Decreto cautelare 20 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Morgantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Livorno, via Cairoli, 21;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- Div. PAS emesso dal Questore di Livorno di sospensione per giorni 20 della licenza commerciale di agibilità rilasciata dal Comune di Livorno con determinazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- per l’esercizio del locale da ballo e della discoteca in -OMISSIS- intestata al Sig. -OMISSIS- legale rappresentante della società POSH S.r.l. e di tutti gli atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (Prot.-OMISSIS-) del -OMISSIS- emesso dal Questore di Livorno di sospensione per venti giorni della licenza commerciale di agibilità rilasciata dal Comune di Livorno per l'esercizio del locale da ballo e della discoteca in -OMISSIS- denominata “ -OMISSIS- ” e intestata al Sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della stessa società.
Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Questore di Livorno a seguito della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ed in conseguenza sia, della rissa che si sarebbe svolta il -OMISSIS-, sia ancora in ragione di altri due distinti e ulteriori episodi verificatisi nell’arco dei quattro anni precedenti (rispettivamente nel 2021 e nel 2022).
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
A) l’eccesso di potere e la violazione dell'art. 100 t.u.l.p.s., del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. - e dell'art. 66, c. 2 della Legge reg. Toscana n. 34/2007 per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
A) la violazione del principio di gradualità della sanzione sospensiva irrogata e difetto dell’attualità della esigenza cautelare; a parere della società ricorrente il provvedimento impugnato viene motivato richiamando, in modo asseritamente incongruo e illogico, due aggiuntivi episodi risalenti nel tempo ad oltre 3 anni prima (2021 e 2022) e già sanzionati a suo tempo.
Anche il riferimento all’episodio del -OMISSIS- sarebbe intempestivo, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato irrogato a distanza di un mese dopo il presunto episodio contestato del -OMISSIS-; l’Amministrazione inoltre non avrebbe considerato le due memorie corredate di documentazione con le quali si è sostenuta l’imprevedibilità del singolo episodio sopra citato.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 5 settembre 2024 e con ordinanza n. 502/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, mentre all’udienza del 16 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È dirimente constatare che la rissa avvenuta presso i locali della discoteca sopra citata è rimasta sostanzialmente incontestata ed è, di per sé, sufficiente a fondare il provvedimento di sospensione della licenza ora impugnato.
1.2 L’Amministrazione ha evidenziato che “ alle ore 03.50 dell’-OMISSIS-, le volanti del locale UPGSP venivano fatte convergere in questa via del -OMISSIS- presso la suddetta discoteca, poiché sull'utenza 112 erano giunte segnalazioni di una rissa a seguito della quale un giovane aveva subito lesioni. Sul posto, gli operatori notavano un'autoambulanza ferma nei pressi dell'ingresso del locale mentre il personale del 118 stava soccorrendo una persona riversa a terra che presentava evidenti ferite al volto, ragione per cui, dopo le prime cure, veniva trasportata al pronto soccorso, dal quale veniva successivamente dimessa con una prognosi di giorni 7 ”.
1.3 Sempre il personale di Polizia ha poi accertato che il ferito era stato poco prima aggredito nel parcheggio di pertinenza del locale da un gruppo di altri giovani, che si erano poi dileguati, e che le cause del gesto erano da ricondurre ad un acceso diverbio avvenuto all'interno della discoteca "de qua" tra due fazioni, composte rispettivamente da giovani livornesi e l'altra da coetanei fiorentini, tra cui la persona aggredita.
1.3 Come hanno chiarito precedenti pronunce, l’art. 100, r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “ che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).
1.4 È noto peraltro che la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività, nell’esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.
1.5 La sospensione riflette, pertanto, il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità (Consiglio di Stato, III Sez., 15 aprile 2024, n. 3422).
1.6 Ulteriori pronunce hanno chiarito che “… non rileva l'assenza di colpa del titolare della licenza sospesa, considerato che il provvedimento di sospensione ha finalità preventiva e non punitiva, atteso che la finalità perseguita dall'art. 100 TULPS …. quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente " (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 77).
1.7 L’adozione del provvedimento ex art. 100 TULPS consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l'indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire (TAR Toscana, sez. II, 23 gennaio 2019, n. 110).
1.8 Ma anche a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento impugnato risulta del tutto infondata l’argomentazione diretta a sostenere l’esistenza di un difetto di istruttoria o la violazione del principio di proporzionalità.
1.9 Il riferimento ai precedenti eventi (ulteriori rispetto alla rissa del -OMISSIS-) assume un valore accessorio e di conferma dell’esistenza di un persistente pericolo per la sicurezza pubblica, suscettibile di consentire l’estensione della sospensione oltre il periodo ordinario dei 15 giorni.
2. Nemmeno ha rilievo il decorso del tempo tra l’episodio sopra citato e l’emissione del provvedimento impugnato, risultando evidente come detto periodo di tempo non poteva che essere necessario per il compimento della fase istruttoria e per l’audizione del titolare del locale sopra citato (come poi avvenuto nel caso di specie).
2.1 L’adozione di tale misura risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente e anche a prescindere dal fatto che gli episodi di violenza si siano in precedenza verificati e siano stati sanzionati.
2.2 In conclusione, il ricorso va respinto, mentre le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI CH, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | IC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.