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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 472/2020, avverso la sentenza n. 794/2020 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 20.02.2020, all'esito del giudizio RG n. 6460/2015, notificata via pec il 02.03.2020 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in Corso A. De Gasperi 268/1, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sivilia, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari alla via Carulli n. 54;
-Appellante - e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 geom. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trocino, Controparte_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari al Viale Papa Giovanni XXIII n. 33;
-Appellato–
pagina 1 di 8 OGGETTO: revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali e impugnazione rendiconti condominiali
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione ex art. 69 disp. att. c.c. notificato il 27.04.2015, la sig.ra citava innanzi al Tribunale di Bari il sito Parte_1 Controparte_1 in Bari in Corso Alcide De Gasperi n. 268/1, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle tabelle millesimali redatte il 20.02.2003 ed allegate al regolamento di condominio, poiché prive dell'elemento necessario al calcolo, ossia il coefficiente dell'altezza piano e, per l'effetto, di revocarle, nonché di accertare e dichiarare nulle ed inefficaci le tabelle millesimali approvate con delibera del 4 febbraio 2015 e, per l'effetto revocarle, disponendo la revisione delle stesse. Per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il rendiconto consuntivo 2014 privo della nota sintetica esplicativa ex art. 1130-bis c.c. ed il rendiconto preventivo 2015, e per l'effetto revocarli. In particolare, l'attrice deduceva che i valori millesimali, così come individuati nella tabella redatta dal geom. , approvata nell'anno 2003, e in Controparte_3 quella, di modifica dei ridetti valori, approvata nell'anno 2015, rapportati alla unità immobiliare di sua proprietà, ubicata al primo piano del CP_1 convenuto, erano erroneamente calcolati ed indicati, stante l'omessa applicazione del coefficiente di altezza piano, con evidente la mancata corrispondenza tra i valori tabellari e i valori reali. Rilevava, altresì, l'invalidità delle tabelle del 2015 per illegittimità della relativa delibera approvativa, nonché la nullità e / o l'annullabilità del rendiconto consuntivo 2014, privo della nota sintetica esplicativa ex art. 1130.bis c.c., e del rendiconto preventivo 2015, approvati con la stessa delibera. In via istruttoria, l'attrice chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare i valori proporzionali delle singole unità immobiliari presenti in condominio e prova testimoniale per mezzo del Geom. . Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 8 1.2 Alla prima udienza del 06.10.2015 si costituiva in giudizio il CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 1) Accertare e dichiarare la regolarità della delibera del 04/02/2015 di approvazione delle tabelle millesimali;
in estremo subordine accertare e dichiarare la regolarità delle tabelle millesimali approvate in data 15/05/2003;
- 2) Accertare e dichiarare la regolarità della delibera dello 04/02/2015 di approvazione del rendiconto del 2014 e del preventivo del 2015;
- 3) Con vittoria di spese e competenze.
- In via istruttoria si chiede interrogatorio formale della sig.ra e prova per Parte_1 testi a mezzo dei sigg.ri e sui fatti di causa così Testimone_1 Testimone_2 come verranno meglio articolati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, di cui sin d'ora si chiedono i termini. Riserve illimitate.” 1.3 Con ordinanza del 17.02.2016 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e a seguito del deposito dell'elaborato peritale, con sentenza n. 794/2020 pubblicata il 20.02.2020 notificata via pec il 02.03.2020, il Tribunale di Bari così provvedeva: “- Rigetta tutte le domande proposte da e la condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_4 che liquida in euro 4.151,00 per compenso di avvocato, oltre 15% rfs, iva e
[...] cap. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu.” Il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea poiché accertava, con riferimento alle tabelle redatte nell'anno 2003, la mancata impugnazione, da parte della stessa della relativa delibera condominiale di Parte_1 approvazione, comunque adottata all'unanimità, entro il termine stabilito a pena di decadenza, rilevando, tuttavia, nel merito, la sussistenza, nelle ridette tabelle, ai fini del calcolo dei valori millesimali, del coefficiente “altezza di piano”. Con riferimento, invece, alle tabelle approvate nel 2015, il Tribunale, accertata la mancata impugnazione della relativa delibera di approvazione, rilevava, nel merito, l'insussistenza in concreto dei presupposti richiesti dall'art. 69, comma primo, n.2 disp. att. c.c. per l'utilizzo del criterio maggioritario nell'adozione dell'atto assembleare.
