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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
LL SE, OR
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1226/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Corso Santa Maria N.9 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLI 2015-2020 ALTRO
- RUOLI 2015-2020 IRES-TRUST 2018
- RUOLI 2015-2020 IRES-ALTRO 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALIQUOTE 2017
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALIQUOTE 2018
- RUOLI 2015-2020 IVA-TERRITORIALITA' 2018
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2017
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2018
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2019
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2020
- RUOLI 2015-2020 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- RUOLI 2015-2020 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- RUOLI 2015-2020 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- RUOLI 2015-2020 REGISTRO 2018
- RUOLI 2015-2020 REGISTRO 2020
- RUOLI 2015-2020 IRAP 2017
- RUOLI 2015-2020 IRAP 2018
a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 S.A.S ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione avverso alcuni ruoli esattoriali e/o cartelle di pagamento non meglio specificati, non allegati al messaggio pec di notifica del ricorso e non depositati nel fascicolo di parte, per i seguenti motivi: legittima impugnazione dell'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4bis, DPR 602/73; omessa notifica delle cartelle ed avvisi esecutivi;
omessa comunicazione da parte dell'Agenzia Entrate dell'esito del controllo automatico e degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo;
prescrizione della pretesa iscritta a ruolo maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento;
violazione delle norme tributarie in tema di interessi sulle sanzioni e omessa motivazione della cartella di pagamento;
omessa allegazione degli atti richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 lett. d) D.Lgs.n.546/92; l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs 546/92 in quanto proposto oltre i termini previsti in quanto tutte le cartelle le sono state ritualmente notificate e non sono state impugnate entro i 60 gg. dalla notifica;
l 'inammissibilità delle eccezioni per mancata impugnazione degli atti precedenti ex art 19 e 21 del d. lgs. 546/92; violazione delle disposizioni dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs 546/92 per omessa notifica del ricorso all'ente impositore Agenzia Entrate
Direzione prov.le I e II di Torino;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo afferente a cartella esattoriale.
All'udienza del 1.12.2025 la Corte ha deciso.
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso vari ruoli e cartelle, non specificate ed individuate, e relative agli anni dal 2015 al 2020, affermando espressamente che il ricorso è stato proposto “preventivamente” al fine di evitare notifiche degli e/o esecuzioni. Tale impugnazione è inammissibile. L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte,
D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del
2021 [in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”. Tale norma è da ritenersi applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81
e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (cfr. Cass. SS.UU. 26283/2022). Parallelamente, l'intervenuto superamento del principio della tutela immediata, che la giurisprudenza di Cassazione aveva già escluso, specie in assenza di iniziative riscuotitive attuali, è confermato dalle Sezioni Unite di Cassazione, in seno alla recente sentenza n. 26283/2022, come conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili dal contribuente, essendo venute meno le limitazioni al diritto di difesa derivanti dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 e dalla preesistente interpretazione dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, volta a escludere che, in caso di omessa o invalida notifica del titolo, si potesse “adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributari. Il Legislatore è, quindi, intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12 DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio, ovvero se il contribuente dimostra che l'iscrizione mette a rischio la sua partecipazione ad una gara d'appalto, nell'ipotesi di blocco dei pagamenti pubblici o comporta la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Si tratta, secondo le SS UU della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022). Questo è il principio riaffermato anche dalla Suprema
Corte di Cassazione a sezioni semplici, da ultimo con l'ordinanza n.24760 dell'8.9.2025 perché
l'impugnazione preventiva viola il disposto di cui agli artt. 19 e 21 D.Lg.n.546/92. Poiché nessuna di dette ipotesi è stata neppure allegata dall'attuale ricorrente, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso., Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
LL SE, OR
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1226/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Corso Santa Maria N.9 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLI 2015-2020 ALTRO
- RUOLI 2015-2020 IRES-TRUST 2018
- RUOLI 2015-2020 IRES-ALTRO 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2016
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2018
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2019
- RUOLI 2015-2020 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALIQUOTE 2017
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALIQUOTE 2018
- RUOLI 2015-2020 IVA-TERRITORIALITA' 2018
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2017
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2018
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2019
- RUOLI 2015-2020 IVA-ALTRO 2020
- RUOLI 2015-2020 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- RUOLI 2015-2020 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- RUOLI 2015-2020 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- RUOLI 2015-2020 REGISTRO 2018
- RUOLI 2015-2020 REGISTRO 2020
- RUOLI 2015-2020 IRAP 2017
- RUOLI 2015-2020 IRAP 2018
a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 S.A.S ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione avverso alcuni ruoli esattoriali e/o cartelle di pagamento non meglio specificati, non allegati al messaggio pec di notifica del ricorso e non depositati nel fascicolo di parte, per i seguenti motivi: legittima impugnazione dell'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4bis, DPR 602/73; omessa notifica delle cartelle ed avvisi esecutivi;
omessa comunicazione da parte dell'Agenzia Entrate dell'esito del controllo automatico e degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo;
prescrizione della pretesa iscritta a ruolo maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento;
violazione delle norme tributarie in tema di interessi sulle sanzioni e omessa motivazione della cartella di pagamento;
omessa allegazione degli atti richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 lett. d) D.Lgs.n.546/92; l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs 546/92 in quanto proposto oltre i termini previsti in quanto tutte le cartelle le sono state ritualmente notificate e non sono state impugnate entro i 60 gg. dalla notifica;
l 'inammissibilità delle eccezioni per mancata impugnazione degli atti precedenti ex art 19 e 21 del d. lgs. 546/92; violazione delle disposizioni dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs 546/92 per omessa notifica del ricorso all'ente impositore Agenzia Entrate
Direzione prov.le I e II di Torino;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo afferente a cartella esattoriale.
All'udienza del 1.12.2025 la Corte ha deciso.
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso vari ruoli e cartelle, non specificate ed individuate, e relative agli anni dal 2015 al 2020, affermando espressamente che il ricorso è stato proposto “preventivamente” al fine di evitare notifiche degli e/o esecuzioni. Tale impugnazione è inammissibile. L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte,
D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del
2021 [in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”. Tale norma è da ritenersi applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81
e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (cfr. Cass. SS.UU. 26283/2022). Parallelamente, l'intervenuto superamento del principio della tutela immediata, che la giurisprudenza di Cassazione aveva già escluso, specie in assenza di iniziative riscuotitive attuali, è confermato dalle Sezioni Unite di Cassazione, in seno alla recente sentenza n. 26283/2022, come conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili dal contribuente, essendo venute meno le limitazioni al diritto di difesa derivanti dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 e dalla preesistente interpretazione dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, volta a escludere che, in caso di omessa o invalida notifica del titolo, si potesse “adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributari. Il Legislatore è, quindi, intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12 DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio, ovvero se il contribuente dimostra che l'iscrizione mette a rischio la sua partecipazione ad una gara d'appalto, nell'ipotesi di blocco dei pagamenti pubblici o comporta la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Si tratta, secondo le SS UU della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022). Questo è il principio riaffermato anche dalla Suprema
Corte di Cassazione a sezioni semplici, da ultimo con l'ordinanza n.24760 dell'8.9.2025 perché
l'impugnazione preventiva viola il disposto di cui agli artt. 19 e 21 D.Lg.n.546/92. Poiché nessuna di dette ipotesi è stata neppure allegata dall'attuale ricorrente, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso., Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00