Versione
26 giugno 1977
26 giugno 1977
Art. 1.
L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852 , e' sostituito dal seguente:
"I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.
I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".
L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852 , e' sostituito dal seguente:
"I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.
I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 08/06/1983, n. 152Provvedimento: […] considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 852 del 1970, è stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977 n. 286, in forza del quale, per quanto può rilevare nel presente giudizio, "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo";Leggi di più...
- province·
- ord. 152/83. enti locali·
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