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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/10/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1753/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSI LUISA del Foro Parte_1 C.F._1 di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come in atti (vedi infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: ha promosso ricorso ex art.447-bis cpc nei confronti del figlio Parte_1 CP_1 esponendo:
-di essere proprietario di un miniappartamento in Piacenza, via Don Minzoni n.100, piano primo,
-di aver concesso al proprio figlio a mezzo di comodato precario e gratuito, la CP_1 possibilità di abitare, temporaneamente ed in attesa di diversa sistemazione, tale immobile,
- di aver trascorso qualche mese all'estero e, al rientro, di aver richiesto più volte verbalmente al figlio la restituzione dell'immobile senza tuttavia ottenerla,
- di aver quindi formalmente diffidato il figlio al rilascio, con raccomandata del 26/07/2024, concedendogli a tal fine 15 giorni, senza ottenere ottemperanza alla richiesta.
Ha chiesto – previo accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile - la condanna del resistente al rilascio dello stesso nonché al pagamento dell'indennità di occupazione con decorrenza dal luglio 2024. E' stato esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione. Il resistente non si è costituito in giudizio né é comparso all'udienza ex art.420 cpc del 06.05.2025 ed è stato dichiarato contumace. Il medesimo non è comparso neppure all'udienza del 19.06.2025 fissata per assumerne l'interrogatorio formale
La causa, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, viene decisa ex art.429 cpc in esito all'udienza del 02.09.2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Il ricorso va accolto parzialmente per i motivi che si vanno ad esporre.
§.
1 - Va preliminarmente osservato che, vertendosi in materia di azione personale di restituzione, colui che agisce – nella fattispecie il ricorrente - può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, ovvero anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso. Ora, la conferma della presenza di nell'immobile del ricorrente e, segnatamente, CP_1 all'indirizzo di Piacenza, Via Don Minzoni n.100, va rinvenuta - oltre che nel certificato anagrafico in atti e nella notifica, in particolare, a tale indirizzo ex art.140 cpc. dell'ordinanza 06.05.2025 ammissiva dell'interrogatorio formale - nella mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per detto incombente, specificamente dedotto a conferma della circostanza della sua stabile occupazione dell'immobile per cui è causa e della circostanza delle richieste di rilascio rivoltegli dall'attore. Invero – in ragione del combinato disposto degli art.116 cpc e 232 cpc - il Giudice può desumere argomenti di prova, e finanche ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ove la parte non si presenti o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo. Nella fattispecie, tale conclusione è consentita dalla documentazione in atti che dà conto – quale altro elemento di prova passibile di valutazione al riguardo - della precedente richiesta formale di restituzione del 26.07.2024.
A ciò si aggiunga che neppure a séguito della notifica dell'ordinanza 06.05.2025 il resistente ha ritenuto di costituirsi e/o comparire, di tal che non risultano opposti, sul punto, fatti incompatibili con la suddetta conclusione.
§.
2 - Ciò premesso, in esito alla disamina delle circostanze di fatto dedotte in causa ai fini dell'individuazione della disciplina alle stesse applicabile, va osservato che la fattispecie in cui un figlio abiti la casa dei genitori, senza versare corrispettivo, ad età tale da non aver più diritto al mantenimento, comunque integra un negozio giusfamiliare atipico che dà vita ad una forma di detenzione qualificata, ma precaria, dell'immobile, equiparabile a quella del comodato senza determinazione di durata. (Trib. Modena Sez. II, 01/02/2018).
Da detto inquadramento discende il diritto del genitore di richiedere al figlio di rilasciare e liberare l'immobile occupato. Conseguentemente, in base all'art.1810 c,c,, in assenza di pattuizione di un termine per la restituzione del bene concesso in comodato, il comodatario deve restituirlo quando il comodante gliene faccia richiesta. Nella fattispecie ciò è formalmente avvenuto con la diffida del 26.07.2024 in atti alla quale ha fatto seguito l'iniziativa giudiziaria assunta in questa sede nonché, su disposizione giudiziale, l'invito al procedimento di mediazione per detta causale.
La domanda del ricorrente sul punto va quindi accolta e il resistente quindi condannato al rilascio dell'immobile entro termine che si ritiene congruo fissare al 15 novembre 2025.
§.
3 - Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione poiché non compiutamente comprovata.
Al riguardo va osservato che, se è vero che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, e la liquidazione del danno – ove non quantificabile con precisione - può anche essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, se del caso mediante il riferimento al parametro figurativo del canone locativo di mercato (cfr. Cass. Civ. Ss.Uu.n.33645/2022), ciò tuttavia non fa venir meno l'onere del richiedente quantomeno di allegare i dati utili alla quantificazione in via presuntiva ed equitativa del pregiudizio lamentato, anche mutuando tali elementi dalle banche dati pubbliche riferenti i valori locativi di pagina 2 di 3 immobili della medesima categoria ed ubicati nella medesima zona geografica.
Nessun elemento in tal senso risulta offerto dal ricorrente le cui allegazioni risultano limitate al profilo dell'an e non anche del quantum
§.
