Art. 20.
La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'articolo 17 e' fissata nella misura del due per cento.
La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'articolo 17 e' fissata nella misura del due per cento.