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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3651/2024
TRA
Parte_1
c.f./p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filiberto Pepe con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Trieste n. 49
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
CP_1
p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. MO Dalle Carbonare con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Sarcedo (VI), via Bassano del Grappa n. 3
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da citazione e da memoria Parte_1 ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA come da foglio di precisazione delle CP_1 conclusioni depositato il 18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 giugno 2024, la società CP_1
Par d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora in poi di CP_1 Parte_1 pagare senza dilazione l'importo di euro 30.968,73 di cui euro 28.831,48 quale saldo residuo della fattura n. 392/2023 con scadenza il 29.12.2023 di euro 39.479,20, al netto dell'acconto di euro 10.647,72; euro 40,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno, euro 1.140,45 per interessi maturati ed euro 956,80 per spese legali ex d.lgs. 192/2012, oltre agli interessi successivi e spese del monitorio.
Nel ricorso la convenuta allegava altresì di aver emesso due fatture, la n. 386/2023 con scadenza al 30.11.2023 e la n. 392/2023, azionata in via monitoria, dell'importo complessivo di euro 63.481,48; che l'attrice aveva effettuato due pagamenti in data
06.12.2023 e in data 19.12.2023 per complessivi euro 34.650,00 di cui euro 24.002,28 a saldo della fattura n. 386/2023 ed euro 10.647,72 a titolo di acconto per la fattura n.
392/2023; di aver sollecitato in data 18.01.2024, via mail, il pagamento del credito residuo e che l'ingiunta, in data 19.01.2024, aveva risposto che il mancato pagamento della fattura n. 392/2023 era dovuto a scarsa liquidità.
Il Tribunale di Padova, in data 10 luglio 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento immediato della somma di euro
30.968,73, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando l'esistenza del rapporto a cui si riferirebbe la fattura azionata;
che la dichiarazione contenuta nella mail del 19.01.2024 non poteva valere come riconoscimento di debito dell'importo portato dalla fattura
392/2023; che difettavano i requisiti di cui all'art. 636 c.p.c. con riguardo al credito per spese stragiudiziali nonché la mancanza della prova dell'esborso.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale allegava che nel 2023 vi era stata una trattativa per
Par l'affitto dell'azienda della a onclusasi in data 17.10.2023, contratto che le parti CP_1 avevano risolto consensualmente in data 13.12.2023 per il mancato ottenimento di alcuni permessi da parte dell'opposta.
In pendenza della domanda di concessione, nei mesi di novembre e dicembre 2023
Par l'attività di trasporto era stata formalmente esercitata ancora da mentre veva CP_1 sopportato gran parte dei costi di esercizio dell'attrice, questo per evitare che le difficoltà
2 Par economiche di portassero ad una sospensione delle consegne con conseguente perdita di clientela e danno commerciale per la futura affittante.
Nei mesi di novembre e dicembre 2023, aveva impiegato parte del proprio CP_1 personale in favore dell'ingiunta e aveva assunto circa 10 dipendenti della SL sopportandone i relativi costi, per un importo complessivo di euro 67.149,27.
In quel periodo, quindi, l'attrice, titolare di licenza per i trasporti, fatturava ed incamerava i guadagni e la convenuta versava gli stipendi ai propri dipendenti che lavoravano esclusivamente in favore dell'ingiunta, oltre a sopportare tutti gli altri costi
(trattenute, contributi, tfr).
Risolto il contratto di affitto di azienda, le parti si erano accordate per la restituzione a i un minor importo che era stato quantificato in euro 63.481,48 con possibilità per CP_1
Par di ripagare il debito tramite due versamenti.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
In primo luogo va chiarito che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza del
19.11.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6, 30.09.2013 n.
22360).
2.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa.
3 L'eventuale carenza dei presupposti processuali previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo inciderà solo sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 3649 del 08.03.2012; Cass., sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23.07.2014; Cass., sez.. 3,
sentenza n. 419 del 12.01.2006 che ha stabilito che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa
legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento
monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito
risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e
validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di
tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto
valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).
3.
Ciò premesso, si rileva che, nel caso concreto, a agito in via monitoria anche per CP_1 ottenere il rimborso della spesa di euro 956,80 asseritamente sostenuta per l'attività stragiudiziale svolta dal suo legale per il recupero del credito nella fase pre-contenziosa, spesa che ha natura di danno emergente (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020).
