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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE EX ART.171 BIS C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 26 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
impresa individuale ”, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cino Benelli, presso il cui studio in Firenze, al Corso Italia n. 24, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_2
, in persona del Dirigente p.t. rappresentata e
[...]
difesa dal funzionario delegato
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.09.2022, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (prot. n. 64168/FG) del 30 giugno 2022, notificata il 14 luglio 2022, con la quale l' Controparte_2
di ha applicato nei confronti del signor la
[...] CP_2 Parte_1
sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila,00), oltre spese di notifica, di trasporto e rottamazione, disponendo, altresì, la confisca dell'apparecchio sequestrato in data 15 marzo 2018 presso l'esercizio commerciale dallo stesso condotto poiché ritenuto appartenente alla tipologia “Totem”, per la violazione amministrativa prevista dagli artt. 1, comma 923 L. n. 208/2015 e 1, comma 648, cpv. L. n. 190/2014, in relazione all'art. 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012, conv. L. n. 189/2012.
A sostegno dell'opposizione, il predetto ricorrente eccepiva: la competenza del
Tribunale di Lagonegro ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 150/2011, risultando errata l'indicazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione per cui sarebbe competente il Tribunale di Salerno;
l'insussistenza della contestata violazione amministrativa;
nonché l'illegittimità della sanzione irrogata.
Pertanto, il Sig. concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accogliere Parte_1
l'opposizione e per l'effetto di annullare la predetta ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con decreto dell'11.10.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione al 24.01.2023, con ordine per di depositare in Cancelleria fino a dieci Controparte_2
giorni prima della suddetta udienza copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'illecito, nonché della contestazione e notificazione della violazione e della ingiunzione amministrativa.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.01.2023, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente,
[...]
Contro di (nel prosieguo solo ), Controparte_2 CP_2 depositando la documentazione richiesta ed impugnando tutto quanto contenuto nell'atto di parte avversa in quanto improponibile e comunque infondato. Contro In particolare, l' resistente, rappresentava la sussistenza della violazione contestata nonché la legittimità della sanzione irrogata, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese.
Con ordinanza del 24.02.2023, resa all'esito dell'udienza tenutasi nel medesimo giorno, il Giudice, rinviava per la discussione all'udienza del 14.11.2023 concedendo a parte attrice, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, termine per deduzioni di giorni 10 a partire dall'udienza, tenuto conto che la resistente si era costituita solo dopo il deposito delle note di parte ricorrente.
Dopo due rinvii allo stato per esigenze di ruolo, con note di trattazione scritte per l'udienza del 28.04.2025 depositate in data 24.04.2025, il ricorrente , Parte_1
formulava istanza di sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale, poiché con ordinanza 20485/2024 la Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater del d.l. n.
158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell'art. 1, comma
923 della legge 208/2015 in relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007, ossia delle disposizioni di legge in forza delle quali l'opponente era stato Contro sanzionato dall' .
All'esito dell'udienza cartolare del 28.04.2025, con ordinanza del 29.04.2025, il
Giudice disponeva un rinvio in prosieguo discussione all'udienza del 25.11.2025, da tenersi in modalità cartolare. Contro Nelle more, in data 19.09.2025, l' resistente provvedeva a depositare la determina di annullamento in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 24171990, della ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, emanata in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa presupposto della menzionata ordinanza e, specificamente: dell'art. 7 comma 3 quater del decreto-legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012; dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n.208 del 2015 nella parte in cui stabilisce la sanzione ammnistrativa di ventimila euro per la violazione dell'art.7, comma 3 quater, del d.l. n. 158 del 2012 convertito in legge n.
189/2012. Pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Il ricorrente, con note di trattazione scritta chiedeva anch'egli la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Innanzitutto, deve essere accolta la domanda congiunta delle parti di cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 64168/FG del 30 giugno 2022 oggetto di opposizione, come da determina depositata in atti.
Come noto, l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione determina la cessazione della materia del contendere non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale dei ricorrenti alla declaratoria di annullamento di un provvedimento che è stato già annullato in sede di autotutela.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, premesso che ciò non si correla automaticamente a una condanna alle spese, essendo necessario stabilire ai fini della soccombenza virtuale se il provvedimento impugnato fosse affetto da una manifesta illegittimità sin dalla sua emanazione, nel caso di specie occorre avere riguardo al tema della retroattività delle sentenze del Giudice delle Leggi.
Come noto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, legge n. 87 dell'11.3.1953, le ricadute di una declaratoria di illegittimità travolgono tanto i rapporti futuri, quanto quelli passati, ma ancora pendenti.
In altri termini, se in forza della pronuncia costituzionale, la norma illegittima non è più valida né efficace e dunque, a causa del vizio di cui risulta affetta, cessa di appartenere all'ordinamento, per effetto dell'art. 30, co. 3, l. n. 87/1953 che recita "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", la norma illegittima cessa altresì di essere applicabile.
Posto che “la formula adoperata nel citato terzo comma è interpretativa ed integrativa di quella costituzionale, in quanto chiarisce che la pronunzia di illegittimità vale per tutti i processi in corso” (cfr. Corte Cost. n. 127 del 24.4.1996), il congiunto operare delle due disposizioni implica il riconoscimento di un'indubbia retroattività alla declaratoria di incostituzionalità, ad eccezione dei soli rapporti cd. esauriti - vale a dire quelli risolti in via stabile e definitiva anteriormente alla pronuncia d'illegittimità nell'ambito dei quali, cioè, non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato - sia i rapporti pendenti, sia quelli futuri vengono quindi irrimediabilmente travolti.
Tornando al caso di specie, l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, emanata sulla base di disposizioni successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime –
e perciò poi annullata in autotutela da parte dell'amministrazione resistente – deve ritenersi illegittima ab origine, a nulla rilevando che era legittima alla data in cui fu adottata, e ciò in quanto la declaratoria di incostituzionalità retroagisce alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo e spiega i suoi effetti su tutte quelle situazioni che, seppur anteriori alla pubblicazione della sentenza, sono ancora pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle di provvedimenti adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria suddetta, ma che non sono divenuti inoppugnabili perché sub iudice.
Dunque, così delineata in astratto la soccombenza – seppur virtuale – dell'amministrazione resistente, non può non tenersi conto del fatto che la cessazione della materia del contendere è stata determinata nel caso di specie anche da un tempestivo annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, che discendendo appunto da una declaratoria di incostituzionalità, non può dirsi determinato da una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione. Va, inoltre, messo in evidenza che le contestazioni nel merito operate da parte ricorrente sono state contraddette dalle prove offerte dalla resistente che ha indicato che l'apparecchio, infatti, presentava al video una schermata con varie icone costituenti l'accesso libero a giochi di fortuna ed era dotato un lettore di banconote e di introduzione di monete metalliche.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, considerata la complessità della materia - interessata per l'appunto da una declaratoria di incostituzionalità - e costituendo in tal caso il detto annullamento in autotutela un comportamento processuale conforme al principio di lealtà ai sensi dell'art. 88 c.p.c., possa procedersi comunque alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in data 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE EX ART.171 BIS C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 26 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1196 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
impresa individuale ”, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cino Benelli, presso il cui studio in Firenze, al Corso Italia n. 24, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_2
, in persona del Dirigente p.t. rappresentata e
[...]
difesa dal funzionario delegato
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.09.2022, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (prot. n. 64168/FG) del 30 giugno 2022, notificata il 14 luglio 2022, con la quale l' Controparte_2
di ha applicato nei confronti del signor la
[...] CP_2 Parte_1
sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila,00), oltre spese di notifica, di trasporto e rottamazione, disponendo, altresì, la confisca dell'apparecchio sequestrato in data 15 marzo 2018 presso l'esercizio commerciale dallo stesso condotto poiché ritenuto appartenente alla tipologia “Totem”, per la violazione amministrativa prevista dagli artt. 1, comma 923 L. n. 208/2015 e 1, comma 648, cpv. L. n. 190/2014, in relazione all'art. 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012, conv. L. n. 189/2012.
A sostegno dell'opposizione, il predetto ricorrente eccepiva: la competenza del
Tribunale di Lagonegro ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 150/2011, risultando errata l'indicazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione per cui sarebbe competente il Tribunale di Salerno;
l'insussistenza della contestata violazione amministrativa;
nonché l'illegittimità della sanzione irrogata.
Pertanto, il Sig. concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accogliere Parte_1
l'opposizione e per l'effetto di annullare la predetta ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con decreto dell'11.10.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione al 24.01.2023, con ordine per di depositare in Cancelleria fino a dieci Controparte_2
giorni prima della suddetta udienza copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'illecito, nonché della contestazione e notificazione della violazione e della ingiunzione amministrativa.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.01.2023, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente,
[...]
Contro di (nel prosieguo solo ), Controparte_2 CP_2 depositando la documentazione richiesta ed impugnando tutto quanto contenuto nell'atto di parte avversa in quanto improponibile e comunque infondato. Contro In particolare, l' resistente, rappresentava la sussistenza della violazione contestata nonché la legittimità della sanzione irrogata, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese.
Con ordinanza del 24.02.2023, resa all'esito dell'udienza tenutasi nel medesimo giorno, il Giudice, rinviava per la discussione all'udienza del 14.11.2023 concedendo a parte attrice, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, termine per deduzioni di giorni 10 a partire dall'udienza, tenuto conto che la resistente si era costituita solo dopo il deposito delle note di parte ricorrente.
