CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 804/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Revocazione della
ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 395 e
S E N T E N Z A ss. c.p.c.
nella causa civile n. 804/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
14/05/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv. Alessio Brignoli e Benedetta Piantoni del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bergamo via dello
Statuto n. 13, giusta delega allegata alla citazione in revocazione;
Attrice in revocazione
CONTRO pagina 1 di 12 (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore dott. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Luca Marco Todeschini del foro di Milano, giusta delega in atti;
Convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. , CP_3 C.F._2
Convenuto in riassunzione
In punto: Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza di questa
Corte n. 1115/2023 del 29.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito: revocare la Sentenza n. 1115/2023 pubblicata il 29
giugno 2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 395
primo comma n. 4 c.p.c., per tutti i motivi esposti nell'atto di revocazione datato
5 settembre 2023 e, per l'effetto, in sede rescissoria, accertato e dichiarato il danno da perdita di capacità lavorativa specifica in € 64.311,73, adottare ogni opportuna statuizione di condanna degli appellati, in solido ed ognuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore della Sig.ra della risultante somma di € Parte_1
39.556,75 oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
pagina 2 di 12 In ogni caso: compensi e spese interamente rifuse.
Per parte convenuta in riassunzione:
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare.
Nel merito: rigettare, con qualsivoglia motivazione, la domanda di revocazione proposta da con atto di citazione datato 5.9.2023 e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza Corte d'Appello di Brescia n. 1115/23, con la rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata ex art. 395 c.p.c. in data 5.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio e per CP_3 Controparte_1
ottenere limitata revocazione della sentenza n. 1115/2023 del 29.06.2023 emessa
inter partes da questo ufficio nella parte in cui era liquidato il danno patrimoniale in favore del dott. di cui l'attrice era moglie ed Controparte_4
erede.
Nell'atto introduttivo, esponeva di aver proposto appello ai Parte_1
fini di una parziale riforma della sentenza n. 1557/2020 pubblicata il 10.11.2020
dal Tribunale di Bergamo;
che, per quanto di interesse, questa Corte aveva stabilito che il maggior reddito da porre a base del calcolo dell'invalidità
specifica subita dal coniuge era quella dell'anno 2010 pari ad € 17.018 e aveva poi diviso la detta somma per 12 al fine di stabilire il reddito perduto ogni singolo mese da moltiplicare per 73 come già stabilito dal Tribunale;
che invero pagina 3 di 12 il succitato reddito di € 17.018 si riferiva a 26 settimane lavorative, come esplicitato a pagina 11 della predetta documentazione e che pertanto la perdita di reddito da incapacità lavorativa specifica era di € 64.311,73 e non € 32.093
come sostenuto nella sentenza oggetto di revocazione.
Alla luce di queste premesse, parte attrice assumeva l'esistenza di errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. dovendosi presumere che il collegio avesse omesso di visionare il doc. 56 nella sua interezza, senza avvedersi che il reddito preso a base di riferimento del calcolo era stato maturato in sole 26 settimane.
Si costituiva che resisteva contestando l'esistenza Controparte_1
di un errore revocatorio e allegando che mai siffatto ragionamento era stato svolto nel corso del giudizio di merito.
La causa era rinviata all'udienza del 14 maggio 2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in via preliminare dare sommaria contezza del giudizio presupposto.
Con citazione notificata in data 7.02.2015, il dott. conveniva Controparte_4
innanzi al Tribunale di Bergamo e per CP_3 Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro del 9 agosto
2013 avvenuto in Curno.
Esponeva l'attore, premesso di aver svolto la professione di medico ortopedico e di primario presso l'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco, ora libero pagina 4 di 12 professionista, che in data 9.08.2013, verso le ore 11.30 in Curno, mentre percorreva la via Bergamo in prossimità dell'intersezione con la via Meucci, a bordo del suo ciclomotore Liberty Piaggio, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. In dettaglio, l'attore spiegava che dopo aver affrontato la rotatoria di via Bergamo, con direzione Curno - Bergamo, aveva inserito l'indicatore per svoltare a sinistra al fine di imboccare la via Meucci quando all'improvviso era giunto alla guida del suo ciclomotore Yamaha, che aveva CP_3
effettuato un sorpasso avventato a sinistra cagionando la sua caduta. Intervenute
le forze dell'ordine, era stato portato in ospedale a causa di frattura pluriframmentaria gravemente scomposta della spalla sinistra, trauma toracico con fratture costali plurime, distorsione e distrazione del collo, contusione della corteccia cerebrale;
aggiungeva che il sinistro era stato denunciato a
[...]
la propria compagnia, e a di CP_5 Controparte_6
controparte, la quale aveva addotto la pari responsabilità dei conducenti ed aveva offerto la somma di € 88.000 in data 17 aprile 2014, importo trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno quantificato in € 204.878 a titolo di danno non patrimoniale ed € 127.635 a titolo di danno patrimoniale connesso con l'impossibilità di proseguire l'attività di libero professionista.
si costituiva e negava la ricostruzione di parte Controparte_1
attrice. Assumeva che l'attore, alla guida del suo ciclomotore, mentre stava percorrendo la rotatoria che porta alla via Bergamo di Curno veniva sorpassato dal motorino Yamaha condotto dal suo assicurato;
aveva CP_3
pagina 5 di 12 guadagnato per primo l'uscita di via Bergamo e dopo essersi immesso sulla strada veniva tamponato nella parte posteriore dal motociclo del dott. CP_4
che, anche a causa delle borse che portava, cadeva all'interno della corsia di marcia verso Bergamo e scarrocciava per qualche metro sino ad arrestarsi appena oltre la linea bianca posta delimitazione della corsia di svolta a sinistra.
Contestava infine la quantificazione del danno.
Istruita la lite con interpello, testi e consulenza medico legale affidata al dott.
, il Tribunale accertava la pari responsabilità dei conducenti nella Persona_1
causazione del sinistro, negava la personalizzazione del danno e il danno morale e riteneva esaustivo l'acconto di € 88.000 già versato ante causam con conseguente condanna alle spese di lite dell'attrice subentrata a CP_4
deceduto in data 6.10.2019.
[...]
nella qualità di erede di proponeva Parte_1 Controparte_4
appello a cui resisteva con appello incidentale Controparte_1
condizionato.
Questa Corte, con la sentenza n. 1115/2023 del 29.06.2023, rigettava il primo motivo di appello confermando in punto attribuzione della responsabilità la pari colpa dei due ciclomotori nella determinazione del sinistro;
rigettava il secondo motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento della personalizzazione,
mentre accoglieva per quanto di ragione il terzo motivo in cui l'appellante lamentava l'erroneità della liquidazione del danno da perdita della capacità
lavorativa con la seguente motivazione:
pagina 6 di 12 “Su questo aspetto, questa Corte ritiene che, in tema di danno patrimoniale
futuro, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità
psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura,
sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di
guadagno della stessa. È sempre onere del danneggiato dimostrare la
contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in
mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda
solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso
ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a
lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo
sia diminuito.
In altri termini, il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di
quello biologico, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito,
ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, ma occorre la
perdita o la contrazione del reddito per giustificare l'attribuzione di un danno
patrimoniale.
Nel caso concreto, il consulente medico legale dott. , dopo aver Persona_1
descritto le lesioni riportate dal dott. nel sinistro in esame (trauma CP_4
cranico non commotivo, frattura complessa della testa omerale sinistra, trauma
emitorace sinistro on frattura composta della III costa e scomposta della quinta,
sesta, settima e ottava costa) stimava nel 32% i postumi permanenti, in giorni 14
l'invalidità temporanea totale al 100%, in giorni 45 quella parziale al 75% e in
pagina 7 di 12 giorni 30 quella parziale al 50%.
Il consulente evidenziava altresì che il periziando, a causa dei postumi
evidenziati non avrebbe più potuto svolgere l'attività di chiropratico.
Dall'istruttoria e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che in effetti il
dott. nato nel 1938, già primario ortopedico, oltre al reddito Controparte_4
da pensione, percepiva un reddito da lavoro autonomo proprio per effetto di
questa attività che svolgeva in libera professione.
Sulla scorta del criterio dato dall'art. 137 cod. ass. si può affermare che il
maggior reddito percepito per questa voce nell'ultimo triennio sia quello
percepito nell'anno 2010 (doc. 56 di parte appellante) in cui figura un netto pari
ad € 17.018.
La stessa parte appellante ha ammesso, sin dal primo scritto, che l'attività di
chiroterapia e chiropratica costituiva il 50% dell'attività di medico libero
professionista, ragion per cui il danno patrimoniale può essere così
quantificato: € 17.018 diviso 12 mensilità genera un reddito mensile di € 1.418
da suddividere in due per la stessa allegazione di parte appellante diviene € 709
e da dividere per metà per effetto della presunzione di pari colpa si giunge alla
conclusione che la perdita di reddito sia stata di € 354,50 al mese.
Tenuto conto che il sinistro risale al mese di agosto 2013 e che CP_4
è deceduto nel mese di ottobre 2019 ne consegue che detto importo va
[...]
moltiplicato per 73 mensilità per un totale di € 25.878,50 che costituisce danno
patrimoniale passato.
pagina 8 di 12 Trattandosi di un importo che sarebbe maturato via via nel tempo, la
rivalutazione e gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata vengono
accordati da una data intermedia, ossia giugno 2016, con la conseguenza che
ad oggi sono maturati € 4.839 per rivalutazione ed € 1.375,50 per interessi per
una debenza all'attualità di € 32.093”.
Alla luce di questo nuovo ricalcolo la somma versata a titolo di acconto prima della lite non era più esaustiva, residuando un credito in favore della parte danneggiata di € 2.222 oltre interessi legali dalla data del sentenza al saldo e le spese di lite dell'intero processo venivano compensate, mentre in primo grado era stata condannata alla rifusione. Parte_1
Orbene, proprio in relazione al capo riformato, l'attrice in revocazione assume che questa Corte avrebbe errato nel dividere il reddito netto massimo utilizzato quale parametro per il calcolo per dodici mensilità, anziché per sei, in quanto quel reddito aggiuntivo, rispetto alla pensione, percepito dal dott. CP_4
era stato conseguito in sole 26 settimane, per come si poteva desumere
[...]
dal doc. 56 a pagina 11.
La domanda è infondata.
In primo luogo, a giudizio di questa Corte, non si verte in un'ipotesi di errore revocatorio. Come noto, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto in contrasto con le evidenze di causa. L'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4
pagina 9 di 12 c.p.c. deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva,
oltre che a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti del giudizio, senza che si debba ricorrere ad argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa.
È evidente che, nel caso concreto, non ricorrono affatto i caratteri sopra descritti in quanto parte attrice svolge un ragionamento implicante delle valutazioni di natura giuridica che dovevano formare oggetto di ricorso per cassazione.
Infatti, come correttamente sostenuto da parte convenuta, già nel suo atto appello
(vedi pagine 21 e seguenti) aveva affermato che il reddito netto più Pt_1
elevato da usare come base di calcolo ex art. 137 Cod. ass. era quello conseguito nell'anno 2010 di cui al Modello Unico 2011; che l'attività di chiroterapia e chiropratica, resa impossibile dal sinistro, costituiva il 50% dell'attività di medico libero professionista del coniuge e che dunque il reddito di € 22.960
doveva essere diviso per 6 mesi per ottenere il reale reddito perduto mensile;
questo ragionamento era criticato dall'appellata e questa Corte, pur CP_1
assumendo quale anno di riferimento il reddito netto dell'anno 2010 di € 17.018,
con scelta consapevole, e non affatto frutto di errore o di una svista, ha ritenuto che quell'importo dovesse comunque essere diviso per dodici mensilità, stante l'assoluta irrilevanza che quel profitto fosse stato conseguito in soli sei mesi (o in qualsivoglia altra frazione dell'anno) perché tanto dipendeva da una scelta personale del medico che già era andato in pensione.
