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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 31/3/2025, vertente
TRA
- ( ), in persona del direttore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
- ( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Serra e dall'avv.
Gino Cilia come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17989/2020.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 17989/2020, pubblicata in data 15/12/2020: - pregiudizialmente, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, ovvero dichiarare la pronuncia di primo grado resa extra petita;
- in via gradata, nel merito, respingere l'originaria domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_2
Con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: - CP_1 accogliere l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata: - in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, ovvero dichiarare la pronuncia di primo grado resa extra petita;
-nel merito, respingere l'originaria domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto e Controparte_2 per l'effetto confermare il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni contraria istanza rigettare, per le motivazioni di cui in premessa, l'appello interposto dall' poiché infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II, n. 17989/2020. Con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio d'appello è così
riassunta nella sentenza impugnata: “1 La società premesso di Controparte_2
essere titolare della concessione demaniale marittima di sub ingresso n. 3/2014, originariamente n. 8/2009, riferita allo stabilimento balneare denominato 'Belsito', in località Roma- Ostia, Piazza Sirio s.n.c., per l'occupazione di un'area demaniale
marittima di mq. 11.700,00, di cui mq. 9.882,00 di area scoperta, mq. 1.240,00 occupati da impianti di facile rimozione, ha convenuto, innanzi a questo Tribunale,
(già e l' , contestando il CP_1 CP_3 Parte_1
computo effettuato da medesima (cfr. nota prot. n. 87912, notificata CP_1
a mezzo PEC in data 11.8.2016, all. 3 alla citazione), per la quantificazione del canone demaniale asseritamente dovuto per l'anno 2016 - pari ad € 41.066,80, oltre
r.g. n. 2 imposta regionale di € 6.160,02 - per la rideterminazione del canone demaniale dovuto per la concessione in questione, anche per le annualità 2014 e 2015 (già peraltro materialmente corrisposto, con riserva di ripetizione), in particolare contestando l'erroneo uso del valore OMI utilizzato per il computo in questione.
L'attrice ha chiesto accogliersi, pertanto, le seguenti conclusioni: <<…accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal
[...]
con i quali sono stati determinati i canoni demaniali dovuti CP_4 dall'istante, occorrendo previa loro disapplicazione, accertare e dichiarare che la determinazione dei canoni relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 per la concessione di cui l'istante è titolare, deve essere effettuata applicando i valori OMI per il terziario.
Per l'effetto, condannare occorrendo l' e il Parte_1 Controparte_4
, anche in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le
[...] somme indebitamente corrisposte dall'istante in eccedenza rispetto al dovuto…>>.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione di CP_1
questo Tribunale – ritenendo che l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni concessori di cui all'art. 1, comma 251, della L. n. 296/2006,
<<…presupponendo la valutazione discrezionale delle tipologie di opere formanti oggetto della concessione…implica l'esercizio di attività discrezionale ed autoritativa da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto tale soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo…>> - nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, affermando la correttezza del computo dei canoni in
contestazione, richiamandosi alle risultanze della relazione del Municipio Roma X
(all. 1 alla comparsa) in quanto effettuato in stretta osservanza delle prescrizioni della Legge 296/2006 e delle direttive dell' (di cui alla nota Parte_1
prot. 7162/DAO/2007, in atti) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di cui alla Circolare n. 22 del 22/05/2009, in atti). A sua volta costituitasi in giudizio,
l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito Parte_1 dall'attrice <<…atteso che, alla luce del petitum e della causa petendi dell'avversa domanda, non risulta controversa esclusivamente la misura del canone concessorio, ma anche la legittimità di precedenti scelte discrezionali dell'Amministrazione, trasfuse in puntuali atti e provvedimenti, mai impugnati nelle competenti sedi r.g. n. 3 giudiziali dall'attuale opponente…>>, con riferimento alla individuazione e alla consistenza dell'occupazione dell'area demaniale marittima richiamandosi al
<<…verbale di incameramento rep. n. 6 del 27/05/1991 e contestuale testimoniale di stato (all. 4…>> nonché all'atto <<…di impegno in atti …(cfr. all. 3 pag. 3 n.
