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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2640/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4611 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 8 luglio 2022 la Ricorrente_1 s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 4611 emesso dal Comune di Milazzo il 9 dicembre 2021 in relazione alla TARI per l'anno 2016 per l'importo complessivo di E. 29.968,00, deducendo l'illegittimità sotto vari profili.
Il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 13 luglio 2023 n. 3156/04/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo insussistenti i vizi denunciati.
La Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi di ricorso concernenti il difetto di motivazione dell'atto, il difetto di sottoscrizione perché apposta a stampa sul documento cartaceo, l'omesso contraddittorio preaccertativo, l'erroneità del calcolo degli interessi e la mancata indicazione delle norme relative alle sanzioni applicate.
Il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. è infondato.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame concernente il difetto di motivazione dell'atto, deve condividersi la conclusione del primo giudice secondo cui tutti gli estremi relativi all'imposizione si ricavano, comunque, dal sollecito di pagamento precedentemente inviato alla medesima società.
Anzi, in proposito, deve rilevarsi che il sollecito di pagamento cui ha fatto riferimento il primo giudice (n. 5058 del 24 settembre 2021), come dedotto dall'appellato, era stato preceduto anche dal precedente avviso n.
10006375 del 23 novembre 2016 nel quale già venivano indicati dettagliatamente tutti gli elementi specificativi della pretesa (superficie, immobili con relativi dati catastali, periodo di riferimento).
Quanto alla tariffa applicata, oltre a ricavarsi dagli importi complessivi indicati se divisi per le superfici specificamente indicate, si tratta di un dato contenuto nella relativa delibera di determinazione che, pubblicata nelle forme di legge, è conosciuta e conoscibile dagli interessati. Del tutto generica, inoltre, si appalesa il rilievo relativo alla notifica del sollecito di pagamento che è stata regolarmente e legittimamente effettuata nella sede della società secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, senza che, pertanto, fosse necessario il successivo invio della raccomandata informativa (cfr., per tutte, la recente pronunzia della Corte di
Cassazione del 12 settembre 2024 n. 24555 che, richiamando specificamente innumerevoli altre pronunzie, ha ancora ribadito “il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell'atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma "semplificata" di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”).
Ugualmente infondato è anche il secondo motivo di gravame concernente la sottoscrizione dell'atto.
L'atto, infatti, risulta regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali).
Quanto al terzo motivo di gravame, il primo giudice ha già condivisibilmente rilevato che il contraddittorio preventivo non è previsto per il tributo in questione.
D'altra parte, ove anche si volesse estendere in termini generalità quel principio generale del diritto comunitario richiamato dall'appellante a tutti i casi – e, quindi, anche a quello qui in esame – nei quali l'Amministrazione finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, deve, comunque, osservarsi che il conseguente vizio può acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto,
l'inosservanza della regola abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass.
15 marzo 2013 n. 6621).
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità del contraddittorio anticipato è quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far si che l'Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell'adottare (o non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro.
Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell'astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità dell'atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall'Amministrazione.
Ma ciò può certamente escludersi quando non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall'Amministrazione (che nella fattispecie non vengono in alcun modo indicati dall'appellante) e, in ogni caso, quando quest'ultima non avrebbe comunque emesso un provvedimento di contenuto diverso, circostanza nella fattispecie inequivocabilmente dimostrata dalle difese anche in questa sede esperite dall'Amministrazione medesima.
Infine, del tutto generici si appalesano anche i motivi di gravame concernenti il calcolo degli interessi (a prescindere dalla novità della questione puntualmente rilevata dall'appellato) e l'applicazione delle sanzioni che discende direttamente dalla norma di legge in materia di omesso o insufficiente versamento dell'imposta. Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellato, in complessivi
E. 3.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Milazzo avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3156/04/23 resa in data 13 luglio 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2640/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4611 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 8 luglio 2022 la Ricorrente_1 s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 4611 emesso dal Comune di Milazzo il 9 dicembre 2021 in relazione alla TARI per l'anno 2016 per l'importo complessivo di E. 29.968,00, deducendo l'illegittimità sotto vari profili.
Il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 13 luglio 2023 n. 3156/04/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo insussistenti i vizi denunciati.
La Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi di ricorso concernenti il difetto di motivazione dell'atto, il difetto di sottoscrizione perché apposta a stampa sul documento cartaceo, l'omesso contraddittorio preaccertativo, l'erroneità del calcolo degli interessi e la mancata indicazione delle norme relative alle sanzioni applicate.
Il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. è infondato.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame concernente il difetto di motivazione dell'atto, deve condividersi la conclusione del primo giudice secondo cui tutti gli estremi relativi all'imposizione si ricavano, comunque, dal sollecito di pagamento precedentemente inviato alla medesima società.
Anzi, in proposito, deve rilevarsi che il sollecito di pagamento cui ha fatto riferimento il primo giudice (n. 5058 del 24 settembre 2021), come dedotto dall'appellato, era stato preceduto anche dal precedente avviso n.
10006375 del 23 novembre 2016 nel quale già venivano indicati dettagliatamente tutti gli elementi specificativi della pretesa (superficie, immobili con relativi dati catastali, periodo di riferimento).
Quanto alla tariffa applicata, oltre a ricavarsi dagli importi complessivi indicati se divisi per le superfici specificamente indicate, si tratta di un dato contenuto nella relativa delibera di determinazione che, pubblicata nelle forme di legge, è conosciuta e conoscibile dagli interessati. Del tutto generica, inoltre, si appalesa il rilievo relativo alla notifica del sollecito di pagamento che è stata regolarmente e legittimamente effettuata nella sede della società secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, senza che, pertanto, fosse necessario il successivo invio della raccomandata informativa (cfr., per tutte, la recente pronunzia della Corte di
Cassazione del 12 settembre 2024 n. 24555 che, richiamando specificamente innumerevoli altre pronunzie, ha ancora ribadito “il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell'atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma "semplificata" di notificazione, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”).
Ugualmente infondato è anche il secondo motivo di gravame concernente la sottoscrizione dell'atto.
L'atto, infatti, risulta regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali).
Quanto al terzo motivo di gravame, il primo giudice ha già condivisibilmente rilevato che il contraddittorio preventivo non è previsto per il tributo in questione.
D'altra parte, ove anche si volesse estendere in termini generalità quel principio generale del diritto comunitario richiamato dall'appellante a tutti i casi – e, quindi, anche a quello qui in esame – nei quali l'Amministrazione finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, deve, comunque, osservarsi che il conseguente vizio può acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto,
l'inosservanza della regola abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass.
15 marzo 2013 n. 6621).
Si vuole dire, in sostanza, che la finalità del contraddittorio anticipato è quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far si che l'Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell'adottare (o non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro.
Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell'astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità dell'atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall'Amministrazione.
Ma ciò può certamente escludersi quando non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall'Amministrazione (che nella fattispecie non vengono in alcun modo indicati dall'appellante) e, in ogni caso, quando quest'ultima non avrebbe comunque emesso un provvedimento di contenuto diverso, circostanza nella fattispecie inequivocabilmente dimostrata dalle difese anche in questa sede esperite dall'Amministrazione medesima.
Infine, del tutto generici si appalesano anche i motivi di gravame concernenti il calcolo degli interessi (a prescindere dalla novità della questione puntualmente rilevata dall'appellato) e l'applicazione delle sanzioni che discende direttamente dalla norma di legge in materia di omesso o insufficiente versamento dell'imposta. Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellato, in complessivi
E. 3.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Milazzo avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3156/04/23 resa in data 13 luglio 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente