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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1330/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1330/2025, promossa con ricorso depositato il 3 aprile 2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale , C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Niccolò Alessandro Fava,
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice fiscale , C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Marcello Casula,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Superiore (VA), in data 29 luglio 2017 (anno 2017 atto n. 6 parte I); con il figlio minorenne: nato a [...]
Varese in data 3 settembre 2013 (minorenne, di anni 11).
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. i SIg.ri e si concedono sin d'ora reciproco consenso per il Parte_1 Parte_2 rinnovo e il rilascio dei documenti di identità personali del figlio valido per l'espatrio;
B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI E MANTENIMENTO:
3. i SIg.ri e , avranno l'affido condiviso del figlio , con Parte_1 Parte_2 Per_1 collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori, a settimane alterne ed in particolare: dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 10,00 del sabato successivo con il padre quando il padre (che lavora su turnazioni) fa il turno mattutino (dalle 6,00 alle 14,00), e dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore
10,00 del sabato successivo con la madre, quando il padre fa il turno pomeridiano (dalle ore 14,00 alle ore 22,00). Il tutto salvo migliore accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze del figlio minore e del suo preminente interesse.
4. il SI. pur stante il collocamento paritario, corrisponderà alla SI.ra Parte_1
l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento) a titolo di mantenimento Parte_2 indiretto del figlio, oltre a provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di permanenza presso di sé, oltre a contribuire – previa esibizione dei documenti di spesa - al 50% dell'importo dovuto per l'acquisto dei libri di testo e della cancelleria, che si renderà necessario per consentire in modo proficuo la partecipazione scolastica.
C) CASA CONIUGALE:
5. la casa familiare, sita nel Comune di Venegono Superiore, via Pasubio n. 63, rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi, ma verrà utilizzata come abitazione dalla SI.ra ; Parte_2
D) CONTI CORRENTI E BENI MOBILI:
6. I coniugi concordano che la rata mensile del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale verrà corrisposta da entrambi in misura pari al 50% del totale pagina 2 di 8 fino all'estinzione del piano di rateazione o alla vendita dell'immobile. Da un punto di vista pratico, la SI.ra verserà sul conto corrente del SI. Parte_2 la metà della rata entro il quindicesimo giorno del mese, in modo da Parte_1 consentire al SI. di provvedere al versamento integrale entro la Parte_1 relativa scadenza;
7. le spese di manutenzione straordinaria del predetto immobile, verranno suddivise tra i coniugi in misura pari al 50% del totale del loro ammontare;
8. diversamente, le spese di natura ordinaria resteranno ad esclusivo carico della
SI.ra ; Parte_2
9. ciascun coniuge procederà al versamento della metà della cifra di Euro 2.063,66
(e dunque Euro 1.031,83 ciascuno) in relazione alle spese condominiali non saldate con riferimento ad esercizi fino al 31 dicembre 2023;
10. la SI.ra , per effetto dell'assegnazione della casa coniugale avvenuta di Parte_2 fatto a dicembre 2023, diverrà l'unico soggetto tenuto al versamento delle spese condominiali relative all'esercizio 2024 (già quantificate in Euro 952,00), ed agli esercizi successivi;
11. qualora la casa coniugale venga venduta – solamente con l'accordo di entrambi i coniugi proprietari, come per legge - la cifra ricavata dalla vendita (comprensiva dell'arredo e dei beni materiali che la compongono - a titolo esemplificativo e non esaustivo mobili, televisione, letti dei figli, tavoli e sedie -) verrà suddivisa tra i due coniugi;
E) DIRITTO DI VISITA E GESTIONE FESTIVITA':
12. Il figlio sarà collocato in modo paritario presso entrambi i genitori, a Per_1 settimane alterne ed in particolare: dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 10,00 del sabato successivo con il padre quando il padre (che lavora su turnazioni) fa il turno mattutino (dalle 6,00 alle 14,00), e dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore
10,00 del sabato successivo con la madre, quando il padre fa il turno pomeridiano (dalle ore 14,00 alle ore 22,00). Il tutto salvo migliore accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze del figlio minore e del suo preminente interesse.
