Articolo 14 della Legge 5 aprile 1952, n. 233
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 maggio 1952
Art. 14.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1942-43, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono
stabilite in................................... L. 40.386.191.667,30 delle quali furono pagate...................... " 32.894.112.063,42
----------------- e rimasero da pagare........................... L. 7.492.079.603,88
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Entrata in vigore il 3 maggio 1952