2.1 Avverso detta sentenza, la sig.ra con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato il 12.05.2020, proponeva gravame sulla base dei seguenti motivi.
pagina 3 di 8 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erronea qualificazione, operata dal giudice di primo grado, della fattispecie dedotta in giudizio, rilevando di aver agito ex art. 69 disp. att. c.c., per l'impugnazione delle tabelle millesimali redatte e approvate negli anni 2003 e 2015, e non ex art. 1137 cc, previsto, invece, per l'impugnazione delle delibere assembleari. Rilevava ancora che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato tale scelta, violando l'art. 132, comma 2, n. 4 del cpc e118 disp. att. c.c., rispettivamente con riferimento al contenuto e alla motivazione della sentenza, con conseguente nullità della medesima. Con il secondo motivo, l'appellante evidenziava il travisato riscontro delle conclusioni della ctu, che avrebbe dimostrato l'erroneità -ab origine- delle tabelle millesimali (redatte e approvate nel 2003), nonché, di conseguenza, di quelle redatte e approvate nel 2015, in quanto prive di quegli elementi essenziali, quali riferimenti tecnici di base imprescindibilmente posti a fondamento della loro redazione. Con il terzo motivo, l'appellante rilevava, con specifico riferimento alle tabelle millesimali approvate con delibera del 4.02.2015, l'invalidità della decisione assembleare, poiché adottata in violazione dell'art. 69, comma primo, n. 2 disp. att. c.c., sostenendo che il giudice, accertata la violazione, non provvedeva, poi, alla invalidazione della relativa delibera, omettendo, così, una pronuncia sul punto. Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamentava l'omessa pronuncia in sentenza circa la nullità e / o annullabilità del rendiconto consuntivo 2014 e preventivo 2015, approvati con delibera del 4.02.2015. Chiedeva pertanto: “in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'interposto appello in quanto fondato in fatto e diritto nonché motivato e per l'effetto revocare e porre nel nulla la sentenza n. 794/2020 emessa dal Tribunale di Bari in persona del G.U. dott. Sergio Cassano resa pubblica il 20.02.2020; - condannare il condominio appellato alla ripetizione in favore della sig.ra , dell'importo di € 5.880,54 Parte_1 corrisposto sulla scorta della sentenza di primo grado, per poi: - Accertare e dichiarare errate, ex art. 69, 1 co, n.1 delle disposizioni di attuazione del codice civile, per questo nulle ed inefficaci, le tabelle millesimali redatte il 20.02.2003 ed allegate al regolamento di condominio, prive dell'elemento necessario al calcolo, quale il coefficiente dell'altezza piano e per l'effetto revocarle;
- Accertare e dichiarare nulle ed inefficaci le tabelle
pagina 4 di 8 millesimali approvate con delibera del 4 febbraio 2015 perché poste in violazione dell'art. 69, 1 co., n. 2 delle disposizione di attuazione del codice civile e per l'effetto revocarle;
- Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere la revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali;
- Disporre la revisione delle tabelle millesimali sulla base di quelle scaturenti dalla consulenza tecnica d'ufficio; - Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il rendiconto consuntivo 2014 privo della nota sintetica esplicativa ex art. 1130-bis c.c. ed il rendiconto preventivo 2015, e per l'effetto revocarli”, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. 2.2 Si costituiva in giudizio il concludendo per il rigetto del CP_1 proposto gravame. 2.3 Nel corso del giudizio la Corte disponeva la presenza delle parti per tentare in due occasioni la conciliazione, il 5.10.2022 ed il 7.12.2022; in entrambe le udienze sia l'appellante sia il riconoscevano la necessità di CP_1 provvedere alla riformulazione delle tabelle millesimali, perché errate, ma non raggiungevano l'intesa sulla restituzione di somme alla da Parte_1 quest'ultima versate in esecuzione della sentenza di primo grado (spese del giudizio e spese di ctu) 2.4 In data 17.5.2023 con sentenza non definitiva n. 793/2023 la Corte così provvedeva: “
1. Dichiara la nullità delle tabelle millesimali approvate con delibere condominiali del 15/05/2003 e del 4.02.2015, in uso presso il Controparte_1
in Bari;
[...]
2. Dichiara il diritto di ad ottenere la modifica delle tabelle millesimali in Parte_1 uso presso il in Bari;
Controparte_1
3. Dichiara la nullità del rendiconto consuntivo 2014 e del rendiconto preventivo 2015 approvati con delibera condominiale del 4.02.2015;
4. Dispone TU per la redazione delle nuove tabelle come da separata ordinanza;
5. Spese all'esito definitivo della controversia.” 2.5 In data 8.10.2023 il Ctu nominato depositava agli atti la TU definitiva, ad essa allegando, tra gli altri, le “Schede di calcolo volumi ragguagliati e convenzionali e Schede di elaborazione e calcolo tabella dei millesimi generale” (all. G), nonché le nuove Tabelle millesimali (all. H).
2.6 All'udienza del 10.1.2024 la causa veniva riservata in decisione e con ordinanza pubblicata il 24.5.2024 la Corte rimetteva la causa nuovamente in istruttoria al fine di dispone l'integrazione della TU, come segue: “Integri il
pagina 5 di 8 TU le tabelle “Scale” ed “Ascensore” inserendo i condomini proprietari degli immobili siti al piano rialzato ed a quello seminterrato”. L'integrazione alla TU veniva depositata il successivo 10.10.2024 e così il Collegio, in data 20.11.2024, riservava la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con sentenza non definitiva n. 793/2023 la Corte ha dunque accolto tutte le istanze nel merito riproposte dalla sig.ra sicchè, definito l'intero Parte_1 merito della vicenda, il procedimento è proseguito al solo fine di consentire al ctu ing. la redazione delle nuove tabelle millesimali, in sostituzione Per_1 di quelle dichiarate nulle. Le nuove tabelle riformulate dal c.t.u. hanno acclarato l'esistenza delle divergenze tra il valore effettivo delle unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle precedenti tabelle dichiarate nulle. Conformemente alle prescrizioni disposte dalla Corte, l'ing. ha Per_1 eseguito i rilievi metrici in ogni vano delle unità abitative, ottenendo l'esatta determinazione delle superfici, delle altezze, delle esposizioni ecc., elementi necessari per il corretto sviluppo delle tabelle millesimali. Si è ottenuto infatti per ciascuna unità l'esatto calcolo del valore reale - dato dalla somma delle superfici di ogni vano dell'unità moltiplicato per l'effettiva altezza - ragguagliato e convenzionale, quest'ultimo ottenuto dalla moltiplicazione del valore ragguagliato per i coefficienti di piano e funzionale, base di calcolo per la millesimazione. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, le nuove tabelle redatte hanno visto variare in modo significativo i valori generali di proprietà Altresì i valori di alcune unità oggetto di revisione in aumento nelle tabelle approvate il 04.02.2015, parimenti annullate, diminuiscono sensibilmente con le tabelle riformulate dal ctu. Anche i valori delle tabelle scale e ascensore, distintamente riformulate, hanno visto variare le quote millesimali di partecipazione alle spese, in misura progressivamente crescente ed a beneficio delle unità poste ai piani bassi tra le quali quella sig.ra Parte_1
pagina 6 di 8 Tutto ciò rappresenta l'interesse ad agire, concreto ed attuale della sig.ra a volere, così come ha ottenuto, tabelle millesimali redatte con i corretti Parte_1 criteri tecnico-normativi, a prescindere dal risultato aritmetico che ne discende. Si sono ottenute cinque nuove tabelle, con la creazione di due distinte per scale e ascensore, e una ex novo per il terrazzo di copertura. Le deduzioni del proposte come “Osservazioni alla relazione di CP_1 ctu” e note scritte di trattazione del 19.11.24, sono state già ampiamente risolte con la sentenza non definitiva che sull'intero merito della questione ha già giudicato. Nessuna osservazione tecnica è stata formulata da controparte, così come evidenziato anche dal ctu nella relazione definitiva: “In ordine alle osservazioni dell'avv. Trocino lo scrivente, nel ravvisarne la prevalente natura giuridica in quanto ripercorrono l'iter processuale, rileva l'assenza di osservazioni di natura tecnica inerenti la bozza di relazione integrativa cui fornire delucidazioni”. Ne consegue che occorre disporre che il adotti le tabelle millesimali CP_1 predisposte dal TU ing Arcangelo Per_1
4.Infine occorre condannare il alla restituzione, in favore della CP_1
dell'importo di € 5.880,54 corrisposto dalla sulla scorta della Parte_1 Parte_1 sentenza di primo grado ( si veda copia del bonifico bancario prodotta dalla
Parte_1
5. Quanto alle spese del giudizio, il soccombente va condannato CP_1 alla refusione, in favore della delle spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ( causavalore indeterminabile – complessità bassa- valori medi tra i minimi e i medi) A carico del vanno altresì poste, in via definitiva, le spese di CP_1 entrambe le TU redatte in primo e secondo grado, nella misura già liquidata.
PQM
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, vista la sentenza non definitiva n. 793/2023, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti del sito in Bari in Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 corso Alcide De Gasperi n. 268/1 avverso la sentenza n. 794/2020 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il 20.02.2020, così dispone: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dispone che il Controparte_1 sito in Bari in corso Alcide De Gasperi n. 268/1 adotti le tabelle millesimali predisposte con il presente giudizio dal TU ing . Per_2 Per_1
2) condanna il alla restituzione, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma di € € 5.880,54;
3) condanna il al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida:
- per il primo grado in complessivi € 6230,00 (di cui € 5712,00 per compensi professionali ed € 518,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 8270,00 (di cui € 7493,00 per compensi professionali ed € 777,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
4) pone le spese di entrambe le ctu, nella misura già liquidata, a carico del
CP_1
14 febbraio 2025
[...]
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 8 di 8
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 472/2020, avverso la sentenza n. 794/2020 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 20.02.2020, all'esito del giudizio RG n. 6460/2015, notificata via pec il 02.03.2020 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in Corso A. De Gasperi 268/1, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sivilia, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari alla via Carulli n. 54;
-Appellante - e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 geom. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trocino, Controparte_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari al Viale Papa Giovanni XXIII n. 33;
-Appellato–
pagina 1 di 8 OGGETTO: revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali e impugnazione rendiconti condominiali
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione ex art. 69 disp. att. c.c. notificato il 27.04.2015, la sig.ra citava innanzi al Tribunale di Bari il sito Parte_1 Controparte_1 in Bari in Corso Alcide De Gasperi n. 268/1, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle tabelle millesimali redatte il 20.02.2003 ed allegate al regolamento di condominio, poiché prive dell'elemento necessario al calcolo, ossia il coefficiente dell'altezza piano e, per l'effetto, di revocarle, nonché di accertare e dichiarare nulle ed inefficaci le tabelle millesimali approvate con delibera del 4 febbraio 2015 e, per l'effetto revocarle, disponendo la revisione delle stesse. Per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il rendiconto consuntivo 2014 privo della nota sintetica esplicativa ex art. 1130-bis c.c. ed il rendiconto preventivo 2015, e per l'effetto revocarli. In particolare, l'attrice deduceva che i valori millesimali, così come individuati nella tabella redatta dal geom. , approvata nell'anno 2003, e in Controparte_3 quella, di modifica dei ridetti valori, approvata nell'anno 2015, rapportati alla unità immobiliare di sua proprietà, ubicata al primo piano del CP_1 convenuto, erano erroneamente calcolati ed indicati, stante l'omessa applicazione del coefficiente di altezza piano, con evidente la mancata corrispondenza tra i valori tabellari e i valori reali. Rilevava, altresì, l'invalidità delle tabelle del 2015 per illegittimità della relativa delibera approvativa, nonché la nullità e / o l'annullabilità del rendiconto consuntivo 2014, privo della nota sintetica esplicativa ex art. 1130.bis c.c., e del rendiconto preventivo 2015, approvati con la stessa delibera. In via istruttoria, l'attrice chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare i valori proporzionali delle singole unità immobiliari presenti in condominio e prova testimoniale per mezzo del Geom. . Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 8 1.2 Alla prima udienza del 06.10.2015 si costituiva in giudizio il CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 1) Accertare e dichiarare la regolarità della delibera del 04/02/2015 di approvazione delle tabelle millesimali;
in estremo subordine accertare e dichiarare la regolarità delle tabelle millesimali approvate in data 15/05/2003;
- 2) Accertare e dichiarare la regolarità della delibera dello 04/02/2015 di approvazione del rendiconto del 2014 e del preventivo del 2015;
- 3) Con vittoria di spese e competenze.
- In via istruttoria si chiede interrogatorio formale della sig.ra e prova per Parte_1 testi a mezzo dei sigg.ri e sui fatti di causa così Testimone_1 Testimone_2 come verranno meglio articolati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, di cui sin d'ora si chiedono i termini. Riserve illimitate.” 1.3 Con ordinanza del 17.02.2016 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e a seguito del deposito dell'elaborato peritale, con sentenza n. 794/2020 pubblicata il 20.02.2020 notificata via pec il 02.03.2020, il Tribunale di Bari così provvedeva: “- Rigetta tutte le domande proposte da e la condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_4 che liquida in euro 4.151,00 per compenso di avvocato, oltre 15% rfs, iva e
[...] cap. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu.” Il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea poiché accertava, con riferimento alle tabelle redatte nell'anno 2003, la mancata impugnazione, da parte della stessa della relativa delibera condominiale di Parte_1 approvazione, comunque adottata all'unanimità, entro il termine stabilito a pena di decadenza, rilevando, tuttavia, nel merito, la sussistenza, nelle ridette tabelle, ai fini del calcolo dei valori millesimali, del coefficiente “altezza di piano”. Con riferimento, invece, alle tabelle approvate nel 2015, il Tribunale, accertata la mancata impugnazione della relativa delibera di approvazione, rilevava, nel merito, l'insussistenza in concreto dei presupposti richiesti dall'art. 69, comma primo, n.2 disp. att. c.c. per l'utilizzo del criterio maggioritario nell'adozione dell'atto assembleare.
2.1 Avverso detta sentenza, la sig.ra con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato il 12.05.2020, proponeva gravame sulla base dei seguenti motivi.
pagina 3 di 8 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erronea qualificazione, operata dal giudice di primo grado, della fattispecie dedotta in giudizio, rilevando di aver agito ex art. 69 disp. att. c.c., per l'impugnazione delle tabelle millesimali redatte e approvate negli anni 2003 e 2015, e non ex art. 1137 cc, previsto, invece, per l'impugnazione delle delibere assembleari. Rilevava ancora che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato tale scelta, violando l'art. 132, comma 2, n. 4 del cpc e118 disp. att. c.c., rispettivamente con riferimento al contenuto e alla motivazione della sentenza, con conseguente nullità della medesima. Con il secondo motivo, l'appellante evidenziava il travisato riscontro delle conclusioni della ctu, che avrebbe dimostrato l'erroneità -ab origine- delle tabelle millesimali (redatte e approvate nel 2003), nonché, di conseguenza, di quelle redatte e approvate nel 2015, in quanto prive di quegli elementi essenziali, quali riferimenti tecnici di base imprescindibilmente posti a fondamento della loro redazione. Con il terzo motivo, l'appellante rilevava, con specifico riferimento alle tabelle millesimali approvate con delibera del 4.02.2015, l'invalidità della decisione assembleare, poiché adottata in violazione dell'art. 69, comma primo, n. 2 disp. att. c.c., sostenendo che il giudice, accertata la violazione, non provvedeva, poi, alla invalidazione della relativa delibera, omettendo, così, una pronuncia sul punto. Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamentava l'omessa pronuncia in sentenza circa la nullità e / o annullabilità del rendiconto consuntivo 2014 e preventivo 2015, approvati con delibera del 4.02.2015. Chiedeva pertanto: “in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'interposto appello in quanto fondato in fatto e diritto nonché motivato e per l'effetto revocare e porre nel nulla la sentenza n. 794/2020 emessa dal Tribunale di Bari in persona del G.U. dott. Sergio Cassano resa pubblica il 20.02.2020; - condannare il condominio appellato alla ripetizione in favore della sig.ra , dell'importo di € 5.880,54 Parte_1 corrisposto sulla scorta della sentenza di primo grado, per poi: - Accertare e dichiarare errate, ex art. 69, 1 co, n.1 delle disposizioni di attuazione del codice civile, per questo nulle ed inefficaci, le tabelle millesimali redatte il 20.02.2003 ed allegate al regolamento di condominio, prive dell'elemento necessario al calcolo, quale il coefficiente dell'altezza piano e per l'effetto revocarle;
- Accertare e dichiarare nulle ed inefficaci le tabelle
pagina 4 di 8 millesimali approvate con delibera del 4 febbraio 2015 perché poste in violazione dell'art. 69, 1 co., n. 2 delle disposizione di attuazione del codice civile e per l'effetto revocarle;
- Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere la revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali;
- Disporre la revisione delle tabelle millesimali sulla base di quelle scaturenti dalla consulenza tecnica d'ufficio; - Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il rendiconto consuntivo 2014 privo della nota sintetica esplicativa ex art. 1130-bis c.c. ed il rendiconto preventivo 2015, e per l'effetto revocarli”, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. 2.2 Si costituiva in giudizio il concludendo per il rigetto del CP_1 proposto gravame. 2.3 Nel corso del giudizio la Corte disponeva la presenza delle parti per tentare in due occasioni la conciliazione, il 5.10.2022 ed il 7.12.2022; in entrambe le udienze sia l'appellante sia il riconoscevano la necessità di CP_1 provvedere alla riformulazione delle tabelle millesimali, perché errate, ma non raggiungevano l'intesa sulla restituzione di somme alla da Parte_1 quest'ultima versate in esecuzione della sentenza di primo grado (spese del giudizio e spese di ctu) 2.4 In data 17.5.2023 con sentenza non definitiva n. 793/2023 la Corte così provvedeva: “
1. Dichiara la nullità delle tabelle millesimali approvate con delibere condominiali del 15/05/2003 e del 4.02.2015, in uso presso il Controparte_1
in Bari;
[...]
2. Dichiara il diritto di ad ottenere la modifica delle tabelle millesimali in Parte_1 uso presso il in Bari;
Controparte_1
3. Dichiara la nullità del rendiconto consuntivo 2014 e del rendiconto preventivo 2015 approvati con delibera condominiale del 4.02.2015;
4. Dispone TU per la redazione delle nuove tabelle come da separata ordinanza;
5. Spese all'esito definitivo della controversia.” 2.5 In data 8.10.2023 il Ctu nominato depositava agli atti la TU definitiva, ad essa allegando, tra gli altri, le “Schede di calcolo volumi ragguagliati e convenzionali e Schede di elaborazione e calcolo tabella dei millesimi generale” (all. G), nonché le nuove Tabelle millesimali (all. H).
