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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Indolfi Parte_1
e Paolo Indolfi, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa ONroparte_1 dagli avv.ti Clementina Buono, Walter Maria Ramunni, Fernando Miriano e
Adele De Paula, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Parte_2
Tozzi, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Cioffi, Parte_3 come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marra, come Parte_4 da procura in atti;
CONVENUTI res.te in via Nazionale n. 461 Nocera Superiore ONroparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.05.2014 , Parte_1 nata a [...] il [...], conveniva in giudizio l' , CP_3 cui fa capo l'ospedale di Nocera Inferiore, , Parte_2 Parte_3
, e esponendo che in data
[...] Parte_4 ONroparte_2
13.06.2008, avendo avvertito improvvisi dolori addominali e febbre, veniva trasportata di urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove, all'esito di un primo sommario accertamento, i medici
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 accettanti richiedevano il parere specialistico sia pediatrico che ginecologico.
Effettuate le visite specialistiche, poi, il pediatra richiedeva una consulenza chirurgica, un'eco-addome ed una rx addome diretta, all'esito dei quali veniva diagnosticata una cisti ovarica torta a dx. Sulla base di tali accertamenti, pertanto, veniva disposto un ricovero presso il locale reparto di ginecologia, dipartimento materno infantile, con diagnosi di accettazione
“cisti ovarica torta dx” e disposto un intervento di urgenza di “cistectomia ovarica dx laparoscopica”. All'esito dell'intervento, però, le condizioni cliniche di essa paziente invece di migliorare continuarono a peggiorare tanto che, il giorno successivo, a causa del persistere e dell'intensificarsi dei dolori sia addominali che di schiena, i medici decidevano di effettuare un secondo intervento chirurgico urgente per via laparotomica. All'apertura dell'addome la situazione clinica che si era presentata ai sanitari era la seguente:
Emoperitoneo in grossa quantità; Sanguinamento dell'ovaio di dx operato il giorno prima;
Presenza di un'appendicite flemmonosa ipertrofica con punteggiature giallastre. In considerazione di ciò, i sanitari effettuavano l'asportazione del sangue e dei coaguli ematici, emostasi dell'ovaio sanguinante e una appendicectomia con apposizione di drenaggio. Durante tale intervento i sanitari notavano il formarsi di “una soffusione emorragica retroperitoneale a dx” ma non ritennero opportuno fare alcunché per accertarsi dell'origine di tale perdita, come si evince dalla cartella clinica
10700 pagine 11 e 12. In data 18.06.08, poi, veniva rimosso il drenaggio addominale anche se da questo continuava a fuoriuscire sangue rosso vivo.
Nella stessa data, poi, riappariva la febbre. Nello stesso giorno, veniva richiesta una nuova consulenza chirurgica, praticata una eco addome completa ed una TC addome con contrasto. Tali analisi evidenziavano la presenza di una raccolta retropentoneale che avvolgeva l'aorta e la cava fino alla fossa iliaca a dx e retrocecale con uretere dislocato anteriormente di verosimile natura ematica. I sanitari del reparto di ginecologia, a questo punto, proponevano un terzo intervento chirurgico per l'eventuale ricerca della perdita ematica peritoneale ma l'intervento veniva rifiutato dai genitori dell'attrice – all'epoca minorenne - i quali, ormai, dubitavano delle competenze e della professionalità dei sanitari. La paziente, pertanto, veniva trasferita presso il reparto di chirurgia di urgenza dello stesso nosocomio.
Giunta al nuovo reparto, la paziente veniva visitata dai nuovi medici i quali ritenevano di dover soprassedere dall'esecuzione del terzo intervento in pochi giorni ed attendere l'evolversi degli eventi. In data 30.06.2008, infine, essendo le condizioni cliniche leggermente migliorate, la paziente veniva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 dimessa. L'attrice, però, continuava a farsi monitorare con specifici esami strumentali che continuavano ad evidenziare la presenza nello “scavo di Duglas” di dx di una non meglio specificata “falda liquida”. Nonostante i continui controlli e l'osservanza di tutte le cure che le venivano prescritte, però, essa attrice continuava a versare in precarie condizioni di salute, continuando ad accusare tachicardia, dolori sordi al fianco dx, pesantezza alla gamba dx, dolori addominali diffusi e strana difficoltà di respirazione. Analisi
e accertamenti si susseguivano nel tempo, senza giungere ad una diagnosi concreta. In data 15.2.2010 e 12.3.2010 l' si sottoponeva ad esami Parte_1 strumentali (ECO e RNM) in cui veniva diagnosticata la presenza di “ectasia della vena cava inferiore e della vena iliaca comune di non meglio precisata origine” e in data 26.03.2010, in seguito ad un'eco pelvica, veniva segnalata la presenza di una fistola A/V. Seguivano nuovi e più approfonditi esami strumentali, all'esito dei quali veniva diagnosticata alla paziente una “fistola
A/V tra l'arteria iliaca comune che si presenta di una dilatazione pseudo aneurismatica della parete anteriore e la vena iliaca dx con vena cava inferiore dilatata in tutto il suo percorso”. In considerazione delle gravi condizioni di salute in cui versava, l'attrice in data 08.04.10 veniva fatta visitare dal Prof. ordinario di chirurgia vascolare del Persona_1
Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna il quale confermava la diagnosi di fistola A/V traumatica e riteneva necessario effettuare un intervento chirurgico per rimuovere la fistola. In data 03.05.2010, pertanto, la paziente si ricoverava presso il Policlinico di Bologna dove, a causa di una fistola A/V traumatica tra arteria iliaca comune e vena iliaca comune di destra, subiva un ulteriore intervento chirurgico di “rimozione della fistola, posizionamento di una endoprotesi Viabahn a livello dell'arteria iliaca comune di dx e di normalizzazione del flusso sanguigno fisiologico” come da cartella clinica prodotta in atti. In data 11.05.2010, infine, la paziente veniva dimessa per continuare le cure a domicilio. L'attrice allegava che a seguito dei molteplici interventi subiti, dell'incertezza venutasi a creare sul proprio stato di salute e sulle origini dei forti dolori, della vistosa cicatrice rimastale in sede pubica, della sua giovane età, era entrata in un periodo di forte depressione, soffrendo di attacchi di ansia, di paure immotivate e iniziando ad avere difficoltà nel comune inserimento sociale e nei rapporti con ragazzi della sua stessa età.
Inoltre sentiva la coscia destra pesante, gonfia, dolorante e continuava a soffrire di crampi, dolori addominali diffusi con gonfiore, dismenorrea, disturbi dell'alvo; per mantenere bassa la coagulazione del sangue era poi costretta a prendere periodicamente farmaci come l'aspirina, dicumarolici ed
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 eparina. Nel settembre del 2011, i genitori dell'attrice richiedevano al dott.
medico chirurgo specializzato in medicina legale, di redigere una Per_2 relazione onde verificare l'esistenza di responsabilità dei sanitari e la quantificazione dei relativi danni. In ottemperanza all'incarico ricevuto, il dott. in data 28.09.2011, consegnava ai coniugi una Per_2 Parte_1 relazione con la quale, dopo aver ricostruito il percorso clinico della giovane evidenziava l'errore dei sanitari accettanti del PS dell'ospedale di Pt_1
Nocera Inferiore e soprattutto dei pediatri e ginecologi che, intervenuti sulla paziente, “non hanno riconosciuto la grave patologia appendicolare, scambiandola per una patologia ovarica”. Oltre a questo primo, gravissimo, errore, il dott. contestava ai chirurghi che intervennero sulla ragazza Per_2 anche un secondo, ancor più grave, fatto, vale a dire di aver causato “una lesione tra l'arteria iliaca comune e la vena iliaca comune dx, vasi certamente non piccoli...”. Il professionista, poi, non mancava di evidenziare che “... I rilievi strumentali e le visite cliniche successive, evidenziavano in maniera chiara la patologia di fistola A/V, da subito ritenuta iatrogena da trauma, trattata dal Policlinico di Bologna con un nuovo intervento chirurgico e con l'apposizione di una protesi vascolare che certamente resterà per tutta la vita della paziente comportando la necessità di uso continuo di anticoagulanti e di periodici controlli clinico – strumentali nel corso degli anni.” La relazione, infine, si concludeva con la quantificazione di un danno biologico globale, inteso come lesione alla validità ed alla integrità psicofisica della persona, nella misura del 27/30%; una ITT di 90 giorni oltre al danno esistenziale, da quantificare in separata sede e che lo stesso sanitario valutava comunque in
“misura importante”. Sulla scorta di tale relazione, prima di iniziare un giudizio di merito, in data 15.12.11, i sig.ri e Parte_5 CP_4
in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia, allora
[...] minorenne, propone-vano un ricorso per accertamento tecnico preventivo convenendo in giudizio l'azienda ospedaliera al fine di verificare, in contraddittorio, l'esistenza dei lamentati danni, provvedere alla loro quantificazione ed individuare gli effettivi responsabili. Il giudizio prendeva il n. R.G. 5295/11, veniva nominato come consulente il Prof. il Per_3 quale in data 14.12.12 depositava la relazione di consulenza, con la quale così descriveva la regione addominale della paziente: “addome piano, con cicatrice sottombelico – pubica di circa 11 cm, piana, leggermente diastasata, della larghezza massima di 3 cm, intersecata da tracce di punti di sutura, lievemente ipocromica. In fossa iliaca destra cicatrici rotondeggianti da pregressa applicazione di tubi di drenaggio. Non dolente la palpazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 superficiale e profonda su tutti i quadranti;
normofonesi plessica. Peristalsi normovalida. Arti inferiori: cicatrice chirurgica di circa 4 cm alla piega inguinale destra;
altra piccola cicatrice alla radice della coscia omolaterale.
Plus perimetrico di 1 cm a destra, a livello del terzo medio di coscia”. La relazione, poi, proseguiva con la ricostruzione dei vari interventi cui era stata sottoposta la giovane nel corso della degenza presso l'azienda Parte_1 ospedaliera e con la valutazione degli stessi, per giungere, infine, alle seguenti conclusioni: “è possibile affermare che il danno biologico permanente riportato dalla minore sia quantificabile in Parte_1 misura del 15%. Si è altresì realizzato un danno biologico temporaneo totale pari a venticinque giorni ed ulteriori 75 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabile al 50%. Gli esiti attualmente riscontrati sono riconducibili alle procedure chirurgiche cui la paziente fu sottoposta presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e pertanto sono da considerarsi responsabili i chirurghi che parteciparono ad entrambe le procedure ON operatorie presso il predetto nosocomio”. Richiesto all' di risarcire il danno in base al predetto ATP, detta convenuta non rispondeva, per cui, esperita la mediazione nei confronti sia dell'azienda ospedaliera che dei medici che eseguirono i due interventi, come risultanti dalle relative cartelle cliniche e dalle schede operatorie, l'attrice chiedeva al giudice di accertare la responsabilità solidale dei medici che hanno operato gli interventi chirurgici e della struttura sanitaria per evidente colpa, imperizia, imprudenza e, comunque, negligenza nell'affrontare il caso clinico loro sottoposto e di condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, quantificati in euro 250.000,00 ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare di giustizia anche a mezzo di ctu, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento al saldo. Rilevato che l'atto di citazione non era stato notificato al convenuto veniva chiesto, ed accordato, un rinvio per la rinotifica che ONroparte_2 veniva regolarmente espletata ex art. 140 c.p.c.
Istituitosi, quindi, regolare contraddittorio, si costituivano i convenuti ON
e , i quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 impugnavano la domanda e ne chiedevano il rigetto. Eccepivano in particolare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, la prescrizione quinquennale del diritto, l'infondatezza nel merito della domanda. In particolare, i dottori e che avevano praticato il Parte_3 Pt_4 secondo intervento chirurgico sull'attrice deducevano di essere estranei da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 qualsiasi responsabilità che attribuivano in via esclusiva ai dottori e _2
, mentre il dottor riteneva di aver eseguito correttamente il CP_2 _2 primo intervento, attribuendo in via esclusiva l'errore di non completa diagnosi ai medici del Pronto Soccorso. Acquisito l'ATP, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una nuova ctu con il Prof.
[...]
specialista in medicina legale ed esperto di settore in chirurgia, Per_4 con ordinanza 26.3.2024, il precedente giudice monocratico assegnava a parte attrice termine fino al 26.04.2024 per la rinotifica nei confronti del contumace dott. Parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza in ONroparte_2 quanto la notifica dell'atto di citazione al risultava ONroparte_2 perfettamente eseguita con l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie, come da documentazione prodotta in atti. Pertanto, venivano fatte precisare le conclusioni. Il in particolare, oltre al rigetto della domanda, in via _2 ON subordinata chiedeva di ritenere l' l'unica responsabile , tenuta al risarcimento del danno in ossequio al contratto di specialità e mandare esente i medici dal preteso risarcimento;
dichiarare che i medici del pronto soccorso omisero di effettuare la necessaria diagnosi differenziale e ritenerli responsabili per avere indirizzato ad un unico intervento indifferibile e d'urgenza i medici del reparto di ginecologia senza una preventiva diagnosi differenziale;
dichiarare responsabile il dott. per non essere intervenuto Pt_4 sulla riparazione arteriosa che ha necessitato di endoprotesi mandando il ginecologo, dott. esente da responsabilità sul secondo intervento _2 compiuto da e;
rigettare la pretesa risarcitoria sul conteggio Pt_4 Parte_3 di danno non patrimoniale quantificato in oltre euro novantamila ritenendolo una duplicazione dei danni biologico e da invalidità temporanea già conteggiati e quindi non dovuto anche perché, a tutto voler concedere, comunque, alcun danno esistenziale e/o morale era stato provato;
rigettare la richiesta di rimborso spese mediche perché tardiva e quindi non dovuta essendo state presentate le ricevute di spesa solo con la comparsa conclusionale. In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di condanna dei medici, valutare le rispettive condotte e i ruoli avuti nella vicenda riducendo le condanne in maniera proporzionale all'incidenza della loro prestazione coinvolgendo anche i medici del pronto soccorso e il chirurgo Pt_4 riducendo , comunque ed in ogni caso la pretesa attorea sulla scorta delle valutazione delle cc.tt.uu. tutte che hanno avuto ingresso nel giudizio anche nella fase di ATP.
Il oltre al rigetto della domanda, chiedeva in subordine, nella Pt_4 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 dalla attrice, dichiarare la tenuta a manlevare il dott. CP_3 Parte_4 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e
[...] per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Analogamente, il , oltre a chiedere il rigetto della domanda, in Parte_3 subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità di esso convenuto, chiedeva di condannare al relativo pagamento delle somme che dovessero essere riconosciute l' . CP_3
All'udienza del 15.01.2025 il giudice riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto completo nella descrizione dei fatti, della causa petendi, del petitum e individuazione e identificazione dei convenuti, i quali, ad eccezione del
, si sono costituiti in giudizio, difendendosi in modo completo. CP_2
Vanno disattese anche le eccezioni di estinzione del giudizio e di nullità della notifica al , in quanto la notifica dell'atto di citazione al CP_2 [...] risulta stata validamente eseguita, come correttamente evidenziato CP_2 con l'istanza attorea di revoca dell'ordinanza di rinotifica emessa dal precedente giudice assegnatario. Invero l'atto di citazione notificato al Dr.
ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 12.06.2015 con la successiva CP_2 spedizione, in data 13.06.2015, dell'avviso di deposito con raccomandata n.
76691758692-5 risulta valido, in quanto l'avviso di deposito non veniva recapitato per assenza del destinatario, per cui veniva emesso il Mod. 26 in data 16.06.2015 che, poi, non veniva ritirato con restituzione del plico al difensore in data 27.7.2015. Nella relazione di notificazione l'Ufficiale Giudiziario in data 12.06.2015 ebbe a certificare l'assenza del destinatario, il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio dell'avviso con racco- mandata n. 76691758692-5. Risultano, poi depositate la ricevuta di CP_5 spedizione della citata raccomandata in data 13.06.2015, la certificazione, debitamente sottoscritta dall'Ufficiale postale, di deposito dell'atto presso l'ufficio in data 16.06.2015 ed infine il plico con la dicitura “Atto non ritirato” in data 27.07.2015. Da tali documenti emerge in maniera evidente la validità della notifica della citazione al Dott. per cui ONroparte_2 certamente non occorre procedere alla sua rinnovazione, come disposto dal precedente giudice assegnatario, la cui ordinanza in data 26.03.2024 deve considerarsi revocata sul punto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 Infondate sono anche le eccezioni di prescrizione quinquennale del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, in quanto è pacifico che la responsabilità dei sanitari, con particolare riferimento a quelli operanti in strutture pubbliche, è una responsabilità contrattuale o, come anche è stata definita contrattuale da cd. “contatto sociale”. Conseguentemente il termine prescrizionale è fissato in dieci anni e, nella fattispecie, certamente non è mai maturato. (cfr. Cass.20.03.2015 n. 5590).
Passando al merito della causa, dall'espletata istruttoria, dai documenti depositati e dalle due consulenze tecniche medico-legali a firma, rispettivamente, del Prof. e del Prof. è rimasta accertata Per_3 Per_4 la responsabilità di tutti i medici chirurghi convenuti, in quanto i danni non patrimoniali riscontrati sono riconducibili ad entrambe le procedure chirurgiche cui la paziente fu sottoposta presso l'Ospedale Umberto I di
Nocera Inferiore ( cfr. conclusioni del ctu Prof. nell'ATP relazione Per_3 del 14.12.2012). Anche il ctu nominato nel presente giudizio di merito - Prof.
- ha, anch'egli, concluso che “ … i danni lamentati … Persona_4 sono da correlarsi a carenza assistenziale nella diagnosi di appendicite acuta flemmonosa e di mancata riparazione arteriosa;
” per poi continuare: “va detto che il caso in esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” per concludere che “ in conseguenza delle lesioni si è verificato un danno biologico nella misura del 18% … ed un danno biologico temporaneo totale pari a 30 giorni, con ulteriori 60 giorni al 50%, … oltre al danno non patrimoniale dovuto alle sofferenze conseguenti alle lesioni accertate … “.
Questo giudice, ritiene che la ctu del dott. eseguita in Per_4 contraddittorio di tutti i convenuti, sia la più corretta riguardo alla quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo. Dissente questo giudicante dal ctu riguardo alla sola esclusione di Per_4 responsabilità del dott. , in quanto anche detto medico, che Parte_4 eseguì il secondo intervento solo sull'appendice, non si avvide della lesione arteriosa provocata dai medici ginecologici che eseguirono il primo intervento, né esplorò il campo operatorio per rimediare alle conseguenze di tale lesione, lasciando la situazione compromessa così come era. Sul punto, riguardo ai medici che parteciparono solo al secondo intervento, si rinvia alle corrette, approfondite e logicamente motivate valutazioni medico legali del ctp dott. e del ctu dell'ATP prof. qui da intendersi Per_2 Per_3 richiamate, nonché ai principi che regolano la responsabilità di equipe, sia diagnostica che operatoria.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 Accertata la responsabilità in solido di tutti i convenuti in pari grado di colpa, non si accolgono né le tesi dei medici del primo intervento, che hanno tentato di sostenere che la colpa è da attribuirsi ai medici del pronto soccorso o a quelli del secondo intervento, né le tesi dei medici del secondo intervento, secondo i quali la colpa è da attribuirsi solo ai medici per primo intervento.
Ci manca solo che venissero coinvolti nella colpa i medici di Bologna che intervennero per rimediare alla lesione arteriosa, provocata e poi ignorata dai medici di Nocera Inferiore.
Infondata è poi la tesi che del danno debba rispondere solo la struttura pubblica nell'ambito della quale operarono i medici, in quanto nel caso in esame si versa in un tipico caso di concorso di colpa contrattuale, che coinvolge sia l'ospedale, che il personale sanitario dipendente che operò per essa.
Passando alla quantificazione dei danni, applicando le tabelle milanesi, per il danno biologico permanente del 18% e per il danno biologico temporaneo totale pari a 30 giorni, con ulteriori 60 giorni al 50%, considerato il valore punto danno biologico di euro 3.570,28 (età anni 13) e un'indennità quotidie di euro 115,00, all'attrice spettano le seguenti voci di danno: danno biologico per invalidità permanente: euro 60.409,00; Invalidità Temporanea
Totale 30 giorni x 115,00: euro 3.450,00; Invalidità Temporanea al 50% 60 giorni x 57,50: euro 3.450,00; aumento di un terzo del complessivo danno biologico permanente e temporaneo (1/3 di euro 67.309,00), per personalizzazione del danno, anche considerato il danno morale e relazionale: euro 22.436,33.