Si tratta, quindi, di un credito illiquido in relazione al quale il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso.
4.
Non solo.
L'art. 20 co. 1 del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 dispone che è dovuto dal cliente il compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali quando il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino una “autonoma rilevanza” rispetto all'attività svolta in giudizio.
Nel caso concreto, non ha neppure allegato in cosa sarebbe consistita l'attività CP_1
stragiudiziale il cui costo è oggetto della domanda di rimborso e, prima dell'instaurazione
4 del presente giudizio, risulta inviata una sola intimazione di pagamento in data
17.04.2024 (doc. 10 monit.).
Si tratta evidentemente di attività connessa e complementare con quella giudiziale, priva di una propria “autonoma rilevanza” e che, quindi, non configura un'autonoma posta di danno risarcibile.
5.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, sin d'ora revocato.
6.
Ciò stabilito, si rileva che nel caso concreto l'ingiunta non ha specificamente contestato la ricostruzione fattuale di parte convenuta.
Par In particolare non ha contestato la conclusione tra le parti di un accordo in virtù del quale nei mesi di novembre e dicembre 2023 avrebbe impiegato nell'attività di CP_1 trasporto dell'attrice, il proprio personale (impiegati e conducenti ed operai, tra cui ex
Par dipendenti sopportandone i relativi costi che l'ingiunta era poi tenuta a rimborsarle;
né che le parti si siano accordate per il rimborso della somma di euro 63.481,48.
Par Peraltro, non ha specificamente contestato neppure che i lavoratori indicati da CP_1
(v. doc. 03 cedolini.zip) abbiano prestato la loro attività lavorativa in suo favore né che la convenuta ne abbia sostenuto i relativi costi (retribuzione etc.).
7.
Non solo.
Par non ha fornito alcuna spiegazione alternativa e ragionevole del fatto che, a fronte dell'emissione da parte di elle fatture n. 386/2023 del 30.11.2023 e n. 392/2023 CP_1 del 29.12.2023 dell'importo complessivo di euro 63.481,48, non solo non ha svolto alcuna contestazione, ma anzi ha effettuato due pagamenti, il primo di euro 12.000,00 in data 06.12.2023 e il secondo di euro 22.650,00 in data 19.12.2023 per complessivi euro
34.650,00 (doc. 5 conv.).
8.
Si rileva, inoltre, che, se anche la mail del 19.01.2024 (doc. 7 monit.) non può configurare un riconoscimento di debito (per l'errore materiale contenuto nell'oggetto della mail del
18.01.2024 inviata da doc. 6 monit.) “insoluta FATTURA nr. 386/2023 del 30/11/2023” e il testo in cui CP_1 questa stessa fattura si dà per saldata per intero), essa costituisce comunque un chiaro indizio sul
5 fatto che l'unica ragione del mancato saldo dell'unica fattura in quel momento solo parzialmente pagata, la n. 392/2023, era la mancanza di liquidità e null'altro (“Buon pomeriggio Il saldo della verrà effettuato quando ci sarà liquidità”), circostanza che consente di presumere che vi fosse tra le parti un accordo per il pagamento delle fatture.
Par Conclusione che è avvalorata dal fatto che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai contestato le fatture neppure dopo l'invio dell'intimazione di pagamento del
17.04.2024.
9.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, accolta la domanda di pagamento svolta da CP_1
Par va, quindi, condannata a pagare in favore di a somma di euro 30.011,93 di cui CP_1 euro 28.831,48 per capitale, euro 1.140,45 a titolo di interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 sino al 28.06.2024 incluso ed euro 40,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 29.06.2024 al saldo.
10.
Non sussiste il presupposto dell'integrale soccombenza dell'attrice per l'accoglimento della domanda ex art. 96 u.c. c.p.c. che va, quindi, rigettata.
11.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3651/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1462/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 10 luglio 2024.
2) Condanna l'attrice-opponente a pagare alla convenuta-opposta la somma di euro
30.011,93, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 29.06.2024 al saldo sull'importo capitale di euro 28.831,48.
6 3) Condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. MO Dalle
Carbonare dichiaratosi antistatario.
