Articolo 1 della Legge 1 giugno 1977, n. 286
Articolo 2
Versione
26 giugno 1977
Art. 1.
L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852 , e' sostituito dal seguente:
"I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.
I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".
Entrata in vigore il 26 giugno 1977
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