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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM4M000373 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM4M000373 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM4M000373 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 luglio 2025 il contribuente impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia.
Successivamente, l'Ufficio resistente depositava atto di costituzione con il quale rappresentava di aver integralmente annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento di autotutela totale, con il quale ha integralmente annullato l'atto impositivo oggetto di impugnazione.
Tale annullamento ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, determinando la definitiva eliminazione della pretesa tributaria dedotta in causa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della definizione della controversia e al comportamento complessivo delle parti, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM4M000373 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM4M000373 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM4M000373 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 luglio 2025 il contribuente impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia.
Successivamente, l'Ufficio resistente depositava atto di costituzione con il quale rappresentava di aver integralmente annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento di autotutela totale, con il quale ha integralmente annullato l'atto impositivo oggetto di impugnazione.
Tale annullamento ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, determinando la definitiva eliminazione della pretesa tributaria dedotta in causa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della definizione della controversia e al comportamento complessivo delle parti, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.