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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1406/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Augusta, Via Principe Umberto n. 104, presso lo studio dell'avv. Diego Maiolino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pozzallo, Via E. Giunta n. 78, presso lo studio dell'avv. Mariachiara Gravagna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente contenzioso possono così essere riassunti:
1. In data 6 marzo 2019 ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Parte_1
di Siracusa il decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 dell'importo di Euro
23.714,00 nei confronti di per avere espletato in favore Controparte_1
di quest'ultimo attività di intermediazione mobiliare in merito all'acquisto in leasing dell'imbarcazione da diporto denominata Princess Ariel: il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 3 aprile 2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo e non è stato opposto dal nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c.; CP_1
2. E' seguita in data 25.11.2019 la notifica al debitore dell'atto di CP_1
precetto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n.
4 in Pozzallo nonché, in data 18.2.2020, la notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sempre presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n.
4 in Pozzallo al debitore ed a mani al terzo pignorato
[...]
Controparte_2
3. Venuto a conoscenza in data 18 maggio 2020 dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di
Ragusa, ha presentato il successivo 20 maggio 2020 Controparte_1
presso il medesimo Tribunale di Ragusa opposizione agli atti esecutivi al fine di contrastare il suddetto pignoramento;
4. In data 24.6.2020 ha proposto opposizione tardiva ex art. Controparte_1
pagina 2 di 11 esecuzione, sostenendo di non abitare più l'immobile di Via Armando Diaz n.
4 in Pozzallo a far data dal primo giugno 2018 per averlo concesso in locazione a tale - come da contratto di locazione debitamente Persona_1
registrato presso i competenti organi pubblici versato in atti – e di risiedere nel territorio di Scicli, Contrada Gerrantini, a far data dal 3 luglio 2018, il che aveva reso le notifiche del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento inesistenti e tali da fondare il rimedio di cui al predetto art. 650 c.p.c.: quanto al merito il ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in CP_1
quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, atteso il proprio status di consumatore la cui sussistenza, al contrario, radicava la competenza del giudizio in capo al Tribunale di Ragusa, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto stanti il decorso del termine annuale a far data dalla diffida del giorno 8 dicembre 2018 e la mancata efficacia interruttiva della prescrizione in caso di inesistenza o nullità della notifica della domanda giudiziale, ed infine la errata determinazione della provvigione costituente l'oggetto del credito ingiunto;
5. Costituitosi in giudizio l'opposto creditore il Tribunale di Parte_1
Siracusa ha emesso la sentenza n. 1643 del 2023, pubblicata in data 18 settembre 2023, con la quale, dopo avere ritenuto nulla la notifica al debitore del decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 presso l'indirizzo di Via CP_1
Armando Diaz n. 4 in Pozzallo a seguito del trasferimento, ad opera di quest'ultimo, della propria residenza anagrafica nel territorio di Scicli,
Contrada Gerrantini, a far data dal 3 luglio 2018 e dopo avere ritenuto pertanto ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ha accolto l'opposizione avendo ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal pagina 3 di 11 stanti la veste di consumatore di quest'ultimo e l'applicabilità del CP_1
foro del consumatore che radicava la competenza sulla domanda di pagamento delle provvigioni in capo al Tribunale di Ragusa;
6. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1643 del 2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Siracusa facendo leva su tre motivi di impugnazione: con il primo l'appellante ha censurato il deciso nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c., avendo il CP_1
proposto opposizione tardiva decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di Ragusa, con il secondo profilo di doglianza ha criticato la sentenza nella misura in cui aveva rilevato l'esistenza del foro del consumatore e conseguentemente dichiarato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Ragusa ad onta sia del fatto che il foro del consumatore fosse stato derogato dall'art. 18 del Memorandum of
Agreement versato in atti disciplinante i rapporti tra le parti contraenti sia della considerazione secondo cui la competenza del Tribunale di Siracusa era stata prescelta dal giudice del monitorio giusta applicazione degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c. secondo i quali è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed in particolare, per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il giudice del luogo –
Augusta, in provincia di Siracusa, ubicata circondario del relativo Tribunale - in cui si trova il domicilio del creditore, mentre con il terzo motivo ha censurato la propria condanna alla refusione delle spese posto che era stata la pagina 4 di 11 condotta dello stesso ad averlo tratto in inganno con riguardo al CP_1
luogo in cui effettuare la notificazione del ricorso monitorio, e ciò nella parte in cui nell'atto di vendita in leasing dell'imbarcazione da diporto denominata
Princess Ariel datato 12 dicembre 2018 il aveva riportato quale CP_1
propria residenza l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo quand'anche avesse già trasferito la propria residenza anagrafica nel territorio di Scicli, Contrada Gerrantini, oltre cinque mesi prima, vale a dire nel luglio del 2018;
7. Si è costituito nel giudizio di appello contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed esponendo che l'appellante Parte_1
era pienamente a conoscenza del luogo della propria residenza ove avrebbe dovuto notificare il ricorso monitorio in quanto egli, nel testo della p.e.c. con la quale aveva contestato la fattura emessa contra se per il pagamento delle provvigioni, aveva indicato la propria residenza in Scicli, Contrada
Giarrentini, avendo viepiù il inviatogli in tale ultimo luogo della Parte_1
documentazione, che l'operatività del terzo comma dell'art 650 c.p.c. presupponeva l'esistenza di un atto di esecuzione valido ed originariamente efficace in realtà inesistente nel caso di specie, il che impediva la concretizzazione di qualsivoglia inammissibilità per decorrenza del termine di dieci giorni dal primo atto esecutivo, che, avendo la sentenza impugnata deciso solo sulla competenza e non sul merito, l'appellante avrebbe dovuto richiedere il regolamento necessario di competenza ex art 42 c.p.c. e non incoare il presente appello, e che del tutto corretta era stata la declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Ragusa in quanto l'art 18 del
Memorandum of Agreement disciplinante i rapporti tra le parti contraenti era pagina 5 di 11 da ritenere nulla in quanto non oggetto di specifica negoziazione ed approvazione per iscritto;
quanto infine alla condanna dell'appellante alla refusione delle spese di prime cure, ne ha ribadito la Controparte_1
correttezza in applicazione del principio di soccombenza, non potendo essere invocata la buona fede dell'appellante atteso che lo stesso era perfettamente a conoscenza del luogo di reale residenza di esso appellato;
8. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza datata 19 marzo 2024 la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo manifestamento fondato il primo motivo di appello;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 24 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte di dovere accogliere l'appello azionato da
[...]
e di dovere dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo Parte_1
grado da con conferma del decreto ingiuntivo da quest'ultimo Controparte_1
opposto, stante la palese fondatezza primo motivo di appello, il tutto per le ragioni di seguito evidenziate.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il Parte_1
deciso nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c., avendo l'odierno appellato proposto Controparte_1
la suddetta opposizione tardiva decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di Ragusa: da quanto riferito dalla difesa dello stesso appellato questi era per caso venuto a conoscenza della procedura Controparte_1
pagina 6 di 11 esecutiva mobiliare che lo riguardava il 18 maggio 2020 ed aveva due giorni dopo azionato opposizione agli atti esecutivi che aveva poi trovato epilogo fausto avanti al Tribunale di Ragusa, salvo poi azionare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 avanti al Tribunale di Siracusa decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza della proposizione dell'atto esecutivo e della esistenza della conseguente procedura di esecuzione mobiliare ai propri danni.
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 si basava sul fatto che sia il decreto ingiuntivo che i successivi atti di precetto e di pignoramento presso terzi erano stati notificati, a far data dal 3 aprile 2019, presso un indirizzo, quello di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo, in cui il non CP_1
aveva più la residenza dal luglio del 2018, per avere locato l'immobile di Via Diaz
a terzi ed essersi successivamente trasferito nel territorio di Scicli.
