Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 43961/2023 del Ruolo Generale e promossa da
nata l'[...] in [...] Parte_1
(STP1202020011592), elettivamente domiciliata in Roma, via
Mesopotamia n. 5, presso lo studio dell'Avv.to Gaetano Carrozza, dal quale è rappresentata e difesa;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…in via principale e nel merito: riconoscere alla ricorrente la protezione
internazionale e, in particolare lo status di rifugiato ai sensi dell'art.1 A
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24
luglio 1954, n. 722 come definito dall'art. 2 lett. d) del Dlgs 25/2008 e dal
pagina 1
sussidiaria come definita dall'art. 2, lett. f) Dlgs. 25/08 e dal capo IV del
Dlgs 251/2007; in ulteriore subordine: riconoscere al[la] ricorrente il diritto
al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19
commi 1 e 1.1. Dlgs 286/2008, art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008; in ulteriore
subordine: riconoscere al[a] ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di
soggiorno a qualsiasi titolo rimettendosi alle valutazioni e ai poteri del
Giudicante […] con condanna dell'amministrazione al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio';
Per parte resistente:
'…Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso […] con vittoria di spese,
competenze ed onorari'.
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…il provvedimento del Questore di Roma emesso in data
08/09/2023 [e] notificato il giorno 19/09/2023, con il quale [le] è stato
negato […] il riconoscimento della protezione speciale, o in subordine un
permesso di soggiorno a titolo diverso'. Premette la ricorrente di essere
'…nata in [...] [e di essere] giunt[a] in Italia nel 2019 ove ha fatto
istanza di protezione speciale […]; […] di essere fuggit[a] via dal proprio
Paese di origine per raggiungere l'Italia in quanto [a] marzo del 2017 il
negozio della figlia subiva un rapina e lei presente al momento dei fatti
veniva minacciata dall'aggressore insieme al genero, e pur sporgendo
formale denuncia presso la Polizia di Lima, a seguito dei fatti continuava a
pagina 2 temere per la propria vita anche perché la Polizia citata rimaneva inerte
rispetto ai fatti narrati;
[che] a tale situazione va aggiunto che [la stessa] ha
iniziato a temere che in caso di rientro in patria potesse subire gli effetti
della repressione delle proteste contro il Governo e il nuovo Presidente
le quali a gennaio 2023 esplodevano venendo represse con Persona_1
metodi duri;
[che] tali gravi episodi erano stati dichiarati al momento di
presentazione della domanda di protezione internazionale presso la
Questura di Roma, provvedendo [la medesima] anche a produrre la
denuncia presentata presso la Polizia di Lima per i fatti accaduti alla figlia;
[che] tuttavia con provvedimento del 08/09/2023 notificato in data
19/09/2023, la Questura di Roma, pur ritenendo credibili le dichiarazioni
[dalla stessa] rese […] ha espresso parere negativo per il riconoscimento
della protezione internazionale a qualsiasi titolo […], non rinvenendo
neppure i requisiti per una forma di protezione residuale [ed] evidenziando
in particolare che sebbene possa ritenersi credibile l[a] vicend[a] espost[a]
circa il furto perpetrato ai danni della figlia con le conseguenze descritte e
l'instabilità politica del Perù, tali situazioni non giustificano il rilascio di un
permesso di soggiorno'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui '…la stessa e la Questura di CP_3
Roma hanno ritenuto in parte possibile il [suo] racconto […] ammettendo
come credibile la nazionalità peruviana, la provenienza da Lima, le
circostanze familiari e personali, non credibili invece le circostanze che
hanno portato all'espatrio ciò sulla base di una presunta genericità'.
Evidenzia, quindi, '…come il […] ritorno […] nel proprio paese d'origine, in
un momento in cui la situazione dei diritti umani continua a suscitare
pagina 3 preoccupazione, rappresenta sicuramente motivazione più che sufficiente
a metterla in serio pericolo di vita'. Rappresenta, infine, il suo 'inserimento
[…] nel tessuto sociale [italiano]'.
Si sono costituiti il e la Questura di Roma Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dalla ricorrente debba considerarsi unicamente il
[...]
. Ed invero, la Questura di Roma, in quanto mera articolazione CP_1
interna del , non presenta una soggettività autonoma atta a CP_1
permetterle la partecipazione al giudizio.
Ancora in via preliminare, occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del
[...]
, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna eccezione. CP_1
Sempre in limine litis, va osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150. Così intesa l'azione, l'esame delle domande proposte da parte ricorrente volte al riconoscimento dello status
di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria esulano dall'oggetto del presente giudizio.
pagina 4 Occorre, infine, premettere come il rimedio giurisdizionale esperito non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa, ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell 'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'Amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta. Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è infondata e, pertanto, non può
trovare accoglimento.
Ed invero, non può essere accordato alla ricorrente un permesso di soggiorno né in ragione del divieto di allontanamento dal territorio nazionale posto dal comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286
a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare e né in ragione di una condizione di vulnerabilità da tutelare sulla base degli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 dell'appena citata disposizione normativa.
Quanto alla prima fattispecie, sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla pagina 5 modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6 maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una
persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto
al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia
necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Allo stesso modo,
anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che,
pagina 6 affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24
gennaio 2017, ricorso n. 25358, C. ITALIA). Parte_2
In particolare, la Corte ha chiarito che '…il concetto di «famiglia» di cui
all'articolo 8 riguarda le relazioni basate sul matrimonio ed anche altri
legami «famigliari» de facto, in cui le parti convivono al di fuori del
matrimonio o in cui altri fattori dimostrano che la relazione è
sufficientemente stabile' (cfr. Corte Europea dei Diritti Dell'uomo, KROON
E ALTRI C. PAESI BASSI, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297-C;
HN E ALTRI C. IRLANDA, 18 dicembre 1986, § 55, serie A n.
