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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
1341/2024 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1341/2024
All'udienza del 09/10/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. MATTEO ROSSI;
per parte opposta l'Avv. ANDREA RUOCCO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1341/2024, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto per Notar di Laveno Mombello del Persona_1
27/1/2012, Rep. n. 46184, Racc. n. 19168, dall'Avv. Matteo Rossi, presso il cui studio, sito in Milano al corso Matteotti n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv.
EA UO, presso il cui studio, sito in Foggia alla via Lustro n. 29, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024 con il quale è stata ingiunta alla consegna, in favore dell'opposto, di copia del contratto di credito revolving n. ***4111 ed il relativo estratto conto storico, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
L'opponente dedotto: quale primo motivo di opposizione, che come dedotto dal ricorrente stesso nel ricorso monitorio, l'opponente ha provveduto a trasmettere l'estratto conto storico al sig. , CP_1
ragion per cui è certamente illegittima la parte del Decreto Ingiuntivo con cui è stata ingiunta la consegna del “relativo estratto conto storico”; quale secondo motivo di opposizione, che quanto poi al contratto di concessione della carta di credito, essa ha immediatamente riscontrato anche tale richiesta, informando il sig. che il documento CP_1
richiesto era andato smarrito;
che si tratta di un documento sottoscritto nel lontanissimo Giugno del 2000, vale a dire oltre 23 anni fa, e che essa è la prima società in Italia per numero di carte di credito emesse, pari a decine di milioni su tutto il territorio nazionale;
che, peraltro, laddove occorresse, essa ha altresì presentato denuncia di smarrimento, che deposita;
che tale circostanza integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che nessuno può essere condannato alla consegna di un documento che non è più esistente;
che a fronte della inequivocabile comunicazione di smarrimento, l'opposto non ha tenuto un comportamento conforme a buona fede, non avendo mai contestato la circostanza dello smarrimento e non avendo chiesto chiarimenti e benché meno sollevato doglianze, procedendo poi, a distanza di mesi, con una ingiunzione di consegna (e di pagamento delle spese legali) per documentazione dichiaratamente irreperibile;
che alla richiesta di revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione dovrà
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza inevitabilmente conseguire anche la ripetizione degli importi che
[...]
ha corrisposto al legale di controparte, dichiaratosi Parte_1
antistatario, a fronte della notifica di ben due atti di precetto, l'uno per il pagamento delle spese legali dell'ingiunzione, l'altro per la consegna della copia del contratto;
che tali importi, corrisposti da
[...]
senza alcun riconoscimento e al solo fine di evitare Parte_1
l'esecuzione forzata, andranno quindi integralmente restituiti;
che si ritiene che la presente controversia possa essere decisa secondo il rito semplificato di cognizione, in quanto la stessa è chiaramente “fondata su prova documentale” e/o “è di pronta soluzione” e/o “richiede un'istruzione non complessa” e che non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 50
c.p.c. per cui il Tribunale debba decidere in composizione collegiale.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024; condannare il sig. CP_1
, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una
[...]
somma equitativamente determinata in favore di Parte_1
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
[...]
Si costituiva in giudizio , deducendo: che è Controparte_1
irrilevante l'eccezione di parte opponente di irreperibilità del contratto, nonché di decorrenza del termine decennale;
che nello specifico, occorre innanzitutto precisare che l'opponente, alla luce dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale, sui quali dovrebbe improntarsi il rapporto contrattuale, avrebbe dovuto inviare il contratto e/o quantomeno trasmettere una denuncia di smarrimento, piuttosto che limitarsi a comunicare l'irreperibilità dello stesso;
che in caso di impossibilità nel reperire il contratto perché distrutto o smarrito, è onere dell'Istituto di credito provvedere quantomeno a presentare la relativa
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza denuncia di smarrimento;
che in assenza di una qualsivoglia denuncia di smarrimento, pertanto, non risultando sufficientemente comprovata l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione, l'opposto è stato costretto ad attivare la procedura monitoria;
che con riferimento alla decorrenza del termine decennale, invece, è bene evidenziare che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente;
che la giurisprudenza sulla base del principio di buona fede si è spinta ad affermare che i clienti hanno diritto a ricevere copia del contratto non solo al momento della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale;
che il diritto alla consegna del contratto, infatti,
è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della di eseguire il contratto secondo buona fede e, CP_2
pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4,
T.U.B., che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta;
che l'opponente non solo è rimasto inadempiente all'obbligo di consegna, ma ha cercato di indurre il Tribunale in errore nel far credere di aver adempiuto all'obbligazione di consegna;
che l'opponente ha consegnato soltanto nel giudizio in oggetto la denuncia di smarrimento, costringendo così l'opposto ad attivare la procedura monitoria e a costituirsi nel presente giudizio e pertanto chiede che la opponente venga condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c. per avere agito e/o resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 44/2024; condannare l'opponente ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANDREA
RUOCCO, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che nel caso di specie la parte opponente ha correttamente introdotto il presente giudizio mediante il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281 decies e ss. del Codice di procedura civile, introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs.
