Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Impugnazione dell'estratto di ruolo

    La Corte ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile, richiamando l'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26283/2022). La normativa prevede casi tassativi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella in assenza di notifica, ma tali casi non sono stati allegati dal ricorrente. L'impugnazione preventiva viola anche gli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle ed avvisi esecutivi

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'omessa notifica e ha agito preventivamente, senza attendere gli atti successivi e senza allegare i casi tassativi previsti dalla legge per l'impugnazione diretta del ruolo.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dell'esito del controllo automatico

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'omessa comunicazione e ha agito preventivamente, senza attendere gli atti successivi e senza allegare i casi tassativi previsti dalla legge per l'impugnazione diretta del ruolo.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa iscritta a ruolo

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato la prescrizione e ha agito preventivamente, senza attendere gli atti successivi e senza allegare i casi tassativi previsti dalla legge per l'impugnazione diretta del ruolo.

  • Rigettato
    Violazione norme tributarie su interessi e omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato tali violazioni e ha agito preventivamente, senza attendere gli atti successivi e senza allegare i casi tassativi previsti dalla legge per l'impugnazione diretta del ruolo.

  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'omessa allegazione e ha agito preventivamente, senza attendere gli atti successivi e senza allegare i casi tassativi previsti dalla legge per l'impugnazione diretta del ruolo.

  • Accolto
    Inammissibilità per violazione art. 18 lett. d) D.Lgs.n.546/92

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per i motivi esposti nella motivazione, in particolare per l'impugnazione preventiva dell'estratto di ruolo.

  • Accolto
    Inammissibilità per violazione art. 21 D.Lgs. 546/92

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per i motivi esposti nella motivazione, in particolare per l'impugnazione preventiva dell'estratto di ruolo.

  • Accolto
    Inammissibilità per mancata impugnazione degli atti precedenti

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per i motivi esposti nella motivazione, in particolare per l'impugnazione preventiva dell'estratto di ruolo.

  • Accolto
    Violazione art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92 per omessa notifica al contribuente

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per i motivi esposti nella motivazione, in particolare per l'impugnazione preventiva dell'estratto di ruolo.

  • Accolto
    Inammissibilità impugnazione estratto di ruolo

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per i motivi esposti nella motivazione, in particolare per l'impugnazione preventiva dell'estratto di ruolo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 57
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo