti hanno diligentemente adempiuto a tutti gli impegni assunti con la suddetta sentenza;
(5) che, in ragione del trasferimento del per motivi di lavoro nel Comune di Ostia, quest'ultimo non è CP_1 più in grado di rispettare le modalità di frequentazione dei figli precedentemente concordate e gli accordi omologati necessitano di revisione;
(6) che il convenuto, pur risultando “aggregato” nel
Comune di Ostia per lavoro, ha scelto di trasferirsi in detta città, andando a convivere con la nuova compagna;
(7) che tale trasferimento consente al di vedere i propri figli solo una volta ogni CP_1 due settimane, non rispettando nemmeno gli orari e le giornate concordate;
(8) che, in questo contesto, spetta quasi per intero alla madre e alla di lei famiglia occuparsi dei figli, sia dal punto di vista della gestione quotidiana dei minori sia in punto di mantenimento, aspetto che pertanto deve essere rimodulato alla luce del mutamento delle circostanze;
(9) che la ricorrente ha reperito una occupazione lavorativa e che pertanto è economicamente indipendente.
5 Pertanto la ricorrente ha concluso per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) in merito all'affidamento dei minori, disporre l'affidamento condiviso dei figli e con Per_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere i figli a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
per quanto riguarda le vacanze estive,
i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il proprio padre;
quest'ultimo comunicherà alla madre quali saranno tali settimane entro il 30 maggio di ogni anno;
per quanto concerne le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni, con la precisazione che il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale non potrà poi trascorrere con i medesimi quello di Pasqua;
per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore alternativamente dal 25 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 7 gennaio, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
b) per quanto riguarda il mantenimento dei figli, disporre che il padre versi alla madre la somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli e;
tutte le spese straordinarie riguardanti i Per_2 Per_1 figli, come individuate in base al protocollo CNF del 29.11.2017, saranno divise al 50% ciascuno;
il genitore che le avrà anticipate, purché si tratti di spese previamente concordate e dietro esibizione dei giustificativi di spesa, avrà diritto al rimborso delle stesse entro un mese dall'effettuazione del pagamento;
c) per quanto concerne l'Assegno Unico, disporre che la sig.ra percepisca Parte_1 integralmente l'Assegno Unico, a fronte dello svolgimento, da parte della stessa, di attività lavorativa”.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 15.04.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al 16.09.2025 onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito in giudizio il quale, eccependo preliminarmente la tardività nonché Controparte_1 la nullità della notifica, ha contestato nel merito le pretese di parte ricorrente. In particolare il convenuto ha eccepito: (1) che la circostanza del trasferimento non rappresenta un elemento di novità in quanto già reso noto nel ricorso del 2024 con cui le parti espressamente prevedevano che tale circostanza non avrebbe ingenerato il dovere del ad un contributo mensile maggiore di € CP_1
275,00 a titolo di mantenimento dei figli;
(2) che il trasferimento a Roma è dettato anche da una serie di valutazioni economiche svolte dal alla luce dell'esposizione debitoria mensile da cui è CP_1 gravato che non consentirebbe allo stesso di reperire un ulteriore immobile in locazione anche a Prato;
(3) che il convenuto è un padre presente con i figli che compie quotidiane rinunce e sacrifici economici – considerate le spese dei tragitti del fine settimana – pur di trascorrere del tempo con i minori;
(4) che la richiesta di aumento del contributo mensile a titolo di mantenimento dei figli non può essere accolta dal convenuto sia in ragione delle spese mensili da cui lo steso è gravato, sia in considerazione del fatto che la ha reperito una occupazione e le stesse considerazioni debbano Pt_1
6 valere anche in punto di Assegno Unico;
(5) che anche il calendario di frequentazione proposto da controparte non può essere del tutto condiviso in ragione della scomodità di tutta la famiglia nella gestione dei trasferimenti.