Da tale voci, considerato che il danno patrimoniale per spese mediche è stato tardivamente documentato solo in fase conclusionale, il totale del danno risarcibile è pari ad euro 89.745,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.06.2008 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio (euro 2.552,00), introduzione (1.628,00), trattazione (euro 5.670,00) e conclusionale (4.253,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 89.745,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati secondo i criteri di
Cass. S.U. 1712/1995 dal 13.06.2008 fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Indolfi Parte_1
e Paolo Indolfi, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa ONroparte_1 dagli avv.ti Clementina Buono, Walter Maria Ramunni, Fernando Miriano e
Adele De Paula, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Parte_2
Tozzi, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Cioffi, Parte_3 come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marra, come Parte_4 da procura in atti;
CONVENUTI res.te in via Nazionale n. 461 Nocera Superiore ONroparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.05.2014 , Parte_1 nata a [...] il [...], conveniva in giudizio l' , CP_3 cui fa capo l'ospedale di Nocera Inferiore, , Parte_2 Parte_3
, e esponendo che in data
[...] Parte_4 ONroparte_2
13.06.2008, avendo avvertito improvvisi dolori addominali e febbre, veniva trasportata di urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove, all'esito di un primo sommario accertamento, i medici
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 accettanti richiedevano il parere specialistico sia pediatrico che ginecologico.
Effettuate le visite specialistiche, poi, il pediatra richiedeva una consulenza chirurgica, un'eco-addome ed una rx addome diretta, all'esito dei quali veniva diagnosticata una cisti ovarica torta a dx. Sulla base di tali accertamenti, pertanto, veniva disposto un ricovero presso il locale reparto di ginecologia, dipartimento materno infantile, con diagnosi di accettazione
“cisti ovarica torta dx” e disposto un intervento di urgenza di “cistectomia ovarica dx laparoscopica”. All'esito dell'intervento, però, le condizioni cliniche di essa paziente invece di migliorare continuarono a peggiorare tanto che, il giorno successivo, a causa del persistere e dell'intensificarsi dei dolori sia addominali che di schiena, i medici decidevano di effettuare un secondo intervento chirurgico urgente per via laparotomica. All'apertura dell'addome la situazione clinica che si era presentata ai sanitari era la seguente:
Emoperitoneo in grossa quantità; Sanguinamento dell'ovaio di dx operato il giorno prima;
Presenza di un'appendicite flemmonosa ipertrofica con punteggiature giallastre. In considerazione di ciò, i sanitari effettuavano l'asportazione del sangue e dei coaguli ematici, emostasi dell'ovaio sanguinante e una appendicectomia con apposizione di drenaggio. Durante tale intervento i sanitari notavano il formarsi di “una soffusione emorragica retroperitoneale a dx” ma non ritennero opportuno fare alcunché per accertarsi dell'origine di tale perdita, come si evince dalla cartella clinica
10700 pagine 11 e 12. In data 18.06.08, poi, veniva rimosso il drenaggio addominale anche se da questo continuava a fuoriuscire sangue rosso vivo.
Nella stessa data, poi, riappariva la febbre. Nello stesso giorno, veniva richiesta una nuova consulenza chirurgica, praticata una eco addome completa ed una TC addome con contrasto. Tali analisi evidenziavano la presenza di una raccolta retropentoneale che avvolgeva l'aorta e la cava fino alla fossa iliaca a dx e retrocecale con uretere dislocato anteriormente di verosimile natura ematica. I sanitari del reparto di ginecologia, a questo punto, proponevano un terzo intervento chirurgico per l'eventuale ricerca della perdita ematica peritoneale ma l'intervento veniva rifiutato dai genitori dell'attrice – all'epoca minorenne - i quali, ormai, dubitavano delle competenze e della professionalità dei sanitari. La paziente, pertanto, veniva trasferita presso il reparto di chirurgia di urgenza dello stesso nosocomio.
Giunta al nuovo reparto, la paziente veniva visitata dai nuovi medici i quali ritenevano di dover soprassedere dall'esecuzione del terzo intervento in pochi giorni ed attendere l'evolversi degli eventi. In data 30.06.2008, infine, essendo le condizioni cliniche leggermente migliorate, la paziente veniva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 dimessa. L'attrice, però, continuava a farsi monitorare con specifici esami strumentali che continuavano ad evidenziare la presenza nello “scavo di Duglas” di dx di una non meglio specificata “falda liquida”. Nonostante i continui controlli e l'osservanza di tutte le cure che le venivano prescritte, però, essa attrice continuava a versare in precarie condizioni di salute, continuando ad accusare tachicardia, dolori sordi al fianco dx, pesantezza alla gamba dx, dolori addominali diffusi e strana difficoltà di respirazione. Analisi
e accertamenti si susseguivano nel tempo, senza giungere ad una diagnosi concreta. In data 15.2.2010 e 12.3.2010 l' si sottoponeva ad esami Parte_1 strumentali (ECO e RNM) in cui veniva diagnosticata la presenza di “ectasia della vena cava inferiore e della vena iliaca comune di non meglio precisata origine” e in data 26.03.2010, in seguito ad un'eco pelvica, veniva segnalata la presenza di una fistola A/V. Seguivano nuovi e più approfonditi esami strumentali, all'esito dei quali veniva diagnosticata alla paziente una “fistola
A/V tra l'arteria iliaca comune che si presenta di una dilatazione pseudo aneurismatica della parete anteriore e la vena iliaca dx con vena cava inferiore dilatata in tutto il suo percorso”. In considerazione delle gravi condizioni di salute in cui versava, l'attrice in data 08.04.10 veniva fatta visitare dal Prof. ordinario di chirurgia vascolare del Persona_1
Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna il quale confermava la diagnosi di fistola A/V traumatica e riteneva necessario effettuare un intervento chirurgico per rimuovere la fistola. In data 03.05.2010, pertanto, la paziente si ricoverava presso il Policlinico di Bologna dove, a causa di una fistola A/V traumatica tra arteria iliaca comune e vena iliaca comune di destra, subiva un ulteriore intervento chirurgico di “rimozione della fistola, posizionamento di una endoprotesi Viabahn a livello dell'arteria iliaca comune di dx e di normalizzazione del flusso sanguigno fisiologico” come da cartella clinica prodotta in atti. In data 11.05.2010, infine, la paziente veniva dimessa per continuare le cure a domicilio. L'attrice allegava che a seguito dei molteplici interventi subiti, dell'incertezza venutasi a creare sul proprio stato di salute e sulle origini dei forti dolori, della vistosa cicatrice rimastale in sede pubica, della sua giovane età, era entrata in un periodo di forte depressione, soffrendo di attacchi di ansia, di paure immotivate e iniziando ad avere difficoltà nel comune inserimento sociale e nei rapporti con ragazzi della sua stessa età.