13. salvo diverso e migliorativo accordo da concordarsi tra i genitori, il figlio trascorrerà ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre, mentre trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre.
pagina 3 di 8 14. Inoltre, il figlio, nell'anno in cui passerà il periodo di ferie natalizie che va dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore, trascorrerà quello che va dal 1° gennaio all'Epifania con l'altro genitore e viceversa, ad anni alterni;
15. Allo stesso modo, le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro.
16. Con riferimento alle vacanze estive, i genitori dando il reciproco consenso al fatto che il figlio potrà trascorrere un periodo continuativo non inferire a quindici giorni con ciascun genitore.
17. Il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti, con congruo preavviso e avendo come obiettivo il preminente interesse e benessere del figlio minore.
18. A prescindere dalla turnazione delle modalità di visita programmate, i genitori potranno incontrare il figlio nel giorno dei rispettivi compleanni per procedere allo scambio degli auguri ed alla consegna di eventuali regali;
19. In ciascun anno, i c.d. “ponti”, saranno trascorsi dai genitori con il figlio in via alternata, salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti e compatibilmente alle esigenze del ragazzo;
F) SPESE ORDINARIE:
20. Oltre a quanto specificamente disposto dalla clausola 4 con riferimento all'importo che il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio , ciascun genitore provvederà al Per_1 pagamento delle spese ordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, per il tempo di permanenza dello stesso presso di sé, purchè le predette spese vengano ripartite in maniera paritaria;
F) SPESE STRAORDINARIE:
21. Ciascun genitore parteciperà altresì, in misura pari il 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” già recepite dal Tribunale di Varese, che qui si trascrivono:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
pagina 4 di 8 3. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
5. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6. farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4. farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2. libri di testo;
3. materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
4. dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
5. assicurazione scolastica;
6. fondo cassa richiesto dalla scuola;
7. gite scolastiche senza pernottamento;
8. spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere il figlio da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2. gite scolastiche con pernottamento;
3. corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
4. corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
5. alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 8 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
2. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. corsi di lingue;
2. corsi di musica e strumenti musicali;
3. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
4. spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
5. baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
6. viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
7. spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
8. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare a mezzo mail entro 15 giorni all'altro genitore che dovrà dare conferma di ricezione la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni successivi alla richiesta.
G) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI
22. i SIg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, pertanto, nessun assegno e/o contributo al mantenimento sarà reciprocamente dovuto.
Disposta con decreto 05/04/2025 integrazione documentale, nonché evidenziata la contraddittorietà delle clausole n. 4 e n. 20, è stata disposta altresì la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 8 Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Depositato l'atto di matrimonio e la documentazione reddituale richiesta, poiché nelle note scritte depositate i chiarimenti forniti non eliminavano la rilevata contraddittorietà delle clausole, con ordinanza collegiale del 22/05/2025 pubblicata il 03/06/2025 è stato assegnato nuovo termine.
Nelle nuove note di trattazione scritta depositate le parti hanno mutato le condizioni dell'accordo: hanno eliminato la clausola n. 20 e hanno precisato la clausola n. 4 nella seguente nuova formulazione “4. il SI. pur stante il collocamento paritario, Parte_1 corrisponderà alla SI.ra l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento) a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento diretto del figlio quando quest'ultimo si troverà presso la madre, oltre a provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di permanenza presso di sé, oltre a contribuire – previa esibizione dei documenti di spesa - al 50% dell'importo dovuto per l'acquisto dei libri di testo e della cancelleria, che si renderà necessario per consentire in modo proficuo la partecipazione scolastica.”.
L'eliminazione della clausola n. 20 elimina ogni contraddittorietà dell'accordo, che quindi può essere recepito (anche se giuridicamente errato nella nuova formulazione della clausola n.
4 in quanto qualifica come diretto un mantenimento che è indiretto, ma ciò non è rilevante ai fini della sostanza dell'accordo raggiunto – iura novit curia).
Sussistono, pertanto, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...], il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Varese (VA), il 4 giugno 1986, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in
Venegono Superiore (VA), in data 29 luglio 2017 (anno 2017 atto n. 6 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa e per come precisate nelle note di trattazione scritta parimenti sopra indicate, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 8 di 8
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1330/2025, promossa con ricorso depositato il 3 aprile 2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale , C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Niccolò Alessandro Fava,
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice fiscale , C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Marcello Casula,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Superiore (VA), in data 29 luglio 2017 (anno 2017 atto n. 6 parte I); con il figlio minorenne: nato a [...]
Varese in data 3 settembre 2013 (minorenne, di anni 11).
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. i SIg.ri e si concedono sin d'ora reciproco consenso per il Parte_1 Parte_2 rinnovo e il rilascio dei documenti di identità personali del figlio valido per l'espatrio;
B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI E MANTENIMENTO:
3. i SIg.ri e , avranno l'affido condiviso del figlio , con Parte_1 Parte_2 Per_1 collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori, a settimane alterne ed in particolare: dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 10,00 del sabato successivo con il padre quando il padre (che lavora su turnazioni) fa il turno mattutino (dalle 6,00 alle 14,00), e dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore
10,00 del sabato successivo con la madre, quando il padre fa il turno pomeridiano (dalle ore 14,00 alle ore 22,00). Il tutto salvo migliore accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze del figlio minore e del suo preminente interesse.
4. il SI. pur stante il collocamento paritario, corrisponderà alla SI.ra Parte_1
l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento) a titolo di mantenimento Parte_2 indiretto del figlio, oltre a provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di permanenza presso di sé, oltre a contribuire – previa esibizione dei documenti di spesa - al 50% dell'importo dovuto per l'acquisto dei libri di testo e della cancelleria, che si renderà necessario per consentire in modo proficuo la partecipazione scolastica.
C) CASA CONIUGALE:
5. la casa familiare, sita nel Comune di Venegono Superiore, via Pasubio n. 63, rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi, ma verrà utilizzata come abitazione dalla SI.ra ; Parte_2
D) CONTI CORRENTI E BENI MOBILI:
6. I coniugi concordano che la rata mensile del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale verrà corrisposta da entrambi in misura pari al 50% del totale pagina 2 di 8 fino all'estinzione del piano di rateazione o alla vendita dell'immobile. Da un punto di vista pratico, la SI.ra verserà sul conto corrente del SI. Parte_2 la metà della rata entro il quindicesimo giorno del mese, in modo da Parte_1 consentire al SI. di provvedere al versamento integrale entro la Parte_1 relativa scadenza;
7. le spese di manutenzione straordinaria del predetto immobile, verranno suddivise tra i coniugi in misura pari al 50% del totale del loro ammontare;
8. diversamente, le spese di natura ordinaria resteranno ad esclusivo carico della
SI.ra ; Parte_2
9. ciascun coniuge procederà al versamento della metà della cifra di Euro 2.063,66
(e dunque Euro 1.031,83 ciascuno) in relazione alle spese condominiali non saldate con riferimento ad esercizi fino al 31 dicembre 2023;
10. la SI.ra , per effetto dell'assegnazione della casa coniugale avvenuta di Parte_2 fatto a dicembre 2023, diverrà l'unico soggetto tenuto al versamento delle spese condominiali relative all'esercizio 2024 (già quantificate in Euro 952,00), ed agli esercizi successivi;
11. qualora la casa coniugale venga venduta – solamente con l'accordo di entrambi i coniugi proprietari, come per legge - la cifra ricavata dalla vendita (comprensiva dell'arredo e dei beni materiali che la compongono - a titolo esemplificativo e non esaustivo mobili, televisione, letti dei figli, tavoli e sedie -) verrà suddivisa tra i due coniugi;
E) DIRITTO DI VISITA E GESTIONE FESTIVITA':
12. Il figlio sarà collocato in modo paritario presso entrambi i genitori, a Per_1 settimane alterne ed in particolare: dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 10,00 del sabato successivo con il padre quando il padre (che lavora su turnazioni) fa il turno mattutino (dalle 6,00 alle 14,00), e dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore
10,00 del sabato successivo con la madre, quando il padre fa il turno pomeridiano (dalle ore 14,00 alle ore 22,00). Il tutto salvo migliore accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze del figlio minore e del suo preminente interesse.
