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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5039 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina, via Consolare Pompea, C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo
(C.F. – – telefax C.F._2 Email_1
0907386165) con studio in Messina, via dei Mille, n. 134, ed ivi elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), ed ivi residente in [...]
Lignamine, n. 9, Pal C – Frazione Zafferia, rappresentata e difesa dall'Avv.
AL OD (C.F.: , ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Via N. Panoramica Cpl.
“Poggio dei Fiori” Pal. F;
Pec: - tel./fax 090- Email_2
6018593, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 06.12.2024, premesso che in data Parte_1
21.06.2021 aveva contratto matrimonio a Messina con CP_1
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 64 parte 1 anno
2021); che in data 23.05.2023 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed era ormai impossibile ricostituire l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 04.04.2025 si costituiva la quale evidenziava CP_1
che dall'unione coniugale erano nati a Messina il 27.03.2021 due figli gemelli, e;
che le condizioni della separazione Per_1 Per_2
consensuale omologate prevedevano che i figli fossero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre, che gli stessi permanessero con il padre secondo le modalità meglio specificate nel ricorso congiunto, che il corrispondesse alla Pt_1
deducente un assegno mensile di € 50,00 per il mantenimento di ciascuno dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e prestasse il proprio consenso alla percezione nella sua interezza da parte della deducente dell'assegno unico per i figli, pari complessivamente ad €
375,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Lamentava che dopo la separazione il i era trasferito stabilmente a MO e si era Pt_1
2 disinteressato dei figli, affetti da sindrome autistica, non osservando i tempi di permanenza previsti e non partecipando agli incontri programmati dai terapisti con entrambi i genitori. Chiedeva, di conseguenza, che i figli fossero affidati in via esclusiva alla madre. Rilevava, poi, che ella continuava ad essere priva di occupazione e percepiva soltanto il reddito di inclusione, pari a € 1.040,00 mensili, ma doveva far fronte al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione pari a € 400,00 mensili, ed alle spese straordinarie per i figli, alle quali non contribuiva Pt_1
Chiedeva, pertanto, che l'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento della prole fosse aumentato ad € 150,00 mensili per ciascun figlio.
All'udienza del 06.05.2025 il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza del ricorrente. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 22.05.2025 per verificare se le parti potessero raggiungere un accordo, avendo il procuratore del resistente manifestato la necessità di verificare se il suo assistito fosse intenzionato a contestare le domande formulate dalla controparte. Alla successiva udienza del 22.05.2023, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, non avendo le parti raggiunto alcun accordo, confermava le statuizioni vigenti nel regime della separazione e chiedeva al Servizio Sociale del Comune di
Messina l'effettuazione di accertamenti sulle condizioni di vita dei minori presso la madre, sulla qualità della relazione con entrambi i genitori e sulle capacità genitoriali delle parti, con specifico riferimento alle doglianze mosse dalla resistente.
In data 31.10.2025 veniva trasmessa relazione da parte del Servizio
Sociale del Comune di Messina. Il Servizio riferiva che vi era stato un atteggiamento collaborativo da parte di entrambi i genitori;
che la figlia
3 viveva insieme alla madre in una casa in locazione in buone condizioni igienico abitative;
che la svolgeva l'attività di onicotecnica ed CP_1
aveva instaurato una relazione stabile con un uomo, cassiere presso un supermercato;
che il clima familiare era sereno ed i bambini si mostravano a loro agio, relazionandosi positivamente sia con la madre che con il compagno di quest'ultima; che i bambini risultavano inseriti in percorsi di terapia riabilitativa finalizzati al trattamento del disturbo dello spettro autistico di cui sono affetti;
che il padre, nell'incontro programmato, si era mostrato affettuoso verso i figli ed anche i bambini, dopo avere mostrato una certa distanza, avevano lasciato spazio a momenti di gioco e di interazione positiva;
che il aveva riferito di difficoltà Pt_1
economiche che incidevano sulla possibilità di raggiungere con frequenza i figli a Messina;
che lo stesso aveva mostrato interesse affettivo nei confronti dei figli ma le difficoltà di natura economica ed organizzativa incidevano negativamente sulla continuità relazionale con i figli;
che la comunicazione tra le parti non era conflittuale ed era improntata al rispetto reciproco.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano che si desse atto dell'accordo raggiunto dalle parti, avendo il restato Pt_1
integrale adesione alle domande formulate dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti e, in particolare, con l'accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate
4 dalla resistente, nei termini seguenti “1) per i motivi illustrati in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in favore della Per_1 Per_3
madre con tutte le disposizioni che ritiene opportune e di giustizia;
2) disporre l'obbligo in capo al di versare l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della prole nella misura di € 300,00 o a quella ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il ventisette di ogni mese, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie in misura del 50%, in conformità al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale adito”.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione giudiziale o che omologa l'accordo di separazione consensuale, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 9107/2023 del 23/05/2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi,
5 dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti mediante la precisazione congiunta delle conclusioni, sulla base di quanto chiesto in via riconvenzionale dalla resistente regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole, anche alla luce del contenuto della relazione sociale in atti. Va,
d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
6 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 06.12.2024, da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio all'udienza CP_1
cartolare del 27.11.2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina in data 21.06.2021 con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 64 parte 1 anno 2021 tra nato a Parte_1
MO (PA) il 09.08.1989 e , nata a [...] il CP_1
19/05/1996 alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del
27.11.2025, con l'accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla resistente e sopra testualmente riportate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5039 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina, via Consolare Pompea, C.F.: , C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo
(C.F. – – telefax C.F._2 Email_1
0907386165) con studio in Messina, via dei Mille, n. 134, ed ivi elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), ed ivi residente in [...]