112; C. IRLANDA, 26 maggio 1994, § 44, serie A n. 290; X, Y E Pt_3
Z C. REGNO UNITO, 22 aprile 1997, § 36, Recueil 1997 II), così avendo riguardo ad un concetto di 'vita familiare' similare alla concezione di
'famiglia nucleare', come attualmente emergente nell'ordinamento interno.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve anzi tutto evidenziarsi come la ricorrente, pur avendo fatto ingresso sul territorio nazione nel
2019, non ha idoneamente documentato, ma invero, ancora prima,
neppure compiutamente allegato di aver intrapreso sul territorio nazionale un percorso di integrazione socio-lavorativa tale da essere di per sé
bastevole a condurre a ritenere che l'allontanamento della medesima dall'Italia comporti una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata.
Ed invero, non vi è traccia, né nell'atto introduttivo, né nelle note difensive prodotte nel corso del giudizio, dello svolgimento di una attività lavorativa,
pagina 7 rispetto alla quale l'istante si è limitata a produrre mere promesse di assunzione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la possibilità di compiere attività lavorativa non appare preclusa dall'omesso rilascio da parte della questura di un permesso di soggiorno temporaneo durante lo svolgimento del giudizio. Posto che la prova di un tale rifiuto è
stata affidata da parte ricorrente ad una copia informatica, in formato .pdf,
di una comunicazione a mezzo mail della quale non è possibile verificare autenticità e provenienza, la avrebbe comunque potuto adire Pt_1
l'autorità giurisdizionale al fine di conseguire l'attuazione del provvedimento emesso in data 11 ottobre 2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Quanto allo svolgimento di ulteriori attività comprovanti l'inserimento della richiedente nel panorama socio-culturale italiano, e specificamente dell'attività di volontariato asseritamente svolta, dalla documentazione depositata agli atti è possibile esclusivamente evincere come la stessa si sostanzi nella partecipazione, cooperando con un'associazione, alla raccolta di beni di prima necessità da distribuire a persone in stato di indigenza, soprattutto in Paesi attualmente colpiti da conflitti, senza che si abbiano concrete evidenze di specifici ruoli svolti dall'istante, del suo apporto effettivo, ovvero del tempo dalla medesima dedicato al servizio in oggetto (cfr. doc. 9 allegato all'atto introduttivo e doc. 3 depositato unitamente alle note del 4 e dell'11 ottobre 2024). La predetta circostanza preclude di ritenere che la ricorrente abbia intessuto sul territorio una rete di relazioni tale da essere la sua vita privata lesa nell'ipotesi di rimpatrio.
pagina 8 Né a conclusioni diverse può giungersi solo sulla base della partecipazione da parte della ricorrente a corsi di lingua italiana. La circostanza in oggetto,
infatti, disancorata da ogni altro elemento, non può condurre a ritenere che l'istante abbia raggiunto in Italia un grado di integrazione socio-culturale meritevole di tutela ai sensi della prefata normativa.
Non appare infine possibile pervenire a riconoscere all'istante la protezione in oggetto in ragione della lesione che l'allontanamento dal territorio nazionale recherebbe al suo diritto al rispetto della vita familiare. Ed invero,
la recente relazione intrapresa con straniero Parte_4
soggiornante sul territorio in virtù di un permesso provvisorio per richiedente asilo, non rientra, allo stato, nella nozione di 'vita familiare' così
come delineata dalle pronunce della Corte Edu. Va, invece, considerato che la ricorrente ha in Perù una figlia, circostanza che, sulla base di una valutazione comparativa, contribuisce ad escludere la preminenza dell'esperienza di vita sul territorio italiano. Né la presenza del compagno può giustificare il riconoscimento della protezione speciale a tutela della vita privata, atteso che la precarietà del soggiorno del predetto non giustifica di per sé un radicamento della ul territorio italiano. CP_4
Al fine di riconoscere alla ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale non può poi valorizzarsi la vulnerabilità di cui la stessa si ritiene portatrice.
Va al riguardo rammentato, in punto di diritto, che, a norma del comma 1.1.
dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, primo periodo, '…non sono
ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
verso uno Stato qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6
pagina 9 [e che] nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in
tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani'. L'art. 5 comma
6 del medesimo decreto individua tali obblighi in quelli '…costituzionali o
internazionali dello Stato italiano'.
Orbene, va da subito escluso che un permesso di soggiorno possa essere rilasciato alla richiedente in ragione della vicenda che l'avrebbe condotta all'espatrio. Ed invero, a prescindere dalla genericità delle allegazioni,
occorre evidenziare, per un verso, come rispetto alle minacce asseritamente subite l'istante abbia potuto sporgere denuncia e, per l'altro verso, come sussista al riguardo una palese assenza di pericolo,
essendosi il fatto verificatosi nel 2017 e, dunque, ben sette anni fa.
Non appaiono, infine, dirimenti le allegazioni rese in ordine alla situazione politica e di tutela dei diritti umani esistente in Perù giacché le stesse, in disparte ogni altra considerazione, non presentano specifiche deduzioni afferenti alla persona della ricorrente.
Alla mancanza di elementi probatori dai quali evincere la fondatezza dell'azione spiegata non possono supplire le richieste di '…procedere
all'audizione della ricorrente' ovvero di '…procedere all'interrogatorio
formale' della medesima, giacché nel corrente giudizio l'audizione assume valore di interrogatorio libero e non costituisce quindi un mezzo di prova,
mentre la richiesta di interrogatorio formale così formulata è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
pagina 10 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore del
[...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.356,00 (di cui euro CP_1
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro
903,00 per la fase di trattazione), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
pagina 11