Padova, lì 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3651/2024
TRA
Parte_1
c.f./p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filiberto Pepe con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Trieste n. 49
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
CP_1
p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. MO Dalle Carbonare con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Sarcedo (VI), via Bassano del Grappa n. 3
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da citazione e da memoria Parte_1 ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA come da foglio di precisazione delle CP_1 conclusioni depositato il 18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 giugno 2024, la società CP_1
Par d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora in poi di CP_1 Parte_1 pagare senza dilazione l'importo di euro 30.968,73 di cui euro 28.831,48 quale saldo residuo della fattura n. 392/2023 con scadenza il 29.12.2023 di euro 39.479,20, al netto dell'acconto di euro 10.647,72; euro 40,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno, euro 1.140,45 per interessi maturati ed euro 956,80 per spese legali ex d.lgs. 192/2012, oltre agli interessi successivi e spese del monitorio.
Nel ricorso la convenuta allegava altresì di aver emesso due fatture, la n. 386/2023 con scadenza al 30.11.2023 e la n. 392/2023, azionata in via monitoria, dell'importo complessivo di euro 63.481,48; che l'attrice aveva effettuato due pagamenti in data
06.12.2023 e in data 19.12.2023 per complessivi euro 34.650,00 di cui euro 24.002,28 a saldo della fattura n. 386/2023 ed euro 10.647,72 a titolo di acconto per la fattura n.
392/2023; di aver sollecitato in data 18.01.2024, via mail, il pagamento del credito residuo e che l'ingiunta, in data 19.01.2024, aveva risposto che il mancato pagamento della fattura n. 392/2023 era dovuto a scarsa liquidità.
Il Tribunale di Padova, in data 10 luglio 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento immediato della somma di euro
30.968,73, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando l'esistenza del rapporto a cui si riferirebbe la fattura azionata;
che la dichiarazione contenuta nella mail del 19.01.2024 non poteva valere come riconoscimento di debito dell'importo portato dalla fattura
392/2023; che difettavano i requisiti di cui all'art. 636 c.p.c. con riguardo al credito per spese stragiudiziali nonché la mancanza della prova dell'esborso.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale allegava che nel 2023 vi era stata una trattativa per
Par l'affitto dell'azienda della a onclusasi in data 17.10.2023, contratto che le parti CP_1 avevano risolto consensualmente in data 13.12.2023 per il mancato ottenimento di alcuni permessi da parte dell'opposta.
In pendenza della domanda di concessione, nei mesi di novembre e dicembre 2023
Par l'attività di trasporto era stata formalmente esercitata ancora da mentre veva CP_1 sopportato gran parte dei costi di esercizio dell'attrice, questo per evitare che le difficoltà
2 Par economiche di portassero ad una sospensione delle consegne con conseguente perdita di clientela e danno commerciale per la futura affittante.
Nei mesi di novembre e dicembre 2023, aveva impiegato parte del proprio CP_1 personale in favore dell'ingiunta e aveva assunto circa 10 dipendenti della SL sopportandone i relativi costi, per un importo complessivo di euro 67.149,27.
In quel periodo, quindi, l'attrice, titolare di licenza per i trasporti, fatturava ed incamerava i guadagni e la convenuta versava gli stipendi ai propri dipendenti che lavoravano esclusivamente in favore dell'ingiunta, oltre a sopportare tutti gli altri costi
(trattenute, contributi, tfr).
Risolto il contratto di affitto di azienda, le parti si erano accordate per la restituzione a i un minor importo che era stato quantificato in euro 63.481,48 con possibilità per CP_1
Par di ripagare il debito tramite due versamenti.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
In primo luogo va chiarito che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza del
19.11.2025 fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6, 30.09.2013 n.
22360).
2.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché delle eccezioni e difese dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stato o no legittimamente emessa.
3 L'eventuale carenza dei presupposti processuali previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo inciderà solo sulle spese della fase monitoria (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 3649 del 08.03.2012; Cass., sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23.07.2014; Cass., sez.. 3,
sentenza n. 419 del 12.01.2006 che ha stabilito che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa
legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento
monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito
risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e
validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di
tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto
valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).
3.
Ciò premesso, si rileva che, nel caso concreto, a agito in via monitoria anche per CP_1 ottenere il rimborso della spesa di euro 956,80 asseritamente sostenuta per l'attività stragiudiziale svolta dal suo legale per il recupero del credito nella fase pre-contenziosa, spesa che ha natura di danno emergente (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020).
Si tratta, quindi, di un credito illiquido in relazione al quale il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso.
4.
Non solo.
L'art. 20 co. 1 del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 dispone che è dovuto dal cliente il compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali quando il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino una “autonoma rilevanza” rispetto all'attività svolta in giudizio.
Nel caso concreto, non ha neppure allegato in cosa sarebbe consistita l'attività CP_1
stragiudiziale il cui costo è oggetto della domanda di rimborso e, prima dell'instaurazione
4 del presente giudizio, risulta inviata una sola intimazione di pagamento in data
17.04.2024 (doc. 10 monit.).
Si tratta evidentemente di attività connessa e complementare con quella giudiziale, priva di una propria “autonoma rilevanza” e che, quindi, non configura un'autonoma posta di danno risarcibile.
5.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, sin d'ora revocato.
6.
Ciò stabilito, si rileva che nel caso concreto l'ingiunta non ha specificamente contestato la ricostruzione fattuale di parte convenuta.
Par In particolare non ha contestato la conclusione tra le parti di un accordo in virtù del quale nei mesi di novembre e dicembre 2023 avrebbe impiegato nell'attività di CP_1 trasporto dell'attrice, il proprio personale (impiegati e conducenti ed operai, tra cui ex
Par dipendenti sopportandone i relativi costi che l'ingiunta era poi tenuta a rimborsarle;
né che le parti si siano accordate per il rimborso della somma di euro 63.481,48.
Par Peraltro, non ha specificamente contestato neppure che i lavoratori indicati da CP_1
(v. doc. 03 cedolini.zip) abbiano prestato la loro attività lavorativa in suo favore né che la convenuta ne abbia sostenuto i relativi costi (retribuzione etc.).
7.
Non solo.
Par non ha fornito alcuna spiegazione alternativa e ragionevole del fatto che, a fronte dell'emissione da parte di elle fatture n. 386/2023 del 30.11.2023 e n. 392/2023 CP_1 del 29.12.2023 dell'importo complessivo di euro 63.481,48, non solo non ha svolto alcuna contestazione, ma anzi ha effettuato due pagamenti, il primo di euro 12.000,00 in data 06.12.2023 e il secondo di euro 22.650,00 in data 19.12.2023 per complessivi euro
34.650,00 (doc. 5 conv.).
8.
Si rileva, inoltre, che, se anche la mail del 19.01.2024 (doc. 7 monit.) non può configurare un riconoscimento di debito (per l'errore materiale contenuto nell'oggetto della mail del
18.01.2024 inviata da doc. 6 monit.) “insoluta FATTURA nr. 386/2023 del 30/11/2023” e il testo in cui CP_1 questa stessa fattura si dà per saldata per intero), essa costituisce comunque un chiaro indizio sul
5 fatto che l'unica ragione del mancato saldo dell'unica fattura in quel momento solo parzialmente pagata, la n. 392/2023, era la mancanza di liquidità e null'altro (“Buon pomeriggio Il saldo della verrà effettuato quando ci sarà liquidità”), circostanza che consente di presumere che vi fosse tra le parti un accordo per il pagamento delle fatture.
Par Conclusione che è avvalorata dal fatto che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai contestato le fatture neppure dopo l'invio dell'intimazione di pagamento del
17.04.2024.
9.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, accolta la domanda di pagamento svolta da CP_1
Par va, quindi, condannata a pagare in favore di a somma di euro 30.011,93 di cui CP_1 euro 28.831,48 per capitale, euro 1.140,45 a titolo di interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 sino al 28.06.2024 incluso ed euro 40,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 29.06.2024 al saldo.
10.
Non sussiste il presupposto dell'integrale soccombenza dell'attrice per l'accoglimento della domanda ex art. 96 u.c. c.p.c. che va, quindi, rigettata.
11.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3651/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1462/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 10 luglio 2024.
2) Condanna l'attrice-opponente a pagare alla convenuta-opposta la somma di euro
30.011,93, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 29.06.2024 al saldo sull'importo capitale di euro 28.831,48.
6 3) Condanna l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. MO Dalle
Carbonare dichiaratosi antistatario.
Padova, lì 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
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