Lignamine, n. 9, Pal C – Frazione Zafferia, rappresentata e difesa dall'Avv.
AL OD (C.F.: , ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Via N. Panoramica Cpl.
“Poggio dei Fiori” Pal. F;
Pec: - tel./fax 090- Email_2
6018593, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 06.12.2024, premesso che in data Parte_1
21.06.2021 aveva contratto matrimonio a Messina con CP_1
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 64 parte 1 anno
2021); che in data 23.05.2023 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed era ormai impossibile ricostituire l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 04.04.2025 si costituiva la quale evidenziava CP_1
che dall'unione coniugale erano nati a Messina il 27.03.2021 due figli gemelli, e;
che le condizioni della separazione Per_1 Per_2
consensuale omologate prevedevano che i figli fossero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre, che gli stessi permanessero con il padre secondo le modalità meglio specificate nel ricorso congiunto, che il corrispondesse alla Pt_1
deducente un assegno mensile di € 50,00 per il mantenimento di ciascuno dei figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e prestasse il proprio consenso alla percezione nella sua interezza da parte della deducente dell'assegno unico per i figli, pari complessivamente ad €
375,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Lamentava che dopo la separazione il i era trasferito stabilmente a MO e si era Pt_1
2 disinteressato dei figli, affetti da sindrome autistica, non osservando i tempi di permanenza previsti e non partecipando agli incontri programmati dai terapisti con entrambi i genitori. Chiedeva, di conseguenza, che i figli fossero affidati in via esclusiva alla madre. Rilevava, poi, che ella continuava ad essere priva di occupazione e percepiva soltanto il reddito di inclusione, pari a € 1.040,00 mensili, ma doveva far fronte al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione pari a € 400,00 mensili, ed alle spese straordinarie per i figli, alle quali non contribuiva Pt_1
Chiedeva, pertanto, che l'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento della prole fosse aumentato ad € 150,00 mensili per ciascun figlio.
All'udienza del 06.05.2025 il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza del ricorrente. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 22.05.2025 per verificare se le parti potessero raggiungere un accordo, avendo il procuratore del resistente manifestato la necessità di verificare se il suo assistito fosse intenzionato a contestare le domande formulate dalla controparte. Alla successiva udienza del 22.05.2023, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, non avendo le parti raggiunto alcun accordo, confermava le statuizioni vigenti nel regime della separazione e chiedeva al Servizio Sociale del Comune di
Messina l'effettuazione di accertamenti sulle condizioni di vita dei minori presso la madre, sulla qualità della relazione con entrambi i genitori e sulle capacità genitoriali delle parti, con specifico riferimento alle doglianze mosse dalla resistente.
In data 31.10.2025 veniva trasmessa relazione da parte del Servizio
Sociale del Comune di Messina. Il Servizio riferiva che vi era stato un atteggiamento collaborativo da parte di entrambi i genitori;
che la figlia
3 viveva insieme alla madre in una casa in locazione in buone condizioni igienico abitative;
che la svolgeva l'attività di onicotecnica ed CP_1
aveva instaurato una relazione stabile con un uomo, cassiere presso un supermercato;
che il clima familiare era sereno ed i bambini si mostravano a loro agio, relazionandosi positivamente sia con la madre che con il compagno di quest'ultima; che i bambini risultavano inseriti in percorsi di terapia riabilitativa finalizzati al trattamento del disturbo dello spettro autistico di cui sono affetti;
che il padre, nell'incontro programmato, si era mostrato affettuoso verso i figli ed anche i bambini, dopo avere mostrato una certa distanza, avevano lasciato spazio a momenti di gioco e di interazione positiva;
che il aveva riferito di difficoltà Pt_1
economiche che incidevano sulla possibilità di raggiungere con frequenza i figli a Messina;
che lo stesso aveva mostrato interesse affettivo nei confronti dei figli ma le difficoltà di natura economica ed organizzativa incidevano negativamente sulla continuità relazionale con i figli;
che la comunicazione tra le parti non era conflittuale ed era improntata al rispetto reciproco.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano che si desse atto dell'accordo raggiunto dalle parti, avendo il restato Pt_1
integrale adesione alle domande formulate dalla resistente nella comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti e, in particolare, con l'accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate
4 dalla resistente, nei termini seguenti “1) per i motivi illustrati in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in favore della Per_1 Per_3
madre con tutte le disposizioni che ritiene opportune e di giustizia;
2) disporre l'obbligo in capo al di versare l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della prole nella misura di € 300,00 o a quella ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il ventisette di ogni mese, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie in misura del 50%, in conformità al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale adito”.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione giudiziale o che omologa l'accordo di separazione consensuale, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 9107/2023 del 23/05/2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi,
5 dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti mediante la precisazione congiunta delle conclusioni, sulla base di quanto chiesto in via riconvenzionale dalla resistente regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole, anche alla luce del contenuto della relazione sociale in atti. Va,
d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
6 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 06.12.2024, da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio all'udienza CP_1
cartolare del 27.11.2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina in data 21.06.2021 con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 64 parte 1 anno 2021 tra nato a Parte_1
MO (PA) il 09.08.1989 e , nata a [...] il CP_1
19/05/1996 alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del
27.11.2025, con l'accoglimento delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla resistente e sopra testualmente riportate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 02/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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