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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 130/2024
Il Giudice del Lavoro, RE RA, a seguito dell'udienza svolta in data
17.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e CP_1 P.IVA_1
AT LE OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione di avviso di addebito.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via preliminare:1) accertare Parte_1
l'ammissibilità e la tempestività del presente ricorso ex artt. 615 c.p.c., in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva;
Nel merito: 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/95 dell'avviso di addebito n.
387202300000005642 000 riferito a contributi IVS Gestione Artigiano per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 intervenuta in data 31.12.2020. Pur volendo applicare la
«sospensione» della decorrenza dei termini di prescrizioni prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito dalla legge n. 27/2020 (per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, pari a 129 giorni) e dall'art. 11 del decreto- legge n. 183/2020 convertito dalla legge n. 21/2021 (per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, pari a 182 giorni), gli importi risultano ugualmente inesigibili.
Infatti, sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni) al 31.12.2020 (termine di prescrizione ordinario), ne deriva che la prescrizione è intervenuta l'8.11.2021, mentre l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 4.3.2023; 3) accertare e dichiarare l'inesigibilità delle sanzioni ed interessi applicati all'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di addebito impugnato per decadenza e tardiva notifica del ruolo avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”.
Per la parte resistente : “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) respingere l'opposizione averso
l'avviso di addebito n. 387 2023 00000056 42 000, accertando e dichiarando la legittimità della pretesa contributiva avanzata dall' e quindi condannare parte CP_1 ricorrente al pagamento delle somme contenute nell'avviso di addebito impugnato, o dell'eventuale diverso importo che dovesse risultare di giustizia.
Pag. 2 di 5 2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2024, il ricorrente chiedeva di annullare l'avviso di addebito n. 38720230000005642 000 emesso dall' di CP_1
Reggio Calabria, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 1.299,25 a titolo di contributi IVS Gestione Artigiano per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
2. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità intervenuta in merito, fondava il ricorso sull'intervenuta prescrizione quinquennale, sostenendo che era ampiamente maturata il 31.12.2020 (ovvero il 08.11.2021, calcolando il periodo di sospensione
COVID-19) quando l'ente previdenziale aveva provveduto a notificare l'avviso (il
04.03.2023). Inoltre, veniva eccepita la nullità dell'avviso di addebito in oggetto in quanto l'iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente, in violazione dell'art. 1, comma
153, legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 D.P.R. 602/73, ovvero oltre il termine decadenziale di due anni.
3. In data 30.12.2024 si costituiva l' , che sosteneva l'infondatezza dell'eccezione CP_1 avanzata dalla parte ricorrente in merito alla prescrizione, considerato il periodo di sospensione dovuto al periodo di crisi pandemica e gli effetti interruttivi prodotti della comunicazione di debito di data 09.03.2021. Sulla eccezione di decadenza l'ente resistente osservava che si trattava di una mera decadenza procedimentale, che non determinava alcun effetto sull'esistenza del credito.
4. In data 23.04.2024 questo ufficio accoglieva l'istanza di parte ricorrente, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza in oggetto.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 17.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 5 6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Il ricorrente fonda la sua domanda sui seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso di addebito per mancata notifica dell'atto accertativo dell'Agenzia delle Entrate;
2) decadenza ex art. 25 D.L.vo 46/99; 3) inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione.
8. Il primo motivo del ricorso non è ammissibile, in quanto formulato non con l'atto introduttivo del giudizio, ma con la nota di parte depositata nel corso del procedimento, ovvero in data 26.06.2025. Si tratta, quindi, di un motivo del ricorso proposto tardivamente.
9. Il secondo motivo della presente impugnazione non è parimenti degno di pregio in quanto la decadenza prevista dall'art. 25 D.L.vo 46/99 è meramente procedimentale, che impedisce l'uso del mezzo di riscossione, ma non preclude la possibilità dell'accertamento del credito da parte del giudice chiamato a decidere a seguito dell'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito. In tal senso, Cass. Sez.
L. n. 26395/2013: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini CP_1 altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo”.
10. Anche il terzo motivo del ricorso risulta infondato. Dalla documentazione prodotta, risulta che l'ente previdenziale (doc. 4 e 4 bis di parte resistente) in data 09.03.2021 ha emesso comunicazione di debito relativa alla somma in oggetto, recapitandola al ricorrente in data 19.03.2021. A tale atto deve necessariamente essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto chiara è la volontà dell'ente di procedere nei confronti del ricorrente per il credito erariale ivi specificato. Considerato il periodo di sospensione dei termini nel periodo di crisi pandemica da COVID 19 (ai sensi degli artt. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 – per il
Pag. 4 di 5 periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, pari a 129 giorni – e 11 del decreto-legge n.
183/2020, convertito in legge n. 21/2021 – per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, pari a 182 giorni), il credito contributivo in oggetto non risulta prescritto, in quanto la prescrizione sarebbe maturata in data successiva (08.11.2021) rispetto alla notifica del suddetto atto interruttivo ( 09.03.2021).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in
GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 1.101,00 euro a 5.200,00 euro.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) revoca la sospensione del provvedimento impugnato;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi 886,00 euro per compensi, oltre al rimborso CP_1 delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RE RA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 130/2024
Il Giudice del Lavoro, RE RA, a seguito dell'udienza svolta in data
17.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e CP_1 P.IVA_1
AT LE OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione di avviso di addebito.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via preliminare:1) accertare Parte_1
l'ammissibilità e la tempestività del presente ricorso ex artt. 615 c.p.c., in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva;
Nel merito: 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/95 dell'avviso di addebito n.
387202300000005642 000 riferito a contributi IVS Gestione Artigiano per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 intervenuta in data 31.12.2020. Pur volendo applicare la
«sospensione» della decorrenza dei termini di prescrizioni prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito dalla legge n. 27/2020 (per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, pari a 129 giorni) e dall'art. 11 del decreto- legge n. 183/2020 convertito dalla legge n. 21/2021 (per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, pari a 182 giorni), gli importi risultano ugualmente inesigibili.
Infatti, sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni) al 31.12.2020 (termine di prescrizione ordinario), ne deriva che la prescrizione è intervenuta l'8.11.2021, mentre l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 4.3.2023; 3) accertare e dichiarare l'inesigibilità delle sanzioni ed interessi applicati all'avviso di addebito impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'avviso di addebito impugnato per decadenza e tardiva notifica del ruolo avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”.
Per la parte resistente : “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) respingere l'opposizione averso
l'avviso di addebito n. 387 2023 00000056 42 000, accertando e dichiarando la legittimità della pretesa contributiva avanzata dall' e quindi condannare parte CP_1 ricorrente al pagamento delle somme contenute nell'avviso di addebito impugnato, o dell'eventuale diverso importo che dovesse risultare di giustizia.
Pag. 2 di 5 2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2024, il ricorrente chiedeva di annullare l'avviso di addebito n. 38720230000005642 000 emesso dall' di CP_1
Reggio Calabria, con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 1.299,25 a titolo di contributi IVS Gestione Artigiano per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
2. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità intervenuta in merito, fondava il ricorso sull'intervenuta prescrizione quinquennale, sostenendo che era ampiamente maturata il 31.12.2020 (ovvero il 08.11.2021, calcolando il periodo di sospensione
COVID-19) quando l'ente previdenziale aveva provveduto a notificare l'avviso (il
04.03.2023). Inoltre, veniva eccepita la nullità dell'avviso di addebito in oggetto in quanto l'iscrizione a ruolo era avvenuta tardivamente, in violazione dell'art. 1, comma
153, legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 D.P.R. 602/73, ovvero oltre il termine decadenziale di due anni.
3. In data 30.12.2024 si costituiva l' , che sosteneva l'infondatezza dell'eccezione CP_1 avanzata dalla parte ricorrente in merito alla prescrizione, considerato il periodo di sospensione dovuto al periodo di crisi pandemica e gli effetti interruttivi prodotti della comunicazione di debito di data 09.03.2021. Sulla eccezione di decadenza l'ente resistente osservava che si trattava di una mera decadenza procedimentale, che non determinava alcun effetto sull'esistenza del credito.
4. In data 23.04.2024 questo ufficio accoglieva l'istanza di parte ricorrente, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza in oggetto.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 17.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 5 6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Il ricorrente fonda la sua domanda sui seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso di addebito per mancata notifica dell'atto accertativo dell'Agenzia delle Entrate;
2) decadenza ex art. 25 D.L.vo 46/99; 3) inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione.
8. Il primo motivo del ricorso non è ammissibile, in quanto formulato non con l'atto introduttivo del giudizio, ma con la nota di parte depositata nel corso del procedimento, ovvero in data 26.06.2025. Si tratta, quindi, di un motivo del ricorso proposto tardivamente.
9. Il secondo motivo della presente impugnazione non è parimenti degno di pregio in quanto la decadenza prevista dall'art. 25 D.L.vo 46/99 è meramente procedimentale, che impedisce l'uso del mezzo di riscossione, ma non preclude la possibilità dell'accertamento del credito da parte del giudice chiamato a decidere a seguito dell'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito. In tal senso, Cass. Sez.
L. n. 26395/2013: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini CP_1 altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo”.
10. Anche il terzo motivo del ricorso risulta infondato. Dalla documentazione prodotta, risulta che l'ente previdenziale (doc. 4 e 4 bis di parte resistente) in data 09.03.2021 ha emesso comunicazione di debito relativa alla somma in oggetto, recapitandola al ricorrente in data 19.03.2021. A tale atto deve necessariamente essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto chiara è la volontà dell'ente di procedere nei confronti del ricorrente per il credito erariale ivi specificato. Considerato il periodo di sospensione dei termini nel periodo di crisi pandemica da COVID 19 (ai sensi degli artt. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 – per il
Pag. 4 di 5 periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, pari a 129 giorni – e 11 del decreto-legge n.
183/2020, convertito in legge n. 21/2021 – per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, pari a 182 giorni), il credito contributivo in oggetto non risulta prescritto, in quanto la prescrizione sarebbe maturata in data successiva (08.11.2021) rispetto alla notifica del suddetto atto interruttivo ( 09.03.2021).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in
GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 1.101,00 euro a 5.200,00 euro.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) revoca la sospensione del provvedimento impugnato;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi 886,00 euro per compensi, oltre al rimborso CP_1 delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
RE RA
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