Ciò detto, considerato che la Suprema Corte di Cassazione insegna che “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (si veda l'ordinanza n. 4529 del 15/02/2019), la Corte concorda con quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado che ha ritenuto nulle le notifiche effettuate dal Parte_1
al aventi ad oggetto il decreto ingiuntivo ed i successivi atti di precetto e CP_1
di pignoramento presso terzi presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo
e che, pertanto, ha ipotizzato come proponibile l'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. ad opera del debitore ingiunto: ciò che non si condivide è nel non avere il pagina 7 di 11 giudice di primo grado ritenuto l'opposizione spiegata dal inammissibile CP_3
per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c., atteso che l'odierno appellato aveva Controparte_1
proposto la suddetta opposizione tardiva decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di Ragusa, avendo il giudice di primo grado giustificato, nel caso al vaglio del presente giudizio, la inoperatività del disposto di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c. per il fatto che, a suo dire, l'operatività della norma in esame presupponeva l'esistenza di un atto di esecuzione valido ed originariamente efficace, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Risolutivo ai fini della decisione della presente lite è il fatto che il non CP_1
abbia proposto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza della procedura esecutiva mobiliare avanti al Tribunale di Ragusa,
e ciò a prescindere dalle sorti della notifica del pignoramento presso terzi avutasi presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo che non costituiva più il luogo di residenza del debitore non potendosi procrastinare ad libitum il CP_1
termine entro cui proporre l'opposizione tardiva una volta avuta conoscenza aliunde della sussistenza della procedura esecutiva e del compimento del primo atto di esecuzione che ad essa faccia riferimento ma dovendosi al contrario avere riguardo al disposto dell'art. 650 c.p.c. che non consente più la proposizione del rimedio ivi contemplato una volta decorso il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, termine quest'ultimo, nel presente caso ampiamente scaduto, di cui l'opponente era a conoscenza al momento della proposizione dell'opposizione. CP_1
La tesi sostenuta dall'appellato secondo cui la notifica del decreto CP_1
ingiuntivo e del pignoramento presso terzi effettuata presso l'indirizzo di Via
pagina 8 di 11 Armando Diaz n. 4 in Pozzallo sarebbe inesistente, prima che infondata, si palesa irrilevante ai fini della decisione atteso che, come detto, per evitare la inammissibilità di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c. il CP_1
avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza della procedura esecutiva mobiliare, vale a dire entro il 28 maggio 2020: la Corte non condivide l'orientamento di merito riportato dalla difesa di parte appellata secondo cui l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento renderebbe inapplicabile l'art. 650, terzo comma, c.p.c., per il fatto che non rileva, ai fini della decorrenza del termine ivi menzionato, che il debitore esecutato abbia avuto notizia aliunde del processo esecutivo (si veda Tribunale di Lucca n.
1083/2015), palesandosi tale orientamento contrario sia alla lettera che allo spirito della norma che àncora l'incedere processuale a termini ben precisi in ossequio ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e del principio del giusto processo previsto dall'art. 111 della Costituzione.
Né vale, a confutazione dell'operatività nel caso in esame dell'art. 650, terzo comma, c.p.c., quanto sostenuto con le note conclusive dall'appellato CP_3
secondo cui, nel richiamare il contenuto della nota sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/2023 in tema di abusività delle clausole nei contratti dei consumatori, “nel caso di rapporto tra consumatore e professionista, l'assenza nell'ingiunzione di pagamento dell'informazione al consumatore che “in assenza di opposizione decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto”, nonché l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di abusività delle clausole configurano quel “caso fortuito o forza maggiore” che consentono al debitore l'opposizione tardiva…. Quanto al termine entro cui proporre l'opposizione tardiva, è «necessario procedere alla
pagina 9 di 11 disapplicazione dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. e rinvenire il termine di 40 giorni dall'art. 641 c.p.c., ossia un termine che è pur sempre tratto dall'interno della disciplina dettata per l'opposizione a decreto ingiuntivo e della cui rispondenza al criterio di effettività non è dato dubitare”: ad avviso della Corte il richiamo non è calzante atteso che, nel caso in esame, non sussiste alcuna clausola abusiva, non avendo il giudice del monitorio desunto la sua competenza a decidere e ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base di una clausola derogatoria della competenza territoriale del tutto inesistente tra le parti di causa ma avuto unicamente riguardo al dettato degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. secondo i quali è competente a decidere il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed in particolare, per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il giudice del luogo – Augusta ricadente nel circondario del Tribunale di Siracusa che ha emesso il decreto impugnato - in cui si trova il domicilio del creditore odierno appellante.
Ribadito in definitiva che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 650 c.p.c. non è stato rispettato ad opera del devesi, in accoglimento dell'appello azionato CP_1
da ed in riforma della sentenza n. 1643 del 2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Siracusa, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 453 del Controparte_1
2019 che va dichiarato nella presente sede esecutivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno addossate a CP_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1406/2023 R.G., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Accoglie l'appello proposto da ed, in riforma della sentenza Parte_1
n. 1643 del 2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. spiegata da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 che dichiara esecutivo;
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo grado e del presente grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato
(di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge e, quanto al presente grado, in Euro 355,50 per esborsi ed Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 6 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 avanti al Tribunale di Siracusa, decorsi 37 giorni dall'avvenuta conoscenza legale del primo atto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1406/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Augusta, Via Principe Umberto n. 104, presso lo studio dell'avv. Diego Maiolino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pozzallo, Via E. Giunta n. 78, presso lo studio dell'avv. Mariachiara Gravagna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente contenzioso possono così essere riassunti:
1. In data 6 marzo 2019 ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Parte_1
di Siracusa il decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 dell'importo di Euro
23.714,00 nei confronti di per avere espletato in favore Controparte_1
di quest'ultimo attività di intermediazione mobiliare in merito all'acquisto in leasing dell'imbarcazione da diporto denominata Princess Ariel: il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 3 aprile 2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo e non è stato opposto dal nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c.; CP_1
2. E' seguita in data 25.11.2019 la notifica al debitore dell'atto di CP_1
precetto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n.