n. 149/2022, atteso che la controversia in esame rientra indubbiamente nell'area del rito semplificato c.d. “obbligatorio” di cui all'art. 281 decies, comma 1, c.p.c., essendo la domanda fondata sia su prova documentale, sia di pronta soluzione, anche considerato che non vi è né una particolare complessità della lite e non dev'essere svolta alcuna istruzione probatoria (art. 281 duodecies, co. 1, c.p.c.) che giustifichino il mutamento “ope iudicis” del rito da semplificato in ordinario. Deve inoltre osservarsi che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 164 del 2024 (c.d. “Decreto correttivo della riforma
Cartabia”) è stato introdotto nel corpo dell'articolo 281 decies del Codice di rito, che disciplina l'ambito di operatività del rito semplificato di cognizione, un terzo comma che, onde eliminare ogni dubbio ermeneutico insorto sul punto, ha chiarito che tale rito si applica anche alle opposizioni a Decreto Ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., quale quella di
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza cui al presente giudizio.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, come eccepito dalla parte opponente e dedotto anche dal sig.
nel ricorso per ingiunzione (cfr. punto 3 della narrativa), già CP_1
prima del deposito del ricorso monitorio la Parte_1
aveva provveduto a consegnare all'opposto l'estratto conto storico copia del contratto di credito revolving n. ***4111 richiesto in via stragiudiziale, ragion per cui quest'ultimo non avrebbe dovuto neppure chiederne la consegna mediante ingiunzione ed il Giudice del monitorio non avrebbe dovuto emettere “in parte qua” il Decreto Ingiuntivo.
Per ciò che riguarda, poi, la consegna di copia del contratto di credito revolving n. ***411, avendo la fornito prova Parte_1
documentale di avere dapprima comunicato al sig. di non CP_1
poter consegnargli tale copia in quanto irreperibile (cfr. all. 2 della produzione di parte opponente) e di averne denunciato lo smarrimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
(cfr. all. 4 della produzione di parte opponente), ne consegue che risulta integrata nel caso di specie la causa di estinzione dell'obbligazione di consegna di copia del documento contrattuale di cui al Decreto Ingiuntivo, consistente nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256, comma 1, c.c. (in termini Trib. Potenza,
04/12/2020).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione
è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024 va revocato e va condannato alla restituzione, in Controparte_1
favore di delle somme corrisposte in esecuzione Parte_1
del provvedimento monitorio, pari a complessivi € 1.851,18 (cfr. all. 6
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza della produzione di parte opponente),
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico di e, tenuto conto Controparte_1
della natura della controversia, del valore (indeterminabile) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.906,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad €
286,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. – Quanto alle reciproche domande formulate dalle parti di condanna dell'altra al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., per avere agito giudizialmente in modo temerario, entrambe sono infondate e vanno rigettate, non sussistendo alcun elemento in base al quale ritenere che esse abbiano fatto uso abusivo o distorto dello strumento processuale, tale da giustificare la comminatoria dei suddetti “danni punitivi” (Corte Cost. n.
