Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
Il diritto all'assegno divorzile, per il suo carattere assistenziale, sorge solo quando vi è una situazione patrimoniale e di reddito tale da non consentire a chi lo richiede, di conservare un tenore di vita analogo a quello fruito durante il matrimonio; l'istante deve dimostrare il dato del passato e quindi la fascia socio-economica d'appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e il conseguente stile di vita adottato "manente matrimonio" e la situazione economica attuale, cioè la situazione di reddito e di patrimonio esistente al momento della domanda, tale da non consentire la conservazione di quel livello socio-economico goduto nel matrimonio, per l'impossibilità di procurarsi mezzi idonei a conservare il predetto tenore di vita per ragioni oggettive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Pellegrino Senofonte Presidente
Dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere
Dr. Mario Adamo Consigliere
Dr. Giulio Graziadei Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 13664 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposto:
DA
IO TI, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Lucrezio Caro n. 38, presso l'avv. Giuseppe Salemi, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
IN NI, residente a Roma e domiciliato elettivamente in Roma, alla Piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Marina Bottani, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, 1^ Sezione, n. 1840/97 del 5 maggio - 2 giugno 1997. Udita, nella pubblica udienza del 1^ marzo 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Giuseppe Salemi, per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M. dr. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, il rigetto del primo, e l'assorbimento del terzo.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 23 giugno - 15 settembre 1995 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14 settembre 1980, da NO AN e IO UF, e, confermato l'affidamento del figlio minore alla madre con diritto di visita del padre, determinava provvisoriamente in L.
2.500.000 mensili, la somma che l'uomo doveva corrispondere a decorrere dal settembre 1995, quale assegno divorzile e contributo al mantenimento del figlio minore affidato alla madre, rimettendo la causa dinanzi all'istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria, sulla misura del dovuto. Il AN proponeva appello immediato avverso la sentenza in ordine all'an e chiedeva la riforma della stessa per la parte relativa all'assegno di divorzio, fermo restando il contributo per il figlio non autosufficiente economicamente, da fissare in L.
1.000.000 mensili o nella somma ritenuta equa dalla Corte d'appello di Roma, che con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva il gravame. I giudici dell'appello dichiaravano non dovuto l'assegno divorzile, non essendo la UF priva di mezzi idonei a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, per avere venduto nel 1977, con alcuni familiari, un complesso immobiliare di rilevante importanza (14 appartamenti, 6 box e 6 cantine) ed avere alienato con la sorella nel 1994 un terreno per il prezzo di L. 290.000.000. A fronte di tale situazione patrimoniale della UF, il AN nel 1993 aveva fruito di redditi annuali per circa L. 75.000.000 annui dalla sua attività di medico ospedaliero;
la stessa decisione, confermando nel resto la sentenza del Tribunale, aumentava il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio affidato alla madre a L.
1.500.000 mensili. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. IO UF e NO AN si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IO UF articola il ricorso in tre motivi;
con i primi due censura la decisione della Corte territoriale per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.ri 13 e 5 c.p.c.). Secondo la ricorrente anzitutto, per il carattere assistenziale dell'assegno divorzile, lo stesso presuppone per la parte che lo chiedè1a mancanza di mezzì idonei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e quindi il giudice di merito, al fine di accertare l'esistenza del diritto, deve esaminare due circostanze di fatto: a) il tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio;
b) la situazione economico-patrimoniale di chi domanda l'assegno di divorzio all'attualità, per rilevare l'esistenza di mezzi adeguati alla conservazione del tono di vita di cui al punto che precede. Il primo motivo deduce che nella sentenza impugnata ogni indagine sulla prima delle due circostanze indicate è mancata e la posizione economico-patrimoniale della UF è stata invece comparata solo con il reddito attuale della controparte. Il secondo motivo di ricorso lamenta che la sentenza della Corte d'appello non ha esaminato la situazione attuale della donna, in rapporto ai vari estratti conto-bancari da lei esibiti, dai quali risultava solo l'esistenza di una modesta somma a suo credito (di circa L. 30.000.000 al momento della domanda) per cui doveva ritenersi provata l'attuale mancanza dimezzi idonei a consentire all'istante un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Infine, con il terzo motivo, la UF lamenta l'omessa e insufficiente comparazione dei redditi attuali delle due parti, non potendo paragonarsi i modesti interessi dei capitali a lei attribuiti, sulle somme incassate con la vendita di immobili che le appartenevano in comunione con altri familiari, all'elevato reddito del marito medico ospedaliero.
