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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Gaia Majorano, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.2.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG. N. 5572/24
Tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Severino n°11 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele C.F._1
Improta (C.F. ) ed elettivamente domiciliata ex art. 47 c.c. presso il C.F._2
suo studio legale sito in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n.135.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de CP_1
Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f.
. C.F._3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con ricorso depositato in data 5.3.24 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di aver presentato il 5.8.2020 domanda all' al fine di ottenere CP_1
l'assegno sociale, possedendo tutti i requisiti di legge;
lamentava che l'Istituto, con comunicazione del 11.8.2020, rigettava l'istanza, in quanto non sussistevano i requisiti ex lege per beneficiarne.
Concludeva: All'Ecc.mo Tribunale di Napoli sez. lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione, voglia: - Accertare che la sig.ra C.F. Parte_1
, per i motivi in ricorso, ha diritto all'assegno sociale a decorrere dal C.F._1
01.09.2020 (mese successivo alla presentazione della domanda amm.va del 05.08.2020 - cfr. all.1), nonché alla relativa maggiorazione ex art. 38 L.448/2001 a decorrere da Aprile
2023 (mese successivo al compimento del 70° anno d'età – cfr. all.6). - Per l'effetto condannare l al pagamento della prestazione invocata a decorrere da Settembre CP_1
2020 a fino a Marzo 2024 nell'importo di €23.733,34, oltre al pagamento dei ratei che matureranno in corso di causa, di cui si fa espressa riserva di quantificazione;
nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dal singolo mese di spettanza di ogni rateo
CP_ mensile al saldo effettivo. - Condannare, altresì, l al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare aumentando il compenso tabellare medio del 30% in virtù dell'art.4 comma 1bis per l'utilizzo di tecniche telematiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.
Si costituiva l' , eccependo: CP_1
- la decadenza dell'azione giudiziale, ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970;
- l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda per acquiescenza e rinuncia alla domanda del 05.08.2020 (come emergeva anche dalla proposizione di una nuova domanda amministrativa, in data 14.02.2024);
- ad ogni modo, l'insussistenza dei presupposti per la prestazione assistenziale invocata, avuto riguardo, in particolare, all'insussistenza del requisito economico, rilevando che la ricorrente aveva ricavato una cospicua somma di denaro dalla vendita di un immobile.
Concludeva: - in via preliminare, dichiarare il ricorso improcedibile e/o inammissibile per le ragioni di cui all'espositiva; -nel merito, rigettare il ricorso e le domande della ricorrente in
pagina2 di 6 quanto infondati in fatto e in diritto, per i motivi di cui all'espositiva. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 24.2.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Deve essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente.
Secondo i principi generali in materia, i diritti previdenziali devono essere esercitati, a pena di decadenza, entro un determinato termine, al cui scadere, nell'inattività dell'interessato,
l'azione giudiziaria diventa inammissibile.
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame (assegno sociale) occorre avere riguardo all' articolo 47 DPR n. 639/70, come modificato ex D.L. n. 684/1992 il quale, per quanto qui di interesse, così recita: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 ss. c.p.c. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma …”(Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438).
Ne consegue che, alla fattispecie in esame, va applicato il termine di decadenza triennale ex 47 dpr 639/70, decorrente dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento della durata virtuale del procedimento amministrativo.
Precisamente, tale termine decorre in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente : - dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti Organi dell;
- dal giorno CP_1
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, cioè dal novantunesimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso
(articolo 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989,n. 88); - dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
pagina3 di 6 computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cioè dal trecentunesimo giorno successivo alla data della richiesta medesima.
Il predetto termine è determinato sommando al termine di 120 giorni previsto dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per la formazione del silenzio rifiuto, il termine di 90 giorni per il ricorso al Comitato Provinciale e il termine di 90 giorni per la decisione del ricorso, previsti dall'articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Relativamente a tale ultima fattispecie, va considerato che l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n.533, il quale dispone che "in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l si sia CP_1
pronunciato" è norma dettata a tutela del lavoratore, nell'intendimento di accelerare la prima fase del procedimento amministrativo mediante la qualificazione del silenzio come reiezione della richiesta.
L'inutile decorso del termine segna solo il momento a partire dal quale l'interessato può proporre ricorso, senza peraltro che l'Amministrazione perda la potestà di pronunciarsi con decisione tardiva. In caso di presentazione del ricorso avverso la decisione sulla richiesta di prestazione, il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso ovvero dal 91esimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso, sempreché tali date si collochino entro il 180esimo giorno dalla data di comunicazione della decisione sulla richiesta medesima.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria non può comunque decorrere da data successiva al 180° giorno dalla data di comunicazione della decisione sulla richiesta di prestazione.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata a cura della ricorrente risulta che, alla domanda amministrativa presentata in data 5.08.2020, seguiva provvedimento di reiezione dell' in data 11.8.2020 (cfr. doc.); pertanto, il procedimento amministrativo risultava CP_1
esaurito alla data del 11.02.2021 (essendo decorsi 90 giorni per la proposizione di eventuale ricorso e 90 giorni per la decisione sul medesimo). Da tale data va computato, dunque, il termine triennale di decadenza ex art. 47 cit., che si compiva pertanto il
11.02.2024, con la conseguenza che lo stesso risultava decorso al momento del deposito del ricorso giudiziale, effettuato in data 05.03.2024.
Applicando i suddetti termini al caso di specie, la domanda deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria.
pagina4 di 6 Quanto al regime delle spese, trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c., nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL
269/2003, che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3,
e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79
e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n.
115 del 2002.
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 24.2.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Gaia Majorano
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