Inoltre sentiva la coscia destra pesante, gonfia, dolorante e continuava a soffrire di crampi, dolori addominali diffusi con gonfiore, dismenorrea, disturbi dell'alvo; per mantenere bassa la coagulazione del sangue era poi costretta a prendere periodicamente farmaci come l'aspirina, dicumarolici ed
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 eparina. Nel settembre del 2011, i genitori dell'attrice richiedevano al dott.
medico chirurgo specializzato in medicina legale, di redigere una Per_2 relazione onde verificare l'esistenza di responsabilità dei sanitari e la quantificazione dei relativi danni. In ottemperanza all'incarico ricevuto, il dott. in data 28.09.2011, consegnava ai coniugi una Per_2 Parte_1 relazione con la quale, dopo aver ricostruito il percorso clinico della giovane evidenziava l'errore dei sanitari accettanti del PS dell'ospedale di Pt_1
Nocera Inferiore e soprattutto dei pediatri e ginecologi che, intervenuti sulla paziente, “non hanno riconosciuto la grave patologia appendicolare, scambiandola per una patologia ovarica”. Oltre a questo primo, gravissimo, errore, il dott. contestava ai chirurghi che intervennero sulla ragazza Per_2 anche un secondo, ancor più grave, fatto, vale a dire di aver causato “una lesione tra l'arteria iliaca comune e la vena iliaca comune dx, vasi certamente non piccoli...”. Il professionista, poi, non mancava di evidenziare che “... I rilievi strumentali e le visite cliniche successive, evidenziavano in maniera chiara la patologia di fistola A/V, da subito ritenuta iatrogena da trauma, trattata dal Policlinico di Bologna con un nuovo intervento chirurgico e con l'apposizione di una protesi vascolare che certamente resterà per tutta la vita della paziente comportando la necessità di uso continuo di anticoagulanti e di periodici controlli clinico – strumentali nel corso degli anni.” La relazione, infine, si concludeva con la quantificazione di un danno biologico globale, inteso come lesione alla validità ed alla integrità psicofisica della persona, nella misura del 27/30%; una ITT di 90 giorni oltre al danno esistenziale, da quantificare in separata sede e che lo stesso sanitario valutava comunque in
“misura importante”. Sulla scorta di tale relazione, prima di iniziare un giudizio di merito, in data 15.12.11, i sig.ri e Parte_5 CP_4
in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia, allora
[...] minorenne, propone-vano un ricorso per accertamento tecnico preventivo convenendo in giudizio l'azienda ospedaliera al fine di verificare, in contraddittorio, l'esistenza dei lamentati danni, provvedere alla loro quantificazione ed individuare gli effettivi responsabili. Il giudizio prendeva il n. R.G. 5295/11, veniva nominato come consulente il Prof. il Per_3 quale in data 14.12.12 depositava la relazione di consulenza, con la quale così descriveva la regione addominale della paziente: “addome piano, con cicatrice sottombelico – pubica di circa 11 cm, piana, leggermente diastasata, della larghezza massima di 3 cm, intersecata da tracce di punti di sutura, lievemente ipocromica. In fossa iliaca destra cicatrici rotondeggianti da pregressa applicazione di tubi di drenaggio. Non dolente la palpazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 superficiale e profonda su tutti i quadranti;
normofonesi plessica. Peristalsi normovalida. Arti inferiori: cicatrice chirurgica di circa 4 cm alla piega inguinale destra;
altra piccola cicatrice alla radice della coscia omolaterale.
Plus perimetrico di 1 cm a destra, a livello del terzo medio di coscia”. La relazione, poi, proseguiva con la ricostruzione dei vari interventi cui era stata sottoposta la giovane nel corso della degenza presso l'azienda Parte_1 ospedaliera e con la valutazione degli stessi, per giungere, infine, alle seguenti conclusioni: “è possibile affermare che il danno biologico permanente riportato dalla minore sia quantificabile in Parte_1 misura del 15%. Si è altresì realizzato un danno biologico temporaneo totale pari a venticinque giorni ed ulteriori 75 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabile al 50%. Gli esiti attualmente riscontrati sono riconducibili alle procedure chirurgiche cui la paziente fu sottoposta presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e pertanto sono da considerarsi responsabili i chirurghi che parteciparono ad entrambe le procedure ON operatorie presso il predetto nosocomio”. Richiesto all' di risarcire il danno in base al predetto ATP, detta convenuta non rispondeva, per cui, esperita la mediazione nei confronti sia dell'azienda ospedaliera che dei medici che eseguirono i due interventi, come risultanti dalle relative cartelle cliniche e dalle schede operatorie, l'attrice chiedeva al giudice di accertare la responsabilità solidale dei medici che hanno operato gli interventi chirurgici e della struttura sanitaria per evidente colpa, imperizia, imprudenza e, comunque, negligenza nell'affrontare il caso clinico loro sottoposto e di condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, quantificati in euro 250.000,00 ovvero in quella minore o maggior somma che dovesse risultare di giustizia anche a mezzo di ctu, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento al saldo. Rilevato che l'atto di citazione non era stato notificato al convenuto veniva chiesto, ed accordato, un rinvio per la rinotifica che ONroparte_2 veniva regolarmente espletata ex art. 140 c.p.c.
Istituitosi, quindi, regolare contraddittorio, si costituivano i convenuti ON
e , i quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 impugnavano la domanda e ne chiedevano il rigetto. Eccepivano in particolare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, la prescrizione quinquennale del diritto, l'infondatezza nel merito della domanda. In particolare, i dottori e che avevano praticato il Parte_3 Pt_4 secondo intervento chirurgico sull'attrice deducevano di essere estranei da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 qualsiasi responsabilità che attribuivano in via esclusiva ai dottori e _2
, mentre il dottor riteneva di aver eseguito correttamente il CP_2 _2 primo intervento, attribuendo in via esclusiva l'errore di non completa diagnosi ai medici del Pronto Soccorso. Acquisito l'ATP, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una nuova ctu con il Prof.
[...]
specialista in medicina legale ed esperto di settore in chirurgia, Per_4 con ordinanza 26.3.2024, il precedente giudice monocratico assegnava a parte attrice termine fino al 26.04.2024 per la rinotifica nei confronti del contumace dott. Parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza in ONroparte_2 quanto la notifica dell'atto di citazione al risultava ONroparte_2 perfettamente eseguita con l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie, come da documentazione prodotta in atti. Pertanto, venivano fatte precisare le conclusioni. Il in particolare, oltre al rigetto della domanda, in via _2 ON subordinata chiedeva di ritenere l' l'unica responsabile , tenuta al risarcimento del danno in ossequio al contratto di specialità e mandare esente i medici dal preteso risarcimento;
dichiarare che i medici del pronto soccorso omisero di effettuare la necessaria diagnosi differenziale e ritenerli responsabili per avere indirizzato ad un unico intervento indifferibile e d'urgenza i medici del reparto di ginecologia senza una preventiva diagnosi differenziale;
dichiarare responsabile il dott. per non essere intervenuto Pt_4 sulla riparazione arteriosa che ha necessitato di endoprotesi mandando il ginecologo, dott. esente da responsabilità sul secondo intervento _2 compiuto da e;
rigettare la pretesa risarcitoria sul conteggio Pt_4 Parte_3 di danno non patrimoniale quantificato in oltre euro novantamila ritenendolo una duplicazione dei danni biologico e da invalidità temporanea già conteggiati e quindi non dovuto anche perché, a tutto voler concedere, comunque, alcun danno esistenziale e/o morale era stato provato;
rigettare la richiesta di rimborso spese mediche perché tardiva e quindi non dovuta essendo state presentate le ricevute di spesa solo con la comparsa conclusionale. In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di condanna dei medici, valutare le rispettive condotte e i ruoli avuti nella vicenda riducendo le condanne in maniera proporzionale all'incidenza della loro prestazione coinvolgendo anche i medici del pronto soccorso e il chirurgo Pt_4 riducendo , comunque ed in ogni caso la pretesa attorea sulla scorta delle valutazione delle cc.tt.uu. tutte che hanno avuto ingresso nel giudizio anche nella fase di ATP.
Il oltre al rigetto della domanda, chiedeva in subordine, nella Pt_4 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 dalla attrice, dichiarare la tenuta a manlevare il dott. CP_3 Parte_4 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e
[...] per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Analogamente, il , oltre a chiedere il rigetto della domanda, in Parte_3 subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità di esso convenuto, chiedeva di condannare al relativo pagamento delle somme che dovessero essere riconosciute l' . CP_3
All'udienza del 15.01.2025 il giudice riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto completo nella descrizione dei fatti, della causa petendi, del petitum e individuazione e identificazione dei convenuti, i quali, ad eccezione del
, si sono costituiti in giudizio, difendendosi in modo completo. CP_2
Vanno disattese anche le eccezioni di estinzione del giudizio e di nullità della notifica al , in quanto la notifica dell'atto di citazione al CP_2 [...] risulta stata validamente eseguita, come correttamente evidenziato CP_2 con l'istanza attorea di revoca dell'ordinanza di rinotifica emessa dal precedente giudice assegnatario. Invero l'atto di citazione notificato al Dr.
ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 12.06.2015 con la successiva CP_2 spedizione, in data 13.06.2015, dell'avviso di deposito con raccomandata n.
76691758692-5 risulta valido, in quanto l'avviso di deposito non veniva recapitato per assenza del destinatario, per cui veniva emesso il Mod. 26 in data 16.06.2015 che, poi, non veniva ritirato con restituzione del plico al difensore in data 27.7.2015. Nella relazione di notificazione l'Ufficiale Giudiziario in data 12.06.2015 ebbe a certificare l'assenza del destinatario, il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio dell'avviso con racco- mandata n. 76691758692-5. Risultano, poi depositate la ricevuta di CP_5 spedizione della citata raccomandata in data 13.06.2015, la certificazione, debitamente sottoscritta dall'Ufficiale postale, di deposito dell'atto presso l'ufficio in data 16.06.2015 ed infine il plico con la dicitura “Atto non ritirato” in data 27.07.2015. Da tali documenti emerge in maniera evidente la validità della notifica della citazione al Dott. per cui ONroparte_2 certamente non occorre procedere alla sua rinnovazione, come disposto dal precedente giudice assegnatario, la cui ordinanza in data 26.03.2024 deve considerarsi revocata sul punto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 Infondate sono anche le eccezioni di prescrizione quinquennale del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, in quanto è pacifico che la responsabilità dei sanitari, con particolare riferimento a quelli operanti in strutture pubbliche, è una responsabilità contrattuale o, come anche è stata definita contrattuale da cd. “contatto sociale”. Conseguentemente il termine prescrizionale è fissato in dieci anni e, nella fattispecie, certamente non è mai maturato. (cfr. Cass.20.03.2015 n. 5590).
Passando al merito della causa, dall'espletata istruttoria, dai documenti depositati e dalle due consulenze tecniche medico-legali a firma, rispettivamente, del Prof. e del Prof. è rimasta accertata Per_3 Per_4 la responsabilità di tutti i medici chirurghi convenuti, in quanto i danni non patrimoniali riscontrati sono riconducibili ad entrambe le procedure chirurgiche cui la paziente fu sottoposta presso l'Ospedale Umberto I di
Nocera Inferiore ( cfr. conclusioni del ctu Prof. nell'ATP relazione Per_3 del 14.12.2012). Anche il ctu nominato nel presente giudizio di merito - Prof.
- ha, anch'egli, concluso che “ … i danni lamentati … Persona_4 sono da correlarsi a carenza assistenziale nella diagnosi di appendicite acuta flemmonosa e di mancata riparazione arteriosa;
” per poi continuare: “va detto che il caso in esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” per concludere che “ in conseguenza delle lesioni si è verificato un danno biologico nella misura del 18% … ed un danno biologico temporaneo totale pari a 30 giorni, con ulteriori 60 giorni al 50%, … oltre al danno non patrimoniale dovuto alle sofferenze conseguenti alle lesioni accertate … “.
Questo giudice, ritiene che la ctu del dott. eseguita in Per_4 contraddittorio di tutti i convenuti, sia la più corretta riguardo alla quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo. Dissente questo giudicante dal ctu riguardo alla sola esclusione di Per_4 responsabilità del dott. , in quanto anche detto medico, che Parte_4 eseguì il secondo intervento solo sull'appendice, non si avvide della lesione arteriosa provocata dai medici ginecologici che eseguirono il primo intervento, né esplorò il campo operatorio per rimediare alle conseguenze di tale lesione, lasciando la situazione compromessa così come era. Sul punto, riguardo ai medici che parteciparono solo al secondo intervento, si rinvia alle corrette, approfondite e logicamente motivate valutazioni medico legali del ctp dott. e del ctu dell'ATP prof. qui da intendersi Per_2 Per_3 richiamate, nonché ai principi che regolano la responsabilità di equipe, sia diagnostica che operatoria.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 Accertata la responsabilità in solido di tutti i convenuti in pari grado di colpa, non si accolgono né le tesi dei medici del primo intervento, che hanno tentato di sostenere che la colpa è da attribuirsi ai medici del pronto soccorso o a quelli del secondo intervento, né le tesi dei medici del secondo intervento, secondo i quali la colpa è da attribuirsi solo ai medici per primo intervento.
Ci manca solo che venissero coinvolti nella colpa i medici di Bologna che intervennero per rimediare alla lesione arteriosa, provocata e poi ignorata dai medici di Nocera Inferiore.
Infondata è poi la tesi che del danno debba rispondere solo la struttura pubblica nell'ambito della quale operarono i medici, in quanto nel caso in esame si versa in un tipico caso di concorso di colpa contrattuale, che coinvolge sia l'ospedale, che il personale sanitario dipendente che operò per essa.
Passando alla quantificazione dei danni, applicando le tabelle milanesi, per il danno biologico permanente del 18% e per il danno biologico temporaneo totale pari a 30 giorni, con ulteriori 60 giorni al 50%, considerato il valore punto danno biologico di euro 3.570,28 (età anni 13) e un'indennità quotidie di euro 115,00, all'attrice spettano le seguenti voci di danno: danno biologico per invalidità permanente: euro 60.409,00; Invalidità Temporanea
Totale 30 giorni x 115,00: euro 3.450,00; Invalidità Temporanea al 50% 60 giorni x 57,50: euro 3.450,00; aumento di un terzo del complessivo danno biologico permanente e temporaneo (1/3 di euro 67.309,00), per personalizzazione del danno, anche considerato il danno morale e relazionale: euro 22.436,33.
Da tale voci, considerato che il danno patrimoniale per spese mediche è stato tardivamente documentato solo in fase conclusionale, il totale del danno risarcibile è pari ad euro 89.745,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.06.2008 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio (euro 2.552,00), introduzione (1.628,00), trattazione (euro 5.670,00) e conclusionale (4.253,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 89.745,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati secondo i criteri di
Cass. S.U. 1712/1995 dal 13.06.2008 fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10