1)…>>, precisando che la rideterminazione del canone sarebbe del tutto correttamente conseguita alla <<…diversa classificazione della valenza turistica, che incide esclusivamente sul valore tabellare del canone (perciò sul valore dell'area scoperta, sulla facile e difficile rimozione) e giammai sulle pertinenze commerciali che hanno come base di riferimento i valori OMI (i quali sono stati contestati solo ed esclusivamente in base al riferimento terziario/commerciale)…gli importi richiesti sono stati rideterminati esclusivamente all'esito della diversa classificazione della valenza turistica (cfr. all. 2) e, pertanto, il canone base, fatto salvo le variazioni degli indici di aggiornamento annuali previsti dall'art. 04 L. 494/03 e succ.mod., è, in sostanza, lo stesso della concessione (cfr. all. 3) determinato per legge ed accettato dal concessionario senza contestazioni e/o riserve, sulla scorta delle consistenze indicate e che, solo dopo anni dalla stipula ed essersi assicurato la continuità del rapporto, ha ritenuto opportuno impugnare. In questa prospettiva, l'impugnazione avrebbe dovuto avere ad oggetto gli atti presupposti di classificazione del territorio e, conseguentemente, proposta al Giudice Amministrativo atteso che la determinazione del canone è stata condizionata da atti autoritativi e/o scelte discrezionali dell'amministrazione concedente…dal momento che non si discute della mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione di atti autoritativi,
di natura tecnico-discrezionale, dell'Amministrazione, appare evidente che la presente controversia non possa definirsi di natura meramente patrimoniale e che,
conseguentemente, appartenga necessariamente alla giurisdizione del giudice amministrativo (ex multis cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2216 del 4/5/2015; Cons.
Stato, sez. VI, sent. n. 336 del 26/1/2015)…>>. L' convenuta Parte_1
ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che la
domanda attrice risulta riguardare la sola quantificazione dei canoni concessori effettuata dal quale Ente competente al computo, alla CP_3
liquidazione e alla notifica degli ordini di introito e delle intimazioni di pagamento
r.g. n. 4 di quanto dovuto all'erario, ex art. 105 del D.Lgs. 112/98, delle Leggi Regionali
Lazio n. 14/99 e 13/07 e della D.G.R. 1161/2001 di avvenuto trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo alle Amministrazioni
Comunali. Nel merito eccependo, infine, l' l'infondatezza dei Parte_1 rilevi dell'attrice, stante la correttezza dell'applicazione dei valori O.M.I. stimati dall' (da applicare alle attività commerciali, terziario- Controparte_5 direzionali e di produzione di beni e servizi, svolte all'interno degli stabilimenti balneari), applicati, appunto, per l'effettuazione del computo del canone concessorio contestato. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma
c.p.c.; ammessa e svolta la prova per testi richiesta dall'attrice, intesa a confermare la stagionalità dell'attività svolta dall'attrice medesima;
reiteratamente ordinata all' la produzione in giudizio del verbale di incameramento cui Parte_1
risulta essersi riferita nella comparsa di costituzione e risposta;
ammessa e
espletata CTU per la quantificazione dei canoni concessori controversi;
raccolte le conclusioni delle parti all'udienza a trattazione scritta del 15.7.2020, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti medesime i termini di cui all'art.
190 c.p.c., ed è come di seguito decisa”.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha respinto ogni eccezione in rito e, in conformità agli esiti della CTU, ha stabilito che “I canoni concessori degli anni
2014, 2015 e 2016 per l'occupazione dell'area demaniale marittima di cui alla concessione di sub ingresso n. 3/2014, originariamente n. 8/2009, riferita allo stabilimento balneare denominato ' in località Roma-Ostia, Piazza Sirio CP_2
s.n.c., in accoglimento della domanda attrice, sono (…) così quantificati: per l'anno
2014, canone euro 20.480,04, oltre imposta regionale 15% per euro 3.027,00; per
l'anno 2015, canone euro 20.185,81, oltre imposta regionale 15% per 3.027,87; per
l'anno 2016, canone euro 35.795,98, oltre imposta regionale 15% per euro
5.369,40. Con conseguente diritto della società attrice alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura dei canoni concessori come sopra accertata e dichiarata dovuta per le annualità 2014, 2015 e 2016” (v. sentenza del
Tribunale di Roma n. 17989/2020).
L'Agenza del ha impugnato tale pronuncia, proponendo due motivi Pt_1
r.g. n. 5 di appello: 1) l'uno, attinente alla “violazione dell'art. 112 cpc” in relazione alla domanda come formulata dall'attrice, “e/o all'omessa dichiarazione del difetto di giurisdizione” sulla domanda stessa;
2) l'altro, relativo all'erroneità degli esiti della
CTU (di natura esplorativa e come tale inammissibile) e, comunque, dell'interpretazione dei criteri legali di determinazione del canone concessorio.
Costituendosi in giudizio, ha aderito ai motivi di appello. CP_1
L'appellata ha invece resistito al gravame, chiedendone Controparte_2
l'integrale rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (ridotti) per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur affermando la giurisdizione ordinaria, non si è limitato alla quantificazione del canone ma ha accertato e qualificato le “consistenze insistenti sull'area demaniale”: la decisione, infatti, investe anche la natura e l'estensione dell'area nonché
(indirettamente) la proprietà delle pertinenze, mentre la domanda, in assenza di contestazioni sui beni oggetto di concessione e sulla base di calcolo, ha per oggetto soltanto la revisione del canone riportato nell'ordine di introito e, specificamente, dei “valori OMI” applicati (“L'ambito della questione giuridica sub iudice, per contro, era circoscritto, per volontà delle parti, alla mera revisione del canone così come riportato nell'ordine di introito impugnato con applicazione dei valori OMI terziario e a null'altro (in disparte la ininfluente domanda subordinata di restituzione dell'indebito), con la conseguenza che i valori OMI richiesti sarebbero dovuti essere applicati mediante un semplice calcolo matematico alle consistenze indicate nell'ordine di introito e nella concessione e, segnatamente, esclusivamente alle indicate pertinenze commerciali ed al loro valore monetario corrispondente come da seguente tabella …”, v. atto di appello).
La doglianza, così ricostruita in sintesi, non riguarda i limiti della giurisdizione ordinaria (cui sono pacificamente riconducibili, come riportato nella sentenza impugnata, le controversie in materia di concessioni demaniali che,
concernenti i canoni ed altri corrispettivi, hanno contenuto meramente patrimoniale,
r.g. n. 6 senza alcuna rilevanza dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio -
v. Cass. S.U. n. 28973/2020): essa si risolve, unicamente, nella censura di violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 cpc.
Ciò posto, il motivo di gravame appare fondato nei termini che seguono.
Dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado, consta che la lagnanza della concessionaria (in conformità alle conclusioni richiamate anche nei successivi atti processuali) è limitata alla classificazione come “commerciale” dell'attività svolta e, quindi, all'applicazione dei corrispondenti valori OMI sulle pertinenze, in luogo di quelli propri del settore terziario;
l'unica contestazione ulteriore a tali profili concerne l'applicazione dei valori stessi sulla “superficie utile lorda” (constando altresì il mero richiamo, soltanto in calce alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc, alla pronuncia di cui a C. Cost. 29/2017 sulle pertinenze che appartengano allo
Stato, in assenza di concreti riferimenti alla fattispecie per cui è causa).
La domanda, pertanto, non solo non si riferisce alla classificazione delle aree
(in sede amministrativa) come “ad alta valenza turistica” -quale effettiva ragione di incremento del canone, secondo quanto enunciato nell'ordine di introito- ma non riguarda neppure la verifica delle superfici e delle pertinenze, che è invece oggetto dell'accertamento peritale e della decisione impugnata.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto corretto il computo del canone effettuato sulla base dei soli manufatti di cui al verbale di incameramento del 27/5/1991 e delle aree e superfici in concreto verificate dal CTU, senza però che l'attrice stessa abbia mai posto in discussione la base di calcolo (e cioè mq 9.882 quale area scoperta, mq.
