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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Verbale di Udienza a trattazione scritta del giorno 15 ottobre 2025
Il Giudice -letto l'art 127 ter c.p.c:
-verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa indicata dalla richiamata norma, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, ed in vigore dal primo gennaio 2023;
-dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ritenuto che
la causa può essere decisa
P.Q.M.
Pronuncia l'allegata sentenza, parte integrante al verbale di udienza
Il G.I. dott.ssa Gerarda Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3171/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico Sig. P.I.: , e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
, Parte_3 CodiceFiscale_1
RICORRENTI
E
) in persona del Direttore pro- Controparte_1 Controparte_2 tempore dott. delegati a rappresentare e difendere l'Ente nel presente Controparte_3 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, il Responsabile del Processo Legale dott.ssa CP_4
e il dott.
[...] Controparte_5
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza di ingiunzione TT
La società e la sig.ra nella dichiarata qualità di legale Parte_1 Parte_3 rappresentante p.t di tale società, hanno promosso innanzi al Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ricorso ex art. 6 DLGS n 150/2011 per richiedere, ope iudicis, in sede di opposizione,
l'annullamento delle ordinanza ingiunzione n 147/A/2020 del 17.04.2020, notificata alla sig.ra
I a mezzo delle quali è stato Parte_3Parte_1 Parte_1 richiesto il pagamento, in solido, della somma pari ad € 42.919,00.
I ricorrenti, in punto di fatto, hanno dichiarato che in data 20.02.2016, gli ispettori della ex
DT di , insieme ad agenti della Guardia di Finanza, hanno eseguito un accesso ispettivo CP_2 presso la sede operativa della società, costituita da un locale per ristorazione.
In tale circostanza, attesa la presenza di 13 lavoratori non in possesso di regolare rapporto di lavoro, venne elevato verbale di primo accesso n 46/2019.
La ricorrente tuttavia, invocando cause di forza maggiore, costituita dalla Pt_3 improvvisa presenza nei locali di un elevatissimo n di prenotazioni, era stata costretta ad avvalersi di personale differendo in tal modo le ordinarie modalità di assunzione.
I ricorrenti hanno accettato di godere del particolare favor garantito dall'art. 22 comma 1 dlgs 151/15, a mente del quale, a fronte della costituzione di un regolare rapporto di lavoro per ciascuno dei rilevati prestatori di opera, della permanenza in servizio per almeno tre mesi e del versamento cumulativo della sanzione amministrativa pari al minimo edittale per un importo complessivo di € 19.625,00, l'attività non fosse sospesa.
Secondo l'assunto dei ricorrenti tali adempimenti sono stati tutti osservati.
Pur a fronte di tale asserito e pieno adempimento a quanto richiesto dalla ex DT, secondo l'assunto dei ricorrenti sono stati inopinatamente adottati gli atti impugnati, con evidente violazione del procedimento e conseguenziale annullabilità delle ordinanze di ingiunzione.
Esposti gli elementi di fatti, il ricorso è stato affidato a tre motivi di diritto;
con il primo motivo è stata diffusamente argomentata la correttezza della individuazione del giudice naturale, rappresentato a dire dei ricorrenti, dal GDL del Tribunale di Avellino;
con il secondo motivo di diritto
è stata eccepita l'avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni riferibili a quanto dedotto nel verbale redatto in data 20.02.2016 di verifica dell'asserito illecito, ivi compreso il pagamento della somma di € 19625,00; con il terzo motivo di ricorso è stata eccepita la infondatezza della pretesa di pagamento delle sanzioni amministrative contenute nelle impugnate ordinanze di ingiunzione attesa la legittimità della condotta dei ricorrenti.
Secondo l'assunto degli operatori economici si verserebbe in ipotesi di assunzione non procrastinabile, con conseguente infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa contenuta nelle richiamate ordinanze di ingiunzione di pagamento. Alla luce di tale esposizione in fatto ed in diritto i ricorrenti, previa sospensione, hanno richiesto l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte;
in via subordinata, non dovuto il pagamento della somma di € 42.912,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria sono stati articolati specifici capi di prova e sono stati indicati i testimoni.
La DT ( oggi ) si è formalmente costituita in giudizio, Controparte_6 con ampia memoria, con la quale in via pregiudiziale è stata eccepita la incompetenza del GDL del
Tribunale di AV per essere competente, in via ordinaria, il Tribunale di Avelino.
Nel merito, è stato chiarito che non vi era stato adempimento a quanto prescritto dal pur beneficiato articolo 22 comma 1 DLgs n 151/15; in punto di diritto è stato esposto che non vi fossero le condizioni per l'esimente costituito dalla forza maggiore e che, in virtù delle dichiarazioni acquisite nella immediatezza dei fatti da tutti i prestatori di lavoro, verificati nella serata del 20.02.2016, era emerso che per ognuno di loro, vi era stata ampia e provata comunicazione con il datore di lavoro al fine di realizzare le condizioni per la prestazione di servizio in assenza di assunzione e sottoscrizione del contratto individuale del lavoro.
Co L' ha dunque richiesto, previo incardinamento del giudizio innanzi al giudice ordinario del tribunale di Avellino, il rigetto integrale della domanda ,la conferma della validità delle ordinanze di ingiunzione impugnate con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel corso del giudizio si è svolta un'ampia fase istruttoria dedicata alla integrale assunzione della prova per testi, come articolata dalle parti, che ha ulteriormente rafforzato le tesi già esposte dalle parti in giudizio.
Con memorie illustrative le parti hanno ulteriormente valorizzato le proprie tesi;
in particolare, i ricorrenti hanno, in via subordinata, richiesto, nella ipotesi denegata di conservazione della validità ed efficacia della impugnata ordinanza di ingiunzione di espungere, dalla somma ingiunta , l'importo già versato pari ad € 19625,00 .
Motivi della decisione
In base alla ragione più liquida, va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. 08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ..." (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n.
1160/2025 del 11-06-2025).
In ossequio al criterio di cui sopra, si esamina principalmente la domanda sfornita di ogni prova;
ed infatti le domande attoree vanno respinte in quanto non provate nei presupposti fattuali.
Il ricorso, infatti, non merita accoglimento per l'espressa violazione da parte dei ricorrenti dell' articolo 22 comma 1 Dlgs n 151/15.
Allora nella fattispecie per cui è causa i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della sanatoria introdotta dal richiamato comma 1 dell'art. 22 del DLGS 151/2015 provvedendo in maniera tempestiva all'assunzione in servizio dei lavoratori ritenuti irregolari attraverso le formalità previste in subiecta materia.
I ricorrenti, nella rispettiva qualità, hanno altresì fornito la prova in giudizio dell'avvenuto Co versamento della somma di € 19.625,00 così come richiesta dalla in sede di applicazione della richiamata disposizione sanante.
Se, dunque, tali adempimenti, dotati di idonea prova, sono stato assolti, non è stata fornita in giudizio la prova, degli ulteriori adempimenti gravanti in capo al datore di lavoro, ed espressamente previsti dalla disposizione di favor innanzi dettagliata.
Manca completamente la prova dell'avvenuta sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i 13 dipendenti assunti attraverso la trasmissione del modello Unilav.
Manca la prova, non fornita in giudizio, della durata del contratto di lavoro per il prescritto termine minimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'assunzione.
Manca agli atti del giudizio, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi così come espressamente previsti in conseguenza della instaurazione di regolare rapporto di lavoro per il termine minimo prescritto di tre mesi declarati dall'art. 22 comma 1 dlgs 151/15.
Alla luce di quanto esposto sussiste la legittimità ed liceità dell'ordinanze impugnate, posto che la procedura sanante espressamente richiesta dai ricorrenti non è stata ope legis osservata.
Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta formulata in via subordinata dai ricorrenti di scorporare dalla somma ingiunta quanto già versato pari ad € 19.625,00.
Restano assorbiti gli ulteriori profili sollevati dalle parti
Tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto,
Conferma la validità ed efficacia delle impugnate ordinanze di ingiunzione, scorporando, dalla somma ingiunta, di € 42.919,00, ai fini del pagamento, la somma di € 19.625,00.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
Il Giudice -letto l'art 127 ter c.p.c:
-verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa indicata dalla richiamata norma, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, ed in vigore dal primo gennaio 2023;
-dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ritenuto che
la causa può essere decisa
P.Q.M.