2.6 All'udienza del 10.1.2024 la causa veniva riservata in decisione e con ordinanza pubblicata il 24.5.2024 la Corte rimetteva la causa nuovamente in istruttoria al fine di dispone l'integrazione della TU, come segue: “Integri il
pagina 5 di 8 TU le tabelle “Scale” ed “Ascensore” inserendo i condomini proprietari degli immobili siti al piano rialzato ed a quello seminterrato”. L'integrazione alla TU veniva depositata il successivo 10.10.2024 e così il Collegio, in data 20.11.2024, riservava la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con sentenza non definitiva n. 793/2023 la Corte ha dunque accolto tutte le istanze nel merito riproposte dalla sig.ra sicchè, definito l'intero Parte_1 merito della vicenda, il procedimento è proseguito al solo fine di consentire al ctu ing. la redazione delle nuove tabelle millesimali, in sostituzione Per_1 di quelle dichiarate nulle. Le nuove tabelle riformulate dal c.t.u. hanno acclarato l'esistenza delle divergenze tra il valore effettivo delle unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle precedenti tabelle dichiarate nulle. Conformemente alle prescrizioni disposte dalla Corte, l'ing. ha Per_1 eseguito i rilievi metrici in ogni vano delle unità abitative, ottenendo l'esatta determinazione delle superfici, delle altezze, delle esposizioni ecc., elementi necessari per il corretto sviluppo delle tabelle millesimali. Si è ottenuto infatti per ciascuna unità l'esatto calcolo del valore reale - dato dalla somma delle superfici di ogni vano dell'unità moltiplicato per l'effettiva altezza - ragguagliato e convenzionale, quest'ultimo ottenuto dalla moltiplicazione del valore ragguagliato per i coefficienti di piano e funzionale, base di calcolo per la millesimazione. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, le nuove tabelle redatte hanno visto variare in modo significativo i valori generali di proprietà Altresì i valori di alcune unità oggetto di revisione in aumento nelle tabelle approvate il 04.02.2015, parimenti annullate, diminuiscono sensibilmente con le tabelle riformulate dal ctu. Anche i valori delle tabelle scale e ascensore, distintamente riformulate, hanno visto variare le quote millesimali di partecipazione alle spese, in misura progressivamente crescente ed a beneficio delle unità poste ai piani bassi tra le quali quella sig.ra Parte_1
pagina 6 di 8 Tutto ciò rappresenta l'interesse ad agire, concreto ed attuale della sig.ra a volere, così come ha ottenuto, tabelle millesimali redatte con i corretti Parte_1 criteri tecnico-normativi, a prescindere dal risultato aritmetico che ne discende. Si sono ottenute cinque nuove tabelle, con la creazione di due distinte per scale e ascensore, e una ex novo per il terrazzo di copertura. Le deduzioni del proposte come “Osservazioni alla relazione di CP_1 ctu” e note scritte di trattazione del 19.11.24, sono state già ampiamente risolte con la sentenza non definitiva che sull'intero merito della questione ha già giudicato. Nessuna osservazione tecnica è stata formulata da controparte, così come evidenziato anche dal ctu nella relazione definitiva: “In ordine alle osservazioni dell'avv. Trocino lo scrivente, nel ravvisarne la prevalente natura giuridica in quanto ripercorrono l'iter processuale, rileva l'assenza di osservazioni di natura tecnica inerenti la bozza di relazione integrativa cui fornire delucidazioni”. Ne consegue che occorre disporre che il adotti le tabelle millesimali CP_1 predisposte dal TU ing Arcangelo Per_1
4.Infine occorre condannare il alla restituzione, in favore della CP_1
dell'importo di € 5.880,54 corrisposto dalla sulla scorta della Parte_1 Parte_1 sentenza di primo grado ( si veda copia del bonifico bancario prodotta dalla
Parte_1
5. Quanto alle spese del giudizio, il soccombente va condannato CP_1 alla refusione, in favore della delle spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ( causavalore indeterminabile – complessità bassa- valori medi tra i minimi e i medi) A carico del vanno altresì poste, in via definitiva, le spese di CP_1 entrambe le TU redatte in primo e secondo grado, nella misura già liquidata.
PQM
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, vista la sentenza non definitiva n. 793/2023, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti del sito in Bari in Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 corso Alcide De Gasperi n. 268/1 avverso la sentenza n. 794/2020 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il 20.02.2020, così dispone: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dispone che il Controparte_1 sito in Bari in corso Alcide De Gasperi n. 268/1 adotti le tabelle millesimali predisposte con il presente giudizio dal TU ing . Per_2 Per_1
2) condanna il alla restituzione, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma di € € 5.880,54;
3) condanna il al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida:
- per il primo grado in complessivi € 6230,00 (di cui € 5712,00 per compensi professionali ed € 518,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 8270,00 (di cui € 7493,00 per compensi professionali ed € 777,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
4) pone le spese di entrambe le ctu, nella misura già liquidata, a carico del
CP_1
14 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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