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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9495 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2018, promossa da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORGIA MELI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
16/06/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA LUISA
CABRAS che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: “voglia il Tribunale adito:
1) Disporre a carico del signor l'importo di euro 300,00 quale contributo CP_1
mensile al mantenimento del figlio Per_1
2) Il figlio della coppia affetto da una rara patologia e necessitante di cure ed Per_1
attenzioni continue, verrà, a conferma dei provvedimenti presi in sede di separazione,
affidato in via esclusiva alla madre che ne curerà l'istruzione e l'educazione.
3) Nessun diritto di visita previsto in favore del padre di signor , Per_1 CP_1
stante gli effetti pregiudizievoli e deleteri della ripresa dei rapporti padre/figlio sull'equilibrio già labile e grandemente compromesso a causa dalla delicata patologia di il tutto al netto del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale Per_1
pendente sullo stesso resistente ed il persistente inadempimento circa mantenimento e cura dei bisogni del figlio dalla sentenza di separazione all'apertura del presente giudizio.
4) Con rigetto delle istanze di controparte e vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse del resistente: “aderisce alle domande formulate dalla ricorrente in merito alle modalità di affidamento del figlio e chiede che venga disposto un Per_1
contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di € 150,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo ISTAT
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come quantificato dalla Corte
D'Appello di Cagliari in sede di reclamo con decreto del 4/02/2021 depositato il
2/03/2021.
Con compensazione delle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/11/2018, ha domandato la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
14/08/2004 a Carbonia, con la conferma delle condizioni della separazione consensuale.
2 Ha in particolare allegato che dall'unione matrimoniale era nato il [...] il figlio che la residenza coniugale era stata fissata in Carbonia presso un immobile di Per_1
sua proprietà esclusiva;
che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa dell'11.03.2009, senza più riconciliarsi;
di essere priva di stabile attività lavorativa, e di non avere informazioni circa un eventuale impiego del marito;
che il marito da anni aveva ricostituito un nuovo nucleo familiare dal quale sono nati tre figli.
si è costituito in giudizio, non opponendosi alla pronuncia del CP_1
divorzio ma chiedendo la rideterminazione di un contributo economico a suo carico compatibile con le mutate condizioni economiche, ed altresì domandando l'assunzione di provvedimenti volti a un riavvicinamento al figlio anche con l'intervento dei servizi sociali.
Ha sostenuto di essere stato licenziato dal posto di lavoro occupato al momento della separazione, la cooperativa “Soluzioni Grafiche”, entrata in grave crisi economica tanto che i soci lavoratori dovevano rinunciare allo stipendio;
di essere fortemente indebitato e tenuto al pagamento di euro 280,00 mensili per un finanziamento Prestitempo
contratto per l'acquisto dell'autovettura, di euro 95,00 mensili per un prestito Unicredit
per esigenze familiari, e di euro 51,00 circa mensili per debiti con l'Agenzia delle
Entrate; di non riuscire tuttavia a pagare nessuna delle rate;
di avere costituito un nuovo nucleo famigliare dal quale erano nati tre figli: di anni 6, di anni 4 e Per_2 Per_3
di un anno;
che la sua compagna era disoccupata e dedita alla cura della Per_4
famiglia e dei figli;
di sopravvivere solo grazie all'aiuto economico della propria famiglia d'origine; di volersi riavvicinare al figlio e di non avere mai tenuto Per_1
comportamenti pregiudizievole nei confronti del figlio, mentre la scarsa frequentazione fra loro dipendeva unicamente dal rapporto conflittuale con la madre, e la mancata contribuzione economica dall'assenza di redditi.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente f.f.,
3 tenuto conto della decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale del figlio pronunciata dal tribunale per i minorenni con decreto del 6/04/2018, di un reddito occasionale della ricorrente, proprietaria della casa di abitazione, di euro 250 circa al mese oltre alla pensione di invalidità di euro 516 percepita per il figlio affetto Per_1
da gravi problemi di salute, e di un reddito del resistente dichiarato di circa 800 euro, e tuttavia considerata la piena capacità lavorativa di entrambe le parti, ha confermato le condizioni di separazione, e quindi l'affidamento esclusivo del minore alla madre e il contributo di euro 300 in capo al padre, altresì disponendo l'intervento dei servizi sociali per la verifica delle condizioni del minore e il recupero della genitorialità del padre.
Nella seconda fase del giudizio, le parti hanno insistito nelle rispettive domande.
Con sentenza parziale in data 31/08/2020 è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la causa è proseguita per la decisione sulle ulteriori domande.
Sul reclamo del resistente, con decreto del 2/03/2021, la Corte d'appello ha rideterminato il contributo dovuto nell'importo di euro 150.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
L'affidamento del minore in via esclusiva alla madre deve essere senz'altro Per_1
confermato.
Il padre è stato infatti dichiarato decaduto dalla responsabilità Persona_5
genitoriale del figlio con provvedimento del tribunale per i minorenni in data
15/05/2018, essendo stata accertata -al di là di mere dichiarazioni di intenti di segno contrario- la totale assenza materiale e morale del padre dalla vita del figlio, affetto da una gravissima patologia genetica totalmente invalidante, prevedendosi la facoltà della madre di valutare con i servizi sociali l'opportunità di eventuali contatti futuri fra il
4 minore e il padre.
In quel procedimento è inoltre emerso “dalle stesse precisazioni del resistente come
egli, senza valida giustificazione, abbia gravemente violato i doveri che la condizione di
genitore gli imponeva, non curandosi di avere una adeguata frequentazione del figlio e
omettendo di contribuire alle sue necessità per lunghissimo tempo, così esponendolo al
rischio concreto di un serio pregiudizio durante la sua crescita psicofisica” (decreto tribunale per i minorenni).
Ebbene, la situazione già constatata dal giudice minorile è rimasta immutata nel tempo,
mancando tuttora, senza apprezzabile giustificazione, qualsiasi forma di partecipazione morale e materiale alla vita del figlio da parte del resistente.
A ciò deve aggiungersi che le condizioni di salute del figlio e il fragilissimo equilibrio psico fisico che caratterizza la sua esistenza, la cui conservazione richiede la presenza imprescindibile e costante di stabili figure di riferimento e stabili condizioni ambientali
(si veda quanto dichiarato dalla madre in data 6/07/2023), non appaiono compatibili con ingressi sperimentali di figure che non siano in grado di dare adeguata garanzia di preservare tale equilibrio.
Il contributo al mantenimento dovuto dal deve essere confermato nell'importo Per_5
di euro 150 al mese, stabilito dal giudice del reclamo.
Sono infatti mutate le condizioni economiche delle parti, e in particolare del resistente,
rispetto alla separazione consensuale (2009), atteso che dopo il sopravvenuto licenziamento il risulta avere conservato sempre lo stesso lavoro come socio di Per_5
una cooperativa dalle sorti incerte e il reddito di circa 800 euro al mese, dichiarato in fase presidenziale (CU/2022, CU/2023). Egli inoltre ha avuto altri tre figli (l'ultimo nel
2018) cui dichiara di provvedere col proprio modesto reddito essendo la compagna disoccupata.
La ricorrente non pare avere mutato le proprie modeste condizioni economiche basate
5 su non stabili lavori di collaborazione domestica.
Le istanze proposte successivamente alla rimessione della causa in decisione e allo spirare dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche non possono essere esaminate.
Le spese del giudizio, vista la natura della causa, devono essere compensate fra le parti anche con riguardo al procedimento di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 1857/2020 è stato pronunciato il divorzio fra le parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. affida in via esclusiva alla madre, la quale stante la decadenza del Persona_6
padre assumerà ogni decisione nell'interesse del figlio, compresa l'opportunità di contatti fra il figlio e il padre;
2. dispone che corrisponda in favore di la somma CP_1 Parte_1
di euro 150, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
3. dispone che entrambi i genitori concorrano nelle spese straordinarie necessarie per il figlio in ragione del 50% ciascuno;
4. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 12/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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