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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2152/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA F. MATONE 1/A, FOGGIA, presso il difensore avv.
GENTILE DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.3.2023, la ricorrente signora Parte_1 esponeva di avere contratto in data 25.7.2000, matrimonio civile in Foggia, con il sig. CP_1
trascritto presso i registri di stato civile del predetto Comune, al n. 55, parte I, dell'anno 2000;
[...] che dalla detta unione erano nati due figli, nata a [...] il [...] e , nata a [...] Per_1 Per_2 il 18.12.2017, che l'ultima residenza comune dei coniugi era individuata in Foggia alla Via del Salice, 1, appartamento di proprietà esclusiva della signora;
che tra i coniugi era intervenuta Parte_1 separazione consensuale, trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Foggia al n. 25, parte II,
pagina 1 di 3 serie C, in data 21 gennaio 2021. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto, alle condizioni di cui al ricorso.
Sentita la ricorrente alla udienza del 21.6.2023 e dichiarata la contumacia del resistente regolarmente citato e non costituitosi, il Giudice designato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, invitando le parti a prestare adesione alla superiore statuizione.
All'udienza del 16.10.2024 il procuratore della ricorrente prestava adesione alle statuizioni contenute nella ordinanza del 21.6.2023, delle quali chiedeva la ratifica previa rinuncia ai termini di legge.
Il Presidente designato, fallito il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente e preso atto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, si riservava di decidere disponendo preliminarmente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del parere relativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Con convenzione di negoziazione assistita tra i coniugi, trascritta nei registri dello stato civile del
Comune di Foggia, al n. 25, parte II, serie C, trascritto in data 21 gennaio 2021, le parti consensualmente addivenivano alla separazione personale.
In conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui l'accordo di negoziazione assistita è stato trascritto.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
La ricorrente ha precisato il proposito di divorziare alle condizioni fissate nella ordinanza resa dal
Giudice designato in data 21.6.2023, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia del resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice di rito per il regolamento delle spese processuali, onde nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dalla signora nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
di scioglimento del matrimonio civile tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così provvede:
[...]
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Foggia, il 25.7.2000, tra i signori e regolarmente registrato presso la residenza comunale e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune relativo all'anno 2000, al numero pagina 2 di 3 25, parte I, alle condizioni di cui all'ordinanza resa da G.I. in data 21.6.2023, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza - all'atto del passaggio in cosa giudicata - sul relativo atto di matrimonio;
3) Nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso, addì 14.2.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2152/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA F. MATONE 1/A, FOGGIA, presso il difensore avv.
GENTILE DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.3.2023, la ricorrente signora Parte_1 esponeva di avere contratto in data 25.7.2000, matrimonio civile in Foggia, con il sig. CP_1
trascritto presso i registri di stato civile del predetto Comune, al n. 55, parte I, dell'anno 2000;
[...] che dalla detta unione erano nati due figli, nata a [...] il [...] e , nata a [...] Per_1 Per_2 il 18.12.2017, che l'ultima residenza comune dei coniugi era individuata in Foggia alla Via del Salice, 1, appartamento di proprietà esclusiva della signora;
che tra i coniugi era intervenuta Parte_1 separazione consensuale, trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Foggia al n. 25, parte II,
pagina 1 di 3 serie C, in data 21 gennaio 2021. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto, alle condizioni di cui al ricorso.
Sentita la ricorrente alla udienza del 21.6.2023 e dichiarata la contumacia del resistente regolarmente citato e non costituitosi, il Giudice designato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, invitando le parti a prestare adesione alla superiore statuizione.
All'udienza del 16.10.2024 il procuratore della ricorrente prestava adesione alle statuizioni contenute nella ordinanza del 21.6.2023, delle quali chiedeva la ratifica previa rinuncia ai termini di legge.
Il Presidente designato, fallito il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente e preso atto delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, si riservava di decidere disponendo preliminarmente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del parere relativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Con convenzione di negoziazione assistita tra i coniugi, trascritta nei registri dello stato civile del
Comune di Foggia, al n. 25, parte II, serie C, trascritto in data 21 gennaio 2021, le parti consensualmente addivenivano alla separazione personale.
In conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data in cui l'accordo di negoziazione assistita è stato trascritto.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
La ricorrente ha precisato il proposito di divorziare alle condizioni fissate nella ordinanza resa dal
Giudice designato in data 21.6.2023, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia del resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice di rito per il regolamento delle spese processuali, onde nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dalla signora nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
di scioglimento del matrimonio civile tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così provvede:
[...]
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Foggia, il 25.7.2000, tra i signori e regolarmente registrato presso la residenza comunale e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune relativo all'anno 2000, al numero pagina 2 di 3 25, parte I, alle condizioni di cui all'ordinanza resa da G.I. in data 21.6.2023, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia di annotare la presente sentenza - all'atto del passaggio in cosa giudicata - sul relativo atto di matrimonio;
3) Nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso, addì 14.2.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3