4 in Pozzallo nonché, in data 18.2.2020, la notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sempre presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n.
4 in Pozzallo al debitore ed a mani al terzo pignorato
[...]
Controparte_2
3. Venuto a conoscenza in data 18 maggio 2020 dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di
Ragusa, ha presentato il successivo 20 maggio 2020 Controparte_1
presso il medesimo Tribunale di Ragusa opposizione agli atti esecutivi al fine di contrastare il suddetto pignoramento;
4. In data 24.6.2020 ha proposto opposizione tardiva ex art. Controparte_1
pagina 2 di 11 esecuzione, sostenendo di non abitare più l'immobile di Via Armando Diaz n.
4 in Pozzallo a far data dal primo giugno 2018 per averlo concesso in locazione a tale - come da contratto di locazione debitamente Persona_1
registrato presso i competenti organi pubblici versato in atti – e di risiedere nel territorio di Scicli, Contrada Gerrantini, a far data dal 3 luglio 2018, il che aveva reso le notifiche del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento inesistenti e tali da fondare il rimedio di cui al predetto art. 650 c.p.c.: quanto al merito il ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in CP_1
quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, atteso il proprio status di consumatore la cui sussistenza, al contrario, radicava la competenza del giudizio in capo al Tribunale di Ragusa, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto stanti il decorso del termine annuale a far data dalla diffida del giorno 8 dicembre 2018 e la mancata efficacia interruttiva della prescrizione in caso di inesistenza o nullità della notifica della domanda giudiziale, ed infine la errata determinazione della provvigione costituente l'oggetto del credito ingiunto;
5. Costituitosi in giudizio l'opposto creditore il Tribunale di Parte_1
Siracusa ha emesso la sentenza n. 1643 del 2023, pubblicata in data 18 settembre 2023, con la quale, dopo avere ritenuto nulla la notifica al debitore del decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 presso l'indirizzo di Via CP_1
Armando Diaz n. 4 in Pozzallo a seguito del trasferimento, ad opera di quest'ultimo, della propria residenza anagrafica nel territorio di Scicli,
Contrada Gerrantini, a far data dal 3 luglio 2018 e dopo avere ritenuto pertanto ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ha accolto l'opposizione avendo ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal pagina 3 di 11 stanti la veste di consumatore di quest'ultimo e l'applicabilità del CP_1
foro del consumatore che radicava la competenza sulla domanda di pagamento delle provvigioni in capo al Tribunale di Ragusa;
6. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1643 del 2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Siracusa facendo leva su tre motivi di impugnazione: con il primo l'appellante ha censurato il deciso nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c., avendo il CP_1
proposto opposizione tardiva decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di Ragusa, con il secondo profilo di doglianza ha criticato la sentenza nella misura in cui aveva rilevato l'esistenza del foro del consumatore e conseguentemente dichiarato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Ragusa ad onta sia del fatto che il foro del consumatore fosse stato derogato dall'art. 18 del Memorandum of
Agreement versato in atti disciplinante i rapporti tra le parti contraenti sia della considerazione secondo cui la competenza del Tribunale di Siracusa era stata prescelta dal giudice del monitorio giusta applicazione degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c. secondo i quali è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed in particolare, per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il giudice del luogo –
Augusta, in provincia di Siracusa, ubicata circondario del relativo Tribunale - in cui si trova il domicilio del creditore, mentre con il terzo motivo ha censurato la propria condanna alla refusione delle spese posto che era stata la pagina 4 di 11 condotta dello stesso ad averlo tratto in inganno con riguardo al CP_1