2. I tre motivi di ricorso sono infondati e l'impugnazione deve quindi rigettarsi.
2.1. Il diritto all'assegno divorzile, per il suo carattere assistenziale, sorge solo quando vi è una situazione patrimoniale e di reddito tale da non consentire a chi lo richiede, di conservare un tenore di vita analogo a quello fruito durante il matrimonio;
l'istante deve dimostrare il dato del passato e quindi la fascia socio-economica d'appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e il conseguente stile di vita adottato manente matrimonio e la situazione economica attuale, cioè la situazione di reddito e di patrimonio esistente al momento della domanda, tale da non consentire la conservazione di quel livello socio-economico goduto nel matrimonio, per l'impossibilità di procurarsi mezzi idonei a conservare il predetto treno di vita per ragioni oggettive. La legge, che, come risulta dai lavori preparatori, è volta ad evitare rendite parassitarie e/o colpevoli inerzie negli ex coniugi che chiedono l'assegno, dispone che, per valutare le situazioni economico patrimoniali da comparare, "i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi se del caso anche della polizia tributaria" (art. 5 L. 1^ dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla L. 6 marzo 1987 n. 74). Si prevedono quindi chiari oneri di prova a carico di entrambe le parti e poteri istruttori d'ufficio anche oltre i limiti propri del processo civile, consentendosi il ricorso a presunzioni, al fine di raggiungere soluzioni eque nei conflitti economici tra gli ex coniugi, ostacolando le parti, sia negli eventuali intenti speculativi che nella volontà di violare i doveri della solidarietà postconiugale. Nella specie, la Corte d'appello di Roma ha esattamente individuato i fatti noti, dai quali ha desunto due circostanze rilevanti per la decisione. Le circostanze emerse dall'istruttoria sono: a) la ricezione ammessa dalla UF come prezzo di alienazione di immobili, in comproprietà con parenti di L. 50.000.000 nel 1977 e di L. 145.000.000 nel 1994; b) i redditi dichiarati nel modello 740 dal AN quale medico ospedaliero di circa L. 75.000.000 annui. Uniche prove documentali a disposizione del giudice di merito, erano con il richiamato modello fiscale del controricorrente, gli estratti conto bancari esibiti dalla UF, che aveva omesso di produrre la sua dichiarazione dei redditi, cui nel 1995 era sicuramente tenuta, quanto meno per denunziare le somme ricevute dalla compravendita del terreno avvenuta nel 1994.
Sulla presunzione che il AN svolgesse la stessa attività all'epoca della convivenza tra i coniugi, negli anni dal 1980 al 1986, e considerato quanto incassato dalla UF nel 1977, i giudici del merito esattamente hanno desunto da tali circostanze un tenore di vita medio-alto dei coniugi nel periodo della loro vita coniugale.
In ordine alla situazione attuale della ricorrente, in difetto di ogni altro documento, che la UF aveva onere di produrre e non ha esibito, ad eccezione di estratti-conto bancari di per sè poco rilevanti ai fini probatori, perché non incompatibili con altre fonti di reddito e in fatto indicativi di situazioni continuamente in mutamento e facilmente modificabili dal titolare del rapporto con prelievi e trasferimenti di danaro, la Corte territoriale, sulla base del prezzo ricevuto dalla donna nel 1994 per un suo terreno, ha affermato l'attuale esistenza di importanti redditi di capitali della ricorrente, in parte già esistenti all'epoca dell'inizio della vita matrimoniale. Deve escludersi che i redditi attuali del AN quale medico ospedaliero abbiano avuto rilievo nel negare il diritto all'assegno della UF, avendo essi avuto rilievo sia per desumere - come detto - il tenore di vita della coppia durante la vita matrimoniale, che per determinare il contributo a carico del AN, per il figlio non autosufficiente economicamente e ancora minore: la situazione economica della UF, emergente solo parzialmente dagli introiti delle somme percepite nel 1977 e nel 1994, anche in considerazione dell'omessa ingiustificata esibizione della dichiarazione dei redditi della donna del 1995, da cui poteva risultare chiara la sua complessiva posizione economico-patrimoniale, per la quale alcun rilievo probatorio possono avere gli estratti conto di un istituto bancario, si è presunta sufficiente a consentirle il mantenimento di un tono di vita medio-alto, pure in rapporto all'età dell'istante, che può ancora consentirle un proficuo lavoro, tenuto conto oltre tutto dell'età del figlio non più bisognevole d'assistenza, pur se non economicamente autosufficiente. I fatti risultati dall'istruttoria, in ordine ai capitali ricevuti dalla donna nel 1977 e nel 1994, cioè prima dell'inizio della vita matrimoniale e alla data dell'istanza d'assegno divorzile, e ai redditi del AN al momento della stessa domanda, in ragione della presumibile identica attività di lui anche durante il rapporto matrimoniale, sono elementi probatori sufficienti a motivare in modo logico e sufficiente la sentenza dei giudici di merito in ordine all'inesistenza del diritto dell'istante all'assegno di divorzio alla data della decisione.
2.2. Si è già detto della sostanziale irrilevanza degli estratti- conto bancari esibiti, per evidenziare l'attuale situazione economico patrimoniale della donna che di certo ha ricevuto da poco tempo, almeno la metà di L. 290.000.000, ricavate dalla vendita di un terreno in comproprietà con la sorella;
la Corte territoriale ha ritenuto presuntivamente che l'esistenza di tale capitale escluda attualmente la mancanza di mezzi idonei a conservare il tenore di vita socio-economico da lei goduto nella vita matrimoniale, avendo considerato indimostrate le erronee attività speculative che avrebbero determinato la perdita delle somme incassate con valutazione di fatti insindacabile in sede di legittimità. Un corretto uso delle presunzioni da parte della Corte d'appello di Roma, stante l'inosservanza dell'onere di produrre la dichiarazione dei redditi da parte della UF ha fatto ritenere, pure in ragione delle attuali condizioni economiche del coniuge AN, l'inesistenza per la donna del diritto all'assegno di divorzio. Anche per le ragioni indicate in precedenza, è da escludersi che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata, fondandosi in effetti sui mezzi di prova forniti dalle parti, ritenuti sufficienti per i giudici di merito a fare emergere elementi tali da escludere il diritto all'assegno per la UF, che, con la mancata prova delle perdite da lei subite dagli investimenti dei capitali incassati e l'esibizione dei soli estratti conto, non ha evidenziato una situazione economica incompatibile con la conservazione del tenore di vita fruito in costanza di matrimonio e quindi l'elemento costitutivo del suo diritto all'assegno divorzile, indipendentemente dalla posizione economica e reddituale della controparte all'attualità, rilevante per i motivi istruttori già indicati e di per sè non ostativa al diritto all'assegno della UF. Solo la mancata prova dalla istante di una sua condizione economico-patrimoniale incompatibile con la conservazione del tenore di vita fruito in costanza di matrimonio, come risulta palese dalla sufficiente e logica motivazione della Corte territoriale, ha escluso l'accoglimento della domanda della donna dell'assegno divorzile.
2.3. Infine, sul terzo motivo di ricorso è da rilevarsi che, sempre in rapporto all'inadempimento dei precisi oneri probatori della parte che ha domandato l'assegno, la Corte d'appello di Roma ha comunque esattamente escluso l'assegno di divorzio per la UF;
in effetti si sono presunti altri redditi, con quelli ricavati dalle due vendite dimostrate e ammesse e questi redditi si sono ritenuti tali da consentire alla donna un tenore di vita simile a quello fruito durante la vita matrimoniale. Non appare esatto che la Corte di appello di Roma abbia voluto comparare i redditi attuali delle due parti, per avere invece presunto, in base ai soli fatti emersi dall'istruttoria espletata e dalle loro produzioni, l'esistenza per la UF di una situazione economico-patrimoniale tale da consentirle un tenore di vita simile a quello goduto nel matrimonio e per il AN, di un reddito e di un patrimonio, che, per l'art.148 c.c., l'obbligavano a contribuire al mantenimento del figlio nella misura contestualmente fissata in sentenza. Anche per tale profilo, quindi, è da escludersi vi sia stata la comparazione tra i redditi delle parti, rilevante dopo il riconoscimento del diritto solo per liquidare l'eventuale entità dell'assegno e nel caso neppure venuta in rilievo presso i giudici di merito, che hanno esattamente denegato che l'esistenza del diritto all'assegno divorzile sia stata comunque provata dalla UF. Pertanto i tre motivi di ricorso sono tutti infondati e l'impugnazione della UF deve rigettarsi.
3. Equa appare, per i particolari rapporti tra le parti, la totale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999