pagina 10 di 12 Premesso che il sinistro è del 9.08.2013 e che è deceduto Controparte_4
nelle more del processo di primo grado in data 6.10.2019, questa Corte - con ragionamento la cui correttezza non può essere sindacata in questa sede - ha ritenuto che negli ultimi tre anni il reddito netto massimo annuo conseguito per questa attività complementare compromessa dal sinistro era quello dell'anno
2010, a prescindere dai mesi che il dott. impiegava per conseguirlo (e CP_4
non potendo di certo ipotizzare che negli anni successivi il dott. potesse CP_4
dedicare dodici mesi anziché sei alla libera professione trattandosi di circostanza neppure dedotta) e ha poi proceduto alla moltiplicazione per il numero dei mesi di forzata inattività, seguendo lo stesso criterio del Tribunale non oggetto di specifica censura.
Ne consegue la manifesta infondatezza della domanda di revocazione: in primis
perché l'errore dedotto non rientra nell'alveo dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma implica una valutazione che semmai avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso per cassazione e, in secondo luogo, perché il ragionamento svolto da parte attrice in revocazione non è affatto condivisibile neppure in diritto e non sarebbe stato seguito da questa Corte nel giudizio di gravame.
Le spese di lite, liquidate in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avanzata da avverso la sentenza n. 1115/2023 emessa da questa Corte in Parte_1
pagina 11 di 12 data 29.06.2023, così provvede:
- Rigetta la domanda di revocazione;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Revocazione della
ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 395 e
S E N T E N Z A ss. c.p.c.
nella causa civile n. 804/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
14/05/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv. Alessio Brignoli e Benedetta Piantoni del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bergamo via dello
Statuto n. 13, giusta delega allegata alla citazione in revocazione;
Attrice in revocazione
CONTRO pagina 1 di 12 (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore dott. , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Luca Marco Todeschini del foro di Milano, giusta delega in atti;
Convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. , CP_3 C.F._2
Convenuto in riassunzione
In punto: Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza di questa
Corte n. 1115/2023 del 29.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito: revocare la Sentenza n. 1115/2023 pubblicata il 29
giugno 2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 395
primo comma n. 4 c.p.c., per tutti i motivi esposti nell'atto di revocazione datato
5 settembre 2023 e, per l'effetto, in sede rescissoria, accertato e dichiarato il danno da perdita di capacità lavorativa specifica in € 64.311,73, adottare ogni opportuna statuizione di condanna degli appellati, in solido ed ognuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore della Sig.ra della risultante somma di € Parte_1
39.556,75 oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
pagina 2 di 12 In ogni caso: compensi e spese interamente rifuse.
Per parte convenuta in riassunzione:
Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare.
Nel merito: rigettare, con qualsivoglia motivazione, la domanda di revocazione proposta da con atto di citazione datato 5.9.2023 e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza Corte d'Appello di Brescia n. 1115/23, con la rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata ex art. 395 c.p.c. in data 5.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio e per CP_3 Controparte_1
ottenere limitata revocazione della sentenza n. 1115/2023 del 29.06.2023 emessa
inter partes da questo ufficio nella parte in cui era liquidato il danno patrimoniale in favore del dott. di cui l'attrice era moglie ed Controparte_4
erede.
Nell'atto introduttivo, esponeva di aver proposto appello ai Parte_1
fini di una parziale riforma della sentenza n. 1557/2020 pubblicata il 10.11.2020
dal Tribunale di Bergamo;
che, per quanto di interesse, questa Corte aveva stabilito che il maggior reddito da porre a base del calcolo dell'invalidità
specifica subita dal coniuge era quella dell'anno 2010 pari ad € 17.018 e aveva poi diviso la detta somma per 12 al fine di stabilire il reddito perduto ogni singolo mese da moltiplicare per 73 come già stabilito dal Tribunale;
che invero pagina 3 di 12 il succitato reddito di € 17.018 si riferiva a 26 settimane lavorative, come esplicitato a pagina 11 della predetta documentazione e che pertanto la perdita di reddito da incapacità lavorativa specifica era di € 64.311,73 e non € 32.093
come sostenuto nella sentenza oggetto di revocazione.
Alla luce di queste premesse, parte attrice assumeva l'esistenza di errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. dovendosi presumere che il collegio avesse omesso di visionare il doc. 56 nella sua interezza, senza avvedersi che il reddito preso a base di riferimento del calcolo era stato maturato in sole 26 settimane.
Si costituiva che resisteva contestando l'esistenza Controparte_1
di un errore revocatorio e allegando che mai siffatto ragionamento era stato svolto nel corso del giudizio di merito.
La causa era rinviata all'udienza del 14 maggio 2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in via preliminare dare sommaria contezza del giudizio presupposto.
Con citazione notificata in data 7.02.2015, il dott. conveniva Controparte_4
innanzi al Tribunale di Bergamo e per CP_3 Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro del 9 agosto
2013 avvenuto in Curno.
Esponeva l'attore, premesso di aver svolto la professione di medico ortopedico e di primario presso l'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco, ora libero pagina 4 di 12 professionista, che in data 9.08.2013, verso le ore 11.30 in Curno, mentre percorreva la via Bergamo in prossimità dell'intersezione con la via Meucci, a bordo del suo ciclomotore Liberty Piaggio, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. In dettaglio, l'attore spiegava che dopo aver affrontato la rotatoria di via Bergamo, con direzione Curno - Bergamo, aveva inserito l'indicatore per svoltare a sinistra al fine di imboccare la via Meucci quando all'improvviso era giunto alla guida del suo ciclomotore Yamaha, che aveva CP_3
effettuato un sorpasso avventato a sinistra cagionando la sua caduta. Intervenute
le forze dell'ordine, era stato portato in ospedale a causa di frattura pluriframmentaria gravemente scomposta della spalla sinistra, trauma toracico con fratture costali plurime, distorsione e distrazione del collo, contusione della corteccia cerebrale;
aggiungeva che il sinistro era stato denunciato a
[...]
la propria compagnia, e a di CP_5 Controparte_6
controparte, la quale aveva addotto la pari responsabilità dei conducenti ed aveva offerto la somma di € 88.000 in data 17 aprile 2014, importo trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno quantificato in € 204.878 a titolo di danno non patrimoniale ed € 127.635 a titolo di danno patrimoniale connesso con l'impossibilità di proseguire l'attività di libero professionista.
si costituiva e negava la ricostruzione di parte Controparte_1
attrice. Assumeva che l'attore, alla guida del suo ciclomotore, mentre stava percorrendo la rotatoria che porta alla via Bergamo di Curno veniva sorpassato dal motorino Yamaha condotto dal suo assicurato;
aveva CP_3
pagina 5 di 12 guadagnato per primo l'uscita di via Bergamo e dopo essersi immesso sulla strada veniva tamponato nella parte posteriore dal motociclo del dott. CP_4
che, anche a causa delle borse che portava, cadeva all'interno della corsia di marcia verso Bergamo e scarrocciava per qualche metro sino ad arrestarsi appena oltre la linea bianca posta delimitazione della corsia di svolta a sinistra.
Contestava infine la quantificazione del danno.
Istruita la lite con interpello, testi e consulenza medico legale affidata al dott.
, il Tribunale accertava la pari responsabilità dei conducenti nella Persona_1
causazione del sinistro, negava la personalizzazione del danno e il danno morale e riteneva esaustivo l'acconto di € 88.000 già versato ante causam con conseguente condanna alle spese di lite dell'attrice subentrata a CP_4
deceduto in data 6.10.2019.
[...]
nella qualità di erede di proponeva Parte_1 Controparte_4
appello a cui resisteva con appello incidentale Controparte_1
condizionato.
Questa Corte, con la sentenza n. 1115/2023 del 29.06.2023, rigettava il primo motivo di appello confermando in punto attribuzione della responsabilità la pari colpa dei due ciclomotori nella determinazione del sinistro;
rigettava il secondo motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento della personalizzazione,
mentre accoglieva per quanto di ragione il terzo motivo in cui l'appellante lamentava l'erroneità della liquidazione del danno da perdita della capacità
lavorativa con la seguente motivazione:
pagina 6 di 12 “Su questo aspetto, questa Corte ritiene che, in tema di danno patrimoniale
futuro, il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità
psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura,
sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di
guadagno della stessa. È sempre onere del danneggiato dimostrare la
contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in
mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda
solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso
ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a
lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo
sia diminuito.
In altri termini, il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di
quello biologico, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito,
ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, ma occorre la
perdita o la contrazione del reddito per giustificare l'attribuzione di un danno
patrimoniale.
Nel caso concreto, il consulente medico legale dott. , dopo aver Persona_1
descritto le lesioni riportate dal dott. nel sinistro in esame (trauma CP_4
cranico non commotivo, frattura complessa della testa omerale sinistra, trauma
emitorace sinistro on frattura composta della III costa e scomposta della quinta,
sesta, settima e ottava costa) stimava nel 32% i postumi permanenti, in giorni 14
l'invalidità temporanea totale al 100%, in giorni 45 quella parziale al 75% e in
pagina 7 di 12 giorni 30 quella parziale al 50%.
Il consulente evidenziava altresì che il periziando, a causa dei postumi
evidenziati non avrebbe più potuto svolgere l'attività di chiropratico.
Dall'istruttoria e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che in effetti il
dott. nato nel 1938, già primario ortopedico, oltre al reddito Controparte_4
da pensione, percepiva un reddito da lavoro autonomo proprio per effetto di
questa attività che svolgeva in libera professione.
Sulla scorta del criterio dato dall'art. 137 cod. ass. si può affermare che il
maggior reddito percepito per questa voce nell'ultimo triennio sia quello
percepito nell'anno 2010 (doc. 56 di parte appellante) in cui figura un netto pari
ad € 17.018.
La stessa parte appellante ha ammesso, sin dal primo scritto, che l'attività di
chiroterapia e chiropratica costituiva il 50% dell'attività di medico libero
professionista, ragion per cui il danno patrimoniale può essere così
quantificato: € 17.018 diviso 12 mensilità genera un reddito mensile di € 1.418
da suddividere in due per la stessa allegazione di parte appellante diviene € 709
e da dividere per metà per effetto della presunzione di pari colpa si giunge alla
conclusione che la perdita di reddito sia stata di € 354,50 al mese.
Tenuto conto che il sinistro risale al mese di agosto 2013 e che CP_4
è deceduto nel mese di ottobre 2019 ne consegue che detto importo va
[...]
moltiplicato per 73 mensilità per un totale di € 25.878,50 che costituisce danno
patrimoniale passato.
pagina 8 di 12 Trattandosi di un importo che sarebbe maturato via via nel tempo, la
rivalutazione e gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata vengono
accordati da una data intermedia, ossia giugno 2016, con la conseguenza che
ad oggi sono maturati € 4.839 per rivalutazione ed € 1.375,50 per interessi per
una debenza all'attualità di € 32.093”.