luogo in cui effettuare la notificazione del ricorso monitorio, e ciò nella parte in cui nell'atto di vendita in leasing dell'imbarcazione da diporto denominata
Princess Ariel datato 12 dicembre 2018 il aveva riportato quale CP_1
propria residenza l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo quand'anche avesse già trasferito la propria residenza anagrafica nel territorio di Scicli, Contrada Gerrantini, oltre cinque mesi prima, vale a dire nel luglio del 2018;
7. Si è costituito nel giudizio di appello contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed esponendo che l'appellante Parte_1
era pienamente a conoscenza del luogo della propria residenza ove avrebbe dovuto notificare il ricorso monitorio in quanto egli, nel testo della p.e.c. con la quale aveva contestato la fattura emessa contra se per il pagamento delle provvigioni, aveva indicato la propria residenza in Scicli, Contrada
Giarrentini, avendo viepiù il inviatogli in tale ultimo luogo della Parte_1
documentazione, che l'operatività del terzo comma dell'art 650 c.p.c. presupponeva l'esistenza di un atto di esecuzione valido ed originariamente efficace in realtà inesistente nel caso di specie, il che impediva la concretizzazione di qualsivoglia inammissibilità per decorrenza del termine di dieci giorni dal primo atto esecutivo, che, avendo la sentenza impugnata deciso solo sulla competenza e non sul merito, l'appellante avrebbe dovuto richiedere il regolamento necessario di competenza ex art 42 c.p.c. e non incoare il presente appello, e che del tutto corretta era stata la declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Ragusa in quanto l'art 18 del
Memorandum of Agreement disciplinante i rapporti tra le parti contraenti era pagina 5 di 11 da ritenere nulla in quanto non oggetto di specifica negoziazione ed approvazione per iscritto;
quanto infine alla condanna dell'appellante alla refusione delle spese di prime cure, ne ha ribadito la Controparte_1
correttezza in applicazione del principio di soccombenza, non potendo essere invocata la buona fede dell'appellante atteso che lo stesso era perfettamente a conoscenza del luogo di reale residenza di esso appellato;
8. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza datata 19 marzo 2024 la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo manifestamento fondato il primo motivo di appello;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 24 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, ritiene la Corte di dovere accogliere l'appello azionato da
[...]
e di dovere dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo Parte_1
grado da con conferma del decreto ingiuntivo da quest'ultimo Controparte_1
opposto, stante la palese fondatezza primo motivo di appello, il tutto per le ragioni di seguito evidenziate.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il Parte_1
deciso nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c., avendo l'odierno appellato proposto Controparte_1
la suddetta opposizione tardiva decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di Ragusa: da quanto riferito dalla difesa dello stesso appellato questi era per caso venuto a conoscenza della procedura Controparte_1
pagina 6 di 11 esecutiva mobiliare che lo riguardava il 18 maggio 2020 ed aveva due giorni dopo azionato opposizione agli atti esecutivi che aveva poi trovato epilogo fausto avanti al Tribunale di Ragusa, salvo poi azionare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 avanti al Tribunale di Siracusa decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza della proposizione dell'atto esecutivo e della esistenza della conseguente procedura di esecuzione mobiliare ai propri danni.
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 si basava sul fatto che sia il decreto ingiuntivo che i successivi atti di precetto e di pignoramento presso terzi erano stati notificati, a far data dal 3 aprile 2019, presso un indirizzo, quello di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo, in cui il non CP_1
aveva più la residenza dal luglio del 2018, per avere locato l'immobile di Via Diaz
a terzi ed essersi successivamente trasferito nel territorio di Scicli.
Ciò detto, considerato che la Suprema Corte di Cassazione insegna che “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (si veda l'ordinanza n. 4529 del 15/02/2019), la Corte concorda con quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado che ha ritenuto nulle le notifiche effettuate dal Parte_1
al aventi ad oggetto il decreto ingiuntivo ed i successivi atti di precetto e CP_1
di pignoramento presso terzi presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo
e che, pertanto, ha ipotizzato come proponibile l'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. ad opera del debitore ingiunto: ciò che non si condivide è nel non avere il pagina 7 di 11 giudice di primo grado ritenuto l'opposizione spiegata dal inammissibile CP_3
per la mancata osservanza del termine di dieci giorni di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c., atteso che l'odierno appellato aveva Controparte_1
proposto la suddetta opposizione tardiva decorsi 37 giorni da quando era venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare n. 318/2020 iscritta contra se avanti al Tribunale di Ragusa, avendo il giudice di primo grado giustificato, nel caso al vaglio del presente giudizio, la inoperatività del disposto di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c. per il fatto che, a suo dire, l'operatività della norma in esame presupponeva l'esistenza di un atto di esecuzione valido ed originariamente efficace, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Risolutivo ai fini della decisione della presente lite è il fatto che il non CP_1
abbia proposto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza della procedura esecutiva mobiliare avanti al Tribunale di Ragusa,
e ciò a prescindere dalle sorti della notifica del pignoramento presso terzi avutasi presso l'indirizzo di Via Armando Diaz n. 4 in Pozzallo che non costituiva più il luogo di residenza del debitore non potendosi procrastinare ad libitum il CP_1
termine entro cui proporre l'opposizione tardiva una volta avuta conoscenza aliunde della sussistenza della procedura esecutiva e del compimento del primo atto di esecuzione che ad essa faccia riferimento ma dovendosi al contrario avere riguardo al disposto dell'art. 650 c.p.c. che non consente più la proposizione del rimedio ivi contemplato una volta decorso il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, termine quest'ultimo, nel presente caso ampiamente scaduto, di cui l'opponente era a conoscenza al momento della proposizione dell'opposizione. CP_1
La tesi sostenuta dall'appellato secondo cui la notifica del decreto CP_1
ingiuntivo e del pignoramento presso terzi effettuata presso l'indirizzo di Via
pagina 8 di 11 Armando Diaz n. 4 in Pozzallo sarebbe inesistente, prima che infondata, si palesa irrilevante ai fini della decisione atteso che, come detto, per evitare la inammissibilità di cui al terzo comma del predetto art. 650 c.p.c. il CP_1
avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza della procedura esecutiva mobiliare, vale a dire entro il 28 maggio 2020: la Corte non condivide l'orientamento di merito riportato dalla difesa di parte appellata secondo cui l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento renderebbe inapplicabile l'art. 650, terzo comma, c.p.c., per il fatto che non rileva, ai fini della decorrenza del termine ivi menzionato, che il debitore esecutato abbia avuto notizia aliunde del processo esecutivo (si veda Tribunale di Lucca n.
1083/2015), palesandosi tale orientamento contrario sia alla lettera che allo spirito della norma che àncora l'incedere processuale a termini ben precisi in ossequio ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e del principio del giusto processo previsto dall'art. 111 della Costituzione.
Né vale, a confutazione dell'operatività nel caso in esame dell'art. 650, terzo comma, c.p.c., quanto sostenuto con le note conclusive dall'appellato CP_3
secondo cui, nel richiamare il contenuto della nota sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/2023 in tema di abusività delle clausole nei contratti dei consumatori, “nel caso di rapporto tra consumatore e professionista, l'assenza nell'ingiunzione di pagamento dell'informazione al consumatore che “in assenza di opposizione decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto”, nonché l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di abusività delle clausole configurano quel “caso fortuito o forza maggiore” che consentono al debitore l'opposizione tardiva…. Quanto al termine entro cui proporre l'opposizione tardiva, è «necessario procedere alla
pagina 9 di 11 disapplicazione dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. e rinvenire il termine di 40 giorni dall'art. 641 c.p.c., ossia un termine che è pur sempre tratto dall'interno della disciplina dettata per l'opposizione a decreto ingiuntivo e della cui rispondenza al criterio di effettività non è dato dubitare”: ad avviso della Corte il richiamo non è calzante atteso che, nel caso in esame, non sussiste alcuna clausola abusiva, non avendo il giudice del monitorio desunto la sua competenza a decidere e ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base di una clausola derogatoria della competenza territoriale del tutto inesistente tra le parti di causa ma avuto unicamente riguardo al dettato degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. secondo i quali è competente a decidere il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed in particolare, per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il giudice del luogo – Augusta ricadente nel circondario del Tribunale di Siracusa che ha emesso il decreto impugnato - in cui si trova il domicilio del creditore odierno appellante.
Ribadito in definitiva che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 650 c.p.c. non è stato rispettato ad opera del devesi, in accoglimento dell'appello azionato CP_1
da ed in riforma della sentenza n. 1643 del 2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Siracusa, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 453 del Controparte_1
2019 che va dichiarato nella presente sede esecutivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno addossate a CP_1
nella misura di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1406/2023 R.G., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Accoglie l'appello proposto da ed, in riforma della sentenza Parte_1
n. 1643 del 2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. spiegata da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 che dichiara esecutivo;
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo grado e del presente grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato
(di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge e, quanto al presente grado, in Euro 355,50 per esborsi ed Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 6 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 453 del 2019 avanti al Tribunale di Siracusa, decorsi 37 giorni dall'avvenuta conoscenza legale del primo atto di