4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'accoglimento parziale del ricorso, ai minimi di scaglione del valore indeterminabile di bassa complessità e in relazione alle fasi di studio, introduttiva di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, RITENUTA l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa in ragione della risoluzione del contratto di comodato precario fra e conseguita alla richiesta in atti di Parte_1 CP_1 restituzione dell'immobile, DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rilasciare l'immobile per cui è causa - sito CP_1 in Piacenza, Via Don Minzoni n.100, piano primo - libero da persone e cose di sua pertinenza, nella piena disponibilità di entro la data del 15 novembre 2025 Parte_1
RIGETTA ogni altra domanda.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in €.545,00 per esborsi ed €.2.356,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 2 ottobre 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1753/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSI LUISA del Foro Parte_1 C.F._1 di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come in atti (vedi infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: ha promosso ricorso ex art.447-bis cpc nei confronti del figlio Parte_1 CP_1 esponendo:
-di essere proprietario di un miniappartamento in Piacenza, via Don Minzoni n.100, piano primo,
-di aver concesso al proprio figlio a mezzo di comodato precario e gratuito, la CP_1 possibilità di abitare, temporaneamente ed in attesa di diversa sistemazione, tale immobile,
- di aver trascorso qualche mese all'estero e, al rientro, di aver richiesto più volte verbalmente al figlio la restituzione dell'immobile senza tuttavia ottenerla,
- di aver quindi formalmente diffidato il figlio al rilascio, con raccomandata del 26/07/2024, concedendogli a tal fine 15 giorni, senza ottenere ottemperanza alla richiesta.
Ha chiesto – previo accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile - la condanna del resistente al rilascio dello stesso nonché al pagamento dell'indennità di occupazione con decorrenza dal luglio 2024. E' stato esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione. Il resistente non si è costituito in giudizio né é comparso all'udienza ex art.420 cpc del 06.05.2025 ed è stato dichiarato contumace. Il medesimo non è comparso neppure all'udienza del 19.06.2025 fissata per assumerne l'interrogatorio formale
La causa, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, viene decisa ex art.429 cpc in esito all'udienza del 02.09.2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 3 Il ricorso va accolto parzialmente per i motivi che si vanno ad esporre.
§.
1 - Va preliminarmente osservato che, vertendosi in materia di azione personale di restituzione, colui che agisce – nella fattispecie il ricorrente - può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, ovvero anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso. Ora, la conferma della presenza di nell'immobile del ricorrente e, segnatamente, CP_1 all'indirizzo di Piacenza, Via Don Minzoni n.100, va rinvenuta - oltre che nel certificato anagrafico in atti e nella notifica, in particolare, a tale indirizzo ex art.140 cpc. dell'ordinanza 06.05.2025 ammissiva dell'interrogatorio formale - nella mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per detto incombente, specificamente dedotto a conferma della circostanza della sua stabile occupazione dell'immobile per cui è causa e della circostanza delle richieste di rilascio rivoltegli dall'attore. Invero – in ragione del combinato disposto degli art.116 cpc e 232 cpc - il Giudice può desumere argomenti di prova, e finanche ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ove la parte non si presenti o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo. Nella fattispecie, tale conclusione è consentita dalla documentazione in atti che dà conto – quale altro elemento di prova passibile di valutazione al riguardo - della precedente richiesta formale di restituzione del 26.07.2024.
A ciò si aggiunga che neppure a séguito della notifica dell'ordinanza 06.05.2025 il resistente ha ritenuto di costituirsi e/o comparire, di tal che non risultano opposti, sul punto, fatti incompatibili con la suddetta conclusione.
§.
2 - Ciò premesso, in esito alla disamina delle circostanze di fatto dedotte in causa ai fini dell'individuazione della disciplina alle stesse applicabile, va osservato che la fattispecie in cui un figlio abiti la casa dei genitori, senza versare corrispettivo, ad età tale da non aver più diritto al mantenimento, comunque integra un negozio giusfamiliare atipico che dà vita ad una forma di detenzione qualificata, ma precaria, dell'immobile, equiparabile a quella del comodato senza determinazione di durata. (Trib. Modena Sez. II, 01/02/2018).
Da detto inquadramento discende il diritto del genitore di richiedere al figlio di rilasciare e liberare l'immobile occupato. Conseguentemente, in base all'art.1810 c,c,, in assenza di pattuizione di un termine per la restituzione del bene concesso in comodato, il comodatario deve restituirlo quando il comodante gliene faccia richiesta. Nella fattispecie ciò è formalmente avvenuto con la diffida del 26.07.2024 in atti alla quale ha fatto seguito l'iniziativa giudiziaria assunta in questa sede nonché, su disposizione giudiziale, l'invito al procedimento di mediazione per detta causale.
La domanda del ricorrente sul punto va quindi accolta e il resistente quindi condannato al rilascio dell'immobile entro termine che si ritiene congruo fissare al 15 novembre 2025.
§.
3 - Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione poiché non compiutamente comprovata.
Al riguardo va osservato che, se è vero che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, e la liquidazione del danno – ove non quantificabile con precisione - può anche essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, se del caso mediante il riferimento al parametro figurativo del canone locativo di mercato (cfr. Cass. Civ. Ss.Uu.n.33645/2022), ciò tuttavia non fa venir meno l'onere del richiedente quantomeno di allegare i dati utili alla quantificazione in via presuntiva ed equitativa del pregiudizio lamentato, anche mutuando tali elementi dalle banche dati pubbliche riferenti i valori locativi di pagina 2 di 3 immobili della medesima categoria ed ubicati nella medesima zona geografica.
Nessun elemento in tal senso risulta offerto dal ricorrente le cui allegazioni risultano limitate al profilo dell'an e non anche del quantum
§.
4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'accoglimento parziale del ricorso, ai minimi di scaglione del valore indeterminabile di bassa complessità e in relazione alle fasi di studio, introduttiva di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, RITENUTA l'occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa in ragione della risoluzione del contratto di comodato precario fra e conseguita alla richiesta in atti di Parte_1 CP_1 restituzione dell'immobile, DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rilasciare l'immobile per cui è causa - sito CP_1 in Piacenza, Via Don Minzoni n.100, piano primo - libero da persone e cose di sua pertinenza, nella piena disponibilità di entro la data del 15 novembre 2025 Parte_1
RIGETTA ogni altra domanda.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in €.545,00 per esborsi ed €.2.356,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 2 ottobre 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3