Alla luce di questo nuovo ricalcolo la somma versata a titolo di acconto prima della lite non era più esaustiva, residuando un credito in favore della parte danneggiata di € 2.222 oltre interessi legali dalla data del sentenza al saldo e le spese di lite dell'intero processo venivano compensate, mentre in primo grado era stata condannata alla rifusione. Parte_1
Orbene, proprio in relazione al capo riformato, l'attrice in revocazione assume che questa Corte avrebbe errato nel dividere il reddito netto massimo utilizzato quale parametro per il calcolo per dodici mensilità, anziché per sei, in quanto quel reddito aggiuntivo, rispetto alla pensione, percepito dal dott. CP_4
era stato conseguito in sole 26 settimane, per come si poteva desumere
[...]
dal doc. 56 a pagina 11.
La domanda è infondata.
In primo luogo, a giudizio di questa Corte, non si verte in un'ipotesi di errore revocatorio. Come noto, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto in contrasto con le evidenze di causa. L'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4
pagina 9 di 12 c.p.c. deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva,
oltre che a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti del giudizio, senza che si debba ricorrere ad argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa.
È evidente che, nel caso concreto, non ricorrono affatto i caratteri sopra descritti in quanto parte attrice svolge un ragionamento implicante delle valutazioni di natura giuridica che dovevano formare oggetto di ricorso per cassazione.
Infatti, come correttamente sostenuto da parte convenuta, già nel suo atto appello
(vedi pagine 21 e seguenti) aveva affermato che il reddito netto più Pt_1
elevato da usare come base di calcolo ex art. 137 Cod. ass. era quello conseguito nell'anno 2010 di cui al Modello Unico 2011; che l'attività di chiroterapia e chiropratica, resa impossibile dal sinistro, costituiva il 50% dell'attività di medico libero professionista del coniuge e che dunque il reddito di € 22.960
doveva essere diviso per 6 mesi per ottenere il reale reddito perduto mensile;
questo ragionamento era criticato dall'appellata e questa Corte, pur CP_1
assumendo quale anno di riferimento il reddito netto dell'anno 2010 di € 17.018,
con scelta consapevole, e non affatto frutto di errore o di una svista, ha ritenuto che quell'importo dovesse comunque essere diviso per dodici mensilità, stante l'assoluta irrilevanza che quel profitto fosse stato conseguito in soli sei mesi (o in qualsivoglia altra frazione dell'anno) perché tanto dipendeva da una scelta personale del medico che già era andato in pensione.
pagina 10 di 12 Premesso che il sinistro è del 9.08.2013 e che è deceduto Controparte_4
nelle more del processo di primo grado in data 6.10.2019, questa Corte - con ragionamento la cui correttezza non può essere sindacata in questa sede - ha ritenuto che negli ultimi tre anni il reddito netto massimo annuo conseguito per questa attività complementare compromessa dal sinistro era quello dell'anno
2010, a prescindere dai mesi che il dott. impiegava per conseguirlo (e CP_4
non potendo di certo ipotizzare che negli anni successivi il dott. potesse CP_4
dedicare dodici mesi anziché sei alla libera professione trattandosi di circostanza neppure dedotta) e ha poi proceduto alla moltiplicazione per il numero dei mesi di forzata inattività, seguendo lo stesso criterio del Tribunale non oggetto di specifica censura.
Ne consegue la manifesta infondatezza della domanda di revocazione: in primis
perché l'errore dedotto non rientra nell'alveo dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma implica una valutazione che semmai avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso per cassazione e, in secondo luogo, perché il ragionamento svolto da parte attrice in revocazione non è affatto condivisibile neppure in diritto e non sarebbe stato seguito da questa Corte nel giudizio di gravame.
Le spese di lite, liquidate in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avanzata da avverso la sentenza n. 1115/2023 emessa da questa Corte in Parte_1
pagina 11 di 12 data 29.06.2023, così provvede:
- Rigetta la domanda di revocazione;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 12 di 12