13. salvo diverso e migliorativo accordo da concordarsi tra i genitori, il figlio trascorrerà ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre, mentre trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre.
pagina 3 di 8 14. Inoltre, il figlio, nell'anno in cui passerà il periodo di ferie natalizie che va dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore, trascorrerà quello che va dal 1° gennaio all'Epifania con l'altro genitore e viceversa, ad anni alterni;
15. Allo stesso modo, le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro.
16. Con riferimento alle vacanze estive, i genitori dando il reciproco consenso al fatto che il figlio potrà trascorrere un periodo continuativo non inferire a quindici giorni con ciascun genitore.
17. Il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti, con congruo preavviso e avendo come obiettivo il preminente interesse e benessere del figlio minore.
18. A prescindere dalla turnazione delle modalità di visita programmate, i genitori potranno incontrare il figlio nel giorno dei rispettivi compleanni per procedere allo scambio degli auguri ed alla consegna di eventuali regali;
19. In ciascun anno, i c.d. “ponti”, saranno trascorsi dai genitori con il figlio in via alternata, salvo diversi accordi che intercorreranno fra le parti e compatibilmente alle esigenze del ragazzo;
F) SPESE ORDINARIE:
20. Oltre a quanto specificamente disposto dalla clausola 4 con riferimento all'importo che il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio , ciascun genitore provvederà al Per_1 pagamento delle spese ordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, per il tempo di permanenza dello stesso presso di sé, purchè le predette spese vengano ripartite in maniera paritaria;
F) SPESE STRAORDINARIE:
21. Ciascun genitore parteciperà altresì, in misura pari il 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” già recepite dal Tribunale di Varese, che qui si trascrivono:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
pagina 4 di 8 3. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
5. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6. farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4. farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2. libri di testo;
3. materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
4. dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
5. assicurazione scolastica;
6. fondo cassa richiesto dalla scuola;
7. gite scolastiche senza pernottamento;
8. spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere il figlio da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2. gite scolastiche con pernottamento;
3. corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
4. corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
5. alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 8 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
2. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. corsi di lingue;
2. corsi di musica e strumenti musicali;
3. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
4. spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
5. baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
6. viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
7. spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
8. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare a mezzo mail entro 15 giorni all'altro genitore che dovrà dare conferma di ricezione la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro 7 giorni successivi alla richiesta.
G) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI
22. i SIg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, pertanto, nessun assegno e/o contributo al mantenimento sarà reciprocamente dovuto.
Disposta con decreto 05/04/2025 integrazione documentale, nonché evidenziata la contraddittorietà delle clausole n. 4 e n. 20, è stata disposta altresì la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 8 Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Depositato l'atto di matrimonio e la documentazione reddituale richiesta, poiché nelle note scritte depositate i chiarimenti forniti non eliminavano la rilevata contraddittorietà delle clausole, con ordinanza collegiale del 22/05/2025 pubblicata il 03/06/2025 è stato assegnato nuovo termine.
Nelle nuove note di trattazione scritta depositate le parti hanno mutato le condizioni dell'accordo: hanno eliminato la clausola n. 20 e hanno precisato la clausola n. 4 nella seguente nuova formulazione “4. il SI. pur stante il collocamento paritario, Parte_1 corrisponderà alla SI.ra l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento) a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento diretto del figlio quando quest'ultimo si troverà presso la madre, oltre a provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di permanenza presso di sé, oltre a contribuire – previa esibizione dei documenti di spesa - al 50% dell'importo dovuto per l'acquisto dei libri di testo e della cancelleria, che si renderà necessario per consentire in modo proficuo la partecipazione scolastica.”.
L'eliminazione della clausola n. 20 elimina ogni contraddittorietà dell'accordo, che quindi può essere recepito (anche se giuridicamente errato nella nuova formulazione della clausola n.
4 in quanto qualifica come diretto un mantenimento che è indiretto, ma ciò non è rilevante ai fini della sostanza dell'accordo raggiunto – iura novit curia).
Sussistono, pertanto, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 7 di 8 1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...], il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Varese (VA), il 4 giugno 1986, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in
Venegono Superiore (VA), in data 29 luglio 2017 (anno 2017 atto n. 6 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa e per come precisate nelle note di trattazione scritta parimenti sopra indicate, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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