152/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
44/2024 e condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di delle somme corrisposte in Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza esecuzione del provvedimento monitorio, pari a complessivi €
1.851,18;
2) Condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00, rimborso spse generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta le domande di condanna per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 09/10/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1341/2024
All'udienza del 09/10/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. MATTEO ROSSI;
per parte opposta l'Avv. ANDREA RUOCCO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1341/2024, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto per Notar di Laveno Mombello del Persona_1
27/1/2012, Rep. n. 46184, Racc. n. 19168, dall'Avv. Matteo Rossi, presso il cui studio, sito in Milano al corso Matteotti n. 1, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv.
EA UO, presso il cui studio, sito in Foggia alla via Lustro n. 29, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024 con il quale è stata ingiunta alla consegna, in favore dell'opposto, di copia del contratto di credito revolving n. ***4111 ed il relativo estratto conto storico, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
L'opponente dedotto: quale primo motivo di opposizione, che come dedotto dal ricorrente stesso nel ricorso monitorio, l'opponente ha provveduto a trasmettere l'estratto conto storico al sig. , CP_1
ragion per cui è certamente illegittima la parte del Decreto Ingiuntivo con cui è stata ingiunta la consegna del “relativo estratto conto storico”; quale secondo motivo di opposizione, che quanto poi al contratto di concessione della carta di credito, essa ha immediatamente riscontrato anche tale richiesta, informando il sig. che il documento CP_1
richiesto era andato smarrito;
che si tratta di un documento sottoscritto nel lontanissimo Giugno del 2000, vale a dire oltre 23 anni fa, e che essa è la prima società in Italia per numero di carte di credito emesse, pari a decine di milioni su tutto il territorio nazionale;
che, peraltro, laddove occorresse, essa ha altresì presentato denuncia di smarrimento, che deposita;
che tale circostanza integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che nessuno può essere condannato alla consegna di un documento che non è più esistente;
che a fronte della inequivocabile comunicazione di smarrimento, l'opposto non ha tenuto un comportamento conforme a buona fede, non avendo mai contestato la circostanza dello smarrimento e non avendo chiesto chiarimenti e benché meno sollevato doglianze, procedendo poi, a distanza di mesi, con una ingiunzione di consegna (e di pagamento delle spese legali) per documentazione dichiaratamente irreperibile;
che alla richiesta di revoca del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione dovrà
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza inevitabilmente conseguire anche la ripetizione degli importi che
[...]
ha corrisposto al legale di controparte, dichiaratosi Parte_1
antistatario, a fronte della notifica di ben due atti di precetto, l'uno per il pagamento delle spese legali dell'ingiunzione, l'altro per la consegna della copia del contratto;
che tali importi, corrisposti da
[...]
senza alcun riconoscimento e al solo fine di evitare Parte_1
l'esecuzione forzata, andranno quindi integralmente restituiti;
che si ritiene che la presente controversia possa essere decisa secondo il rito semplificato di cognizione, in quanto la stessa è chiaramente “fondata su prova documentale” e/o “è di pronta soluzione” e/o “richiede un'istruzione non complessa” e che non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 50
c.p.c. per cui il Tribunale debba decidere in composizione collegiale.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024; condannare il sig. CP_1
, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una
[...]
somma equitativamente determinata in favore di Parte_1
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
[...]
Si costituiva in giudizio , deducendo: che è Controparte_1
irrilevante l'eccezione di parte opponente di irreperibilità del contratto, nonché di decorrenza del termine decennale;
che nello specifico, occorre innanzitutto precisare che l'opponente, alla luce dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale, sui quali dovrebbe improntarsi il rapporto contrattuale, avrebbe dovuto inviare il contratto e/o quantomeno trasmettere una denuncia di smarrimento, piuttosto che limitarsi a comunicare l'irreperibilità dello stesso;
che in caso di impossibilità nel reperire il contratto perché distrutto o smarrito, è onere dell'Istituto di credito provvedere quantomeno a presentare la relativa
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza denuncia di smarrimento;
che in assenza di una qualsivoglia denuncia di smarrimento, pertanto, non risultando sufficientemente comprovata l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione, l'opposto è stato costretto ad attivare la procedura monitoria;
che con riferimento alla decorrenza del termine decennale, invece, è bene evidenziare che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente;
che la giurisprudenza sulla base del principio di buona fede si è spinta ad affermare che i clienti hanno diritto a ricevere copia del contratto non solo al momento della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale;
che il diritto alla consegna del contratto, infatti,
è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della di eseguire il contratto secondo buona fede e, CP_2
pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4,
T.U.B., che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta;
che l'opponente non solo è rimasto inadempiente all'obbligo di consegna, ma ha cercato di indurre il Tribunale in errore nel far credere di aver adempiuto all'obbligazione di consegna;
che l'opponente ha consegnato soltanto nel giudizio in oggetto la denuncia di smarrimento, costringendo così l'opposto ad attivare la procedura monitoria e a costituirsi nel presente giudizio e pertanto chiede che la opponente venga condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c. per avere agito e/o resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 44/2024; condannare l'opponente ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANDREA
RUOCCO, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che nel caso di specie la parte opponente ha correttamente introdotto il presente giudizio mediante il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281 decies e ss. del Codice di procedura civile, introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs.
n. 149/2022, atteso che la controversia in esame rientra indubbiamente nell'area del rito semplificato c.d. “obbligatorio” di cui all'art. 281 decies, comma 1, c.p.c., essendo la domanda fondata sia su prova documentale, sia di pronta soluzione, anche considerato che non vi è né una particolare complessità della lite e non dev'essere svolta alcuna istruzione probatoria (art. 281 duodecies, co. 1, c.p.c.) che giustifichino il mutamento “ope iudicis” del rito da semplificato in ordinario. Deve inoltre osservarsi che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 164 del 2024 (c.d. “Decreto correttivo della riforma
Cartabia”) è stato introdotto nel corpo dell'articolo 281 decies del Codice di rito, che disciplina l'ambito di operatività del rito semplificato di cognizione, un terzo comma che, onde eliminare ogni dubbio ermeneutico insorto sul punto, ha chiarito che tale rito si applica anche alle opposizioni a Decreto Ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., quale quella di
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza cui al presente giudizio.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, come eccepito dalla parte opponente e dedotto anche dal sig.
nel ricorso per ingiunzione (cfr. punto 3 della narrativa), già CP_1
prima del deposito del ricorso monitorio la Parte_1
aveva provveduto a consegnare all'opposto l'estratto conto storico copia del contratto di credito revolving n. ***4111 richiesto in via stragiudiziale, ragion per cui quest'ultimo non avrebbe dovuto neppure chiederne la consegna mediante ingiunzione ed il Giudice del monitorio non avrebbe dovuto emettere “in parte qua” il Decreto Ingiuntivo.
Per ciò che riguarda, poi, la consegna di copia del contratto di credito revolving n. ***411, avendo la fornito prova Parte_1
documentale di avere dapprima comunicato al sig. di non CP_1
poter consegnargli tale copia in quanto irreperibile (cfr. all. 2 della produzione di parte opponente) e di averne denunciato lo smarrimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
(cfr. all. 4 della produzione di parte opponente), ne consegue che risulta integrata nel caso di specie la causa di estinzione dell'obbligazione di consegna di copia del documento contrattuale di cui al Decreto Ingiuntivo, consistente nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256, comma 1, c.c. (in termini Trib. Potenza,
04/12/2020).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione
è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024 va revocato e va condannato alla restituzione, in Controparte_1
favore di delle somme corrisposte in esecuzione Parte_1
del provvedimento monitorio, pari a complessivi € 1.851,18 (cfr. all. 6
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza della produzione di parte opponente),
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico di e, tenuto conto Controparte_1
della natura della controversia, del valore (indeterminabile) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.906,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad €
286,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. – Quanto alle reciproche domande formulate dalle parti di condanna dell'altra al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., per avere agito giudizialmente in modo temerario, entrambe sono infondate e vanno rigettate, non sussistendo alcun elemento in base al quale ritenere che esse abbiano fatto uso abusivo o distorto dello strumento processuale, tale da giustificare la comminatoria dei suddetti “danni punitivi” (Corte Cost. n.
152/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
44/2024 e condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di delle somme corrisposte in Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza esecuzione del provvedimento monitorio, pari a complessivi €
1.851,18;
2) Condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00, rimborso spse generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta le domande di condanna per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 09/10/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1341/2024 – Sentenza