Pronuncia l'allegata sentenza, parte integrante al verbale di udienza
Il G.I. dott.ssa Gerarda Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3171/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico Sig. P.I.: , e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
, Parte_3 CodiceFiscale_1
RICORRENTI
E
) in persona del Direttore pro- Controparte_1 Controparte_2 tempore dott. delegati a rappresentare e difendere l'Ente nel presente Controparte_3 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, il Responsabile del Processo Legale dott.ssa CP_4
e il dott.
[...] Controparte_5
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza di ingiunzione TT
La società e la sig.ra nella dichiarata qualità di legale Parte_1 Parte_3 rappresentante p.t di tale società, hanno promosso innanzi al Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ricorso ex art. 6 DLGS n 150/2011 per richiedere, ope iudicis, in sede di opposizione,
l'annullamento delle ordinanza ingiunzione n 147/A/2020 del 17.04.2020, notificata alla sig.ra
I a mezzo delle quali è stato Parte_3Parte_1 Parte_1 richiesto il pagamento, in solido, della somma pari ad € 42.919,00.
I ricorrenti, in punto di fatto, hanno dichiarato che in data 20.02.2016, gli ispettori della ex
DT di , insieme ad agenti della Guardia di Finanza, hanno eseguito un accesso ispettivo CP_2 presso la sede operativa della società, costituita da un locale per ristorazione.
In tale circostanza, attesa la presenza di 13 lavoratori non in possesso di regolare rapporto di lavoro, venne elevato verbale di primo accesso n 46/2019.
La ricorrente tuttavia, invocando cause di forza maggiore, costituita dalla Pt_3 improvvisa presenza nei locali di un elevatissimo n di prenotazioni, era stata costretta ad avvalersi di personale differendo in tal modo le ordinarie modalità di assunzione.
I ricorrenti hanno accettato di godere del particolare favor garantito dall'art. 22 comma 1 dlgs 151/15, a mente del quale, a fronte della costituzione di un regolare rapporto di lavoro per ciascuno dei rilevati prestatori di opera, della permanenza in servizio per almeno tre mesi e del versamento cumulativo della sanzione amministrativa pari al minimo edittale per un importo complessivo di € 19.625,00, l'attività non fosse sospesa.
Secondo l'assunto dei ricorrenti tali adempimenti sono stati tutti osservati.
Pur a fronte di tale asserito e pieno adempimento a quanto richiesto dalla ex DT, secondo l'assunto dei ricorrenti sono stati inopinatamente adottati gli atti impugnati, con evidente violazione del procedimento e conseguenziale annullabilità delle ordinanze di ingiunzione.
Esposti gli elementi di fatti, il ricorso è stato affidato a tre motivi di diritto;
con il primo motivo è stata diffusamente argomentata la correttezza della individuazione del giudice naturale, rappresentato a dire dei ricorrenti, dal GDL del Tribunale di Avellino;
con il secondo motivo di diritto
è stata eccepita l'avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni riferibili a quanto dedotto nel verbale redatto in data 20.02.2016 di verifica dell'asserito illecito, ivi compreso il pagamento della somma di € 19625,00; con il terzo motivo di ricorso è stata eccepita la infondatezza della pretesa di pagamento delle sanzioni amministrative contenute nelle impugnate ordinanze di ingiunzione attesa la legittimità della condotta dei ricorrenti.
Secondo l'assunto degli operatori economici si verserebbe in ipotesi di assunzione non procrastinabile, con conseguente infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa contenuta nelle richiamate ordinanze di ingiunzione di pagamento. Alla luce di tale esposizione in fatto ed in diritto i ricorrenti, previa sospensione, hanno richiesto l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte;
in via subordinata, non dovuto il pagamento della somma di € 42.912,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria sono stati articolati specifici capi di prova e sono stati indicati i testimoni.
La DT ( oggi ) si è formalmente costituita in giudizio, Controparte_6 con ampia memoria, con la quale in via pregiudiziale è stata eccepita la incompetenza del GDL del
Tribunale di AV per essere competente, in via ordinaria, il Tribunale di Avelino.
Nel merito, è stato chiarito che non vi era stato adempimento a quanto prescritto dal pur beneficiato articolo 22 comma 1 DLgs n 151/15; in punto di diritto è stato esposto che non vi fossero le condizioni per l'esimente costituito dalla forza maggiore e che, in virtù delle dichiarazioni acquisite nella immediatezza dei fatti da tutti i prestatori di lavoro, verificati nella serata del 20.02.2016, era emerso che per ognuno di loro, vi era stata ampia e provata comunicazione con il datore di lavoro al fine di realizzare le condizioni per la prestazione di servizio in assenza di assunzione e sottoscrizione del contratto individuale del lavoro.
Co L' ha dunque richiesto, previo incardinamento del giudizio innanzi al giudice ordinario del tribunale di Avellino, il rigetto integrale della domanda ,la conferma della validità delle ordinanze di ingiunzione impugnate con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel corso del giudizio si è svolta un'ampia fase istruttoria dedicata alla integrale assunzione della prova per testi, come articolata dalle parti, che ha ulteriormente rafforzato le tesi già esposte dalle parti in giudizio.
Con memorie illustrative le parti hanno ulteriormente valorizzato le proprie tesi;
in particolare, i ricorrenti hanno, in via subordinata, richiesto, nella ipotesi denegata di conservazione della validità ed efficacia della impugnata ordinanza di ingiunzione di espungere, dalla somma ingiunta , l'importo già versato pari ad € 19625,00 .
Motivi della decisione
In base alla ragione più liquida, va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. 08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ..." (cfr. Tribunale di Foggia, Sentenza n.
1160/2025 del 11-06-2025).
In ossequio al criterio di cui sopra, si esamina principalmente la domanda sfornita di ogni prova;
ed infatti le domande attoree vanno respinte in quanto non provate nei presupposti fattuali.
Il ricorso, infatti, non merita accoglimento per l'espressa violazione da parte dei ricorrenti dell' articolo 22 comma 1 Dlgs n 151/15.
Allora nella fattispecie per cui è causa i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della sanatoria introdotta dal richiamato comma 1 dell'art. 22 del DLGS 151/2015 provvedendo in maniera tempestiva all'assunzione in servizio dei lavoratori ritenuti irregolari attraverso le formalità previste in subiecta materia.
I ricorrenti, nella rispettiva qualità, hanno altresì fornito la prova in giudizio dell'avvenuto Co versamento della somma di € 19.625,00 così come richiesta dalla in sede di applicazione della richiamata disposizione sanante.
Se, dunque, tali adempimenti, dotati di idonea prova, sono stato assolti, non è stata fornita in giudizio la prova, degli ulteriori adempimenti gravanti in capo al datore di lavoro, ed espressamente previsti dalla disposizione di favor innanzi dettagliata.
Manca completamente la prova dell'avvenuta sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i 13 dipendenti assunti attraverso la trasmissione del modello Unilav.
Manca la prova, non fornita in giudizio, della durata del contratto di lavoro per il prescritto termine minimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'assunzione.
Manca agli atti del giudizio, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi così come espressamente previsti in conseguenza della instaurazione di regolare rapporto di lavoro per il termine minimo prescritto di tre mesi declarati dall'art. 22 comma 1 dlgs 151/15.
Alla luce di quanto esposto sussiste la legittimità ed liceità dell'ordinanze impugnate, posto che la procedura sanante espressamente richiesta dai ricorrenti non è stata ope legis osservata.
Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta formulata in via subordinata dai ricorrenti di scorporare dalla somma ingiunta quanto già versato pari ad € 19.625,00.
Restano assorbiti gli ulteriori profili sollevati dalle parti
Tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto,
Conferma la validità ed efficacia delle impugnate ordinanze di ingiunzione, scorporando, dalla somma ingiunta, di € 42.919,00, ai fini del pagamento, la somma di € 19.625,00.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore