TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 938/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti costituite hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 938/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nata a [...] M.mo (CS) il 27/07/1972, eletivamente domiciliata in Parte_1
Cetraro, alla Via Lucibello, presso lo studio dell'avv. Nicola Antonio Braile, che lo difende come in atti
RICORRENTI
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti conferita per atto a rogito n. 21569, del 21.07.2015 del Notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Cosenza, Piazza Loreto 22, presso l'ufficio dell' CP_2 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta con la presente sentenza, di cui viene data comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il c.t.u. della prima fase avrebbe compiuto una valutazione soltanto parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della parte, falsando, inesorabilmente, il corretto quadro diagnostico che, in tale sede, ritiene di dover reclamare.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Nella fase di A.T.P. il perito officiato, Dott. come cennato, aveva ritenuto che Persona_2 il complesso menomativo da cui risultava affetto il paziente non era tale da raggiungere la percentuale del 100% di invalidità, attribuendogli invece una invalidità 82%%, in ragione delle patologie sofferte ed accertate.
A seguito di nuovo approfondimento istruttorio, disposto dal Giudice con ordinanza del 09.12.2024 per la valutazione della documentazione sopravvenuta ai fini di un possibile aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il perito nominato ha depositato una nuova consulenza le cui conclusioni appaiono condivisibili, perché coerenti con la documentazione in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
L'ausiliario del Giudice, sulla base della raccolta anamnestica-clinica, della visita medica e della documentazione sanitaria allegata, in risposta ai quesiti posti ha, così, ritenuto: “Dall'esame della nuova documentazione, prodotta e sopra elencata in tabella, emerge un aggravamento delle condizioni cliniche, rispetto a quelle rilevate in corso di ATP. Infatti dalla lettura della nuova documentazione prodotta, in occasione del presente ricorso, ed in particolare dall'allegato n.3, relativo al controllo del 18.10.2023 presso l'Ambulatorio di Reumatologia U.O.C. Medicina
Interna P.O. Praia a Mare, emerge in anamnesi, che, al controllo clinico del mese di marzo 2024,
a seguito di specifici accertamenti specialistici di laboratorio attestanti la positività del FR (fattore reumatoide) e ANA, (anticorpi anti nucleo), veniva posta diagnosi di artrite reumatoide. Pertanto iniziava terapia dapprima con Methotrexate, sospesa per nausea, vomito, e successivamente con
Plaquenil 200 mg ... veniva diagnosticata altresì una rigidità di tutti i movimenti della colonna dorsale e lombare.
Concludo pertanto la relazione peritale integrativa affermando, in scienza e coscienza, che la
Sig.ra , nata a [...] M.mo il 27.07.1972, invalida con totale riduzione della Parte_1 capacità lavorativa pari al 100%, è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere i benedici della pensione di inabilità ex art. 12 legge 18/1971. Quale decorrenza si indica il 1-3-2024, primo giorno del mese in cui, dall'esame della nuova documentazione sanitaria oggetto della presente valutazione, (allegato 3 del 16.10.2023), emerge in anamnesi che, nel mese di marzo, a seguito di controlli diagnostici ematochimici (Fattore Reumatoide e Anticorpi Anti Nucleo) e strumentali, veniva posta diagnosi di artrite reumatoide ed iniziava la terapia specifica Methotrexate e
Plaquenil”.
Quindi, alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente è invalida al 100%, a decorrere dal 01.03.2024, data da cui è risultato l'aggravamento dello stato clinico.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa, vanno compensate nella misura della metà, e, per la restante parte vengono poste a carico dell' CP_1 soccombente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al
D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Antonio Braile, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Vanno, inoltre, poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è totalmente invalida Parte_1
a decorrere dal 01.03.2024;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, per le causali di cui in motivazione ed CP_1 in favore di parte ricorrente, che si liquidano – al netto della compensazione nella misura di ½ - in complessivi euro 1.348,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Antonio Braile, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi
Paola, 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 938/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti costituite hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 938/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nata a [...] M.mo (CS) il 27/07/1972, eletivamente domiciliata in Parte_1
Cetraro, alla Via Lucibello, presso lo studio dell'avv. Nicola Antonio Braile, che lo difende come in atti
RICORRENTI
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti conferita per atto a rogito n. 21569, del 21.07.2015 del Notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Cosenza, Piazza Loreto 22, presso l'ufficio dell' CP_2 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta con la presente sentenza, di cui viene data comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il c.t.u. della prima fase avrebbe compiuto una valutazione soltanto parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della parte, falsando, inesorabilmente, il corretto quadro diagnostico che, in tale sede, ritiene di dover reclamare.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Nella fase di A.T.P. il perito officiato, Dott. come cennato, aveva ritenuto che Persona_2 il complesso menomativo da cui risultava affetto il paziente non era tale da raggiungere la percentuale del 100% di invalidità, attribuendogli invece una invalidità 82%%, in ragione delle patologie sofferte ed accertate.
A seguito di nuovo approfondimento istruttorio, disposto dal Giudice con ordinanza del 09.12.2024 per la valutazione della documentazione sopravvenuta ai fini di un possibile aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il perito nominato ha depositato una nuova consulenza le cui conclusioni appaiono condivisibili, perché coerenti con la documentazione in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
L'ausiliario del Giudice, sulla base della raccolta anamnestica-clinica, della visita medica e della documentazione sanitaria allegata, in risposta ai quesiti posti ha, così, ritenuto: “Dall'esame della nuova documentazione, prodotta e sopra elencata in tabella, emerge un aggravamento delle condizioni cliniche, rispetto a quelle rilevate in corso di ATP. Infatti dalla lettura della nuova documentazione prodotta, in occasione del presente ricorso, ed in particolare dall'allegato n.3, relativo al controllo del 18.10.2023 presso l'Ambulatorio di Reumatologia U.O.C. Medicina
Interna P.O. Praia a Mare, emerge in anamnesi, che, al controllo clinico del mese di marzo 2024,
a seguito di specifici accertamenti specialistici di laboratorio attestanti la positività del FR (fattore reumatoide) e ANA, (anticorpi anti nucleo), veniva posta diagnosi di artrite reumatoide. Pertanto iniziava terapia dapprima con Methotrexate, sospesa per nausea, vomito, e successivamente con
Plaquenil 200 mg ... veniva diagnosticata altresì una rigidità di tutti i movimenti della colonna dorsale e lombare.
Concludo pertanto la relazione peritale integrativa affermando, in scienza e coscienza, che la
Sig.ra , nata a [...] M.mo il 27.07.1972, invalida con totale riduzione della Parte_1 capacità lavorativa pari al 100%, è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere i benedici della pensione di inabilità ex art. 12 legge 18/1971. Quale decorrenza si indica il 1-3-2024, primo giorno del mese in cui, dall'esame della nuova documentazione sanitaria oggetto della presente valutazione, (allegato 3 del 16.10.2023), emerge in anamnesi che, nel mese di marzo, a seguito di controlli diagnostici ematochimici (Fattore Reumatoide e Anticorpi Anti Nucleo) e strumentali, veniva posta diagnosi di artrite reumatoide ed iniziava la terapia specifica Methotrexate e
Plaquenil”.
Quindi, alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente è invalida al 100%, a decorrere dal 01.03.2024, data da cui è risultato l'aggravamento dello stato clinico.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa, vanno compensate nella misura della metà, e, per la restante parte vengono poste a carico dell' CP_1 soccombente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al
D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Antonio Braile, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Vanno, inoltre, poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è totalmente invalida Parte_1
a decorrere dal 01.03.2024;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, per le causali di cui in motivazione ed CP_1 in favore di parte ricorrente, che si liquidano – al netto della compensazione nella misura di ½ - in complessivi euro 1.348,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Antonio Braile, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi
Paola, 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso