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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1683/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A.) Parte_1
e residente al 5554 Wilkins Ave, Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.
416, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “il ricorrente, per il tramite dei propri difensori, chiede che
l'Ill.mo Tribunale voglia riservare la causa per la decisione, accogliendo la domanda
attorea con esplicita richiesta di condanna del resistente alla refusione delle CP_1
spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Salvis Iuribus”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle valutazioni dell'organo decidente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_1
cittadina italiana, nato a [...] l'[...].
Emigrata negli U.S.A., lì trascorreva la propria vita, anche sposando un cittadino italiano naturalizzato straniero e con lui generando prole, senza però mai acquisire lei la cittadinanza americana.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024.
2 Nel merito, chiedeva procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare
competente le necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea
di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere”, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza del 12.2.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di sospensione impropria del presente giudizio, articolata dal resistente, per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con la propria ordinanza del 26.11.2024 e ciò in quanto il qual caso non rientra nei casi tassativi di sospensione legale del processo ex art. 295
c.p.c. In tal senso, si riporta l'ordinanza n. 6121/2024 della secondo cui Parte_2
“non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un
giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina
applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si
porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i
principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela
giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del
processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.”.
Nel merito, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana Persona_1
a suo tempo emigrata negli U.S.A.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
3 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che avo italiano, non ha mai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella americana (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dal ricorrente) e, pertanto, non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento
4 generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle
5 competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale e riguardante un predecessore dell'odierno ricorrente. Trattasi, in particolare, della nascita di nel Persona_2
1931 da madre italiana, appunto l'avo italiano.
Tale atto, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché l'art. 10 della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (quale è anche il cittadino italiano naturalizzatosi straniero), sia perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta,
secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali
6 produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma
discriminatoria dichiarata incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sentenza. n. 4466 del
25.2.2009). Ed ancora “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato,
può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8
n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità,
che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o
chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nata da madre cittadina Persona_2
italiana prima dell'1.1.1948. E così, conseguentemente, anche a tutti i suoi discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che il ricorrente, per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
7 Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_1
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di formale opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è cittadino Parte_1
italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
8 registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1683/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nato il [...] a [...], Pennsylvania (U.S.A.) Parte_1
e residente al 5554 Wilkins Ave, Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.
416, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “il ricorrente, per il tramite dei propri difensori, chiede che
l'Ill.mo Tribunale voglia riservare la causa per la decisione, accogliendo la domanda
attorea con esplicita richiesta di condanna del resistente alla refusione delle CP_1
spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Salvis Iuribus”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle valutazioni dell'organo decidente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Persona_1
cittadina italiana, nato a [...] l'[...].
Emigrata negli U.S.A., lì trascorreva la propria vita, anche sposando un cittadino italiano naturalizzato straniero e con lui generando prole, senza però mai acquisire lei la cittadinanza americana.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024.
2 Nel merito, chiedeva procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare
competente le necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea
di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere”, con spese “quanto meno, compensate”.
All'esito dell'udienza del 12.2.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di sospensione impropria del presente giudizio, articolata dal resistente, per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con la propria ordinanza del 26.11.2024 e ciò in quanto il qual caso non rientra nei casi tassativi di sospensione legale del processo ex art. 295
c.p.c. In tal senso, si riporta l'ordinanza n. 6121/2024 della secondo cui Parte_2
“non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un
giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina
applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si
porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i
principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela
giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del
processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.”.
Nel merito, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana Persona_1
a suo tempo emigrata negli U.S.A.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
3 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che avo italiano, non ha mai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella americana (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dal ricorrente) e, pertanto, non è mai incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ. 1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Del resto, l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento
4 generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Una simile interpretazione, ormai risalente nel tempo, trova conferma ancora oggi;
infatti “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni giuridiche
regolate anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, l'ottenimento
della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la
perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva
richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato; dunque, la
perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o
di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un
paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed
alla perdita della cittadinanza” (Corte d'Appello di L'Aquila, sentenza n. 1460 del
30.9.2021).
Quanto detto risulta essere in linea, operando un'interpretazione storica del citato art. 11, con quella che era la ratio del Legislatore dell'epoca, ossia quella di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione;
diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi
del continente americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori.
Orbene, la linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né i suoi ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendone la catena di trasmissione, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle
5 competenti Autorità e debitamente apostillati.
Giova tuttavia evidenziare che nella linea di discendenza riportata in ricorso si individua un evento occorso in epoca precostituzionale e riguardante un predecessore dell'odierno ricorrente. Trattasi, in particolare, della nascita di nel Persona_2
1931 da madre italiana, appunto l'avo italiano.
Tale atto, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché l'art. 10 della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (quale è anche il cittadino italiano naturalizzatosi straniero), sia perché a quel tempo l'acquisizione della stessa era prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
In ogni caso, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche
il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
In precedenza, inoltre, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n.555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita
della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza”
delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta,
secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme pre-costituzionali
6 produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma
discriminatoria dichiarata incostituzionale”. (Cass. Sez. Unite sentenza. n. 4466 del
25.2.2009). Ed ancora “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato,
può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8
n.2 L. 555 del 1912) [. . .] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità,
che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o
chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
giudicato”.
Pertanto, in forza dell'efficacia di tutte le pronunce appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta a per essere nata da madre cittadina Persona_2
italiana prima dell'1.1.1948. E così, conseguentemente, anche a tutti i suoi discendenti.
Si rileva, inoltre, che nessuna conseguenza può avere il fatto che il ricorrente, per il riconoscimento della status de quo, abbia adito direttamente l'autorità giudiziaria senza prima eventualmente formulare la relativa istanza per via amministrativa ovvero attendere l'esito del relativo procedimento, stante l'inesistenza, ad oggi, di una legge che abbia recepito il dettato della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
7 Cassazione (n. 4466 del 25/02/2009) e, pertanto, l'amministrazione non può ricevere domande di richiesta della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dai discendenti di donna (avente diritto alla cittadinanza italiana), sposata con cittadino straniero prima del 1948 e che abbia avuto figli prima di tale data, in ciò dovendosi conformare alle disposizioni contenute nella Circolare del K28.1 dell'8 aprile Controparte_1
1991, la quale afferma, rifacendosi al contenuto delle predette sentenze della Corte
Costituzionale (n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975), che “pure i discendenti di nostra
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna
purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana”.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo al ricorrente della cittadinanza italiana.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di formale opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è cittadino Parte_1
italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
8 registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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