Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 225
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Sentenza 19 febbraio 2025

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La Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, ha pronunciato in merito all'appello proposto da una condomina avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato le sue domande di nullità ed inefficacia delle tabelle millesimali condominiali del 2003 e del 2015, nonché dei rendiconti consuntivi 2014 e preventivi 2015. L'appellante lamentava l'erronea qualificazione della sua azione come impugnazione di delibere assembleari anziché come azione ex art. 69 disp. att. c.c. per la revisione delle tabelle millesimali, l'errato riscontro delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che avrebbe dimostrato l'erroneità delle tabelle per omessa applicazione del coefficiente di altezza piano, l'invalidità della delibera del 2015 per violazione dell'art. 69, comma primo, n. 2 disp. att. c.c. senza che il giudice provvedesse all'invalidazione della delibera, e l'omessa pronuncia sulla nullità o annullabilità dei rendiconti del 2014 e 2015. L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la revoca delle tabelle millesimali del 2003 e 2015, la dichiarazione di nullità dei rendiconti e la redazione di nuove tabelle sulla base della CTU, oltre alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Il condominio appellato chiedeva il rigetto dell'appello.

La Corte di Appello, previa dichiarazione di nullità delle tabelle millesimali approvate nel 2003 e nel 2015 con sentenza non definitiva, e del rendiconto consuntivo 2014 e preventivo 2015 approvati con delibera del 4 febbraio 2015, ha accolto l'appello. Ha disposto che il condominio adotti le nuove tabelle millesimali predisposte dal CTU, il quale ha accertato le divergenze tra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello attribuito nelle precedenti tabelle, riformulando le tabelle per scale e ascensore e creando una nuova tabella per il terrazzo di copertura. La Corte ha condannato il condominio alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 5.880,54, corrispondente a quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, e al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo le tariffe vigenti, ponendo altresì a carico del condominio le spese di entrambe le CTU. Le osservazioni del condominio alla relazione del CTU sono state ritenute di natura prevalentemente giuridica e già risolte con la sentenza non definitiva, evidenziando l'assenza di osservazioni tecniche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 225
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 225
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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