1.240,00 occupati da impianti di facile rimozione, mq. 511,00 occupati da impianti di difficile rimozione e mq. 67,00 di pertinenze commerciali, come riportato nella citazione).
La decisione, quindi, appare effettivamente violativa del principio di corrispondenza ex art. 112 cpc, quale pronuncia che, attinente a fatti e questioni estranee all'oggetto del giudizio, è attributiva di un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Cass. 644/2025).
Tale rilievo rende parzialmente superfluo l'esame del secondo motivo:
premesso che, in difetto di distinzione sul piano normativo, va considerata r.g. n. 7 (diversamente da quanto dedotto dalla concessionaria), la “superficie complessiva del manufatto” (v. art. 1 comma 251 della legge 296/2006), risulta in concreto irrilevante l'erroneità degli esiti della CTU sulla verifica delle effettive
“consistenze” (in relazione alla mancata valutazione della “superficie utile coperta e/o lorda” ed alla “frammentazione dei locali sottraendo cucine ed altri ambienti,
camminamenti etc.”, v. atto di appello), dovendosi avere riguardo -secondo i limiti della domanda giudiziale- a quelle indicate (sulla base del verbale del 22/1/2016) nell'atto determinativo del canone.
Ciò premesso, il (secondo) motivo di appello è per il resto incentrato su quella che è l'effettiva materia del contendere: la qualificazione dell'attività esercitata dall'attrice e la conseguente individuazione, in base all'art. 1 comma 251 della legge 296/2006, dei valori OMI applicabili rispetto alle “pertinenze”.
Sulla base della pronuncia resa in analogo giudizio (Cda Roma n.
1133/2019), il Tribunale ha negato autonoma rilevanza all'attività “commerciale” di bar/ristorazione, stagionalmente esercitata nello stabilimento balneare: “si deve considerare l'attività svolta nello stabilimento balneare ' come CP_2 un'attività economica del settore terziario ed applicare, conseguentemente, i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del settore terziario e non, come effettuato dal i valori del settore commerciale”. Controparte_4
Come osservato dalle parti stesse -nelle rispettive difese conclusive (
[...]
)- la questione deve ritenersi definitivamente risolta dalla Controparte_6
Suprema Corte (in continuità al principio che è stato enunciato, per la prima volta,
proprio nella cassazione della pronuncia sopra richiamata, v. Cass. 16088/2023): “in tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2) della l.
n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e
rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le
pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario” (Cass. n. 10605/2024).
Nella specie, difetta l'effettiva individuazione di pertinenze propriamente r.g. n. 8 riconducibili alla gestione dello stabilimento (e, quindi al settore terziario), rispetto a quelle invece senz'altro destinate alle attività “commerciali” (e cioè -v. relazione peritale- “al fabbricato principale corpo b) uso bar/ristorante self-service di 56,00 mq;
fabbricato uso negozio di 17,64 mq;
fabbricato uso chiosco di 7,00 mq” per il totale “area a destinazione pertinenze ad attività commerciali” di 80,64 mq, peraltro superiore ai 67 mq conteggiati nell'ordine di introito).
D'altro canto, la pretesa dell'attrice -recepita nella sentenza impugnata- risulta indistintamente funzionale (anche nelle allegazioni) alla determinazione dei canoni “applicando i valori OMI per il terziario”, in ragione della supposta prevalenza dell'attività di gestione dello stabilimento (e della corrispondente classificazione “Ateco” sul piano fiscale e contributivo).
Anche il secondo motivo di gravame -relativo all'indebita applicazione dei valori per il settore terziario- è quindi fondato: l'appello va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata come da dispositivo.
L'incertezza dei criteri di calcolo, solo di recente superata dalla giurisprudenza di legittimità, consente di ravvisare il presupposto per l'integrale compensazione delle spese ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17989/2020, rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e di
[...] CP_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 22/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9