Pertanto il ha concluso per ottenere, in via preliminare, l'accoglimento delle eccezioni CP_1 proposte e, nel merito: “1) Respingere tutte le domande avverse per assenza dei presupposti di legge,
e assenza di elementi nuovi e sopravvenuti oltre che economici tali da giustificare una modifica dell'assegno di mantenimento e della percezione dell'assegno unico, dando atto che il trasferimento paterno a Roma era già stato regolato nell'accordo di affidamento, prevedendo la non incidenza sugli aspetti economici del mantenimento dei figli;
2) in merito all'affidamento dei minori, confermare l'affidamento condiviso dei figli;
3) dare atto che il sig. Per_2 Per_1 Controparte_1 ha venduto l'abitazione familiare corrente in Poggio a IA (PO) via Le Torri n.33 int.1 e ha acquistato a suo esclusivo nome l'abitazione sita a Carmignano (PO), alla Via Guglielmo Marconi,
9 – 59015, arredata integralmente a spese di costui e concessa in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra giusto regolare contratto a tempo indeterminato, sino a quando, anche in via alternativa: a) i Pt_1 figli non diventeranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
b) oppure quando, sul punto, sia disposta una modifica delle condizioni da parte della competente autorità giudiziaria o venga disposta una diversa collocazione dei figli e c) ovvero la sig.ra , unitamente ai Per_1 Per_2 Pt_1 figli, si trasferisca altrove o comunque più non abiti stabilmente ed in maniera effettiva all'interno dell'immobile del sig. INTEGRANDO le condizioni di permanenza nell'immobile con un CP_1 ulteriore punto d) che preveda il rilascio dell'immobile anche quando, sul punto, sia disposta una modifica delle condizioni da parte della competente autorità giudiziaria per una diversa collocazione anche di uno solo dei due figli e 4) confermare il collocamento prevalente dei figli Per_1 Per_2 presso la madre nella casa di Via Guglielmo Marconi, 9 – 59015 concessa in comodato d'uso gratuito come specificato al punto che precede, confermando che le utenze restino interamente a carico della sig.ra ; 5) dare atto che la Sig.ra ha reperito una occupazione ed è indipendente Parte_1 Pt_1 economicamente;
6) disporre che il padre possa vedere i figli quando vuole previo preavviso e comunque modificare i turni nel modo seguente: a) per un weekend, a settimane alterne, dal sabato, quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare, fino alla domenica pomeriggio quando li accompagnerà presso l'abitazione familiare con orari da concordare di volta in volta che permettano il viaggio da e per Roma, attuale luogo di domicilio del padre, ed in base alle esigenze lavorative dello stesso;
le parti concordano altresì che un week end ogni quattro di spettanza del padre, ovvero un week end ogni otto settimane di calendario, il provvederà a prendere con sé i figli dal CP_1 venerdì pomeriggio, quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare, fino alla domenica pomeriggio, quando li accompagnerà presso l'abitazione familiare con orari da concordare di volta
7 in volta che permettano il viaggio da e per Roma, attuale luogo di domicilio del padre, ed in base alle esigenze lavorative dello stesso;
i mancati giorni di frequentazione potranno essere successivamente recuperati, senza tuttavia che ciò determini alcun ulteriore diritto circa il contributo al mantenimento dei figli minori;
b) periodo natalizio: i figli minori potranno stare con il padre, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre compresi ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio compresi;
c) periodo pasquale: a Pasqua i figli passeranno la settimana coincidente con la chiusura scolastica ad anni alterni con ciascun genitore;
d) periodo estivo: per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per la durata di 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
e) Ponti e altre festività: i figli potranno stare con il padre ad anni alterni ovvero, previo accordo, secondo il calendario dei fine settimana di rispettiva spettanza;
7) per quanto riguarda il mantenimento dei figli, confermare che il padre versi alla madre la somma di
Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) mensili a titolo di mantenimento complessivamente per entrambi i figli e;
8) confermare che il trasferimento del Sig. non Per_2 Per_1 Controparte_1 incida sull'importo dell'assegno di mantenimento che resterà invariato 9) confermare che tutte le spese straordinarie riguardanti i figli, come individuate in base al Protocollo del Tribunale di Prato, saranno divise al 50% ciascuno;
10) per quanto concerne l'Assegno Unico, confermare che venga percepito al 50% tra i genitori dando atto che già viene percepito al 50% tra i genitori avendo la reperito un lavoro;
11) confermare che tutti gli animali da compagnia (cane, criceto e Pt_1 tartaruga) di proprietà della sig.ra rimarranno in carico alla medesima la quale provvederà a Pt_1 sostenere ogni relativa spesa;
12) Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio, in ogni caso, sia in caso di accoglimento di una o più delle eccezioni preliminari, sia in caso di proseguimento del giudizio”.
All'udienza del 16.09.2025, svoltasi alla presenza di entrambe le parti comparse personalmente, i procuratori hanno chiesto un termine per valutare la possibilità di raggiungere un accordo. Il giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 10.12.2025 per la verifica.
In data 15.10.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte con cui hanno dichiarato di aver raggiunto, nelle more, un accordo ed hanno insistito per la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, letta l'istanza, ha accolto la richiesta delle parti ed ha confermato il 10.12.2025 come termine per il deposito delle note ex art 127 ter cpc.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
8 In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitore non collocatario/figli pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto dei minori ed il calendario di frequentazione dei fine settimana proposto sia pienamente condivisibile, tenuto conto del fatto che l'accordo consente di rispettare il superiore interesse morale e materiale dei figli.
Stesse considerazioni in punto di contributo al mantenimento dei figli. Il Collegio ritiene che la somma pattuita sia congrua tenuto conto della attuale capacità reddituale delle parti e delle rispettive esposizioni debitorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 87 emessa da questo Tribunale in data 15.7.2024, così provvede:
- omologa il seguente accordo:
a) Riguardo ai tempi di frequentazione fra il padre ed i figli minori e il sig. Per_1 Per_2 CP_1 potrà vedere i figli quando vuole, previo preavviso e previo accordo con la sig.ra e, Parte_1 comunque, secondo i seguenti turni di visita:
b) per un weekend, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre fino alla domenica pomeriggio alle ore 16.00 quando li accompagnerà presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre;
al riguardo, il sig. si impegna a rispettare CP_1 gli orari concordati salvo imprevisti di viaggio, posto che le parti potranno, di volta in volta, concordare gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
c) le parti concordano altresì che un week end ogni tre di spettanza del padre, ovvero un week end ogni sei settimane di calendario, il provvederà a prendere con sé i figli dal venerdì CP_1 pomeriggio alle ore 16.00, quando li andrà a prendere presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre, fino alla domenica pomeriggio alle ore 16.00, quando li accompagnerà presso l'abitazione familiare o altro luogo specificato preventivamente dalla madre alle ore 16.00; al riguardo, il sig. si impegna a rispettare gli orari concordati salvo imprevisti CP_1 di viaggio, posto che le parti potranno, di volta in volta, concordare gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
d) i mancati giorni di frequentazione potranno essere successivamente recuperati, senza tuttavia che ciò determini alcun ulteriore diritto circa il contributo al mantenimento dei figli minori;
d) periodo natalizio: i figli minori potranno stare con il padre, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre compresi ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio compresi, posto che le parti potranno, di anno in anno, concordare il periodo di spettanza del padre sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
9 e) periodo pasquale: a Pasqua i figli passeranno la settimana coincidente con la chiusura scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore, concordando gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
f) periodo estivo: per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per la durata di 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, concordando gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
g) Ponti e altre festività: i figli potranno stare con il padre ad anni alterni ovvero, previo accordo, secondo il calendario dei fine settimana di rispettiva spettanza, concordando gli orari sulla base delle esigenze lavorative e personali di entrambi;
h) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, preso atto dell'avvenuto trasferimento del sig. ad Ostia, confermare che il padre versi alla madre, laddove quest'ultima svolga Controparte_1 attività lavorativa, la somma di Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) mensili a titolo di mantenimento complessivamente per entrambi i figli e con assegno unico al 50%, Per_2 Per_1 mentre laddove la madre non dovesse svolgere alcuna occupazione lavorativa, disporre che il padre versi Euro 450,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli, percependo quest'ultimo, in tale ipotesi, il 100% dell'assegno unico, previa modifica sul portale telematico INPS.
i) Per tutto quanto non modificato dal presente accordo, confermare quanto già disposto con la sentenza n. 87/2024 pubblicata in data 15.7.2024 nel procedimento V.G.N. 576/2024 del Tribunale
Ordinario di Prato;
- spese del giudizio interamente compensate.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente
LU SC
Il Giudice rel. ed est.
Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10