Dopo due rinvii allo stato per esigenze di ruolo, con note di trattazione scritte per l'udienza del 28.04.2025 depositate in data 24.04.2025, il ricorrente , Parte_1
formulava istanza di sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale, poiché con ordinanza 20485/2024 la Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater del d.l. n.
158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 e dell'art. 1, comma
923 della legge 208/2015 in relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma Cost., e in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007, ossia delle disposizioni di legge in forza delle quali l'opponente era stato Contro sanzionato dall' .
All'esito dell'udienza cartolare del 28.04.2025, con ordinanza del 29.04.2025, il
Giudice disponeva un rinvio in prosieguo discussione all'udienza del 25.11.2025, da tenersi in modalità cartolare. Contro Nelle more, in data 19.09.2025, l' resistente provvedeva a depositare la determina di annullamento in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 24171990, della ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, emanata in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa presupposto della menzionata ordinanza e, specificamente: dell'art. 7 comma 3 quater del decreto-legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012; dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n.208 del 2015 nella parte in cui stabilisce la sanzione ammnistrativa di ventimila euro per la violazione dell'art.7, comma 3 quater, del d.l. n. 158 del 2012 convertito in legge n.
189/2012. Pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Il ricorrente, con note di trattazione scritta chiedeva anch'egli la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Innanzitutto, deve essere accolta la domanda congiunta delle parti di cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 64168/FG del 30 giugno 2022 oggetto di opposizione, come da determina depositata in atti.
Come noto, l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione determina la cessazione della materia del contendere non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale dei ricorrenti alla declaratoria di annullamento di un provvedimento che è stato già annullato in sede di autotutela.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, premesso che ciò non si correla automaticamente a una condanna alle spese, essendo necessario stabilire ai fini della soccombenza virtuale se il provvedimento impugnato fosse affetto da una manifesta illegittimità sin dalla sua emanazione, nel caso di specie occorre avere riguardo al tema della retroattività delle sentenze del Giudice delle Leggi.
Come noto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, legge n. 87 dell'11.3.1953, le ricadute di una declaratoria di illegittimità travolgono tanto i rapporti futuri, quanto quelli passati, ma ancora pendenti.
In altri termini, se in forza della pronuncia costituzionale, la norma illegittima non è più valida né efficace e dunque, a causa del vizio di cui risulta affetta, cessa di appartenere all'ordinamento, per effetto dell'art. 30, co. 3, l. n. 87/1953 che recita "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", la norma illegittima cessa altresì di essere applicabile.
Posto che “la formula adoperata nel citato terzo comma è interpretativa ed integrativa di quella costituzionale, in quanto chiarisce che la pronunzia di illegittimità vale per tutti i processi in corso” (cfr. Corte Cost. n. 127 del 24.4.1996), il congiunto operare delle due disposizioni implica il riconoscimento di un'indubbia retroattività alla declaratoria di incostituzionalità, ad eccezione dei soli rapporti cd. esauriti - vale a dire quelli risolti in via stabile e definitiva anteriormente alla pronuncia d'illegittimità nell'ambito dei quali, cioè, non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato - sia i rapporti pendenti, sia quelli futuri vengono quindi irrimediabilmente travolti.
Tornando al caso di specie, l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, emanata sulla base di disposizioni successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime –
e perciò poi annullata in autotutela da parte dell'amministrazione resistente – deve ritenersi illegittima ab origine, a nulla rilevando che era legittima alla data in cui fu adottata, e ciò in quanto la declaratoria di incostituzionalità retroagisce alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo e spiega i suoi effetti su tutte quelle situazioni che, seppur anteriori alla pubblicazione della sentenza, sono ancora pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle di provvedimenti adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria suddetta, ma che non sono divenuti inoppugnabili perché sub iudice.
Dunque, così delineata in astratto la soccombenza – seppur virtuale – dell'amministrazione resistente, non può non tenersi conto del fatto che la cessazione della materia del contendere è stata determinata nel caso di specie anche da un tempestivo annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, che discendendo appunto da una declaratoria di incostituzionalità, non può dirsi determinato da una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione. Va, inoltre, messo in evidenza che le contestazioni nel merito operate da parte ricorrente sono state contraddette dalle prove offerte dalla resistente che ha indicato che l'apparecchio, infatti, presentava al video una schermata con varie icone costituenti l'accesso libero a giochi di fortuna ed era dotato un lettore di banconote e di introduzione di monete metalliche.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, considerata la complessità della materia - interessata per l'appunto da una declaratoria di incostituzionalità - e costituendo in tal caso il detto annullamento in autotutela un comportamento processuale conforme al principio di lealtà ai sensi dell'art. 88 c.p.c., possa procedersi comunque alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in data 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco