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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/07/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 6351/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
, nato a [...] il 08 maggio Parte_1
1959 (C.F. C.F._1
e
, in nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 Parte_1
), C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv. Stefan Klaus Kacenka, come da mandato in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 01/07/2025 le parti, con nota di deposito del 16/06/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge
2) la casa familiare viene venduta ed il ricavato al netto delle imposte e
quanto dovuto per spese varie verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti che nulla
avranno più a pretendere l'uno dall'altro fatto salvo quanto stabilito dal presente
atto;
4) la figlia è autosufficiente e vive per fuori casa;
Persona_1
5) le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per
l'espatrio, anche con riguardo alle figlie, impegnandosi a fare quanto a tal fine
necessario;”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 16/06/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di sub pagina 2 di 3 Atto N. 993 del 24 settembre 1994 del Registro dello Stato Civile del Comune di Arad (Romania),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in Arad (Romania) il 24/09/1994 tra e , in Parte_1 Parte_2
, regolarmente registrato sub Atto N. 993 del 24 settembre 1994 del Registro Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Arad, prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 6351/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
, nato a [...] il 08 maggio Parte_1
1959 (C.F. C.F._1
e
, in nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 Parte_1
), C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv. Stefan Klaus Kacenka, come da mandato in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 01/07/2025 le parti, con nota di deposito del 16/06/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge
2) la casa familiare viene venduta ed il ricavato al netto delle imposte e
quanto dovuto per spese varie verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti che nulla
avranno più a pretendere l'uno dall'altro fatto salvo quanto stabilito dal presente
atto;
4) la figlia è autosufficiente e vive per fuori casa;
Persona_1
5) le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per
l'espatrio, anche con riguardo alle figlie, impegnandosi a fare quanto a tal fine
necessario;”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 16/06/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di sub pagina 2 di 3 Atto N. 993 del 24 settembre 1994 del Registro dello Stato Civile del Comune di Arad (Romania),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in Arad (Romania) il 24/09/1994 tra e , in Parte_1 Parte_2
, regolarmente registrato sub Atto N. 993 del 24 settembre 1994 del Registro Parte_1
dello Stato Civile del Comune di Arad, prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3